Atto n. 52/2013
2013 02263/87
20 maggio
Oggetto: C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: ARTICOLO 34 COMMA 9 DELLO STATUTO DELLA CITTA'. MODIFICAZIONI.
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
20 MAGGIO 2013
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: ARTICOLO 34 COMMA 9 DELLO STATUTO DELLA CITTA'. MODIFICAZIONI.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Rocco Zaccuri, riferisce.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) individua negli statuti degli enti locali la fonte normativa deputata a stabilire "i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative" (articolo 43 comma 4 D.Lgs. 267/2000).
Gli statuti locali, nel normare i casi di decadenza di cui sopra, devono tener conto del vincolo derivante dalla circostanza che il diritto di elettorato passivo rientra - come riconosciuto in più occasioni dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 15 luglio 2010 n. 2578; 3 marzo 1988 n.
235) - fra quelli inviolabili riconosciuti e garantiti ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. I casi di decadenza sono quindi da ritenersi ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità. Inoltre le norme che incidono sul diritto elettorale passivo sono di "stretta interpretazione" (non possono cioè essere applicate analogicamente) e possono essere invocate nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate.
Resta fermo che "il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto" (articolo 45 comma 4 D.Lgs. 267/2000).
Lo Statuto della Città, nel testo oggi vigente, disciplina la fattispecie della decadenza per mancata partecipazione alle sedute al comma 9 dell' articolo 34 nei seguenti termini:
"I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.".
L'attuale previsione statutaria inserisce quindi la decadenza nel solco di una consolidata tradizione giurisprudenziale che tende ad interpretarla come una sorta di sanzione nei confronti del consigliere per inattività non giustificata (o non sufficientemente giustificata), dunque colpevole o, meglio, contraria al decoro della carica, in definitiva difforme dal dovere costituzionale di adempiere "con disciplina e onore" alle "funzioni pubbliche affidate" (articolo 54 comma 2 Costituzione). In tal senso i giudici amministrativi hanno appunto confermato che possono dar luogo legittimamente a revoca le assenze che denotano un atteggiamento di disinteresse, ovvero motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni presi con l'incarico elettivo (TAR Lombardia - Brescia sez. II, 28 aprile 2011 n. 638; Consiglio di Stato sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5277).
Non vi è peraltro motivo per ritenere che lo Statuto non possa utilmente prevedere, e adeguatamente disciplinare, ulteriori casi in cui rilevi astrattamente il fatto che il consigliere non abbia partecipato ai lavori del collegio a causa di ragioni oggettive, a lui neppure astrattamente imputabili; casi in cui, cioè, la decadenza non sia intesa come una sanzione, bensì come una misura dell'ordinamento approntata per risolvere la necessità di ristabilire altri interessi, pure costituzionalmente protetti, dopo averli bilanciati con quelli del consigliere "assente" in modo continuativo, protratto e perdurante. In tali casi, infatti, possono sicuramente entrare in gioco valori di rilievo costituzionale: dalla necessità, in primo luogo, di assicurare in concreto il buon andamento dell'organo collegiale nel suo plenum (con ciò che ne consegue anche in ordine al formarsi della maggioranza ed alla garanzia delle prerogative delle minoranze) all'aspettativa di altri candidati a subentrare (riflesso del loro stesso diritto di elettorato passivo); alla tutela sostanziale, inoltre, del diritto di elettorato attivo (in quanto un eletto assente priva di fatto di ogni rappresentanza le componenti sociali che ne hanno espresso la candidatura e gli elettori che col voto ne hanno determinato l'elezione alla carica).
La decadenza, in ogni caso, non incide direttamente sulla titolarità del diritto di elettorato passivo (titolarità che permane e non è mai contestata neanche in capo al consigliere dichiarato decaduto), bensì sull'esercizio del diritto stesso: è con riferimento al mancato esercizio in concreto di detto diritto che può essere legittimamente pronunciata la decadenza dalla carica, nell'ottica di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale.
Per tale ragione, per esempio, se è vero che per effetto dell'articolo 11 della Legge 180/1978 è stata riconosciuta nel nostro ordinamento senza distinzioni a tutti gli interdetti la titolarità dei diritti elettorali, non è in contrasto con tale riconoscimento prevedere che, qualora sopravvenga in corso di mandato una malattia o una menomazione fisica o psichica che impediscano in concreto la partecipazione alle sedute del Consiglio o delle Commissioni possa essere dichiarata la decadenza dalla carica, soprattutto ove lo stato di salute precluda all'interessato anche per il futuro la partecipazione ai lavori collegiali.
Pare peraltro opportuno attenersi ad una formulazione statutaria di ampia portata, che ricomprenda genericamente tutti i casi di conclamata impossibilità dell'interessato ad esercitare le funzioni di consigliere, assegnando di volta in volta al Consiglio Comunale il compito di verificare la sussistenza in concreto di tale impossibilità, anche per un periodo futuro, secondo una ragionevole previsione basata su tutti gli elementi istruttori utili e mantenendo in ogni caso la garanzia della possibilità di far valere eventuali giustificazioni o controdeduzioni.
In ragione del rilievo degli interessi in gioco si ritiene infine preferibile, in tutti i casi in cui il Consiglio Comunale si trovi a dover deliberare una decadenza, che ciò debba avvenire a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente del Consiglio Comunale, con lettera acquisita a protocollo in data 6 maggio 2013, n. prot. 5534, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la modifica del comma 9 dell'articolo 34 dello Statuto della Città di Torino".
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201202588/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE).
Esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Articolo 34 comma 9 dello Statuto della Città. Modificazioni" è parso opportuno esprimere parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1. di esprimere parere favorevole alla modifica del comma 9 dell'articolo 34 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011, esecutiva dal 6 aprile 2011, modificato con deliberazioni del 5 marzo 2012, esecutiva dall'8 aprile 2012 e del 17 dicembre 2012, esecutiva dal 20 gennaio 2013 nei termini seguenti:
"I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza aver prodotto giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo. Possono altresì essere dichiarati decaduti, con la medesima maggioranza, i Consiglieri che, per impedimenti indipendenti dalla propria volontà non abbiano partecipato ad alcuna seduta per dodici mesi continuativi. In tale caso dovrà essere inoltre accertato sulla base di elementi oggettivi che gli impedimenti che non hanno consentito la partecipazione non siano ragionevolmente destinati a cessare nell'arco della successiva sessione ordinaria di sedute dell'organo consiliare. In ogni caso la previsione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla comunicazione al Consigliere interessato dell'inizio del relativo procedimento e tenendo conto delle giustificazioni e delle controdeduzioni eventualmente prodotte in esito a tale comunicazione.";
2. di esprimere parere favorevole a che la disciplina risultante dalle modifiche statutarie approvate con la presente deliberazione produca i propri effetti in riferimento a situazioni prodottesi nel corso della attuale consiliatura e tuttora in corso ove non sia ancora iniziato il procedimento finalizzato.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 23
VOTANTI: 22
VOTI FAVOREVOLI: 22
VOTI CONTRARI: /
ASTENUTI: 1 (Novo)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla modifica del comma 9 dell'articolo 34 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011, esecutiva dal 6 aprile 2011, modificato con deliberazioni del 5 marzo 2012, esecutiva dall'8 aprile 2012 e del 17 dicembre 2012, esecutiva dal 20 gennaio 2013 nei termini seguenti:
"I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza aver prodotto giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo. Possono altresì essere dichiarati decaduti, con la medesima maggioranza, i Consiglieri che, per impedimenti indipendenti dalla propria volontà non abbiano partecipato ad alcuna seduta per dodici mesi continuativi. In tale caso dovrà essere inoltre accertato sulla base di elementi oggettivi che gli impedimenti che non hanno consentito la partecipazione non siano ragionevolmente destinati a cessare nell'arco della successiva sessione ordinaria di sedute dell'organo consiliare. In ogni caso la previsione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla comunicazione al Consigliere interessato dell'inizio del relativo procedimento e tenendo conto delle giustificazioni e delle controdeduzioni eventualmente prodotte in esito a tale comunicazione.";
2. di esprimere parere favorevole a che la disciplina risultante dalle modifiche statutarie approvate con la presente deliberazione produca i propri effetti in riferimento a situazioni prodottesi nel corso della attuale consiliatura e tuttora in corso ove non sia ancora iniziato il procedimento finalizzato.