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Ultimo aggiornamento: 18/09/2014

Parere del Consiglio

Atto n. 105/2013
2013 04039/87
16 settembre

C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

16 SETTEMBRE 2013
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.

In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Alberto ALDAMI, Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE. APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
Proposta dell'Assessore Passoni di concerto con l'Assessore Braccialarghe.
Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte di soggiorno.
Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La Città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino nel mese di dicembre 2012; si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.
pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni, e si valuta che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie.
D. Lgs. 23/2011, al comma 3 del citato articolo 4, prevedeva inoltre l'emanazione di un regolamento governativo che dettasse la disciplina generale di attuazione dell'imposta "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto" (termine scaduto il 6 giugno 2011).
Si prende atto che il suddetto regolamento governativo non è stato ancora emanato e che pertanto è possibile - ai sensi dello stesso comma 3 dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 - procedere non soltanto all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, ma anche delle relative modifiche.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349) con decorrenza dal 2 aprile 2012.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2012 (mecc. 2012 05543/013) è stata individuata la composizione del Tavolo Tecnico, istituito con l'articolo 12 del vigente Regolamento n. 349, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
Il suddetto Tavolo Tecnico, composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è stato appositamente convocato in data 3 dicembre 2012 con nota prot. n. 20979 del 22 novembre 2012.
Dal verbale agli atti, trasmesso per condivisione a tutti i partecipanti, sono emerse esigenze di revisione della normativa regolamentare, nonché necessità di approfondimenti demandati alla composizione ristretta del Tavolo Tecnico, che si è appositamente riunita in data 13 dicembre 2012, riferendo gli esiti dei lavori al Tavolo nella sua composizione allargata.
Anzitutto, i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno evidenziato la richiesta di riconoscimento di un rimborso delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso mediante carte di credito e bancomat.
Si ritiene che sia conforme a ragionevolezza riconoscere ai gestori una compartecipazione alle spese gestionali ed alle spese per le commissioni bancarie effettivamente versate, previa rendicontazione.
Le modalità e la misura di tali rimborsi saranno oggetto di specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Poiché la mancata registrazione ed il mancato inserimento dei dati da parte degli esercenti nel software gestionale comporta un notevole aggravio di lavoro a carico degli Uffici Comunali e della SORIS, si propone di rendere obbligatoria la registrazione e di incentivare la modalità telematica di trasmissione delle comunicazioni, esplicitando come aggiuntiva e facoltativa la trasmissione cartacea prevista dal comma 1 dell'articolo 5, che potrà essere alternativa alla trasmissione telematica solamente se corredata da tutti i dati obbligatori previsti dalla modulistica.
Per quanto concerne la misura dell'imposta di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, considerata l'esigua percentuale di paganti rispetto al totale dei soggetti ad imposta in determinati tipi di strutture, si propone l'estensione dei giorni di applicazione dell'imposta da un massimo di quattro ad un massimo di sette giorni consecutivi per periodi di pagamento (trimestre) nelle tipologie di strutture in cui risulta più evidente l'anomalia, quali alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, campeggi ed ostelli, affittacamere ed immobili occasionalmente usati a fini ricettivi disciplinati dalla Legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985.
A compensazione dell'aggravio, si propone di estendere l'esenzione, attualmente ammessa dal Regolamento esclusivamente in favore degli studenti universitari fuori sede "che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte" (articolo 3, comma 4), anche a tutti gli studenti universitari fuori sede che alloggiano in strutture ricettive della città, con i relativi docenti accompagnatori. In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti a carico delle strutture ricettive (articolo 3, comma 4, come novellato).
A completamento dell'impianto normativo regolamentare, considerata la tassatività delle fattispecie esentabili dall'imposta, si propone di annoverare espressamente i dipendenti alloggiati presso le rispettive strutture datoriali (articolo 3, comma 7).
Analogamente, a proposito dell'esenzione già prevista dall'articolo 3, comma 2, per gli autisti-accompagnatori turistici, si propone l'eliminazione della limitazione dell'esenzione ai soli gruppi organizzati dalle "agenzie di viaggio e turismo", al fine di ricomprendere nell'esenzione degli autisti-accompagnatori anche gli altri gruppi organizzati, quali ad esempio i CRAL; l'esenzione continuerà comunque ad essere ristretta ai soli autisti di pullman e ad un solo accompagnatore turistico ogni venti partecipanti (articolo 3, comma 2).
Inoltre, considerato che occorre chiarire la soggezione all'imposta di soggiorno anche per gli ospiti che pernottano nelle strutture con arrivo dopo la mezzanotte, nonché per la generalità di tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, si propone di rendere conforme la definizione di "Soggetto passivo" contenuta nell'articolo 2 del Regolamento alla definizione data dallo stesso Legislatore al comma 1 dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011.
Infine, con specifico riguardo alle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori, previste esplicitamente nella disciplina regolamentare, occorre disciplinare anche le ipotesi dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti gestori, esplicitando all'articolo 8 (comma 4) l'applicazione - in tali casi - della sanzione da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi della quale viene demandata alla Giunta Comunale l'eventuale definizione di un diverso importo del pagamento in misura ridotta (ex articolo 16 sostituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008).
Alle stesse sanzioni saranno soggetti, inoltre, anche coloro che si rifiutino di pagare l'imposta di soggiorno e di dichiarare per iscritto l'inadempienza (articolo 8, comma 3), nonché i gestori che omettano di comunicare alla Città le inadempienze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, e dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, all'uopo novellati.
Infine, con la modifica dell'articolo 10, comma 3, si propone di omologare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267) della Città, con specifico riferimento all'entità del rimborso minimo. Con la modifica dell'articolo 6, comma 2, si rammenta l'obbligo, già prescritto dalla normativa statale (D. Lgs. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161) di conservazione quinquennale della documentazione probatoria valida ai fini dell'avvenuto adempimento degli obblighi tributari (versamenti), in relazione alla tempistica utile per effettuare gli eventuali accertamenti d'ufficio.
In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 7) del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) la presente proposta di regolamento è stata inviata all'organo di revisione per il parere di competenza.
Alla luce di quanto sopra, la Direzione dei Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico, con lettera acquisita a protocollo in data 24 luglio 2013, al numero 9060, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione".
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^ Commissione consiliare, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione" nella seduta del 5 settembre 2013.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione" nella formulazione proposta.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.

VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI:19
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI:1(Maffei)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche. Approvazione" nella formulazione proposta.