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Atto 24 n. mecc.  2012 00933/87

Atto n.  24                 n. mecc. 2012 00933/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


22 FEBBRAIO 2012

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, , Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 


In totale n. 22  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno

PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: ARTICOLI 32, 33 COMMA 4 ED 81 COMMI 3 E 4 DELLO STATUTO DELLA CITTA'. MODIFICAZIONI.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri riferisce.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 in data 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) approvava le proposte di revisione dello Statuto della Città, elaborate dalla Commissione appositamente costituita dallo stesso Consiglio in data 9 novembre 2009.
Tale revisione statutaria ha quale punto fondamentale e qualificante la valorizzazione del ruolo dell’Assemblea elettiva, così come previsto
? nel Titolo III che contiene norme puntuali e di dettaglio inerenti l’autonomia, le modalità di funzionamento ed articolazione del Consiglio Comunale (capo I), i diritti, i doveri e lo status dei Consiglieri (Capo II), le competenze consiliari (Capo III);
? nel Titolo VII, dedicato ai servizi pubblici locali, con un notevole rafforzamento delle competenze dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, definita “strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo” sui servizi suddetti.

Dopo una fase di sperimentazione, la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale alcune modifiche all'attuale testo statutario. Innanzitutto, allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di cumulo di cariche elettive, garantendo al contempo la massima funzionalità delle Commissioni consiliari, la Conferenza ha valutato di inserire nell’articolo 32 del medesimo Statuto, dedicato appunto alle Commissioni consiliari, un comma nel quale si prescriva che ogni Consigliere non può ricoprire più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di Commissione consiliare permanente e che la carica di Presidente di Commissione consiliare permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo consiliare, con l’eccezione dei Capigruppo dei Gruppi composti da un unico Consigliere. Inoltre, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di proporre la modifica dell'articolo 33 (“Tutela delle  minoranze”), il quale dopo aver stabilito, al comma 1, il principio secondo il quale le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione della Città ed al successivo comma 4, che spetti di diritto a Consiglieri facenti parte delle minoranze ricoprire alcuni incarichi consiliari e, tra questi, la carica di “Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non ricopre la carica di  residente”. La concreta attuazione di tale norma, infatti, in vigore dall'inizio del presente mandato amministrativo, ha creato difficoltà al momento della elezione, tenuto conto che gran parte dei Gruppi Consiliari di opposizione ha formalmente comunicato di non volere, per valutazioni di opportunità politica, assumere la carica di Vicepresidente delle Commissioni consiliari. La Conferenza dei Capigruppo, pertanto, ha deciso che la norma statutaria contenuta nell'articolo 33 debba essere modificata nel senso che, pur confermando il diritto da parte di Consiglieri facenti parte delle minoranze di ricoprire gli incarichi consiliari elencati, resti nella loro disponibilità la facoltà di rinunciare alla carica. La Conferenza ha ritenuto quindi che il comma 4 dell'articolo 33 dello Statuto della Città debba essere così modificato:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
? Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
? Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non ricopre la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di minoranza facenti parte di una Commissione dichiarino formalmente di voler rinunciare a tale facoltà. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di divieto di cumulo di cariche previsto nel precedente articolo 32 comma 1 bis;
? Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
? Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine.”.

Infine, per quanto riguarda l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, allo scopo di semplificare ed uniformare in un'unica disciplina normativa tutte le disposizioni inerenti modalità di votazione, status dei componenti e regole per il funzionamento della Commissione amministratrice, si è valutato di abrogare i commi 3 e 4 dell'articolo 81 dello Statuto della Città, di modo che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale nella elezione della suddetta Commissione, (così come prevede il comma 2 del medesimo articolo 81), gli aspetti di dettaglio della disciplina dell'elezione della Commissione siano contenuti nello Statuto dell'Agenzia, anch'esso di competenza consiliare.
La Conferenza ha altresì deciso che, anche alla procedura per la raccolta delle dichiarazioni di disponibilità e per la successiva designazione dei commissari dell’Agenzia si applichi quanto previsto dai criteri generali in materia di nomine, approvati di recente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2011 05182/002.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente del Consiglio Comunale, con lettera in data 6 febbraio 2012, n. prot. 171, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la modifica agli articoli 32, 33 comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto della Città.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche agli articoli 32, 33 comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto della Città come segue:

a) articolo 32. Dopo il comma 1 inserire un comma 1 bis avente la seguente formulazione: “1 bis. Ogni Consigliere Comunale non può ricoprire più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di Commissione consiliare permanente, e la carica di Presidente di Commissione consiliare permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo consiliare, con l'eccezione dei Capigruppo dei Gruppi composti da un unico Consigliere.”;
b) articolo 33, comma 4. Prevedere la seguente nuova formulazione:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non ricopre la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler rinunciare a tale facoltà. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 32 comma 1 bis;
- Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine.”;
c) articolo 81. Abrogare i commi 3 e 4.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI:21
VOTANTI:21
VOTI FAVOREVOLI: 21

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche agli articoli 32, 33 comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto della Città come segue:

a) articolo 32. Dopo il comma 1 inserire un comma 1 bis avente la seguente formulazione: “1 bis. Ogni Consigliere Comunale non può ricoprire più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di Commissione consiliare permanente, e la carica di Presidente di Commissione consiliare permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo consiliare, con l'eccezione dei Capigruppo dei Gruppi composti da un unico Consigliere.”;
b) articolo 33, comma 4. Prevedere la seguente nuova formulazione:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non ricopre la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler rinunciare a tale facoltà. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 32 comma 1 bis;
- Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni di inchiesta e di indagine.”;
c) articolo 81. Abrogare i commi 3 e 4.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2012/2012_00933.html




inserimento 19.03.2012- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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