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Ultimo aggiornamento: 15/10/2014

Parere del Consiglio

Atto n. 75/2014
2014  03987/87
approvato il 8 settembre

 C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 Regolamento Decentramento) avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione."

Atto n.  75                  n. mecc. 2014 03987/87
                        

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
8 SETTEMBRE 2014

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 

In totale n.  22  Consiglieri
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Massimiliano LAZZARINI, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE' REPETTO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 Regolamento Decentramento) avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione."

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
Il vigente regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257 (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103), del 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02259/103) e del 22 ottobre 2013. L'attuale testo regolamentare adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
Il successivo comma 3 del suddetto articolo, subordina le occupazioni di aree pubbliche al pagamento di un canone previo il rilascio di una concessione. Ai sensi dell'articolo 63 del summenzionato D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, al valore economico ed alla disponibilità dell'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività.
L'analisi dell'articolo 2, con particolare riferimento ai commi 3 e 4, evidenzia che le tipologie di occupazioni abusive del suolo pubblico attualmente contemplate sono individuate in quelle prive del titolo concessorio, o eccedenti lospazio ed il tempo concesso, o difformi rispetto a quanto autorizzato o non volturate previa presentazione di apposita istanza. Tuttavia, nell'ambito delle occupazioni temporanee del suolo pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, sono previste anche quelle effettuate mediante l'allestimento di dehors annessi agli esercizi pubblici di ristorazione, o annessi ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, così come sancito dall'articolo 44 del Regolamento comunale n. 257 che, al comma 2, definisce dehor continuativo la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.
La validità di tale concessione quinquennale per occupazione del suolo pubblico con dehor continuativo è condizionata alla presentazione da parte del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di comunicazione annuale di proseguimento di occupazione del suolo entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'annualità. Pertanto, la presentazione della summenzionata comunicazione rappresenta un elemento essenziale a garanzia della regolarità del procedimento in quanto è strettamente correlata alla determinazione ed al pagamento del canone per l'anno di riferimento. In caso di inadempimento si determinerebbe una sottrazione del suolo pubblico all'uso collettivo, a beneficio di singoli soggetti, senza la corresponsione del corrispettivo dovuto, rappresentato dal canone annuo. Tutto ciò premesso in linea con l'esigenza di una più incisiva azione mirata a regolamentare le irregolarità connesse alle occupazioni del suolo pubblico, è opportuno modificare l'articolo 2 del Regolamento comunale n. 257, dettagliando le tipologie di occupazioni del suolo pubblico che sono da qualificarsi come abusive e introducendo, nell'ambito delle tipologie suddette, il mancato invio della comunicazione annuale di proseguimento di occupazione.
Si propone, inoltre, di introdurre all'articolo 13 , comma 1, del Regolamento comunale n. 257, il punto q) al fine di escludere dall'appli cazione del canone le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e di strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone non si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l'ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone C.O.S.A.P. sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga.
Tale previsione è motivata dall'esigenza di snellire il procedimento di predisposizione e di approvazione delle Convenzioni urbanistiche nell'ambito delle quali, in assenza di previsione regolamentare, veniva disposta tale esenzione.
Si dà atto che le modifiche approvate comporteranno l'immediata disapplicazione delle norme regolamentari eventualmente non coerenti con le medesime.
Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento il presente Regolamento è inviato, per l'acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012 la presente deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza.
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell'art. 43, la Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione IV, con lettera prot. n. 14436 in data 22 luglio 2014, di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I-II-III-IV-V-VI Commissione consiliare hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione" nella seduta congiuta del 4 settembre 2014.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere favorevole alla bozza regolamentare proposta.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 63 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere Segre per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21

VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 1
ASTENUTI: 6 (Novo, Aldami, Maffei, Guglielmet, Bartozzi, Santoro)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione".