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Ultimo aggiornamento: 18/09/2014

Parere del Consiglio

Atto n. 106/2013
2013 04038/87
16 settembre

C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE.

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

16 SETTEMBRE 2013
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: Alberto ALDAMI, Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
Con l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Torino la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 aprile 2013 è stata approvata l'istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi sul territorio comunale e sono state definite le scadenze e le modalità di pagamento per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 35/2013 che ha introdotto disposizioni operative per l'anno in corso in deroga alle previsioni dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.
Il comma 22 della norma stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.
Considerato che l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Visto l'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...".
Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
Visto che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Considerato che l'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 158/1999 prevede relativamente alle utenze non domestiche che "Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto utile a partire dal 2002 dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione qualiquantitativa dei rifiuti che consentisse di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore ed inferiore ai 5000 abitanti. L'attività scientifica condotta negli anni ha avuto come base di partenza lo studio fatto dall'IPLA S.P.A. (Istituto per le piante da legno e l'ambiente), commissionato all'amministrazione regionale e provinciale riguardante i rifiuti prodotti nelle varie categorie domestiche e non domestiche dei comuni della Provincia di Torino ed in particolare della Città di Torino nell'ottica di disporre di dati quali-quantitativi utilizzabili in prospettiva dell'applicazione del sistema tariffario del decreto Ronchi. L'indagine ha richiesto nel tempo la "contestualizzazione" degli indici quali-quantitativi determinati dall'IPLA ovvero la verifica della loro attendibilità mediante l'effettuazione di analisi con metodi statistici.
Tale lavoro scientifico ha permesso al Comune di Torino, di essere la prima Città a disporre di una tecnica validamente sperimentata di calibratura della produzione per ciascuna categoria di utenza tale da consentire la specifica classificazione delle categorie aventi omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Nell'ambito della richiamata potestà regolamentare dell'Ente, in esito alla suddetta analisi, ed in continuità con la classificazione delle categorie di utenze non domestiche già disciplinata dal previgente Regolamento n. 210 per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si ritiene proporre la classificazione delle categorie riportata nello schema di regolamento parte integrante della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 03749/013.
In applicazione della succitata potestà regolamentare vengono individuate all'articolo 8 dello schema di regolamento le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano. Tali percentuali di riduzione sono state determinate analizzando la media degli abbattimenti applicati alle superfici delle diverse categorie di attività operanti nella realtà del territorio comunale nel 2011 in quanto produttive di rifiuti speciali.
Atteso che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di revisione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
Si ritiene di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione dello schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 03749/013, tenuto conto che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla citata deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.
Alla luce di quanto sopra, la Direzione dei Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico, con lettera acquisita a protocollo in data 24 luglio 2013, al numero 9060, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi. Approvazione".
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^ Commissione consiliare, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi. Approvazione" nella seduta del 5 settembre 2013.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE).

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi. Approvazione" nella formulazione proposta.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 5
ASTENUTI: 1 (Papa)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi. Approvazione" nella formulazione proposta.