Atto
17 n. mecc. 2012 00677/87 |
|
Atto
n. 17
n. mecc. 2012 00677/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
13 FEBBRAIO 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Maurizio
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso
PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI,
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri:
Sara GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI,
Luca PIDELLO.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri, e con il Coordinatore
della III^ Commissione Sara Cariola
riferisce.
Con
Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo
2011, recante: "Disposizioni in
materia di federalismo municipale",
all'articolo 4 è stata introdotta
la possibilità per i Comuni capoluogo
di Provincia di istituire, con deliberazione
del Consiglio Comunale, un'imposta
di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualità
in proporzione al prezzo e sino alla
misura massima di 5 Euro per notte.
Il medesimo articolo 4, inoltre,
prevede che il relativo gettito sia
destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli
a sostegno delle strutture ricettive,
nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali
ed ambientali locali, nonché
dei relativi servizi pubblici locali.
Considerato che la città
di Torino è ormai entrata a far
parte del circuito delle mete turistiche,
a fronte di proposte museali ed espositive
di alto livello, come mostrano i dati
sulle presenze nei musei, alle mostre
ed alle iniziative a Torino nel mese
di dicembre 2011, e che si tratta di
un ruolo di prestigio che la Città
intende mantenere e potenziare attraverso
un programma di iniziative culturali
volte ad aumentare la propria attrattività
turistica.
Ritenuto che per il 2012 è
prevista la riproposizione di "Fare
gli Italiani" oltre ad una serie
di offerte culturali mensili a tema
che andranno dall'arte contemporanea,
alla musica, dalle tematiche giovanili
alla sostenibilità; inoltre,
il calendario di eventi prevede a fine
aprile un appuntamento internazionale
di jazz ed a seguire il progetto "Le
città visibili" in collaborazione
con l'Assessorato all'Ambiente,
ed ancora il Salone del Libro, la Biennale
Legalità, Traffic, gli MTV Days,
il nuovo Festival "Europa cantat"
con cori da tutto il mondo, Mito Settembre
Musica, "Torino Spiritualità",
il Salone del Gusto ed altro ancora.
Verificato che i pernottamenti
nelle strutture ricettive si sono attestati
negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni,
e valutato che una così consistente
presenza turistica richieda la predisposizione
di adeguati servizi pubblici nonché
l'attivazione di interventi per
la conservazione ed il miglioramento
del patrimonio artistico ed ambientale
e l'organizzazione di eventi culturali
per la cui realizzazione il Comune necessita
di ingenti risorse finanziarie.
Considerato che:
- il comma 3 dell'articolo
4 prevede che, con regolamento nazionale
da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 23 del 14 marzo 2011, sia dettata
la disciplina generale di attuazione
dell'imposta;
- in conformità con quanto
stabilito nel predetto regolamento,
i comuni con proprio regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre
1997, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive, hanno la facoltà di
disporre di ulteriori modalità
applicative del tributo, nonché
di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione
del regolamento nazionale entro il citato
termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo
2011, e cioè decorrenti dal 7
aprile 2011, i comuni possono comunque
adottare gli atti previsti dal citato
articolo 4.
Preso atto che il regolamento
governativo di cui al comma 3 del citato
articolo 4 non è stato emanato
entro il termine previsto dal medesimo
comma, e che pertanto è possibile
procedere all'approvazione di un
proprio regolamento che disciplini nel
Comune di Torino l'imposta di soggiorno,
il cui testo è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale. Vista poi la necessità
di sostenere l'attrattività
turistica della Città si ritiene
di istituire l'imposta di soggiorno
prevista dall'articolo 4 del D.Lgs.
n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza
del pagamento dal 1 marzo 2012.
Tenuto conto che, come disposto
dal citato articolo 4, l'imposta
dovrà essere stabilita secondo
criteri di gradualità in proporzione
al prezzo, sino a 5 Euro per notte di
soggiorno nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio.
Considerato, inoltre, che è
opportuno favorire il soggiorno dei
nuclei familiari, concedendo esenzioni
per i figli minori di anni 12, nonché
tenere conto di coloro che accedono
a strutture sanitarie di particolare
rilievo nella nostra Città sia
per la cura delle malattie acute sia
per la terapia riabilitativa e dei familiari
che prestano a loro assistenza nel corso
del ricovero in tali strutture.
Sentite, infine, le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, appositamente
convocate in data 8 novembre 2011 nota
prot. n. 26683 del 28 ottobre 2011,
di cui al verbale in atti, nonché
tenuto conto delle osservazioni pervenute
in data 14 novembre 2011 da parte delle
medesime associazioni con nota prot.
n. 27831 e del successivo incontro del
14 dicembre 2011 cui è seguita
controproposta del 19 dicembre 2011
a firma del Presidente Federalberghi
di Torino e Provincia e del Presidente
Confesercenti di Torino e Provincia
e della successiva risposta dell'Amministrazione,
a mezzo posta elettronica, del 10 gennaio
2012.
Atteso che si è tenuto
conto della necessità di modulare
la tariffa in base alla tipologia delle
strutture ricettive sia alberghiere
sia extra alberghiere e del ricavo medio
per camera occupata e che la misura
dell'imposta è stabilita
con criteri di gradualità e proporzionalità
per i quali si assumono - quali parametri
di riferimento - le tipologie e le classificazioni
delle strutture ricettive così
come definite dalle Leggi Regionali
n. 14/1995, n. 31/1985, n. 38/1995,
n. 20/2000, n. 22/2002 e n. 4/2003,
le quali declinano le caratteristiche
e i servizi propri delle singole strutture
nonché del conseguente valore
economico/prezzo del soggiorno.
