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Atto 17 n. mecc.  2012 00677/87

Atto n. 17                                        n. mecc. 2012 00677/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


13  FEBBRAIO 2012

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 


In totale n. 22  Consiglieri


Risultano  assenti  i Consiglieri:  Sara GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI, Luca PIDELLO.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO


Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, e con il Coordinatore della III^ Commissione Sara Cariola riferisce.

 Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte.
 Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
 Considerato che la città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino nel mese di dicembre 2011, e che si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative  culturali volte ad aumentare la propria attrattività turistica.
 Ritenuto che per il 2012 è prevista la riproposizione di "Fare gli Italiani" oltre ad una serie di offerte culturali mensili a tema che andranno dall'arte contemporanea, alla musica, dalle tematiche giovanili alla sostenibilità; inoltre, il calendario di eventi prevede a fine aprile un appuntamento internazionale di jazz ed a seguire il progetto "Le città visibili" in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente, ed ancora il Salone del Libro, la Biennale Legalità, Traffic, gli MTV Days, il nuovo Festival "Europa cantat" con cori da tutto il mondo, Mito Settembre Musica, "Torino Spiritualità", il Salone del Gusto ed altro ancora.
 Verificato che i pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni, e valutato che una così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi pubblici nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie.
Considerato che:
- il comma 3 dell'articolo 4 prevede che, con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e cioè decorrenti dal 7 aprile 2011, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato articolo 4.
 Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  Vista poi la necessità di sostenere l'attrattività turistica della Città si ritiene di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del pagamento dal 1 marzo 2012.
 Tenuto conto che, come disposto dal citato articolo 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
 Considerato, inoltre, che è opportuno favorire il soggiorno dei nuclei familiari, concedendo esenzioni per i figli minori di anni 12, nonché tenere conto di coloro che accedono a strutture sanitarie di particolare rilievo nella nostra Città sia per la cura delle malattie acute sia per la terapia riabilitativa e dei familiari che prestano a loro assistenza nel corso del ricovero in tali strutture.
 Sentite, infine, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, appositamente convocate in data 8 novembre 2011 nota prot. n. 26683 del 28 ottobre 2011, di cui al verbale in atti, nonché tenuto conto delle osservazioni pervenute in data 14 novembre 2011 da parte delle medesime associazioni con nota prot. n. 27831 e del successivo incontro del 14 dicembre 2011 cui è seguita controproposta del 19 dicembre 2011 a firma del Presidente Federalberghi di Torino e Provincia e del Presidente Confesercenti di Torino e Provincia e della successiva risposta dell'Amministrazione, a mezzo posta elettronica, del 10 gennaio 2012.
 Atteso che si è tenuto conto della necessità di modulare la tariffa in base alla tipologia delle strutture ricettive sia alberghiere sia extra alberghiere e del ricavo medio per camera occupata e che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità per i quali si assumono - quali parametri di riferimento - le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive così come definite dalle Leggi Regionali n. 14/1995, n. 31/1985, n. 38/1995, n. 20/2000, n. 22/2002 e n. 4/2003, le quali declinano le caratteristiche e i servizi propri delle singole strutture nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
 Preso atto che il tempo medio di permanenza dei turisti nelle strutture della città è pari a 2,8 giorni, si ritiene di applicare l'imposta ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.  Vista la richiesta di istituzione di un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
Alla luce di quanto sopra, il Direttore della Divisione Servizi Tributari e Catasto, con lettera in data 18 gennaio 2012, n. prot. 470, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la stesura del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^ e la III^ Commissione, competenti per materia, hanno esaminato la proposta di deliberazione  avente ad oggetto la stesura del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella seduta congiunta dell’8 febbraio 2012 ritenendo di esprimere parere favorevole condizionato alle seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma 3,  dove si subordina l'esenzione "alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione..." si suggerisce di sostituire il testo con il seguente: "la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione degli oneri in capo agli accompagnatori del paziente, ai quali si richiederebbe una semplice autocertificazione, la veridicità della quale verrebbe verificata dall'Amministrazione presso la struttura che ospita il malato, a miglior tutela quindi anche del trattamento di dati sensibili e di aumentare a due esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione di cui all'art. 5, una duplicazione degli oneri di comunicazione in capo ai gestori delle strutture ricettive. L'amministrazione potrebbe fare riferimento ai registri presenze in cui i gestori devono obbligatoriamente, a fini fiscali e di pubblica sicurezza, annotare arrivo, partenze e documento di identificazione di tutte le persone alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione tariffaria dividendo le classificazioni per tipologia di struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, cav e residence.
Con una tariffazione maggiore per il gruppo “A” rispetto al gruppo “B”.
Prevedere l’esenzione per strutture quali ostelli e campeggi.


Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

   per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ”, condizionato alle seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma 3, dove si subordina l'esenzione "alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione..." si suggerisce di sostituire il testo con il seguente: "la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione degli oneri in capo agli accompagnatori del paziente, ai quali si richiederebbe una semplice autocertificazione, la veridicità della quale verrebbe verificata dall'Amministrazione presso la struttura che ospita il malato, a miglior tutela quindi anche del trattamento di dati sensibili e di aumentare a due esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione di cui all'art. 5, una duplicazione degli oneri di comunicazione in capo ai gestori delle strutture ricettive. L'amministrazione potrebbe fare riferimento ai registri presenze in cui i gestori devono obbligatoriamente, a fini fiscali e di pubblica sicurezza, annotare arrivo, partenze e documento di identificazione di tutte le persone alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione tariffaria dividendo le classificazioni per tipologia di struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, cav e residence.
Con una tariffazione maggiore per il gruppo “A” rispetto al gruppo “B”.
Prevedere l’esenzione per strutture quali ostelli e campeggi.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Rabellino, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 3 (Novo, Aldami, Bartozzi)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ”, condizionato alle seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma 3, dove si subordina l'esenzione "alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione..." si suggerisce di sostituire il testo con il seguente: "la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione degli oneri in capo agli accompagnatori del paziente, ai quali si richiederebbe una semplice autocertificazione, la veridicità della quale verrebbe verificata dall'Amministrazione presso la struttura che ospita il malato, a miglior tutela quindi anche del trattamento di dati sensibili e di aumentare a due esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione di cui all'art. 5, una duplicazione degli oneri di comunicazione in capo ai gestori delle strutture ricettive. L'amministrazione potrebbe fare riferimento ai registri presenze in cui i gestori devono obbligatoriamente, a fini fiscali e di pubblica sicurezza, annotare arrivo, partenze e documento di identificazione di tutte le persone alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione tariffaria dividendo le classificazioni per tipologia di struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, case residence.
Con una tariffazione maggiore per il gruppo “A” rispetto al gruppo “B”.
Prevedere l’esenzione per strutture quali ostelli e campeggi.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2012/2012_00677.html




inserimento 19.03.2012- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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