Atto
24 n. mecc. 2012 00933/87 |
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Atto
n. 24
n. mecc. 2012 00933/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
22 FEBBRAIO 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano
LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio
NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA,
Giuseppe PAVONE, Lorenzo PULIE’
REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO,
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Armando
FANTINO, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno
PARERE
(ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: ARTICOLI 32, 33 COMMA
4 ED 81 COMMI 3 E 4 DELLO STATUTO DELLA
CITTA'. MODIFICAZIONI.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri riferisce.
Il
Consiglio Comunale, con deliberazione
n. 14 in data 7 febbraio 2011 (mecc.
2010 08431/002) approvava le proposte
di revisione dello Statuto della Città,
elaborate dalla Commissione appositamente
costituita dallo stesso Consiglio in
data 9 novembre 2009.
Tale revisione statutaria ha quale punto
fondamentale e qualificante la valorizzazione
del ruolo dell’Assemblea elettiva,
così come previsto
? nel Titolo III che contiene norme
puntuali e di dettaglio inerenti l’autonomia,
le modalità di funzionamento
ed articolazione del Consiglio Comunale
(capo I), i diritti, i doveri e lo status
dei Consiglieri (Capo II), le competenze
consiliari (Capo III);
? nel Titolo VII, dedicato ai servizi
pubblici locali, con un notevole rafforzamento
delle competenze dell'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali, definita
“strumento del Consiglio Comunale
per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo, di controllo e di sindacato
ispettivo” sui servizi suddetti.
Dopo
una fase di sperimentazione, la Conferenza
dei Capigruppo ha ritenuto opportuno
proporre al Consiglio Comunale alcune
modifiche all'attuale testo statutario.
Innanzitutto, allo scopo di prevenire
eventuali fenomeni di cumulo di cariche
elettive, garantendo al contempo la
massima funzionalità delle Commissioni
consiliari, la Conferenza ha valutato
di inserire nell’articolo 32 del
medesimo Statuto, dedicato appunto alle
Commissioni consiliari, un comma nel
quale si prescriva che ogni Consigliere
non può ricoprire più
di un incarico di Presidente o Vicepresidente
di Commissione consiliare permanente
e che la carica di Presidente di Commissione
consiliare permanente è incompatibile
con la carica di Capogruppo consiliare,
con l’eccezione dei Capigruppo
dei Gruppi composti da un unico Consigliere.
Inoltre, la Conferenza dei Capigruppo
ha deciso di proporre la modifica dell'articolo
33 (“Tutela delle minoranze”),
il quale dopo aver stabilito, al comma
1, il principio secondo il quale le
minoranze consiliari concorrono al buon
andamento dell'amministrazione della
Città ed al successivo comma
4, che spetti di diritto a Consiglieri
facenti parte delle minoranze ricoprire
alcuni incarichi consiliari e, tra questi,
la carica di “Vicepresidente delle
Commissioni consiliari permanenti e
speciali nelle Commissioni nelle quali
un esponente delle medesime minoranze
già non ricopre la carica di
residente”. La concreta attuazione
di tale norma, infatti, in vigore dall'inizio
del presente mandato amministrativo,
ha creato difficoltà al momento
della elezione, tenuto conto che gran
parte dei Gruppi Consiliari di opposizione
ha formalmente comunicato di non volere,
per valutazioni di opportunità
politica, assumere la carica di Vicepresidente
delle Commissioni consiliari. La Conferenza
dei Capigruppo, pertanto, ha deciso
che la norma statutaria contenuta nell'articolo
33 debba essere modificata nel senso
che, pur confermando il diritto da parte
di Consiglieri facenti parte delle minoranze
di ricoprire gli incarichi consiliari
elencati, resti nella loro disponibilità
la facoltà di rinunciare alla
carica. La Conferenza ha ritenuto quindi
che il comma 4 dell'articolo 33
dello Statuto della Città debba
essere così modificato:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri
facenti parte delle minoranze consiliari
gli incarichi di:
? Vicepresidente del Consiglio
Comunale, se già non ricopre
la carica di Presidente un esponente
delle medesime minoranze;
? Vicepresidente delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali nelle
Commissioni nelle quali un esponente
delle medesime minoranze già
non ricopre la carica di Presidente,
salvo il caso in cui tutti i Consiglieri
di minoranza facenti parte di una Commissione
dichiarino formalmente di voler rinunciare
a tale facoltà. Deve essere in
ogni caso garantito il rispetto di divieto
di cumulo di cariche previsto nel precedente
articolo 32 comma 1 bis;
? Presidente della Commissione
per il Controllo della Gestione;
? Presidente delle Commissioni
di inchiesta e di indagine.”.
