Atto
67 n. mecc.
2013 02695/87 |
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Atto
n. 67 n. mecc. 2013 02695/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO
- CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
25 GIUGNO 2013
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto
ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET,
CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso
PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO,
Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’
REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO,
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Armando FANTINO,
Massimiliano LAZZARINI.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri e con la Coordinatrice
della III^ Commissione Sara Cariola,
riferisce.
Il vigente
regolamento di polizia urbana è
stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 1° aprile
1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal
26 aprile 1996. Il suo testo originario
è stato - a più riprese
- modificato ed integrato; da ultimo
con deliberazione consiliare in data
5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048),
esecutiva dal 19 luglio 2010.
Le esigenze scaturite dall'applicazione
del suddetto regolamento - nonché
la necessità di dotare di copertura
normativa l'adozione di misure di tutela
della collettività dai fenomeni
di degrado urbano - hanno suggerito
di modificare alcune sue disposizioni
e di introdurvi nuove norme. Si fà,
in particolare, riferimento ai divieti
di vendita e di detenzione di bevande
in contenitori potenzialmente pericolosi
per l'incolumità e la salute
pubbliche, nonché all’imposizione
ai cittadini ed agli operatori commerciali
- in senso lato - di obblighi a tutela
della tranquillità; e ciò,
nell'intendimento di contemperare gli
interessi degli imprenditori che operano
in una Città che ospita numerosi
locali di svago e divertimento con l'esigenza
di assicurare alla popolazione l'ordinata
convivenza civile.
Trattasi, dunque, di interventi concernenti
la materia della polizia urbana, che
rientra nella potestà regolamentare
dei Comuni già a mente delle
disposizioni combinate degli articoli
17 del decreto del presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nella materia della "polizia locale
urbana e rurale", poi, la sussistenza
della potestà regolamentare locale
è stata confermata, a seguito
della riforma del Titolo V della Costituzione,
dalla giurisprudenza del giudice delle
leggi, che ha - ripetutamente - affermato
come essa faccia capo alle funzioni
concernenti la "polizia amministrativa
locale", comprendenti, trasversalmente,
la disciplina di qualsiasi attività
che si svolga nell'ambito territoriale
del Comune, in ogni materia ad esso
attribuita o trasferita.
Le integrazioni e le modificazioni al
suddetto regolamento, infatti, attengono,
in aderenza alla definizione legislativa,
ad attività di polizia - non
riconducibili a funzioni e compiti esclusivamente
statuali - che si svolgono esclusivamente
nell'ambito del territorio comunale
e che pertengono a settori di attività
di sua competenza.
Ciò premesso, l’assessorato
ha commesso ad apposito gruppo di lavoro,
costituito da dirigenti e funzionari
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
ed alla Direzione Commercio ed Attività
Produttive, l'elaborazione di un articolato
normativo rispondente alle linee di
indirizzo politico-amministrativo dianzi
sinteticamente rammentate. Tale gruppo
di lavoro ha rassegnato un testo coordinato
delle norme oggetto di integrazioni
e di modificazioni del citato regolamento,
che sono state illustrate alle associazioni
di categoria in specifici incontri.
Tali norme constano, in primo luogo,
nell'articolo 8 bis, che introduce divieti
di vendita e di detenzione di contenitori
di bevande in vetro o in metallo; divieti
che trovano applicazione in predeterminate
fasce orarie (in specie, dalle ore 23,00
alle ore 7,00 del giorno successivo)
ed in particolari zone della città
che saranno individuate con deliberazione
della giunta. Tale integrazione vuole
rispondere al fenomeno dell'abbandono,
dopo l'uso, in strade, porticati e piazze,
di bottiglie in vetro e di lattine,
successivo al consumo delle bevande
ivi contenute, all'esterno degli esercizi
commerciali, senza riguardo alla pulizia
ed all'igiene del suolo e dell'abitato.
I citati comportamenti, infatti, sono
fonte di pericolo per l'incolumità
fisica della collettività che
frequenta gli spazi cittadini ed arrecano
lesione al suo diritto a fruirne in
condizioni di tranquillità e
sicurezza.
La seconda direttrice che ha ispirato
l'intervento riformatore muove dall'esigenza
di riformulare l'articolo 44 del regolamento
di cui trattasi nonché di introdurre,
nell'originario corpus normativo, il
successivo articolo 44 bis, onde prevedere
misure giuridicamente sostenibili ed
il più possibile efficaci per
contrastare i fenomeni di disordine
urbano riconducibili alle cosiddette
iiincivilities,\
Sul piano sistematico, le due disposizioni
si approcciano alla problematica summenzionata
secondo un criterio di graduazione della
gravità dei fenomeni che ne discendono.
L'articolo 44, infatti, riformula precetti
- già presenti nel testo originario
del regolamento - tendenti ad evitare
i disagi, per dir così, minori,
provocati alla collettività dai
rumori provenienti dall'interno dei
locali nonché dalle condotte
moleste che possono verificarsi, all'uscita
dell'esercizio, ad opera di un -relativamente
esiguo - numero di avventori. L'esigenza
di evitare, o, quantomeno, di ridurre,
le più gravi situazioni urbane
di degrado derivanti dai comportamenti
- che si verificano solitamente in presenza
di assembramenti di avventori all'esterno
dei locali di ritrovo e di svago (legati
anche all'abuso di sostanze alcoliche)
- pregiudizievoli della fruibilità
degli spazi e della viabilità
pubblici e dell'igiene e del decoro
urbani costituisce, invece, la ratio
del successivo articolo 44 bis.
Sotto un profilo squisitamente giuridico,
la riformulazione dell'articolo 44 e
l'introduzione dell'articolo 44 bis
rispondono, entrambe, alla necessità
di garantire una maggiore efficacia,
tassatività e determinatezza
dei precetti regolamentari, la cui violazione
comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie.
Particolare attenzione è stata,
poi, dedicata alla disciplina della
sospensione e della revoca delle autorizzazioni
di polizia prevista dalle norme in esame,
ricondotta al novero delle cosiddette
misure ripristinatone - o repressive
non Sanzionatorie - ex articolo 10 del
testo unico approvato con regio decreto
18 giugno 1931 n. 773, e successive
modificazioni. L'istituto giuridico
di cui trattasi, secondo l'ormai consolidata
giurisprudenza amministrativa, è,
infatti, da ricondursi all'uso del titolo
di polizia difforme dalla disciplina
tipica dell'attività autorizzata,
e può essere utilizzato solo
sulla scorta di una discrezionale valutazione
dell'autorità in ordine alla
gravità della violazione accertata
ed alla sua eventuale ripetitività.
Le suesposte considerazioni si sono
estrinsecate, sul piano della formulazione
normativa, in un maggior livello di
dettaglio degli obblighi imposti agli
operatori commerciali dal terzo e dal
quarto comma del più volte citato
articolo 44 del regolamento di polizia
urbana rispetto al testo vigente, nonché
dai commi secondo e terzo del successivo
articolo 44 bis. Quest'ultimo comma,
in particolare, contempla prescrizioni
a carico degli esercenti l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande
del tutto coerenti con la definizione
che ne dà il primo comma dell'articolo
2 della legge regionale 29 dicembre
2006, n. 38 (tra cui: la vendita dei
prodotti "con apposito servizio
assistito" ed in locali "a
tal fine attrezzati").
Infine, il quarto comma del medesimo
articolo 44 bis impegna gli esercenti,
avvalendosi di propri addetti, ad invitare
gli avventori a tenere comportamenti
confacenti alla civile convivenza, e,
comunque, a concorrere fattivamente,
nei limiti delle proprie prerogative,
affinché non si verifichino situazioni
incompatibili con le normali condizioni
della vivibilità urbana. Lo stesso
comma, peraltro, circoscrive tale obbligo
alle sole aree della Città particolarmente
soggette a tali fenomeni, e prevede
la sua entrata in vigore solo con l'esecutività
della deliberazione della giunta comunale
che provvederà, in attuazione
alla norma regolamentare, all'individuazione
delle aree medesime.
Alla luce di quanto sopra, l’Assessore
al Commercio, Attività Produttive,
Polizia Municipale. Politiche della
Sicurezza e Protezione Civile, con lettera
acquisita a protocollo in data 22 maggio
2013, al numero 6267, ha trasmesso copia
della proposta di deliberazione avente
ad oggetto: “Regolamento di Polizia
urbana. Modificazioni ed integrazioni.
Approvazione”.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi degli artt. 43 e 44, è
pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La I e la III Commissione consiliare,
competenti per materia, hanno esaminato
la proposta di deliberazione avente
ad oggetto: “Regolamento di Polizia
urbana. Modificazioni ed integrazioni.
Approvazione” nella seduta del
6 giugno 2013.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨
Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18
agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di approvare, per le ragioni esposte
in narrativa il nuovo testo del “Regolamento
di Polizia urbana” accogliendo
le modificazioni e le integrazioni proposte.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della
votazione i Consiglieri Maffei e Puliè
Repetto per cui i Consiglieri presenti
in aula sono 21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:21
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI:4
ASTENUTI:1 (Guglielmet)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di approvare, per le ragioni esposte
in narrativa il nuovo testo del “Regolamento
di Polizia urbana” accogliendo
le modificazioni e le integrazioni proposte.
su
archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2013/2013_02695.html
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