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Atto 67    n. mecc. 2013 02695/87       

Atto n. 67 n. mecc. 2013 02695/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


25 GIUGNO 2013

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.


In totale n. 23 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE


Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri e con la Coordinatrice della III^ Commissione Sara Cariola, riferisce.

Il vigente regolamento di polizia urbana è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996. Il suo testo originario è stato - a più riprese - modificato ed integrato; da ultimo con deliberazione consiliare in data 5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048), esecutiva dal 19 luglio 2010.
Le esigenze scaturite dall'applicazione del suddetto regolamento - nonché la necessità di dotare di copertura normativa l'adozione di misure di tutela della collettività dai fenomeni di degrado urbano - hanno suggerito di modificare alcune sue disposizioni e di introdurvi nuove norme. Si fà, in particolare, riferimento ai divieti di vendita e di detenzione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubbliche, nonché all’imposizione ai cittadini ed agli operatori commerciali - in senso lato - di obblighi a tutela della tranquillità; e ciò, nell'intendimento di contemperare gli interessi degli imprenditori che operano in una Città che ospita numerosi locali di svago e divertimento con l'esigenza di assicurare alla popolazione l'ordinata convivenza civile.
Trattasi, dunque, di interventi concernenti la materia della polizia urbana, che rientra nella potestà regolamentare dei Comuni già a mente delle disposizioni combinate degli articoli 17 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nella materia della "polizia locale urbana e rurale", poi, la sussistenza della potestà regolamentare locale è stata confermata, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, che ha - ripetutamente - affermato come essa faccia capo alle funzioni concernenti la "polizia amministrativa locale", comprendenti, trasversalmente, la disciplina di qualsiasi attività che si svolga nell'ambito territoriale del Comune, in ogni materia ad esso attribuita o trasferita.
Le integrazioni e le modificazioni al suddetto regolamento, infatti, attengono, in aderenza alla definizione legislativa, ad attività di polizia - non riconducibili a funzioni e compiti esclusivamente statuali - che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che pertengono a settori di attività di sua competenza.
Ciò premesso, l’assessorato ha commesso ad apposito gruppo di lavoro, costituito da dirigenti e funzionari appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed alla Direzione Commercio ed Attività Produttive, l'elaborazione di un articolato normativo rispondente alle linee di indirizzo politico-amministrativo dianzi sinteticamente rammentate. Tale gruppo di lavoro ha rassegnato un testo coordinato delle norme oggetto di integrazioni e di modificazioni del citato regolamento, che sono state illustrate alle associazioni di categoria in specifici incontri.
Tali norme constano, in primo luogo, nell'articolo 8 bis, che introduce divieti di vendita e di detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo; divieti che trovano applicazione in predeterminate fasce orarie (in specie, dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno successivo) ed in particolari zone della città che saranno individuate con deliberazione della giunta. Tale integrazione vuole rispondere al fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze, di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi commerciali, senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato. I citati comportamenti, infatti, sono fonte di pericolo per l'incolumità fisica della collettività che frequenta gli spazi cittadini ed arrecano lesione al suo diritto a fruirne in condizioni di tranquillità e sicurezza.
La seconda direttrice che ha ispirato l'intervento riformatore muove dall'esigenza di riformulare l'articolo 44 del regolamento di cui trattasi nonché di introdurre, nell'originario corpus normativo, il successivo articolo 44 bis, onde prevedere misure giuridicamente sostenibili ed il più possibile efficaci per contrastare i fenomeni di disordine urbano riconducibili alle cosiddette iiincivilities,\
Sul piano sistematico, le due disposizioni si approcciano alla problematica summenzionata secondo un criterio di graduazione della gravità dei fenomeni che ne discendono. L'articolo 44, infatti, riformula precetti - già presenti nel testo originario del regolamento - tendenti ad evitare i disagi, per dir così, minori, provocati alla collettività dai rumori provenienti dall'interno dei locali nonché dalle condotte moleste che possono verificarsi, all'uscita dell'esercizio, ad opera di un -relativamente esiguo - numero di avventori. L'esigenza di evitare, o, quantomeno, di ridurre, le più gravi situazioni urbane di degrado derivanti dai comportamenti - che si verificano solitamente in presenza di assembramenti di avventori all'esterno dei locali di ritrovo e di svago (legati anche all'abuso di sostanze alcoliche) - pregiudizievoli della fruibilità degli spazi e della viabilità pubblici e dell'igiene e del decoro urbani costituisce, invece, la ratio del successivo articolo 44 bis.
Sotto un profilo squisitamente giuridico, la riformulazione dell'articolo 44 e l'introduzione dell'articolo 44 bis rispondono, entrambe, alla necessità di garantire una maggiore efficacia, tassatività e determinatezza dei precetti regolamentari, la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Particolare attenzione è stata, poi, dedicata alla disciplina della sospensione e della revoca delle autorizzazioni di polizia prevista dalle norme in esame, ricondotta al novero delle cosiddette misure ripristinatone - o repressive non Sanzionatorie - ex articolo 10 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni. L'istituto giuridico di cui trattasi, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, è, infatti, da ricondursi all'uso del titolo di polizia difforme dalla disciplina tipica dell'attività autorizzata, e può essere utilizzato solo sulla scorta di una discrezionale valutazione dell'autorità in ordine alla gravità della violazione accertata ed alla sua eventuale ripetitività.
Le suesposte considerazioni si sono estrinsecate, sul piano della formulazione normativa, in un maggior livello di dettaglio degli obblighi imposti agli operatori commerciali dal terzo e dal quarto comma del più volte citato articolo 44 del regolamento di polizia urbana rispetto al testo vigente, nonché dai commi secondo e terzo del successivo articolo 44 bis. Quest'ultimo comma, in particolare, contempla prescrizioni a carico degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande del tutto coerenti con la definizione che ne dà il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (tra cui: la vendita dei prodotti "con apposito servizio assistito" ed in locali "a tal fine attrezzati").
Infine, il quarto comma del medesimo articolo 44 bis impegna gli esercenti, avvalendosi di propri addetti, ad invitare gli avventori a tenere comportamenti confacenti alla civile convivenza, e, comunque, a concorrere fattivamente, nei limiti delle proprie prerogative, affinché non si verifichino situazioni incompatibili con le normali condizioni della vivibilità urbana. Lo stesso comma, peraltro, circoscrive tale obbligo alle sole aree della Città particolarmente soggette a tali fenomeni, e prevede la sua entrata in vigore solo con l'esecutività della deliberazione della giunta comunale che provvederà, in attuazione alla norma regolamentare, all'individuazione delle aree medesime.
Alla luce di quanto sopra, l’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale. Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, con lettera acquisita a protocollo in data 22 maggio 2013, al numero 6267, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento di Polizia urbana. Modificazioni ed integrazioni. Approvazione”.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.


La I e la III Commissione consiliare, competenti per materia, hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento di Polizia urbana. Modificazioni ed integrazioni. Approvazione” nella seduta del 6 giugno 2013.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


- di approvare, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del “Regolamento di Polizia urbana” accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei e Puliè Repetto per cui i Consiglieri presenti in aula sono 21.


VOTAZIONE PALESE

PRESENTI:21
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI:4
ASTENUTI:1 (Guglielmet)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA


- di approvare, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del “Regolamento di Polizia urbana” accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.


su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2013/2013_02695.html

 




inserimento 09.07.2013- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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