Atto n. 07/2016
2016 00321/87
approvato il 1° febbraio
C.4 - PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI".
Atto n. 7 n. mecc. 2016 00321/87
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
01 FEBBRAIO 2016
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Massimiliano LAZZARINI.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 - PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI".
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con i Coordinatori della II e IV Commissione, Roberto Antonelli e Valentina Caputo, riferisce:
con nota del 29/12/2015 Prot. n. 29989, la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio ha trasmesso la proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale mecc. 2015-07263/119 avente ad oggetto: "Modificazioni al Regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti - Approvazione", con richiesta di espressione del parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 lett. f) e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374.
L'articolo 26 della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, n. 104 - 5 febbraio 1992, prevede che i Comuni assicurino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con problemi motori non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
La Città a partire dal 1979 eroga, tra la serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, il servizio di trasporto per disabili con taxi e minibus, per favorirne il pieno svolgimento della vita di relazione.
In data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2012 01582/119), il Regolamento n. 353 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti" che ha modificato e sostituito il precedente Regolamento n. 255/1998, che disciplinava il servizio in oggetto.
Le modifiche introdotte avevano la finalità, nel quadro delle primarie esigenze di mobilità della utenza disabile, di garantire l'erogazione del servizio in modo compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città.
In particolare tra le modificazioni approvate, vi era la nuova disciplina di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che consisteva:
- nell'introduzione delle fasce ISE (indicatore di situazione economica individuale) per il servizio reso con il mezzo ordinario, ad esclusione dei minori, con conseguente compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario;
- nella gratuità del servizio reso con il mezzo attrezzato. In tale caso l'utente corrisponde solo
il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.
La differenziazione era basata sul presupposto della differente tipologia di servizio erogato. Infatti, il servizio con mezzi attrezzati è un servizio di trasporto collettivo che si pone
come sostitutivo del trasporto pubblico, stante in molti casi l'impossibilità per il disabile che utilizza tale servizio di accedere ai mezzi di trasporto pubblico nonostante GTT abbia, nel corso degli anni, reso accessibile la maggior parte dei mezzi.
Il servizio con mezzi ordinari, viceversa, è un servizio di trasporto individuale, destinato a coloro che generalmente potrebbero utilizzare il trasporto pubblico collettivo e, quindi, è alternativo a quest'ultimo.
Pertanto gli articoli 2 e 8 del suddetto Regolamento che prevedono le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che beneficiano del servizio, disponevano: articolo 2 - Natura del servizio:
"(...) il servizio di facilitazione alla mobilità differenzia la sua modalità di effettuazione in:
a) servizio reso con mezzo attrezzato;
b) servizio reso con mezzo ordinario (non attrezzato) (comma 2).
Il servizio di cui al precedente punto a) è a totale carico comunale, ad esclusione del pagamento
del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana. (comma 3 ).
Il servizio di cui al precedente punto b) prevede invece una compartecipazione alla spesa da parte
del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base della situazione economica individuale (ISE),
come stabilito all' articolo 8. (comma 4);
articolo 8 - Tariffe
"L'utente, nel caso di servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del
titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica individuale (ISE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito (comma 1).
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1021/2013, concernente il servizio e deciso in senso favorevole alla Città.
La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 518/2015, depositata il 3 febbraio 2015, accogliendo il ricorso proposto dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha annullato il
Regolamento in oggetto, nella parte sopra riportata relativa ai succitati articoli, "fatte salve le
ulteriori determinazioni dell'Amministrazione comunale".
Il Consiglio di Stato ha osservato, infatti, che "mentre una diversa compartecipazione alla spesa dei servizi resi dal comune in ragione della situazione economica individuale (ISE) è del tutto legittima e rispondente ai dettati della carta costituzionale, la differenziazione nella compartecipazione (...) in ragione della natura o della gravità della disabilità risulta di per sé irragionevole (...) in assenza di una specifica, circostanziata ed adeguata motivazione (...).
E prosegue oltre che "la segnalata carenza di risorse economiche può giustificare di per sé unicamente una richiesta di compartecipazione a tutti i disabili, cittadini senza discriminazione,
alla spesa pubblica sulla base della loro personale redditualità (...).
Pertanto preso atto dell'annullamento delle suddette disposizioni, occorre conformare la disciplina in oggetto al precetto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, anche per evitare la condanna della Città per inottemperanza all'esecuzione della sentenza.
Le scelte di attuazione del precetto, riferite all'ambito del diritto alla mobilità, sono fondate su principi diversi da quelli cui sono ispirati i servizi socio sanitari della Città, basati sulla valutazione dei bisogni delle persone in relazione alla loro gravità socio-sanitaria.
La modificazione al Regolamento è necessaria, oltre che per la declaratoria di invalidità delle disposizioni regolamentari, anche per l'applicazione delle nuove disposizioni normative, nel frattempo entrate in vigore, in tema di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
La riforma dell'ISEE, che è lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate", è stata approvata per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, dall'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 a far data dal 1 gennaio 2015.
