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Ultimo aggiornamento: 15/01/2016

Parere del Consiglio

Atto n. 122/2015
2015 06898/87
approvato il 21 dicembre

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E REFERENDUM PROPOSITIVO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8, 15, 17, 1 8, 19 E 20 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI TORINO

Atto n.  122                  n. mecc. 2015 06898/87
                        
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

21  DICEMBRE 2015
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  , CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE' REPETTO, Nicola SANTORO, Rocco ZACCURI. 

In totale n. 20  Consiglieri
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Tommaso SEGRE.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E REFERENDUM PROPOSITIVO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8, 15, 17, 1 8, 19 E 20 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI TORINO

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
Alcuni cittadini di Torino, rifacendosi all'articolo 13 dello Statuto del Comune di Torino, hanno sottoposto al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente come oggetto la modifica degli articoli 8, 15, 17, 18, 19 e 20 dello Statuto della Città al fine di introdurre il Referendum Propositivo attualmente non previsto e l'abbassamento del quorum e del numero di firme necessarie per l'indizione di un referendum.
Premesso che:
 
- l'articolo 6 del Testo Unico adottato con D.Lgs. n. 267/2000 elencando i contenuti obbligatori dello Statuto comunale così recita: "Lo Statuto stabilisce ... (omissis) ... le forme ... (omissis) ... della partecipazione popolare ... (omissis) ...";
- il tema della partecipazione è ripreso all'articolo 8 del Testo Unico (D.Lgs n. 267/2000) che al comma 3 dispone: "Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione ... (omissis). Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";
- tra le forme di partecipazione popolare, che l'ordinamento affida, attraverso gli articoli 6 e 8 citati, all'autonomia statutaria dell'ente locale, particolare rilievo è dato dunque alla consultazione referendaria della popolazione, la cui adozione rimane comunque facoltativa e sempre riconosciuta nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge, sia per le modalità di svolgimento che per le materie di interesse; il comma 4 dell'articolo 8 Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000) infatti precisa che: "Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali";

Considerato che:
- lo Statuto del Comune di Torino ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del referendum consultivo ad iniziativa consiliare e del referendum abrogativo ad iniziativa popolare; la materia è attualmente disciplinata dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dello Statuto e dettagliatamente regolamentata dal Regolamento n. 297 Testo Unico delle Norme Regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico (Titolo III - Referendum comunale consultivo e abrogativo);
- l'attuale contesto normativo (articolo 8, commi 3 e 4 Testo Unico D.Lgs 267/2000), derivante dall'intervento sull'ordinamento della Legge n. 265/1999, consente ai Comuni di disciplinare anche altri istituti referendari e per i quali l'esito della consultazione assume efficacia diretta e immediata sull'attività dell'ente, quindi con una rilevante valenza politica rispetto all'attività decisionale degli Organi di governo;
Considerato altresì che:
- in materia di consultazioni referendarie sono rimessi all'autonomia statutaria i seguenti elementi fondamentali: l'individuazione dei soggetti promotori; il numero di sottoscrittori per la presentazione dei quesiti referendari; i titolari del diritto di voto; l'intervento di un Organo di garanzia esterno all'ente per la valutazione di ammissibilità delle proposte referendarie; l'elencazione degli oggetti e delle materie esclusi dai referendum; il periodo nel quale possono svolgersi i referendum; la previsione di un numero di votanti e di voti favorevoli per la validità della consultazione e per l'esito della stessa; gli effetti del referendum; l'intervallo minimo di tempo per la riproposizione di uno stesso quesito referendario;
- la discrezionalità di scelta è riconosciuta all'ente locale anche per quanto attiene l'organizzazione delle consultazioni referendarie; spetta al regolamento, sulla base dei principi fissati dallo statuto, disciplinare forme e modalità attuative delle consultazioni: la procedura per la raccolta delle sottoscrizioni; le modalità di valutazione dell'ammissibilità dei quesiti; lo svolgimento delle votazioni, ecc.;
Ricordato che:
- diversi enti a livello locale stanno introducendo o hanno introdotto strumenti volti a rendere il cittadino partecipe nelle scelte di rilevanza pubblica;
- l'istituto del referendum rappresenta uno strumento efficace di democrazia, capace di incidere, attraverso il parere espresso dai cittadini, in modo sostanziale sulle scelte della comunità locale, soprattutto quando l'esito della consultazione interviene direttamente ed efficacemente sulle questioni di interesse pubblico , come accade per i referendum propositivi che qui si intendono introdurre;
- la diminuzione del numero di sottoscrittori necessari per la presentazione dell'attuale referendum abrogativo consentirà alla cittadinanza di accedere più facilmente agli strumenti di partecipazione; l'istituto del referendum propositivo avrà un numero di sottoscrittori, necessari per la presentazione, allineato al numero richiesto per il referendum abrogativo;
- la diminuzione del numero minimo di partecipanti alla consultazione, salvaguarderà l'istituto referendario dal rischio di invalidazione, evitando di vanificare l'impegno di migliaia di cittadini;
- occorre pertanto adeguare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti in coerenza con l'introduzione dei nuovi istituti e con la previsione di nuovi quorum per la validità delle consultazioni popolari;
Dato atto che:
- l'articolo 13 comma 1 dello Statuto prevede che: "Ititolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquemila qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto";
- l'articolo 5 comma 2 del Regolamento 297 prevede che "Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale";
- l'articolo 10 comma 1 del Regolamento 297 prevede che: "Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo";
- l'articolo 10 comma 2 del Regolamento 297 prevede che: "Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori";
- l'articolo 6 comma 4 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così dispone: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";
- con analoga applicazione estensiva del successivo comma 5 dell'articolo 6 Testo Unico del D.Lgs. n. 267/2000 alle modifiche statutarie, le stesse entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente", secondo quanto prescritto;
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, il Presidente del Consiglio comunale, con lettera prot. n. 1565 in data 18 novembre 2015, ha chiesto l'espressione del parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I Commissione consiliare ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Diritti di partecipazione e referendum propositivo. Integrazione e modifica degli articoli 8, 15, 17, 1 8, 19 e 20 dello Statuto del Comune di Torino" nella seduta del 10 dicembre 2015.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere negativo alle modifiche del testo statutario.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere PARERE NEGATIVO, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Diritti di partecipazione e referendum propositivo. Integrazione e modifica degli articoli 8, 15, 17, 1 8, 19 e 20 dello Statuto del Comune di Torino".
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Bartozzi e Guglielmet  per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 18
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI:2
ASTENUTI:1 (Aldami)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere PARERE NEGATIVO, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Diritti di partecipazione e referendum propositivo. Integrazione e modifica degli articoli 8, 15, 17, 1 8, 19 e 20 dello Statuto del Comune di Torino".