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Ultimo aggiornamento: 04/01/2022

Accesso civico e accesso generalizzato (D.L. 33/2013 e 97/2916)

Informazioni, modulistica e documentazione alla pagina del Comune di Torino sull'Accesso civico

 
 

Accesso ai Documenti Amministrativi (L. 241/1990)

E' possibile prendere visione o avere copia di  documenti comunali e circoscrizionali quando sussiste un interesse del cittadino per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il modulo potrà essere consegnato:

  • di persona presso l'URP (Ufficio Informa4 - URP, via Servais 5 - ang. c. Montegrappa- 10146 - TORINO)
  • per posta inviandolo a Circoscrizione IV - URP via Servais 5 10146 - TORINO
  • tramite email :  Informa4@comune.torino.it  (allegare la scansione del documento d'identità, non eccedere i 2 Mb)
  • tramite  PEC  a:  circoscrizione4@cert.comune.torino.it (allegare la scansione del documento d'identità, non eccedere i 2 Mb)

Se si invia la domanda per posta, fax o email bisogna firmarla in originale e allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente. In caso di società allegare anche fotocopia del documento attestante l'identità del Legale Rappresentante.

N.B.: per tutti gli atti per cui é previsto l'accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (delibere, pareri, interpellanze) del Consiglio della Circoscrizione IV puoi consultare direttamente la pagina web Circ4 - Atti Consiliari  
Qualora si ricevano gli atti via posta l'importo (diritto di ricerca + diritto di copia + spese postali) che verrà comunicato va pagato su:

  • Conto Corrente Bancario - IBAN  IT75F0200801110000000794371 indicando la causale "ACCESSO AGLI ATTI"

Estratto dalla deliberazione Giunta Comunale del 12 aprile 2011 (n. mecc. 2011 02093/002),
"Approvazione aggiornamento tariffe per il rilascio al pubblico di copie di regolamenti e documenti detenuti dall'Ufficio accesso agli atti."

TARIFFE PER IL RILASCIO AL PUBBLICO DI COPIA DI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO
 
Vendita Regolamenti:

  • fino a 15 pagine - € 1,00
  • da 16 a 25 pagine - € 1,80
  • da 26 a 35 pagine - € 2,50
  • oltre 35 pagine - € 3,60
  • Vendita Statuto - € 1,50
  • Rilascio cassette (audio) registrate - €7,30

TARIFFE GENERALI PER IL RILASCIO AL PUBBLICO DI COPIE DI DOCUMENTI

Spese di ricerca per documenti:

  • risalente fino a 1 anno - € 0,80
  • oltre 1 e fino a 10 anni - € 3,70
  • oltre 10 e fino a 20 anni - € 7,30
  • oltre 20 anni - € 15,00

Riproduzione documenti:

  • fotostatica a facciata fino a formato A4 - € 0,20
  • fotostatica a facciata oltre A4 fino a formato A3 - € 0,30
  • stampa da memorizzazione informatica - € 0,20
  • rilascio CD - € 5,00
  • rilascio DVD - € 10,00

Nota: Specifiche tariffe possono essere previste in base alla tipologia di atti (es. Atti archivio edilizio).

Le tariffe sono state aggiornate con deliberazione del Consiglio Comunale  del 12/4/2011 (n. mecc.2011 02093/002) 

Estratto dal regolamento comunale
Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico

(clicca qui per il documento integrale)       

Articolo 45 - Oggetto

1. Per "accesso" si intende il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Articolo 46 - Soggetti

1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati.
2. Il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale.
3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4. E' comunque riconosciuto l'accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
    - deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
    - determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
    - contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
    - scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio
      degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
    - ordinanze;
    - documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale,
       per i quali non sussistano ragioni di riservatezza



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