Atto
19 n. mecc. 2012 00679/87 |
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Atto
n. 19
n. mecc. 2012 00679/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
13 FEBBRAIO 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Maurizio
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso
PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI,
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Sara
GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI, Luca
PIDELLO.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4
PARERE AVENTE AD OGGETTO: (ARTT. 43
E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) REVISIONE
DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE. APPROVAZIONE.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri, e con il Coordinatore
della III^ Commissione Sara Cariola
riferisce.
Con
deliberazione in data 29 novembre 2004
(mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal
13 dicembre 2004, il Consiglio Comunale,
nel riformulare e modificare il previgente
regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative, ne approvava il nuovo
testo, cui - dopo poco più di
un anno - era apportata, giusta deliberazione
in data 30 gennaio 2006 (mecc. 2005
11274/048) esecutiva dal 13 febbraio
2006, modificazione relativa alla disciplina
dell'affidamento del servizio di
riscossione coattiva delle relative
entrate.
Decorsi circa sette anni dall'entrata
in vigore del suddetto regolamento,
la sua concreta applicazione, le innovazioni
legislative nel frattempo intervenute
nonché la giurisprudenza formatasi
riguardo a numerosi istituti di cui
si occupa ne hanno suggerito una revisione.
Le finalità di ordine generale
con essa perseguite possono sintetizzarsi,
in primo luogo nell'opportunità
di aggiornare le norme regolamentari
promuovendo la cultura del rispetto
delle regole, intesa nell'accezione
sostanziale che le è connaturata;
a tale scopo, si è privilegiato,
confortati in tal senso dal diritto
vivente, un approccio al procedimento
sanzionatorio amministrativo che si
concentrasse maggiormente sulla sussistenza
della condotta addebitata al cittadino
piuttosto che sugli aspetti meramente
formali, fermi restando i vizi che,
sotto tale profilo, comportando l'invalidità
degli atti del procedimento, ne determinano
l'archiviazione.
Altro, non meno rilevante, scopo
che si è inteso perseguire consiste
nell'esigenza di dotare il Comune,
entro i limiti di una materia, qual
è quella di cui trattasi, soggetta
a riserva di legge, di strumenti giuridici
idonei a contemperare gli interessi
degli imprenditori che operano in una
Città che vuole essere, così
come già da tempo è, sede
di numerosi locali di svago e divertimento
- soprattutto volti ad una clientela
giovanile - nonché polo di attrazione
di eventi e manifestazioni a carattere
turistico, culturale, ricreativo, sportivo
che richiamano un forte interesse del
pubblico, con l'esigenza di assicurare
alla popolazione l'ordinata convivenza
civile, che si estrinseca nei diritti
fondamentali alla quiete ed al riposo
notturni, alla fruibilità degli
spazi e della viabilità pubblici,
al decoro del patrimonio pubblico e
privato ed alla tolleranza tra le generazioni.
Ciò premesso relativamente
agli indirizzi generali che hanno presieduto
alla revisione del vigente articolato
normativo, è opportuno in primo
luogo richiamare, sia pure sinteticamente,
le fonti primarie il cui recepimento
si è reso gerarchicamente necessario,
alla luce della loro entrata in vigore
successiva al testo regolamentare originario.
Si allude, in particolare, all'articolo
6-bis del Decreto Legge 23 maggio 2008,
n. 92, inserito dalla Legge di conversione
24 luglio 2008, n. 125, ai sensi del
quale "per le violazioni ai regolamenti
ed alle ordinanze comunali e provinciali,
la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno
del limite edittale minimo e massimo
della sanzione prevista (stabiliti in
Euro 50 e 500 rispettivamente dall'articolo
7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000,
e successive modificazioni) può
stabilire un diverso importo del pagamento
in misura ridotta, in deroga alle disposizioni"
di cui all'articolo 16 della Legge
n. 689 del 1981, che prevedono il pagamento
estintivo della somma più favorevole
tra il doppio del minimo ed il terzo
del massimo edittali. L'articolo
3, comma 63, della Legge 15 luglio 2009,
n. 94, ha, poi, apportato tenui modificazioni
agli importi dei limiti minimo e massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria
previsti, in linea generale, dall'articolo
10, comma 1, della citata Legge n. 689
del 1981. Non può, infine, non
farsi menzione della riforma del giudizio
di opposizione alle sanzioni amministrative
di cui al Decreto Legislativo 1 settembre
2011, n. 150, entrato in vigore il 6
ottobre scorso. Il suo articolo 36,
infatti, nell'abrogare gli articoli
22, commi 2 e seguenti, 23 e 24 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, ha altresì riformulato
il comma 1 del citato articolo 22, che
ora così recita: "salvo
quanto previsto dall'articolo 133
del Decreto Legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e da altre disposizioni di legge,
contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca gli interessati
possono proporre opposizione dinanzi
all'autorità giudiziaria
ordinaria. L'opposizione è
regolata dall'articolo 6 del Decreto
Legislativo 1 settembre 2011, n. 150".
