Atto n. 04/2016
2016 00255/87
approvato il 1° febbraio
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 20/2007, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 15/2012, E DEL REGOLAMENTO 7/R/2012. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.
Atto n. 4 n. mecc. 2016 00255/87
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
01 FEBBRAIO 2016
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Massimiliano LAZZARINI.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 20/2007, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 15/2012, E DEL REGOLAMENTO 7/R/2012. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Rocco Zaccuri riferisce.
La sala per il commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere. La sala del commiato, nel suo significato più proprio, è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso (anche se tale termine è riferito anche alla funeralhome anglosassone), ossia al deposito d'osservazione dove di norma sono assicurate l'osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia; in tale ultimo caso il corpo senza vita è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta. Solo in quest'ultimo caso sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
In proposito, la Legge Regionale n. 15 del 2011 ha introdotto agli articoli 11 e 12 modifiche all'articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2007, contenente disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, e ha messo in evidenza il favore della Regione verso l'adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. Con il successivo Regolamento del 8 agosto 2012 all'articolo 13 sono state individuate le caratteristiche delle strutture del commiato ed è stato demandato al Comune il compito di individuare negli strumenti urbanistici le aree dove collocare le strutture, nonché di definire le modalità con cui affidare l'attività di realizzazione e gestione delle stesse.
Più recentemente il Consiglio Regionale, con deliberazione del 17 marzo 2015, n. 61 - 10542, ha approvato il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori ai sensi dell'articolo 14, Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 che dedica, all'interno del capitolo 3 "Nuovi Cimiteri e Crematori", il paragrafo 8 alle strutture per il commiato.
Vengono così indicate fra l'altro le tipologie di sale di commiato (a feretro aperto o chiuso - private/pubbliche), i requisiti minimi strutturali, i requisiti minimi impiantistici, il servizio 2015 mortuario, la custodia, la collocazione ed accessibilità, igiene e logistica.
Il Piano inoltre chiarisce che spetta al Comune definire i termini e le modalità di rilascio dell'autorizzazione, da gestire attraverso il sistema SUAP.
Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 20/2007, come modificato dalla Legge Regionale 15/2011, ed alla luce del "Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori", la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 giugno (2015 00584/009) esecutiva dal 29 giugno 2015, ha per prima cosa individuato le aree urbanisticamente compatibili con l'insediamento delle strutture per il commiato.
In considerazione della necessità di andare incontro alle rinnovate sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione, per consentire anche ai privati di presentare progetti per la realizzazione di sale del commiato nell'ambito del territorio cittadino, si è ritenuto che le aree più idonee alla loro localizzazione siano le zone urbane consolidate per attività produttive. Detta scelta è dipendente anche dalla specificità e dalle caratteristiche di tali strutture che non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e necessitano, inoltre, di adeguati spazi per la sosta.
In tali aree normative il P.R.G., infatti, ammette, oltre alle attività produttive tradizionali, quelle del produttivo avanzato ovvero quelle della cosiddetta new economy, sostanzialmente assimilabili alle attività terziarie. Inoltre, a corredo e completamento, sono anche ammesse attività e servizi rivolti alla collettività, tra i quali le attrezzature per il culto.
Tali aree, facilmente accessibili, sono esterne alla Zona Urbana Centrale Storica e rispondono ai requisiti richiesti dal sopra citato Piano Regionale di coordinamento, che esclude le zone soggette a traffico limitato. Con riguardo invece alla disciplina dell'attività ed alla modalità di autorizzazione alla gestione di sale del commiato, si rende necessario dettare i criteri di regolamentazione, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con i succitati atti, integrando a tale scopo il Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri n. 264, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 ottobre 1999, esecutiva dal 15 novembre 1999 ed oggetto di numerose modificazioni negli ultimi anni; in particolare, si prevede l'inserimento nella Parte Terza di un capo dedicato, rubricato "Sale del Commiato" comprensivo di quattro articoli del seguente tenore:
- articolo 70 bis "Sala del commiato". A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere. I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti nell'allegato A al presente regolamento;
- articolo 70 ter "Tipologie di sale del commiato" Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:
1. quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
2. quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente;
3. articolo 70 quater "Gestione della sala del commiato". Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.
Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 70 ter e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:
- per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
- per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.
I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale...) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.
Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
- articolo 70 quinquies "Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private" La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una Conferenza di Servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi di cui al comma precedente, ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.
L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei sevizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ASL.
L'allegato A definisce i requisiti di ordine edilizio, urbanistico ed igienico, rinviando per gli aspetti più di dettaglio ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Si procede inoltre alla modifica dell'allegato al Regolamento inserendo il riferimento all'articolo 70 quater.
Art. 70 quater
"Gestione della sala del commiato" Sanzione Pagamento in misura ridotta
Comma 2
da 45,00 a 450,00 90,00
Commi 3 e 4 da 80,00 a 500,00 160,00
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, il Direttore di staff alle Partecipazioni comunali ha richiesto alla Circoscrizione IV, con lettera prot. n. 2456 in data 11 dicembre 2015, di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I Commissione consiliare ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Attuazione Legge regionale 20/2007, come modificata dalla Legge Regione Piemonte 15/2012, e del Regolamento 7/R/2012. Modifiche al Regolamento del Servizio mortuario e dei Cimiteri" nella seduta del 21 gennaio 2016.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE al testo deliberativo proposto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 63 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere PARERE FAVOREVOLE, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Attuazione Legge regionale 20/2007, come modificata dalla Legge Regione Piemonte 15/2012, e del Regolamento 7/R/2012. Modifiche al Regolamento del Servizio mortuario e dei Cimiteri".
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere Alberto Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 17
ASTENUTI:4 (Novo-Maffei-Santoro-Guglielmet)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere PARERE FAVOREVOLE, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Attuazione Legge regionale 20/2007, come modificata dalla Legge Regione Piemonte 15/2012, e del Regolamento 7/R/2012. Modifiche al Regolamento del Servizio mortuario e dei Cimiteri".