Atto n. 73/2014
2014 03984/87
approvato il 8 settembre
C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 Regolamento Decentramento) avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione."
Atto n. 73 n. mecc. 2014 03984/87
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
8 SETTEMBRE 2014
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano LAZZARINI, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 Regolamento Decentramento) avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione."
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e si no alla misura massima di 5 Euro per notte di soggiorno.
Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quel li a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il D.Lgs. 23/2011, al comma 3 del citato articolo 4 prevedeva inoltre l'emanazione di un regolamento governativo che dettasse la disciplina generale di attuazione dell'imposta "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" (termine scaduto il 6 giugno 2011).
Si prende atto che il suddetto regolamento governativo non è stato ancora emanato e che pertanto è possibile - ai sensi dello stesso comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 - procedere non soltanto all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, ma anche delle relative modifiche.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349) con decorrenza dal 2 aprile 2012, le cui tariffe - allegate allo stesso testo regolamentare - non sono state finora modificate nell'entità, modulata in relazione alla classificazione della struttura ricettiva.
La Città di Torino è ormai entrata a far parte delcircuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come dimostrano i dati sulle presenze nei musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino; si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.
I pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i due milioni, e si valuta che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici, nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali.
Inoltre, anche in vista dei prossimi eventi (Expo 2015 e Torino Capitale Europea dello Sport 2015, nonché l'Ostensione della Sacra Sindone calendarizzata nel 2015) la Città è impegnata in un ambizioso programma di recupero urbano ed ha sostenuto costi ingenti nonostante le progressive ed inarrestabili contrazioni delle risorse di trasferimento delle finanze dallo Stato centrale: recupero delle aree dismesse, completamento del parco Dora, potenziamento dei servizi e riqualificazione ambientale, realizzazione della linea 1 della Metropolitana fino al Lingotto ed avvio del prolungamento, nuovi parcheggi sotterranei, isole pedonali e recupero della vivibilità dei cittadini per le vie centrali, ampliamento degli orari di apertura dei musei, mostre, cinema e concerti in ogni quartiere, promozione di Torino in Europa e nel mondo.
Risulta, pertanto, opportuno e motivato rivedere la misura dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, rimasta finora invariata a decorrere dalla sua introduzione (2 aprile 2012). Si propone quindi un adeguamento tariffario, non superiore - in ogni caso - ad Euro 0,50 per pernottamento, applicato per tipologie e classi di strutture ricettive, con il limite massimo previsto dall'articolo 4 D.Lgs. 23/2011 (cinque Euro per pernottamento), risultando quindi così modificata la tabella riassuntiva inserita nell'Allegato "A" al regolamento n. 349 della Città:
Alberghi 5 stelle lusso: 5 Euro, Alberghi 5 stelle: da 4,90 Euro a 5 Euro; Alberghi 4stelle/Alberghi residenziali 4 stelle/B&B 4 stelle: da 3,20 Euro a 3,70 Euro, Alberghi 3 stelle/Alberghi residenziali 3 stelle/B&B 3 stelle/CAV e Residence: da 2,30 Euro a 2,80 Euro, Alberghi 2 stelle/Alberghi residenziali 2 stelle/B& B 2 stelle: da 1,80 Euro a 2,30 Euro, Alberghi 1 stella/Case per ferie/Affittacamere/B&B 1 stella: da 1,30 Euro a 1,80 Euro, Ostelli/Campeggi: da 1,00 Euro a 1,50 Euro.
In ogni caso, si evidenzia che verrà salvaguardata , oltre alla soglia massima di 5 Euro per pernottamento (articolo 4 D.Lgs. 23/2011), anche il numero massimo di pernottamenti consecutivi assoggettati all'imposta: fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Alberghi e B&B, e fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive Alberghi residenziali, Case per ferie, Case appartamenti vacanze, Residence, Campeggi ed Ostelli, Affittacamere ed immobili occasionalmente usati a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.
Inoltre, in relazione al fatto che talvolta i gestori delle strutture ricettive si avvalgono dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari od altri soggetti, occorre chiarire che resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento dell'imposta di soggiorno, che potrà essere anche riscossa per il tramite del soggetto intermediario.
Conseguentemente, l'articolo 6 (rubricato "Versamenti") viene arricchito di un quarto comma, così formulato: "4. Nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva si avvalga dell'opera di agenzie di viaggio, organizzatori, intermediari o altri soggetti che svolgano attività di vendita/promozione di soggiorni, resta in capo al gestore la responsabilità dell'acquisizione e del riversamento alla Città della tassa di soggiorno, che potrà anche essere riscossa per il tramite del soggetto organizzatore.".
A completamento dell'impianto normativo regolamentare, fermo restando il quadro sanzionatorio e confermandone la disciplina, occorre soltanto rammentare espressamente la rilevanza penale dei mancati riversamenti, a cura dei gestori delle strutture ricettive, dell'imposta di soggiorno già versata dagli ospiti delle strutture stesse, in considerazione della natura di "agenti contabili di fatto" che la Corte dei conti ha riconosciuto in capo agli stessi gestori con riferimento alla riscossione dell'imposta di soggiorno, "stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l'assunzione della qualifica di agente contabile e l'assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge" (cfr. parere Corte dei conti, sez. contr. Veneto, deliberazione 19/2013). Conseguentemente, all'articolo 8 rubricato "Sanzioni", al comma 4 viene aggiunta infine la frase: "Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.".
Inoltre, ai fini dell'adeguamento normativo alla disciplina legislativa, a seguito della modifica apportata dal comma 736 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) all'articolo 3, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012, la soglia minima di 30 Euro per l'accertamento dei tributi locali viene abrogata, fermo restando l'importo minimo dei 12 Euro previsto dall'articolo 25, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, l'articolo10 (rubricato "Rimborsi") al comma 3, viene sostituito l'importo di "Euro 30,00" con "Euro 12,00".
Infine, si rammenta che la violazione di qualsivoglia norma regolamentare comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di carattere residuale (ossia in assenza di diversa disposizione di legge) da 25 a 500 Euro, prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi della quale viene demandata alla Giunta Comunale l'eventuale definizione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta (ex articolo 16 sostituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell'art. 43, la Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione IV, con lettera prot. n. 14436 in data 22 luglio 2014, di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I-II-III-IV-V-VI Commissione consiliare hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'imposta di soggiorno - Modifiche Approvazione" nella seduta congiuta del 4 settembre 2014.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere favorevole alla bozza regolamentare proposta.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 63 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'imposta di soggiorno - Modifiche Approvazione".
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 22
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 8
ASTENUTI: 1 (Maffei)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'imposta di soggiorno - Modifiche Approvazione".