Infine,
per quanto riguarda l'Agenzia per
i Servizi Pubblici Locali, allo scopo
di semplificare ed uniformare in un'unica
disciplina normativa tutte le disposizioni
inerenti modalità di votazione,
status dei componenti e regole per il
funzionamento della Commissione amministratrice,
si è valutato di abrogare i commi
3 e 4 dell'articolo 81 dello Statuto
della Città, di modo che, ferma
restando la competenza del Consiglio
Comunale nella elezione della suddetta
Commissione, (così come prevede
il comma 2 del medesimo articolo 81),
gli aspetti di dettaglio della disciplina
dell'elezione della Commissione
siano contenuti nello Statuto dell'Agenzia,
anch'esso di competenza consiliare.
La Conferenza ha altresì deciso
che, anche alla procedura per la raccolta
delle dichiarazioni di disponibilità
e per la successiva designazione dei
commissari dell’Agenzia si applichi
quanto previsto dai criteri generali
in materia di nomine, approvati di recente
dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. mecc. 2011 05182/002.
Alla
luce di quanto sopra, il Presidente
del Consiglio Comunale, con lettera
in data 6 febbraio 2012, n. prot. 171,
ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intende
approvare la modifica agli articoli
32, 33 comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello
Statuto della Città.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in
merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività
in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento egli Enti Locali,
approvato con D. Lgs.18 agosto 2000,
n. 267 e 61 del succitato Regolamento
del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità
tecnica;
- favorevole sulla regolarità
contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di
esprimere parere favorevole in merito
alle modifiche agli articoli 32, 33
comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto
della Città come segue:
a) articolo
32. Dopo il comma 1 inserire un comma
1 bis avente la seguente formulazione:
“1 bis. Ogni Consigliere Comunale
non può ricoprire più
di un incarico di Presidente o Vicepresidente
di Commissione consiliare permanente,
e la carica di Presidente di Commissione
consiliare permanente è incompatibile
con la carica di Capogruppo consiliare,
con l'eccezione dei Capigruppo dei
Gruppi composti da un unico Consigliere.”;
b) articolo 33, comma 4. Prevedere
la seguente nuova formulazione:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri
facenti parte delle minoranze consiliari
gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio
Comunale, se già non ricopre
la carica di Presidente un esponente
delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali nelle
Commissioni nelle quali un esponente
delle medesime minoranze già
non ricopre la carica di Presidente,
salvo il caso in cui tutti i Consiglieri
di minoranza facenti parte di ogni Commissione
non dichiarino formalmente di voler
rinunciare a tale facoltà. E'
comunque fatto salvo quanto previsto
dal precedente articolo 32 comma 1 bis;
- Presidente della Commissione
per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni
di inchiesta e di indagine.”;
c) articolo 81. Abrogare i commi
3 e 4.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Dichiara di non partecipare al voto
il Consigliere Novo per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:21
VOTANTI:21
VOTI FAVOREVOLI: 21
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito
alle modifiche agli articoli 32, 33
comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto
della Città come segue:
a) articolo
32. Dopo il comma 1 inserire un comma
1 bis avente la seguente formulazione:
“1 bis. Ogni Consigliere Comunale
non può ricoprire più
di un incarico di Presidente o Vicepresidente
di Commissione consiliare permanente,
e la carica di Presidente di Commissione
consiliare permanente è incompatibile
con la carica di Capogruppo consiliare,
con l'eccezione dei Capigruppo dei
Gruppi composti da un unico Consigliere.”;
b) articolo 33, comma 4. Prevedere
la seguente nuova formulazione:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri
facenti parte delle minoranze consiliari
gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio
Comunale, se già non ricopre
la carica di Presidente un esponente
delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali nelle
Commissioni nelle quali un esponente
delle medesime minoranze già
non ricopre la carica di Presidente,
salvo il caso in cui tutti i Consiglieri
di minoranza facenti parte di ogni Commissione
non dichiarino formalmente di voler
rinunciare a tale facoltà. E'
comunque fatto salvo quanto previsto
dal precedente articolo 32 comma 1 bis;
- Presidente della Commissione
per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni
di inchiesta e di indagine.”;
c) articolo 81. Abrogare i commi
3 e 4.
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