Atto
196 n. mecc.
2012 07681/87 |
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Atto n. 196 n.
mecc. 2012 07681/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO
- CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
17 DICEMBRE 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto
ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET,
CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET,
Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE,
Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Massimiliano
LAZZARINI, Luca PIDELLO, Andrea RONCAROLO,
Rocco ZACCURI.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4
PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: SOPPRESSIONE DEL
COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL NUOVO REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il
Coordinatore della I^ Commissione Rocco
Zaccuri, riferisce.
Con
deliberazione del 10 settembre 2012
(mecc. 2011 08018/003) il Consiglio
Comunale ha approvato il nuovo testo
del Regolamento per la disciplina dei
contratti, modificando quello precedente
approvato con deliberazione del 22 dicembre
2008 (mecc. 2008 07976/003).
Nel nuovo testo l'articolo 28 è
denominato "Rifiuto delle sponsorizzazioni"
ed entrambi i commi sono stati modificati.
Nella nuova formulazione il primo comma
dell'articolo 28 sancisce che “è
sempre facoltà dell' Amministrazione
rifiutare le proposte di sponsorizzazione
qualora essa ravvisi motivi di inopportunità”,
lasciando all’Amministrazione
la assoluta responsabilità politica
ed etica di rifiutare una specifica
sponsorizzazione, mentre nel precedente
regolamento questa facoltà era
subordinata alla possibilità
di “un conflitto di interesse
tra l'attività pubblica e quella
privata”, ad un “possibile
pregiudizio o danno alla sua immagine
o alle proprie iniziative” o a
“motivi di inopportunità
generale”.
Avendo il Consiglio Comunale affidato
all'Amministrazione il potere assoluto
di rifiutare una proposta di sponsorizzazione
per "motivi di inopportunità”
non ha più ragione di esistere
il comma due che configura un elenco
di materie per cui erano "in ogni
caso escluse le sponsorizzazioni”.
Tale elenco comprendeva la propaganda
di natura politica, sindacale, filosofica
o religiosa, la pubblicità diretta
o collegata alla produzione o distribuzione
di tabacco, gli alcolici, il materiale
pornografico o a sfondo sessuale, i
messaggi offensivi, incluse le espressioni
di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Il Consiglio Comunale ha modificato
questo elenco sostituendo “alcolici”
con “superalcolici”, limitando
la proscrizione alle bevande con un
contenuto alcolico superiore a 21 gradi,
ed aggiungendo il “gioco d’azzardo
che genera patologie e dipendenza”.
Il testo del secondo comma vigente è:
“2. Sono in ogni caso escluse
le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda
di messaggi di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata
alla produzione o distribuzione di tabacco,
superalcolici,
- materiale pornografico o a sfondo
sessuale, gioco d'azzardo, che genera
patologie o dipendenza;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni
di fanatismo, razzismo, odio o minaccia”.
A proposito
è opportuno evidenziare come
l'Amministrazione abbia più volte
violato le previsioni del regolamento,
non solo partecipando a manifestazioni
contenenti propaganda di natura politica,
sindacale, filosofica o religiosa, spesso
promuovendole o concedendo contributi,
ma accettando sponsor produttori o commerciali
di alcolici. E' poi da sottolineare
come l'ipotesi di un “messaggio
a sfondo sessuale” presenti elementi
di criticità e di complessità,
che riguardano, tra l'altro, questioni
come la contraccezione o i profilattici,
essendo un concetto ben più vago
e indefinibile da quello già
controverso di “pornografia”.
Inoltre, con riferimento al gioco d'azzardo
non ha alcun significato la precisazione
“che genera dipendenza e patologia”,
essendo i concetti di dipendenza e di
patologia non legati ad un tipo di gioco
d'azzardo in sé, ma implicito
in tutte le attività di gioco,
che possono comportare una dipendenza
psicologica. Se si voleva fare riferimento
alla rovina economica e sociale che
può essere conseguenza di scommesse
continuative e superiori alle proprie
possibilità sono certamente usate
definizioni sbagliate.
Il comma 2 dell'articolo 28 non aggiunge
nulla alla perentoria arbitrarietà
che il comma 1 riconosce all’Amministrazione,
ma ne aumenta solo la confusione entrando
in questioni delicate che riguardano
i comportamenti, le libertà individuali
e gli interventi necessari per limitare
i danni e le patologie sociali.
Peraltro il concetto di inopportunità
non può che essere storicamente
connesso a vicende attuali ed alla discrezionale
responsabilità politica dell’Amministrazione,
mentre un elenco rigido obbliga alla
coerenza di una politica di rifiuto
a tutto campo nei confronti di tutte
le iniziative e nei rapporti con gli
altri Enti e lo Stato. E' possibile
che in certe occasioni si possano accettare
sponsor che in altre occasioni verrebbero
rifiutati e viceversa, come le valutazioni
di inopportunità possano essere
diverse in differenti periodi temporali.
Se non si vuole che il logo dello sponsor
figuri nelle iniziative della Città,
se non si vuole la sponsorizzazione,
la Città non può accettare
che il proprio logo figuri accanto a
quello sponsor in altri eventi. La Città
non può aderire, partecipare,
patrocinare o dare contributi a qualsiasi
iniziativa in cui siano presenti a qualsiasi
titolo sponsor che non è disposta
ad accettare. Lo stesso deve valere
per la pubblicità in tutte le
strutture di proprietà comunale,
come ad esempio gli impianti sportivi.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente
del Consiglio Comunale, con lettera
acquisita a protocollo in data 15 novembre
2012, n. prot. 13744, ha trasmesso copia
della proposta di deliberazione con
la quale si intende approvare la nuova
stesura dell’art. 28 del “Regolamento
per la disciplina dei contratti”.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi degli artt. 43 e 44, è
pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La I^ competente per materia, ha esaminato
la proposta di deliberazione avente
ad oggetto la nuova stesura dell’art.
28 del “Regolamento per la disciplina
dei contratti” nella seduta del
12 dicembre 2012.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in merito
alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in
oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato
con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità
tecnica;
- favorevole sulla regolarità
contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per
le ragioni espresse in narrativa e che
qui integralmente si richiamano:
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla nuova stesura dell’art. 28
del “Regolamento per la disciplina
dei contratti”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della
votazione i Consiglieri Papa, Novo,
Aldami, Rabellino, Boffa Fasset, Puliè
Repetto, per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 15
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
15
VOTANTI: 13
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: 2
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
-
di esprimere parere favorevole in merito
alla nuova stesura dell’art. 28
del “Regolamento per la disciplina
dei contratti”.
su
archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2012/2012_07681.html
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