Conseguentemente, fatte salve le materie
devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo ai sensi
del citato articolo 133 del relativo
codice di rito, le opposizioni de quibus
sono, oggi, regolate dal menzionato
articolo 6, che rinvia, ove non diversamente
stabilito dalle disposizioni del medesimo
articolo, al rito del lavoro, rendendo
applicabile parte delle norme contenute
nel Libro II, Titolo IV del relativo
Codice. Inoltre, il suddetto Decreto
Legislativo incide anche sul sistema
delle impugnazioni attinenti la successiva
fase della riscossione forzata ex articolo
27, Legge n. 689/1981 cit., per cui
l'articolo 32 rinvia al rito ordinario
di cognizione. Infine, l'articolo
36 del Decreto Legislativo n. 150 del
2011 limita l'applicazione del nuovo
rito alle opposizioni presentate dopo
il 6 ottobre 2011.
Passando, quindi, in rassegna
il progetto di regolamento, l'articolo
1 stabilisce che l'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie
in senso stretto, diversamente dalle
misure ripristinatorie dell'interesse
pubblico leso di cui nel prosieguo -
tipico esempio: la confisca - non segue
il procedimento di cui alla Legge n.
241/1990, bensì quello ex lege
n. 689 del 1981 (nell'esempio, per
l'espresso disposto dell'articolo
20). La successiva norma è rimasta
sostanzialmente invariata, salvo alcuni
modesti interventi di mero adeguamento
all'articolo 7 bis del testo unico
approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Introdotta ex novo è, invece,
la disposizione di cui all'articolo
3, che disciplina la fase dell'accertamento
dell'illecito distinguendola dal
momento della sua commissione ed, anche,
da quello della percezione del fatto
materiale da parte degli organi di controllo,
e recepisce, alla luce della giurisprudenza,
le nozioni di invalidità e di
mera irregolarità del processo
verbale di accertamento ai fini dell'archiviazione
del procedimento sanzionatorio, allo
scopo di privilegiare l'aspetto
sostanziale, investente la sussistenza
dell'illecito, rispetto a quello
riguardante mere irregolarità
formali dell'atto di accertamento.
L'articolo 4 per lo più ricalca
quanto già stabilito per la contestazione
dell'illecito amministrativo dall'articolo
3 del vigente regolamento, con alcune
precisazioni, tra cui spicca la norma
secondo cui la responsabilità
a carico dei sorveglianti (genitori,
per gli illeciti commessi dai minorenni;
tutori, curatori, et similia, per i
fatti compiuti dagli incapaci) non ha
natura solidale bensì diretta,
per fatto proprio. Strettamente correlato
alla disposizione appena menzionata
è il successivo articolo 5, che
è stato soprattutto integrato
con l'individuazione del momento
da cui decorre l'importante termine
di 90 giorni per la notificazione
degli estremi della violazione nel caso
di contestazione immediata ex articolo
14 della Legge n. 689 del 1981, soprattutto
con riferimento ad ipotesi particolari
(si pensi agli illeciti amministrativi
permanenti).
I successivi articoli 6 e 7 trattano,
rispettivamente, del concorso di persone
nell'illecito amministrativo e della
responsabilità del sorvegliante
per le condotte compiute da persone
non imputabili quali i minori e gli
incapaci di intendere e di volere. Dacché
i relativi istituti sono già
esaustivamente disciplinati dagli articoli
5 e 2 della Legge 24 novembre 1981,
n. 689 rispettivamente, le norme regolamentari
attengono precipuamente a profili organizzativi;
la prima, volendo assicurare, mediante
nota di raccordo tra più processi
verbali redatti a carico di concorrenti
nell'illecito o con l'indicazione
delle circostanze che comprovano il
concorso nel caso di formulazione di
un unico processo verbale, la correlazione
tra le condotte dell'autore, o dei
coautori della condotta tipica e coloro
che abbiano contribuito causalmente
alla sua perpetrazione, necessaria ai
fini della concreta applicazione del
cumulo materiale delle sanzioni connaturato
all'istituto. La seconda chiarisce
che la contestazione degli estremi dell'illecito
materialmente commesso dal minore o
dall'incapace deve essere effettuata
al loro sorvegliante (nel primo caso,
a colui che esercita la potestà
genitoriale) giacché, come s'è
esposto, è costui che risponde
direttamente dell'illecito. Relativamente
alla successiva fase del procedimento
sanzionatorio di cui al Titolo II, l'articolo
8, che si occupa del cosiddetto pagamento
solutorio, è stato oggetto di
interventi di dettaglio; il comma 1
recepisce la facoltà di rimodulare
l'entità della sanzione ridotta
prevista, per la violazione dei regolamenti
comunali, dal citato articolo 6 bis,
Decreto Legge n. 92/2008 e relativa
Legge di conversione, e chiarisce che,
nel caso di disposizioni sanzionatorie
amministrative prive di minimo edittale,
il pagamento ridotto previsto dall'articolo
16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689
è possibile solo nella misura
di un terzo del massimo. La natura perentoria
del termine per la presentazione degli
scritti difensivi e l'equipollenza
all'accettazione della sanzione
del pagamento in misura ridotta posteriore
al loro deposito costituiscono, poi,
le novità contenute nell'articolo
9, assistite da giurisprudenza costante.
Le norme recate dall'articolo
10 hanno apportato variazioni tendenti
a garantire certezza all'assolvimento
dell'obbligo di disporre l'audizione
dell'interessato, nel caso di sua
richiesta in tal senso, stante la natura
invalidante dell'eventuale omissione;
ad assicurare una più accurata,
celere e puntuale istruttoria, con la
facoltà di richiedere agli agenti
accertatori non solo deduzioni, ma anche
chiarimenti ed elementi integrativi
di giudizio sugli atti del procedimento
sanzionatorio, indipendentemente dalla
presentazione di scritti difensivi;
a chiarire definitivamente che l'emanazione
dell'ordinanza ingiunzione può
essere fatta entro il termine di cinque
anni dal giorno della commessa violazione,
stabilito dal successivo articolo 28
della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni (per tutti,
Corte di Cassazione, Sezione Unite,
Sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006).
L'articolo che segue, contrassegnato
dal numero 11, delinea il contenuto
essenziale dell'ordinanza-ingiunzione,
in coerenza con l'ispirazione della
revisione regolamentare, che vuole,
in ciò confortata dalla giurisprudenza,
promuovere un approccio sostanziale
alla materia degli illeciti amministrativi.
Tralasciando l'esame analitico
delle modificazioni apportate al testo
vigente, le più rilevanti possono
essere compendiate nell'adeguatezza
di una motivazione succinta del provvedimento
con cui si ingiunge il pagamento della
sanzione (Corte di Cassazione, Sentenza
n. 3128 del 11 febbraio 2010) e nella
natura non invalidante, ma solo giustificativa
di eventuali opposizioni tardive, dell'eventuale
omissione o errore in merito all'indicazione
dell'autorità competente
e del termine entro cui è possibile
ricorrere. Per il resto, si rinvia all'articolo
in esame, reputandolo sufficientemente
chiaro.
Sui criteri per la determinazione
dell'entità della sanzione
- fatti constare dall'articolo 11
della Legge 24 novembre 1981, n. 689
nella gravità della violazione;
nell'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione;
nella personalità dello stesso
e nelle sue condizioni economiche -
l'articolo 12 interviene dettagliandone
la portata e le modalità con
cui farli valere. La norma più
rilevante è, al riguardo, costituita
dal recepimento della giurisprudenza
costante che ragguaglia all'importo
del pagamento in misura ridotta l'entità
ordinaria della sanzione oggetto dell'ordinanza
ingiunzione. Degno di menzione è,
infine, il comma 5, che applica secondo
un meccanismo oggettivo il principio
della proporzione tra precedenti del
responsabile ed entità della
sanzione. Al criterio delle condizioni
economiche del responsabile ai fini
della determinazione dell'entità
della sanzione contemplato, come s'è
esposto, dal già citato articolo
12 si allaccia la disposizione immediatamente
successiva, che disciplina le modalità
della rateizzazione della sanzione partendo
da un presupposto analogo. In particolare,
è prevista, ai fini della valutazione
delle condizioni economiche disagiate
dell'interessato costituenti il
presupposto della rateizzazione, l'applicazione
del cosiddetto ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) di
cui al Decreto Legislativo n. 109 del
1998, e successive modificazioni; introduzione
vincolata, stanti la natura generale
dell'istituto e l'esistenza
di ragioni di coerenza ed uniformità
con il medesimo strumento utilizzato,
agli stessi fini, dal Corpo di Polizia
Municipale.
Effettiva portata innovativa riveste
l'articolo 14, che fa applicazione
del principio dell'autotutela nel
campo sanzionatorio amministrativo,
riguardo sia ai processi verbali di
accertamento che alle ordinanze d'ingiunzione
o applicative di sanzioni accessorie
illegittime, con le cautele dovute nei
casi di lite pendente ed in ragione
dell'indisponibilità della
pretesa sanzionatoria amministrativa.
La successiva disposizione non merita
alcuna particolare spiegazione, recependo
quanto già stabilito dal richiamato
Decreto Legislativo n. 150 del 2011,
che riconduce sostanzialmente
il giudizio di opposizione alle sanzioni
amministrative al rito del lavoro, salvo
l'ultimo comma, che prende atto
del consolidato orientamento che ammette
la liquidabilità a favore dell'amministrazione
vittoriosa delle sole spese concretamente
affrontate per la specifica lite. Egualmente
può dirsi con riferimento al
successivo articolo 16, che ricalca
le norme di legge vigenti in materia
di riscossione coattiva delle sanzioni
pecuniarie amministrative. A quest'ultima
norma è connesso l'articolo
17, che, a parte il suo comma 1, che
costituisce traduzione in sede secondaria
dell'applicazione del rito ordinario
di cognizione alle impugnazioni degli
atti emanati nell'ambito della fase
della riscossione coattiva sancita dall'articolo
32 del summenzionato Decreto Legislativo
n. 150 del 2011, enumera le principali
ipotesi in cui l'obbligato può
presentare istanza di riesame dell'atto
esecutivo (costituito dalla cartella
esattoriale o dall'ingiunzione cosiddetta
fiscale di cui al Regio Decreto n. 639
del 1910, e successive modificazioni)
emanato dal concessionario della riscossione,
ai fini dell'ottenimento dello sgravio.
Tale potere di riesame costituisce applicazione
alla fase della riscossione coattiva
delle sanzioni pecuniarie amministrative
del principio di autotutela già
esaminato.
La trattazione del successivo
Titolo III è d'uopo sia preceduta
da un richiamo alla distinzione, di
cui infra, tra sanzioni amministrative
accessorie (in senso stretto) e misure
ripristinatorie, dette anche repressive
non sanzionatorie. Queste ultime, pur
potendo conseguire alla commissione
di una violazione, non mirano all'attuazione
del precetto violato assolvendo, di
contro, ad una funzione riparatoria
o ripristinatoria dello stato di fatto
o di diritto preesistente all'illecito
e, perciò, prescindono dall'eventuale
secondario detrimento che possa conseguire
alla sfera giuridica del soggetto che
ne sia colpito, incentrandosi sulla
res, che è come dire l'interesse
pubblico leso. Ciò si traduce
nell'applicabilità solo alle
prime della Legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni,
laddove le seconde ne sono escluse,
essendo procedimentalmente attratte
nell'alveo della Legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni,
e nell'ambito della giurisdizione
amministrativa. Scendendo nel dettaglio
delle singole disposizioni, l'articolo
18, nel dedicare apposita disciplina
al sequestro cautelare amministrativo,
ne vuole sottolineare la profonda diversità
ed autonomia dalla confisca e dalla
stessa sanzione pecuniaria, che determina
l'indifferenza delle relative vicende
giuridiche - a cominciare dalla sua
inefficacia - rispetto alle altre. Da
ciò consegue, in primo luogo,
che, nel caso di opposizione al sequestro
l'inutile decorso di dieci giorni,
senza alcuna decisione da parte dell'autorità
amministrativa, determina soltanto il
venir meno dell'efficacia della
detta misura cautelare, senza incidere
sulla confisca (Corte di Cassazione,
Sezione I, Sentenza n. 10143 del 2
maggio 2006); che, inoltre, in tal caso
non sussiste l'obbligo di audizione
personale. Mutuandola dai commi 1 e
2 dell'articolo 19 della Legge 24
novembre 1981, n. 689, si opera, poi,
una distinzione tra istanza di restituzione
delle cose sequestrate ed opposizione
al sequestro, che implica l'inapplicabilità
alla prima del suddetto termine decadenziale
di dieci giorni per il rigetto o l'accoglimento
della domanda dell'interessato,
prevista solo per la seconda dall'ultimo
comma 2011 della stessa disposizione
legislativa. Infine, è espressamente
esclusa l'impugnabilità della
decisione sull'opposizione al sequestro
come già, d'altronde, previsto
dalla legge e dalla giurisprudenza.
Della confisca amministrativa
si occupa l'articolo 19, inquadrandola
nelle tre categorie (facoltativa, obbligatoria
o necessaria) elaborate in dottrina
ed in giurisprudenza a seconda che abbia
ad oggetto, rispettivamente, le cose
che servirono o furono destinate a commettere
la violazione; le cose che ne rappresentano
il profitto; o, infine, le cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione
o alienazione costituisce violazione
amministrativa, fatte salve le ipotesi
previste dalle leggi speciali. Da ciò
discendono le regole generali, insite
nella natura accessoria della confisca,
per cui tale atto ablativo è
subordinato all'adozione dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento della sanzione
(principale) pecuniaria ed è
impedito dal pagamento in misura ridotta,
da cui si prescinde nel solo caso di
confisca necessaria. La disposizione
regolamentare immediatamente successiva
costituisce il naturale sviluppo procedimentale
dell'acquisizione della proprietà
delle cose confiscate in capo al Comune,
regolando le varie ipotesi, tra cui
la loro donazione, vendita ed eventuale
distruzione, che possano conseguire
all'intervenuta titolarità
del diritto dominicale.
Nessun radicale mutamento è
stato apportato al testo originario
del regolamento se non per aspetti secondari,
quali, esemplificativamente, l'aumento
da 100 a 200 Euro della facoltà
di devoluzione in beneficienza
delle cose confiscate e la redazione
di processo verbale comprovante l'avvenuta
loro distruzione, nelle ipotesi ammesse
dalle norme vigenti. L'articolo
21, nel ribadire quanto già esposto
in merito all'assogettamento
delle sanzioni amministrative accessorie
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, riserva
particolare attenzione alla fase propulsiva
del procedimento, specificando il contenuto
essenziale della segnalazione che deve
essere trasmessa, ai fini dell'applicazione
delle dette sanzioni, dagli organi di
controllo. Il comma 3, poi, recepisce
la regola della necessaria corrispondenza
tra proprietario della cosa confiscata
e responsabile dell'illecito, ivi
compreso il soggetto solidalmente obbligato
al pagamento della sanzione pecuniaria.
Seguono, infine, disposizioni
a carattere eminentemente organizzativo,
e, perciò, ascrivibili alla categoria
delle mere norme d'azione, che stabiliscono
un termine ordinatorio-sollecitatorio
per l'emanazione delle ordinanze
ingiunzione per il pagamento di sanzioni
amministrative pecuniarie da cui possano
o debbano derivare sanzioni accessorie,
volendosi evitare il depotenziamento
dell'effetto deterrente di queste
ultime derivante da una loro irrogazione
dilatata nel tempo; ciò che,
diversamente, potrebbe accadere, trovando
applicazione il già menzionato
termine quinquennale per l'emanazione
del provvedimento sanzionatorio.
Quantunque non strettamente pertinente
alla materia oggetto del regolamento
novellato, si è ritenuto di dedicare
apposito articolo alle misure ripristinatorie,
la cui natura giuridica è già
stata esaminata. L'esclusione di
tali misure dall'ambito di applicazione
della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni comporta
che non costituisce loro presupposto
giuridico la previa emanazione dell'ordinanza
ingiunzione. Al medesimo fine perseguito
dall'articolo precedente, la norma
in commento prescrive inoltre gli elementi
essenziali che deve contenere la segnalazione
propedeutica all'emanazione delle
misure in parola nonché la documentazione
da allegarvi (idonei ad individuare
la disposizione legislativa o regolamentare
di riferimento; a dar contezza dei fatti
constatati ed, infine, a verificare
l'eventuale regolarizzazione delle
violazioni da parte dell'interessato,
nei casi in cui tale circostanza sia
rilevante, alludendosi all'articolo
17 ter del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con Regio
Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive
modificazioni). La distinzione tra sanzioni
amministrative accessorie e misure ripristinatorie
si ripercuote sull'articolo 23,
che differenzia la reiterazione, o la
recidiva, tipica delle prime e regolata,
in linea generale, dall'articolo
8 bis della Legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni,
dal fenomeno analogo che può
interessare le seconde. Poiché
infatti la reiterazione dell'illecito
amministrativo costituisce istituto
ben definito - che abbraccia un periodo
di cinque anni antecedenti alla commissione
di una violazione amministrativa; postula
che il responsabile abbia commesso un'altra
violazione della stessa indole; richiede
che l'infrazione debba essere definitivamente
accertata con ordinanza ingiunzione
ed esclude che si possa tener conto
degli illeciti estinti mediante pagamento
della sanzione in misura ridotta - si
è voluto evitare che l'uso
promiscuo di una medesima terminologia
potesse ingenerare fraintendimenti sulla
diversa portata dei due concetti. All'uopo,
si è scelto di definire il fenomeno
della replica di eventi rilevanti ai
fini dell'applicazione di una misura
ripristinatoria in termini di ripetizione
di una violazione - anche solo accertata
o comportante sanzione estinta mediante
il suo pagamento in misura ridotta -
nell'arco temporale di un anno.
L'ultimo comma, infine, recependo
quanto è già stato deliberato
al riguardo nel passato, demanda a provvedimento
dell'organo di governo la definizione
di criteri e modalità per la
determinazione della durata delle sanzioni
amministrative accessorie e delle misure
ripristinatorie o repressive non sanzionatorie
consistenti nella sospensione di autorizzazioni
o di attività, in ossequio ai
principi di trasparenza ed imparzialità
dell'azione amministrativa.
Le disposizioni transitorie e
finali recate dall'articolo 24 dispongono,
principalmente, che la revisione del
regolamento delle procedure sanzionatorie
di cui alla presente deliberazione,
traducendosi nella sua riformulazione
pressoché integrale, ne comporta
l'abrogazione. I commi centrali
dell'articolo in commento recano
la disciplina intertemporale per l'applicazione
dello jus novorum, mentre l'ultimo
comma colma, mediante rinvio alle deliberazioni
approvate nella materia su proposta
del Corpo di Polizia Municipale, il
vuoto che si determinerebbe nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti
attuativi delle disposizioni regolamentari
che disciplinano la rateizzazione delle
sanzioni amministrative ed i criteri
per la loro commisurazione alle condizioni
economiche del responsabile.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente
del Settore Contenzioso Ufficio Studi
e Formazione, con lettera in data 18
gennaio 2012, n. prot. 1828, ha trasmesso
copia della proposta di deliberazione
con la quale si intende approvare la
nuova stesura del Regolamento delle
procedure sanzionatorie.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
La
I^ e la III^ Commissione, competenti
per materia, hanno esaminato la proposta
di deliberazione avente ad oggetto
la nuova stesura del regolamento comunale
“Regolamento delle procedure sanzionatorie”
nella seduta congiunta dell’8
febbraio 2012.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in
merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività
in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento egli Enti Locali,
approvato con D. Lgs.18 agosto 2000,
n. 267 e 61 del succitato Regolamento
del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità
tecnica;
- favorevole sulla regolarità
contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per
le ragioni espresse in narrativa e che
qui integralmente si richiamano:
- di esprimere parere favorevole
in merito alla bozza del nuovo testo
del "Regolamento delle procedure
sanzionatorie amministrative",
costituito dai Titoli dal I al IV, il
II dei quali suddiviso nei Capi I e
II, composto da 24 articoli.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al
momento della votazione i Consiglieri
Zaccuri,Novo,Rabellino, Boffa Fasset
per cui i Consiglieri presenti in aula
sono 18.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
18
VOTANTI:12
VOTI FAVOREVOLI:12
ASTENUTI: 6 (Aldami-Segre-Maffei-Guglielmet-Bartozzi-Santoro)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo testo del "Regolamento
delle procedure sanzionatorie amministrative",
costituito dai Titoli dal I al IV, il
II dei quali suddiviso nei Capi I e
II, composto da 24 articoli.
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