Preso atto che il tempo medio
di permanenza dei turisti nelle strutture
della città è pari a 2,8
giorni, si ritiene di applicare l'imposta
ad un massimo di quattro pernottamenti
consecutivi. Vista la richiesta
di istituzione di un tavolo tecnico
composto da delegati dell'Amministrazione
e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative allo scopo di monitorare
l'applicazione della disciplina
regolamentare nonché al fine
di individuare ulteriori procedure semplificate
di versamento dell'imposta di soggiorno.
Alla luce di quanto sopra, il Direttore
della Divisione Servizi Tributari e
Catasto, con lettera in data 18 gennaio
2012, n. prot. 470, ha trasmesso copia
della proposta di deliberazione con
la quale si intende approvare la stesura
del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi degli artt. 43 e 44, è
pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La I^ e la III^ Commissione, competenti
per materia, hanno esaminato la proposta
di deliberazione avente ad oggetto
la stesura del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno nella
seduta congiunta dell’8 febbraio
2012 ritenendo di esprimere parere favorevole
condizionato alle seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma
3, dove si subordina l'esenzione
"alla presentazione al gestore
della struttura ricettiva di apposita
certificazione..." si suggerisce
di sostituire il testo con il seguente:
"la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione
degli oneri in capo agli accompagnatori
del paziente, ai quali si richiederebbe
una semplice autocertificazione, la
veridicità della quale verrebbe
verificata dall'Amministrazione
presso la struttura che ospita il malato,
a miglior tutela quindi anche del trattamento
di dati sensibili e di aumentare a due
esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione
di cui all'art. 5, una duplicazione
degli oneri di comunicazione in capo
ai gestori delle strutture ricettive.
L'amministrazione potrebbe fare
riferimento ai registri presenze in
cui i gestori devono obbligatoriamente,
a fini fiscali e di pubblica sicurezza,
annotare arrivo, partenze e documento
di identificazione di tutte le persone
alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato
a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione tariffaria
dividendo le classificazioni per tipologia
di struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi
residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, cav e
residence.
Con una tariffazione maggiore per il
gruppo “A” rispetto al gruppo
“B”.
Prevedere l’esenzione per strutture
quali ostelli e campeggi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del
Decentramento, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.133 (mecc.
1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e
s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano:
- di esprimere parere favorevole
in merito alla bozza del nuovo "Regolamento
per l'applicazione dell'imposta
di soggiorno ”, condizionato alle
seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma
3, dove si subordina l'esenzione
"alla presentazione al gestore
della struttura ricettiva di apposita
certificazione..." si suggerisce
di sostituire il testo con il seguente:
"la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione
degli oneri in capo agli accompagnatori
del paziente, ai quali si richiederebbe
una semplice autocertificazione, la
veridicità della quale verrebbe
verificata dall'Amministrazione
presso la struttura che ospita il malato,
a miglior tutela quindi anche del trattamento
di dati sensibili e di aumentare a due
esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione
di cui all'art. 5, una duplicazione
degli oneri di comunicazione in capo
ai gestori delle strutture ricettive.
L'amministrazione potrebbe fare
riferimento ai registri presenze in
cui i gestori devono obbligatoriamente,
a fini fiscali e di pubblica sicurezza,
annotare arrivo, partenze e documento
di identificazione di tutte le persone
alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato
a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione tariffaria
dividendo le classificazioni per tipologia
di struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi
residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, cav e
residence.
Con una tariffazione maggiore per il
gruppo “A” rispetto al gruppo
“B”.
Prevedere l’esenzione per strutture
quali ostelli e campeggi.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall’aula al momento
della votazione il Consigliere Rabellino,
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
21
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 3 (Novo, Aldami, Bartozzi)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo "Regolamento
per l'applicazione dell'imposta
di soggiorno ”, condizionato alle
seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma
3, dove si subordina l'esenzione
"alla presentazione al gestore
della struttura ricettiva di apposita
certificazione..." si suggerisce
di sostituire il testo con il seguente:
"la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione
degli oneri in capo agli accompagnatori
del paziente, ai quali si richiederebbe
una semplice autocertificazione, la
veridicità della quale verrebbe
verificata dall'Amministrazione
presso la struttura che ospita il malato,
a miglior tutela quindi anche del trattamento
di dati sensibili e di aumentare a due
esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione
di cui all'art. 5, una duplicazione
degli oneri di comunicazione in capo
ai gestori delle strutture ricettive.
L'amministrazione potrebbe fare
riferimento ai registri presenze in
cui i gestori devono obbligatoriamente,
a fini fiscali e di pubblica sicurezza,
annotare arrivo, partenze e documento
di identificazione di tutte le persone
alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato
a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione tariffaria
dividendo le classificazioni per tipologia
di struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi
residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, case residence.
Con una tariffazione maggiore per il
gruppo “A” rispetto al gruppo
“B”.
Prevedere l’esenzione per strutture
quali ostelli e campeggi.
|