Informazioni, modulistica e documentazione alla pagina del Comune di Torino sull'Accesso civico
E' possibile prendere visione o avere copia di documenti comunali e circoscrizionali quando sussiste un interesse del cittadino per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Il modulo potrà essere consegnato:
Se si invia la domanda per posta, fax o email bisogna firmarla in originale e allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente. In caso di società allegare anche fotocopia del documento attestante l'identità del Legale Rappresentante.
N.B.: per tutti gli atti per cui é previsto l'accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (delibere, pareri, interpellanze) del Consiglio della Circoscrizione IV puoi consultare direttamente la pagina web Circ4 - Atti Consiliari
Qualora si ricevano gli atti via posta l'importo (diritto di ricerca + diritto di copia + spese postali) che verrà comunicato va pagato su:
Estratto dalla deliberazione Giunta Comunale del 12 aprile 2011 (n. mecc. 2011 02093/002),
"Approvazione aggiornamento tariffe per il rilascio al pubblico di copie di regolamenti e documenti detenuti dall'Ufficio accesso agli atti."
TARIFFE PER IL RILASCIO AL PUBBLICO DI COPIA DI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO
Vendita Regolamenti:
TARIFFE GENERALI PER IL RILASCIO AL PUBBLICO DI COPIE DI DOCUMENTI
Spese di ricerca per documenti:
Riproduzione documenti:
Nota: Specifiche tariffe possono essere previste in base alla tipologia di atti (es. Atti archivio edilizio).
Le tariffe sono state aggiornate con deliberazione del Consiglio Comunale del 12/4/2011 (n. mecc.2011 02093/002)
Estratto dal regolamento comunale
Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico
(clicca qui per il documento integrale)
Articolo 45 - Oggetto
1. Per "accesso" si intende il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Articolo 46 - Soggetti
1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati.
2. Il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale.
3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4. E' comunque riconosciuto l'accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio
degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- ordinanze;
- documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale,
per i quali non sussistano ragioni di riservatezza