Atto
66 n. mecc. 2012 01821/87 |
|
Atto
n. 66
n. mecc. 2012 01821/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
23 APRILE 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano
LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Marco RABELLINO,Alfonso
PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano
PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO,
Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso
SEGRE, Rocco ZACCURI.
In
totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri:
Armando FANTINO, Valerio NOVO, Luca
PIDELLO
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4
PARERE (ART. 43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO
A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL’ACCESSO
E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI
TRASPORTO E AI CIECHI ASSOLUTI.
REVISIONE ED APPROVAZIONE
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della II Commissione
Roberto Antonelli, riferisce:
con nota prot.n. 5699 del 30/03/2012,
pervenuta in data 03/04/2012,
la Direzione Infrastrutture e Mobilità
– Servizio Esercizio, ha invitato
la Circoscrizione ad esprimere parere
preventivo ai sensi degli artt. 43 lett.
E) e 44 del Regolamento del Decentramento
n. 224, in merito alla revisione del
Regolamento riguardante il “Servizio
di trasporto destinato a persone assolutamente
impedite all’accesso e alla salita
sui mezzi pubblici di trasporto e ai
ciechi assoluti”, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2012 – 01582/119.
La Città eroga una serie di prestazioni
e di servizi per la mobilità
dei disabili, alcuni dei quali previsti
dalla Legge (riserve di sosta "ad
personam" e generiche; contrassegni
invalidi), altri di propria iniziativa
quali la sosta gratuita sulle strisce
blu (in presenza dei requisiti previsti
dalla deliberazione della Giunta Comunale
del 4 giugno 2003 - mecc. 2003 03663/006)
e, soprattutto, il servizio trasporto
disabili con taxi e minibus.
Quest'ultimo, nato nel 1979
per consentire il pieno svolgimento
della vita di relazione alle persone
impedite all'accesso ai mezzi pubblici,
risulta attualmente disciplinato dal
Regolamento n. 255, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 23 novembre
1998 (mecc. 9807066/19) e costituisce,
dal punto di vista finanziario, il servizio
maggiormente oneroso erogato dalla Città
alle persone disabili, grazie ad ingenti
investimenti negli anni da parte della
Città e dell'Azienda erogatrice
del servizio.
Tale Regolamento è il frutto
di una scelta dell'Amministrazione
a favore dell'utenza disabile, in
applicazione di quanto disposto dalla
Legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) che, in
particolare all'articolo 26 comma
2, recita: "I comuni assicurano,
nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità
di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi
dei mezzi pubblici".
La riorganizzazione delle linee e la
progressiva sostituzione dei mezzi nonché
la realizzazione della Linea 1 di Metropolitana
(completamente accessibile all'utenza
disabile), hanno consentito la fruibilità
di un servizio di trasporto pubblico
sempre più rispondente alle esigenze
della cittadinanza, soddisfacendo in
modo più puntuale la domanda
di mobilità delle persone disabili
alle quali viene garantita una accessibilità
maggiore ai mezzi pubblici (oltre l'80%
del TPL) anche grazie all'adeguamento
apportato alle infrastrutture (eliminazione
barriere architettoniche, ecc.).
Con D.G.R. 2000 n. 1-1824 del 21 dicembre
2000 la Regione Piemonte ha confermato
le categorie di utenti beneficiari delle
tessere di libera circolazione sull'intero
territorio regionale ed inoltre il Comune
di Torino ha autorizzato la Società
GTT S.p.A. a rilasciare, per conto della
Città, le tessere di libera circolazione
per disabili residenti a Torino con
grado di invalidità non inferiore
al 67%.
Negli ultimi 10 anni si
sono inoltre verificati profondi cambiamenti
in relazione alla tipologia di utenza
(attualmente in forte crescita anche
per effetto della senescenza della popolazione).
Alla luce pertanto delle
considerazioni suesposte è emersa
la necessità di ridefinire l'intera
materia della mobilità delle
persone disabili e, in particolare,
il servizio trasporto con minibus attrezzati
e mezzi ordinari, anche al fine di garantirne
la sostenibilità finanziaria
nel medio-lungo periodo, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili
che sono sempre più esigue, stante
i "tagli" operati dalle più
recenti Leggi Finanziarie.
In attesa di una disciplina
regionale che regoli la materia della
mobilità e dei trasporti collettivi,
ai sensi dell'articolo 26 comma
1 della Legge 104/1992 ("le regioni
disciplinano le modalità con
le quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle persone handicappate
la possibilità di muoversi liberamente
sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente
adattati o di servizi alternativi"),
il Comune di Torino ha inteso avviare
una riforma generale del Regolamento
attualmente vigente, che pur nella consapevolezza
della priorità dei bisogni di
mobilità della utenza disabile,
consenta di erogare il servizio in modo
assolutamente compatibile con le ordinarie
risorse di bilancio della Città.
Le principali variazioni
al Regolamento vigente sono state oggetto
di confronto con le Associazioni dei
disabili più rappresentative
e sono finalizzate ad una razionalizzazione
del sistema per rendere possibile un
maggior controllo della spesa da parte
dell'Amministrazione, andando incontro
alle legittime aspettative dell'utenza
attualmente in lista di attesa.
In tale ottica e spirito,
vanno lette le maggiori novità
introdotte dalla presente proposta di
Regolamento (allegato 1) che, di seguito,
si illustrano, in estrema sintesi:
1. Gratuità
del mezzo attrezzato: al fine di assicurare
il servizio all'utenza, compatibilmente
con le ordinarie risorse di bilancio
disponibili, si è prevista esclusivamente
la gratuità del servizio reso
con mezzo attrezzato. In tale caso l'utente
corrisponderà solo il costo ordinario
del titolo di viaggio per i mezzi pubblici
cittadini, tratta ordinaria.
2. Incompatibilità
tra riserva personale di sosta e servizio
di trasporto: la finalità del
servizio di trasporto disabili è
quella di garantire la mobilità
a coloro che non possono accedere ai
mezzi di trasporto pubblico né
disporre di un veicolo privato e pertanto
ne consegue l'esclusione da tale
servizio di coloro che già dispongono
di una riserva personalizzata di sosta
(nei pressi dell'abitazione e/o
luogo di lavoro). I risparmi di spesa
così realizzati andranno a beneficio
dei soggetti che non dispongono di una
effettiva alternativa al servizio taxi
e mezzi attrezzati e sarà possibile
inserire nel servizio ulteriori utenti
dalla lista di attesa.
3. Comitato Consultivo:
per tutelare le esigenze dei fruitori
del servizio di trasporto, si è
ritenuto opportuno istituire un organismo
consultivo, rappresentativo dell'utenza
disabile, costituito dalle Associazioni
che compongono il Coordinamento Interassociativo
disabilità - Torino, con il compito
di assicurare il monitoraggio sull'andamento
del servizio nonché di proporre
eventuali soluzioni migliorative.
4. Competenze Commissione
per la valutazione dell'impedimento
motorio e sensoriale- C.I.M.S.: il Regolamento
vigente prevede la valutazione della
limitazione funzionale, motoria o sensoriale,
alla salita e discesa dal mezzo pubblico
(da parte di apposita Commissione medica
preposta a verificare l'impedimento
motorio e/o sensoriale e non la patologia
di cui è affetta la persona),
di tutti i soggetti interessati ad utilizzare
il servizio in oggetto. Al fine di evitare
di sottoporre ad accertamenti sanitari
superflui, la Commissione esamina la
documentazione prodotta e procede a
visita solo quando la limitazione funzionale,
motoria o sensoriale, non possa essere
desunta in maniera inequivocabile dai
suddetti documenti.
5. Commissione
Tecnica: la designazione dei componenti
della Commissione Tecnica è regolata
con apposito provvedimento.
La valutazione delle esigenze di mobilità
comprovate dei soggetti ai quali attribuire
il servizio verrà effettuata
dalla Commissione Tecnica sulla base
di criteri relativi a:
- vita di relazione o impegno
volontaristico presso Istituzioni, Enti,
Associazioni;
- cure mediche, visite o
terapie, formazione e frequenza a corsi,
cure mediche a
causa di gravi patologie (malati terminali,
ecc.);
- per lavoro o formazione
(comprese borse di lavoro e tirocini).
La graduatoria per l'ammissione
al servizio verrà stabilita sulla
base dell'ordine cronologico della
presentazione della domanda e con le
priorità previste dall'articolo
3 del Regolamento.
Si rinvia a specifico provvedimento
la definizione della dotazione minima
e massima mensile/valore economico attribuibile
secondo i criteri definiti ed ai quali
la Commissione Tecnica dovrà
attenersi.
6.
Indicazione periodo di validità
della dotazione assegnata/valore economico
equivalente: l'Amministrazione al
fine di consentire un puntuale monitoraggio
della spesa del servizio ritiene necessario
introdurre un periodo di validità
della dotazione assegnata/valore economico
che si stabilisce nel mese di pertinenza.
Vista l'urgenza di apportare le
necessarie modifiche al Regolamento,
nelle more dell'attivazione delle
soluzioni tecnologiche ed innovative
di pagamento che permetteranno di gestire
la scadenza mensile dei buoni, il servizio
continuerà ad essere gestito
mediante buoni cartacei con modalità
da concordare con il gestore.
7. Obbligo di corresponsione della
somma eccedente il valore della corsa
direttamente al vettore: nelle more
dell'adozione di soluzioni tecnologiche
innovative (ad esempio smart-card, POS,
ecc.) utili ad una razionale gestione
del servizio e dei relativi controlli,
la differenza tra il valore della corsa
ed il valore nominale del buono verrà
corrisposta direttamente al vettore.
In caso di corsa inferiore al valore
nominale, nulla sarà dovuto all'utente.