Visto che la sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto come detto:
che è legittima una richiesta di compartecipazione a tutti i disabili, cittadini senza discriminazione, alla spesa pubblica sulla base della loro personale redditualità;
che è censurabile differenziare l'applicazione della compartecipazione in ragione della natura o della gravità della disabilità;
occorre approvare le conseguenti modificazioni al Regolamento vigente (allegato 1).
Le modificazioni, che come detto sono motivate dal fine di assicurare il servizio compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili nonché per favorire l'accesso al servizio per coloro che sono ancora in lista d'attesa, sono state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più rappresentative, e in sintesi prevedono:
l'introduzione delle fasce ISEE sia per accedere al servizio reso con mezzo attrezzato che con mezzo ordinario: la compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario sarà calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
il valore del reddito e del patrimonio ricavato con le modalità previste dalla normativa richiamata, è ricondotto alle fasce già individuate nell'allegato 2 alla deliberazione (mecc. 2012 01582/119) che pertanto verrà esteso anche al servizio reso con mezzo attrezzato. Nel caso di minori non verrà calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISEE.
La differenziazione del valore della compartecipazione, in considerazione delle diverse caratteristiche e modalità di espletamento dei servizi che nel caso dei mezzi attrezzati è un servizio collettivo a prenotazione, su percorsi preordinati e il cui costo per ogni singola corsa, si ripartisce su una pluralità di utenti, mentre nel caso dei mezzi ordinari (taxi) è un servizio individuale a chiamata, su percorsi liberi e personali.
Ritenuto inoltre necessario alla luce dell'esperienza maturata, prevedere forme di gestione
del servizio che prevedano soluzioni tecnologiche, innovative ed organizzative diverse per il
raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia dello stesso, si introducono all'articolo 7
del citato regolamento alcune indicazioni in merito all'adozione di nuove modalità gestionali
demandando ad un successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'attuazione
degli aspetti gestionali/operativi non definiti nel Regolamento e che si rendano necessari allo
scopo, i cui indirizzi sono:
introduzione, per l'erogazione del servizio di trasporto con mezzi ordinari, di un sistema di accreditamento degli operatori che erogano il servizio di trasporto. L'accreditamento tende all'ampliamento del numero dei soggetti erogatori, attraverso un elenco di soggetti accreditati, con conseguente sviluppo della qualità e dell'efficienza delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi; inoltre conferisce agli utenti un ruolo attivo mediante l'esercizio del diritto di scelta dei servizi e dei loro erogatori;
i servizi oggetto dell'accreditamento sono così articolati:
a) trasporto individuale, utilizzando le vetture dei taxi o vetture di noleggio con
conducente;
b) trasporto auto-gestito, offrendo un servizio di trasporto privato all'utente che si può
avvalere di un accompagnatore.
Per i due ambiti di accreditamento verranno definiti dalla Giunta Comunale i requisiti
gestionali e organizzativi e le eventuali autorizzazioni necessarie per l'accreditamento
e per il conseguente svolgimento del servizio;
definito e quantificato il valore del contributo (attraverso il caricamento del plafond o
la consegna del voucher), l'utente sceglie, all'inizio dell'utilizzo del servizio, il fornitore accreditato per la prestazione del servizio cui ha diritto.
In considerazione di quanto statuito dalla sopra citata decisione del Consiglio di Stato, per il periodo decorrente dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modificazioni regolamentari, occorre procedere ad approvare la disciplina degli effetti transitori che derivano dall'applicazione della sentenza, provvedendo ad adottare gli atti occorrenti alla restituzione delle somme versate dai fruitori del mezzo ordinario.
Si rende, pertanto, necessario approvare che i crediti degli utenti che utilizzano il mezzo
ordinario, maturati nel periodo decorrente dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle
modifiche regolamentari approvate con il presente provvedimento, vengano riconosciuti in sede
di applicazione delle modifiche regolamentari stesse, attraverso il caricamento del plafond individuale per l'importo corrispondente.
Si ritiene inoltre necessario e opportuno prevedere che nel caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, che già preveda modalità di trasporto e accompagnamento dedicate, o in caso di non utilizzo della dotazione assegnata per un periodo superiore ad un anno, l'utente decada dalla fruizione del servizio. La
disposizione potrà consentire l'accesso al servizio da parte di coloro che sono presenti nella lista
d'attesa, in quanto si renderanno disponibili le risorse destinate agli utenti che, pur avendone titolo, non utilizzano il servizio senza giustificato motivo.
Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II e IV Commissione, congiunta con le Circoscrizioni III e V, tenutasi in data 27/01/2016.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 63 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di esprimere parere favorevole, per l'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Aldami e Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI: 20
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, per l'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI.