Atto
47 n. mecc. 2012 01247/87 |
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Atto
n. 47 n. mecc.
2012 01247/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
26
MARZO 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI,
Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE,
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
Rocco ZACCURI.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta
assente il Consigliere:
Lorenzo PULIE’ REPETTO,
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento così
indicato all'ordine del giorno:
PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE
A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA
CITTÀ DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO
2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007.
APPROVAZIONE.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri riferisce.
La
Città di Torino ha da sempre
favorito forme di partecipazione della
cittadinanza nella programmazione, definizione
e controllo dei servizi resi, anche
nel caso di servizi di complessa gestione
ed erogati da soggetti terzi.
La normativa introdotta dall’articolo
2, comma 461, della Legge Finanziaria
2008, prevede il coinvolgimento delle
associazioni dei consumatori e delle
associazioni imprenditoriali interessate
tramite lo strumento della “Carta
della Qualità dei Servizi”.
Nell’ambito dei servizi pubblici
locali, la Città, sin dal 2008,
intraprendeva un percorso di coinvolgimento
delle associazioni dei consumatori in
ottemperanza alla normativa citata,
dapprima in fase di stipulazione dei
contratti di servizio posteriori all’entrata
in vigore della norma e, successivamente,
garantendo l’assistenza al gestore
ed alle associazioni di consumatori
in sede di redazione della Carta dei
Servizi al fine di favorire la massima
collaborazione. Ai fini della individuazione
dei soggetti titolati a partecipare
al tavolo dei lavori si procedeva prediligendo
il carattere della rappresentatività
locale delle associazioni, fermo restando
altresì il coinvolgimento di
associazioni iscritte, secondo la normativa
vigente, agli albi nazionali e regionali,
cercando di coinvolgere il maggior numero
possibile di associazioni comunque iscritte
nei diversi albi.
Pertanto, tenuto conto che la Città
di Torino:
- ispira
e conforma la propria azione anche ai
principi di tutela e di valorizzazione
dei diritti fondamentali dei consumatori
e degli utenti;
- individua le associazioni dei
consumatori quali principali soggetti
rappresentativi degli interessi dei
cittadini/consumatori;
- prende atto che la legge riconosce
alle associazioni dei consum?????????A????atori
compiti e prerogative finalizzati all’interesse
generale della collettività ed
al bene comune;
con
l’approvazione del Regolamento
in allegato, la Civica Amministrazione
intende addivenire alla costituzione
di un elenco di associazioni di consumatori
rappresentative a livello locale, sul
territorio della Città di Torino,
per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2 comma 461
della Legge n. 244/2007, relativamente
ai contratti di servizio stipulati dall’Amministrazione
medesima.
Più
analiticamente, l’articolo 2 comma
461 della Legge n. 244 del 24 dicembre
2007 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato”, prevede che “Al
fine di tutelare i diritti dei consumatori
e degli utenti dei servizi pubblici
locali e di garantire la qualità,
l’universalità e l’economicità
delle relative prestazioni, in sede
di stipula dei contratti di servizio
gli enti locali sono tenuti ad applicare
le seguenti disposizioni:
“a) previsione dell’obbligo
per il soggetto gestore di emanare una
“Carta della qualità dei
servizi”,
da redigere e pubblicizzare in conformità
ad intese con le associazioni di tutela
dei consumatori e con le associazioni
imprenditoriali interessate, recante
gli standard di qualità e di
quantità relativi alle prestazioni
erogate così come determinati
nel contratto di servizio, nonché
le modalità di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo
e quelle per adire le vie conciliative
e giudiziarie nonché le modalità
di ristoro dell’utenza, in forma
specifica o mediante restituzione totale
o parziale del corrispettivo versato,
in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle
associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente
verificata, con la partecipazione delle
associaz?????????A????ioni dei consumatori,
l’adeguatezza dei parametri quantitativi
e qualitativi del servizio erogato fissati
nel contratto di servizio alle esigenze
dell’utenza cui il servizio stesso
si rivolge, ferma restando la possibilità
per ogni singolo cittadino di presentare
osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e
di quanto stabilito nelle Carte della
qualità dei servizi, svolto sotto
la diretta responsabilità dell’ente
locale o dell’ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle
associazioni dei consumatori ed aperto
alla ricezione di osservazioni e proposte
da parte di ogni singolo cittadino
che può rivolgersi, allo scopo,
sia all’ente locale sia ai gestori
dei servizi sia alle associazioni dei
consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale
di verifica del funzionamento dei servizi
tra ente locale, gestori dei servizi
ed associazioni dei consumatori nella
quale si dia conto dei reclami, nonché
delle proposte ed osservazioni pervenute
a ciascuno dei soggetti partecipanti
da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività
di cui alle lettere b), c) e d) siano
finanziate con un prelievo a carico
dei soggetti gestori del servizio, predeterminato
nel contratto di servizio per l’intera
durata del contratto stesso.”.
Tuttavia, nel frattempo la materia è
stata oggetto anche di rivisitazione
a livello normativo regionale con la
Legge n. 24 della Regione Piemonte del
26 ottobre 2009, (“Provvedimenti
per la tutela dei consumatori e degli
utenti”), emanata in attuazione
dei principi di cui al D. Lgs. n. 206
2012 00604/064 3 del 6 settembre 2005
(cosiddetto “Codice del consumo”),
che espressamente, all’articolo
1, comma 2, “riconosce alle associazioni
rappresentative degli interessi dei
consumatori una sede istituzionale dove
poter esprimere at?????????A????traverso
le loro rappresentanze il contributo
che ad esse compete nella definizione
dei contenuti delle politiche di tutela”,
istituendo la Consulta Regionale per
la tutela dei consumatori e degli utenti,
composta dall’Assessore regionale
competente per materia e da un rappresentante
per ciascuna delle associazioni dei
consumatori e degli utenti iscritte
nell’elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello regionale (di cui all’articolo
6 della Legge medesima).
A detta Consulta viene attribuito, ai
sensi dell’articolo 4 della Legge
n. 24della Regione Piemonte del 26 ottobre
2009, il compito di “indicare
ai soggetti gestori dei servizi pubblici
locali le associazioni dei consumatori
e degli utenti incaricate degli adempimenti
di cui all’articolo 2, comma 461,
della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007,
da individuarsi in base al loro maggior
radicamento nell’ambito territoriale
di erogazione del servizio, secondo
le modalità previste dal regolamento
interno di cui all’articolo 5,
comma 3”.
Le associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello regionale
sono individuate in un apposito elenco,
predisposto ai sensi dell’articolo
6 della Legge Regione Piemonte n. 24
del 26 ottobre 2009 ed aggiornato periodicamente,
la cui iscrizione è subordinata
al possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di una sede e di un’autonoma
struttura associativa sul territorio
regionale, nonché di un’articolazione
organizzativa di diretta erogazione
di assistenza ai consumatori in almeno
quattro province;
b) avvenuta costituzione, da almeno
tre anni, con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata o registrata,
e possesso di uno statuto che sancisca
un ordinamento a base democratica nel
quale sia previsto come scopo esclusivo
la tutela dei consumatori e degli utenti,
senza fine di lucro;
c) tenuta di un elenco degli i?????????A????scritti,
aggiornato annualmente con l’indicazione
delle quote versate direttamente all’associazione
per gli scopi statutari;
d) numero di iscritti non inferiore
allo 0,5 per mille della popolazione
regionale e presenza sul territorio
di almeno quattro province con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per
mille degli abitanti di ciascuna di
esse;
e) tenuta dei libri contabili,
redazione di un bilancio sociale o di
missione ed elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite,
con indicazione delle quote versate
dagli associati, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilità
delle associazioni non riconosciute,
da redigersi secondo i criteri e le
modalità che la Giunta Regionale
individua nella deliberazione di cui
all’articolo 11, comma 1, al fine
di rendere evidenti e comparabili fra
loro le principali risultanze economiche
e patrimoniali della gestione;
f) svolgimento di un’attività
continuativa nei tre anni precedenti
la richiesta di iscrizione, da verificare
sulla base degli indici previsti dalla
Giunta Regionale nella deliberazione
di cui all’articolo 11, comma
1;
g) non avere i propri rappresentanti
legali subito alcuna condanna passata
in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione medesima, e
non rivestire la qualifica di imprenditori
o di amministratori di imprese di produzione
e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera
l’associazione.
Attualmente,
le associazioni dei consumatori iscritte
nell’elenco regionale, da ultimo
aggiornato il 4 agosto 2011, ai sensi
della suddetta Legge Regionale, sono
sette ed hanno tutte una sede sul territorio
cittadino. Conseguentemente, tali associazioni
hanno titolo per essere iscritte nell’elenco
che la Città intende predisporre
con l’allegato Regolamento.
Tuttavia, la Città non può
limitare la rappresentativit&?????????A????agrave;
delle associazioni dei consumatori alle
sole associazioni iscritte nell’elenco
regionale, ben potendo un’associazione
essere operativa solo sul territorio
cittadino, pur essendo altamente rappresentativa
per il numero di iscritti. Pertanto,
in base al principio di sussidiarietà
verticale, al fine di garantire il pluralismo
associativo, la Civica Amministrazione
intende offrire la possibilità
anche alle associazioni locali non iscritte
all’albo regionale di poter essere
iscritte nell’elenco di competenza
comunale, a determinate condizioni sintomatiche
della effettiva rappresentatività
a livello cittadino/locale. Al fine
di garantire la maggior partecipazione,
ai tavoli di lavoro, delle associazioni
di consumatori che abbiano, al contempo,
sia un reale ed adeguato grado di rappresentatività,
sia adeguate competenze tecniche, con
il Regolamento in approvazione, in applicazione
dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza (articolo
118 della Costituzione della Repubblica),
si definiscono i criteri che le associazioni
di tutela dei consumatori devono possedere
per essere iscritte nell’apposito
elenco che la Città di Torino
istituisce per l’espletamento
delle incombenze istituzionali ex articolo
2, comma 461 citato.
Pertanto, ai fini del riconoscimento
a livello cittadino, le associazioni
devono dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) presenza di una sede e di un’autonoma
struttura associativa sul territorio
della provincia di Torino;
b) articolazione organizzativa
di diretta erogazione di assistenza
ai consumatori (sportello aperto al
pubblico);
c) avvenuta costituzione, da almeno
2 (due) anni (a far data il 01 gennaio
2009), con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata o registrata;
d) possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica
nel quale sia previsto come scopo prevalente
la tutela dei consumatori e degl?????????A????i
utenti, senza fine di lucro;
e) svolgimento di un’attività
continuativa nei due anni precedenti
la richiesta di iscrizione svolta sul
territorio cittadino o provinciale;
f) numero di iscritti non inferiore
allo 0,5 per mille della popolazione
provinciale;
g) tenuta di un rendiconto che
evidenzi entrate e uscite dell’associazione;
h) non avere i propri rappresentanti
legali subito alcuna condanna passata
in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione medesima, e
non rivestire la qualifica di imprenditori
o di amministratori di imprese di produzione
e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera
l’associazione.
Dal
combinato disposto degli articoli 1
e 4 del Regolamento in approvazione,
si evince che la Città di Torino,
nell’individuare i requisiti legittimanti
la partecipazione ai tavoli di lavoro
nonché l’iscrizione nell’apposito
elenco delle associazioni di consumatori
per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2 comma 461
della Legge n. 244/2007, intende privilegiare
il criterio della rappresentatività
a livello locale/cittadino, in applicazione
dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza sanciti
a livello costituzionale ex articolo
118 della Costituzione. Occorre, inoltre,
incentrare l’attenzione sul comma
4 del citato articolo 118 della Costituzione,
il quale impone a tutti gli enti territoriali
(ivi compresi i Comuni) di favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli ed associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale,
in ossequio e sulla scorta del principio
di sussidiarietà, da intendersi
in senso orizzontale.
Il citato principio deve intendersi
in tale comma non già in senso
verticale (come accade nel comma 1 dell’articolo
118 della Costituzione), ossia a vantaggio
degli enti locali più vicini
ai?????????A???? cittadini, bensì
in senso orizzontale (da intendersi
ex multis quale interpretazione adeguata
ed estrinsecazione dell’articolo
2 della Costituzione), vale a dire a
vantaggio dei soggetti e delle associazioni
operanti nell’ambito della società
civile. Per quanto concerne il principio
di sussidiarietà, da intendersi
nella sua accezione orizzontale, si
rileva che trattasi di un criterio organizzativo
e ripartitivo, volto a favorire l’autonoma
iniziativa di cittadini, singoli ed
associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale.
Il principio di sussidiarietà,
inteso in senso orizzontale, nei rapporti
tra poteri pubblici ed organizzazioni
della società, si manifesta come
un intervento promozionale volto a rendere
effettiva la possibilità, per
i singoli o per gli associati (ed in
generale i “gruppi” di cittadini),
di esercitare i compiti di interesse
generale che, spontaneamente, essi decidano
di svolgere in parallelo alle strutture
pubbliche, anche creando, per autonoma
iniziativa, strutture di interazione
con gli organi pubblici.
Il concetto di sussidiarietà
non solo “favorisce” la
sussidiarietà sociale, ma prima
ancora la “riconosce”, ivi
per cui, ai sensi dell’articolo
118 comma 4 della Costituzione, tutti
i livelli territoriali di governo (in
primis, il Comune) sono chiamati a promuovere
le iniziative della società civile.
In sintesi, ciò che comunque
conta è che la pluralità
di rapporti fra amministrazioni pubbliche
e cittadini singoli e associati, caratterizzati
da punti di partenza diversi e da motivazioni
e strumenti differenti, convergano nella
stessa direzione, ossia quell’interesse
generale che alla fine si identifica
con il pieno sviluppo delle capacità
di ogni persona e con la tutela della
sua dignità e dei suoi diritti
(in applicazione dell’articolo
3 comma 2 della Costituzione) ed è
p?????????A????roprio questa la
ratio che sottende il Regolamento in
oggetto, ossia la tutela e la valorizzazione
dei diritti fondamentali dei consumatori
e degli utenti, di cui si fanno carico
le associazioni dei consumatori iscritte
nell’apposito elenco, quali principali
soggetti rappresentativi degli interessi
e delle esigenze dei cittadini/consumatori.
A seguito dell’iscrizione nel
citato elenco di associazioni di consumatori
rappresentative a livello locale sul
territorio della Città di Torino,
le associazioni parteciperanno alle
attività previste ex articolo
2 comma 461 della Legge n. 244 del 24
dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria
2008), quali a mero titolo esemplificativo
(e non già esaustivo):
- elaborazione e redazione delle
Carte della qualità dei servizi;
- verifica dell’adeguatezza
dei parametri qualitativi e quantitativi
dei servizi;
- attuazione di un sistema di monitoraggio
permanente dei parametri definiti nelle
Carte;
- realizzazione di una sessione
annuale di verifica del funzionamento
dei servizi.
Per
tali attività sarà riconosciuto
un rimborso spese forfettario di Euro
20,00 a seduta, oltre IVA se dovuta,
in relazione alla loro effettiva partecipazione,
per singola seduta e per un solo partecipante
munito dei necessari poteri e/o appositamente
delegato, il quale sarà erogato,
con modalità da stabilire, al
legale rappresentante di ciascuna associazione
o suo delegato intervenuto.
La partecipazione di più rappresentanti
di una singola associazione non dà
diritto a più di un rimborso.
In ogni caso, non è ammessa la
delega ai rappresentanti di altre associazioni,
né la relativa partecipazione
è soggetta ad erogazione del
contributo.
Si precisa, infine, che nella determinazione
forfettaria al lordo di eventuali ritenute
di legge di tale importo si è
tenuto conto, per analogia, di quanto
disposto dall&rsqu?????????A????o;articolo
6 comma 2 del Decreto Legge 78/2010,
convertito con modificazioni in Legge
122/2010, in materia di riduzione dei
costi degli apparati amministrativi,
che si applica anche agli enti privati
che percepiscono contributi a carico
della Pubblica Amministrazione.
Alla
luce di quanto sopra, il Dirigente del
Settore Gestione Societaria, con lettera
in data 4 febbraio 2012, n. prot. 242,
ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intende
approvare la nuova stesura del Regolamento
per la costituzione di un elenco di
associazioni di consumatori rappresentative
a livello locale sul territorio della
città di torino per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo
2 comma 461 della legge n. 244/2007.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
La
I^ Commissione, competenti per materia,
ha esaminato la proposta di deliberazione
avente ad oggetto la nuova stesura del
Regolamento comunale per la costituzione
di un elenco di associazioni di consumatori
rappresentative a livello locale sul
territorio della città di torino
per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2 comma 461
della legge n. 244/2007 nella seduta
del 7 marzo 2012.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in
merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività
in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
s?????????A????ull'Ordinamento
egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato
Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità
tecnica;
- favorevole sulla regolarità
contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse
in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del Regolamento comunale
per la costituzione di un elenco di
associazioni di consumatori rappresentative
a livello locale sul territorio della
città di torino per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo
2 comma 461 della legge n. 244/2007.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della
votazione i Consiglieri Lazzarini, Rabellino,
Maffei, per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 5
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del Regolamento comunale
per la costituzione di un elenco di
associazioni di consumatori rappresentative
a livello locale sul territorio della
città di torino per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo
2 comma 461 della legge n. 244/2007.
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