8. Percorsi extraurbani (articolo
9): considerato che il servizio reso
con mezzo attrezzato, di regola, viene
garantito nell'ambito del territorio
cittadino, qualora l'utente abbia
necessità di effettuare un percorso
extraurbano, preventivamente autorizzato,
corrisponderà un costo diverso
in base a due fasce individuate a seconda
della distanza della località
da raggiungere rispetto al confine territoriale
cittadino.
9. Introduzione fasce ISE per mezzo
ordinario: al fine di assicurare il
servizio all'utenza, compatibilmente
con le ordinarie risorse di bilancio
disponibili, per l'utilizzo del
taxi (mezzo ordinario non attrezzato),
è stata introdotta una compartecipazione
alla spesa da parte del beneficiario,
calcolata sulla base dell'indicatore
di situazione economica individuale
(ISE).
Il valore del reddito e patrimonio individuale
ricavato con le modalità previste
dalla legislazione vigente è
ricondotto alle fasce indicate nell'allegato
2 che fa parte integrante del presente
provvedimento. Nel caso di minori non
verrà calcolata nessuna compartecipazione
riferita alle fasce ISE.
Il valore nominale della corsa
viene stabilito a 9 Euro.
Al fine di assicurare la sostenibilità
finanziaria del servizio, che come previsto
dalla Legge n. 104/1992 è reso
compatibilmente con le risorse finanziarie
dell'Ente, e per raccordare le disposizioni
del Regolamento vigente (n. 255) con
quelle introdotte con la nuova disciplina
regolamentare, gli attuali beneficiari
del servizio e possessori dei buoni
taxi dovranno presentarsi, personalmente
o a mezzo di delegati, presso gli Uffici
di competenza, per la conversione dei
buoni, i quali saranno adeguati al valore
della corsa.
Nei tre mesi successivi alla data
di approvazione della deliberazione
potranno essere utilizzati i buoni già
in possesso dei beneficiari con le regole
previgenti.
Decorso tale termine potranno
essere utilizzati unicamente buoni convertiti
o titoli rilasciati in base al presente
Regolamento.
L'adeguamento al valore della
corsa e le modalità di rilascio
dei nuovi buoni valgono anche per i
soggetti attualmente in lista di attesa.
Le norme del nuovo Regolamento
si applicano a far data dall'approvazione
della deliberazione del Consiglio Comunale
che modifica e sostituisce il Regolamento
vigente sino alla emanazione della
disciplina regionale in materia di mobilità
e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo
26, comma 1, della Legge n. 104/1992.
L'attuazione del nuovo Regolamento
sarà subordinata alla previsione
che siano comunque garantiti i servizi
essenziali rivolti alla disabilità
che costituiscono LEA ai sensi della
D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003
di attuazione del DPCM 29 novembre 2001,
allegato 1 punto 1c "Applicazione
livelli essenziali di assistenza all'area
dell'integrazione socio-sanitaria".
Il
parere in questione è stato discusso
nel corso della seduta della II^ Commissione,
congiunta con la Circoscrizione 3,
tenutosi in data 11/04/2012.
Tutto
ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del
Decentramento, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.133 (mecc.
1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e
s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49
e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di
esprimere per la REVISIONE E APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE
ALL’ACCESSO E ALLA SALITA SUI
MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E
AI CIECHI ASSOLUTI. parere favorevole
ma a condizione che dal servizio di
trasporto disabili vengano esclusi tutti
i possessori di patente, anche coloro
che non siano intestatari di una riserva
personalizzata di sosta (nei pressi
dell’abitazione e/o del luogo
di lavoro) e coloro che rientrano nella
fascia ISE “oltre €
50.000”, utilizzando i fondi così
risparmiati per diminuire il taglio
in essere alle fasce reddituali inferiori
ed, inoltre, tenere in debita considerazione
gli spostamenti legati al proprio lavoro
da cui deriva la fascia ISE, garantendo
a questi ultimi il contributo minino
di 9 €.
OMISSIS
DELAA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della
votazione i Consiglieri Segre, Lazzarini,
Guglielmet, Rabellino per cui
i Consiglieri presenti in aula sono
18
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
18
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:2 (Boffa Fasset-Aldami)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di
esprimere per la REVISIONE E APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE
ALL’ACCESSO E ALLA SALITA SUI
MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E
AI CIECHI ASSOLUTI. parere favorevole
ma a condizione che dal servizio di
trasporto disabili vengano esclusi tutti
i possessori di patente, anche coloro
che non siano intestatari di una riserva
personalizzata di sosta (nei pressi
dell’abitazione e/o del luogo
di lavoro) e coloro che rientrano nella
fascia ISE “oltre €
50.000”, utilizzando i fondi così
risparmiati per diminuire il taglio
in essere alle fasce reddituali inferiori
ed, inoltre, tenere in debita considerazione
gli spostamenti legati al proprio lavoro
da cui deriva la fascia ISE, garantendo
a questi ultimi il contributo minino
di 9 €.
|