Atto n. 74/2014
2014 03986/87
approvato il 8 settembre
C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 Regolamento Decentramento) avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle Persone Fisiche. Modifica della soglia di esenzione . Approvazione."
Atto n. 74 n. mecc. 2014 03986/87
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
8 SETTEMBRE 2014
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano LAZZARINI, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 Regolamento Decentramento) avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle Persone Fisiche. Modifica della soglia di esenzione . Approvazione."
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) venne istituita a decorrere dall'1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero del le Finanze, fino ad un massimo dello 0,5 per cento.
Con Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 142, veniva disposta la modifica del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che ora sancisce: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2". Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali". Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione. A tal fine venne stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio. Nel contempo venne introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, nella misura di 10.300,00 Euro al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.
Per gli anni successivi, l'aliquota in argomento venne mantenuta allo 0,5 per cento fino al 2011 mentre per il 2012 l'aliquota venne stabilita nella misura dello 0,8 per cento, con un incremento dello 0,3 per cento, così come confermato nel 2013, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, numero 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto la possibilità di elevare l'aliquota fino al tetto massimo dello 0,8 per cento. La soglia di esenzione venne innalzata di anno in anno allo scopo di rendere esenti dal prelievo i possessori di pensione minima ed i cassintegrati, i cui redditi vengono adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191.
Con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l'INPS ha determinato per l'anno 2014 la misura massima mensile dei trattamenti di integrazione salariale in Euro 969,77 ai sensi del succitato articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In continuità con gli anni precedenti si ritiene di mantenere detta misura quale parametro di riferimento per la determinazione della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF e si propone di modificare la vigente soglia determinata in Euro 11.520,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 11.640,00 con decorrenza 1 gennaio 2014 come segue: "ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.640,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.640,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001, n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 20 14 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 aprile 2014, è stato differito al 31 luglio 2014.
Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento, il presente regolamento verrà inviato alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 - bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il presente regolamento verrà inviato all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza.
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell'art. 43, la Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione IV, con lettera prot. n. 14436 in data 22 luglio 2014, di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I-II-III-IV-V-VI Commissione consiliare hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'Aliquota di compartecipazione dell'Addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione" nella seduta congiuta del 4 settembre 2014.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere favorevole alla bozza regolamentare proposta.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 63 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'Aliquota di compartecipazione dell'Addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione".
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 22
VOTANTI:21
VOTI FAVOREVOLI: 17
VOTI CONTRARI:4
ASTENUTI:1 (Maffei)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'Aliquota di compartecipazione dell'Addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione".