Atto
123 n. mecc. 2012 03818/87
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Atto
n. 123 n. mecc. 2012 03818/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO
- CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
16 LUGLIO
2012
Sono presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara
CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano
DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET,
Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI,
Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Giuseppe
PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
Rocco ZACCURI.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Alberto ALDAMI
,Roberto ANTONELLI, Alfonso PAPA, Armando
FANTINO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: FILIERA
AMBIENTALE. MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT.
INDIRIZZI DI
GARA COSIDDETTA A DOPPIO OGGETTO E RELATIVI
ATTI. APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri e con il Coordinatore
della VI^ Commissione Alfonso Papa ,
riferisce.
I servizi
pubblici locali sono stati, nell'ultimo
trentennio e sono tutt'oggi, oggetto
di un processo di evoluzione e riforma,
che è stato caratterizzato da
continui interventi del legislatore
e da numerose pronunce ed indicazioni
giurisprudenziali sia statali che comunitarie,
non sempre, almeno nei primi tempi,
di semplice ed univoca interpretazione.
A livello nazionale, la riforma delle
autonomie locali e la relativa normativa
susseguitasi, passata dalla fase della
"municipalizzazione", alla
fase della "aziendalizzazione"
(Legge n. 142/1990), alla fase della
"societarizzazione" (Legge
Bassanini 15 maggio 1997 n. 127), ha
inteso connotare i Comuni di un aspetto
imprenditoriale, teso non solo ad ottimizzare
le prestazioni di servizi tradizionalmente
svolti dalle Amministrazioni Comunali,
ma anche ad imprimere un'accelerazione
al processo di ammodernamento della
Pubblica Amministrazione, accentuando
la capacità di diritto privato
degli enti locali e riservando agli
stessi le funzioni di indirizzo, vigilanza,
programmazione, controllo e regolazione
dell'attività dei soggetti gestori
ridefinendo così il loro ruolo,
in funzione del recupero della qualità
dell'offerta dei servizi pubblici.
La legislazione intervenuta in materia
di pubblici servizi è stata indirizzata
verso la creazione di aziende efficienti,
organizzate secondo modelli privatistici
di società di capitali, per l'erogazione
di servizi gestiti con economicità
ed efficacia. La trasformazione delle
aziende speciali in Società per
Azioni è stata motivata con l'esigenza
di ricercare nuove sinergie per lo svolgimento
efficace del servizio e da ciò
sono emersi, quali obiettivi fondamentali
di sviluppo delle aziende cittadine,
la necessità di dare maggiori
impulsi al loro avviamento, stimolare
tecnologie ed innovazioni, convogliare
capitali verso le attività produttive.
La normativa attualmente vigente, in
materia di servizi pubblici locali a
rilevanza economica, è rappresentata
dall'articolo 4 rubricato "Adeguamento
della disciplina dei servizi pubblici
locali al referendum popolare e alla
normativa dell'unione europea"
del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.
138 "Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo", vigente dal 13 agosto
2011, convertito con modificazioni in
Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i..
Tale articolo prevede la scadenza delle
gestioni in house (in cui rientrano
i servizi relativi alla filiera ambientale
attualmente affidati rispettivamente
ad AMIAT S.p.A. ed a TRM S.p.A.) al
31 dicembre 2012, ferma restando la
prosecuzione degli affidamenti in essere
nelle more del subentro del nuovo gestore.
In ogni caso, prima di procedere ai
nuovi affidamenti, la norma citata pone
a carico dell'ente titolare del servizio
pubblico locale la redazione di una
deliberazione quadro finalizzata allo
svolgimento di un'istruttoria finalizzata
ad individuare i contenuti specifici
degli obblighi di servizio pubblico
ed universale, a verificare la realizzabilità
di una gestione concorrenziale dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica,
liberalizzare tutte le attività
economiche compatibilmente con le caratteristiche
di universalità ed accessibilità
dei servizi, limitare, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva
alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi
di mercato, la libera iniziativa economica
privata non risulti idonea a garantire
un servizio rispondente ai bisogni della
comunità.
Detta deliberazione quadro è
oggetto di invio all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
per il parere obbligatorio previsto
dal comma 3 dell'articolo 4. In applicazione
della disposizione sopra citata, la
Città di Torino proponeva al
Consiglio Comunale l'approvazione della
deliberazione (mecc. 2012 01917/064)
"Deliberazione quadro sull'istruttoria
relativa alla realizzabilità
di una gestione concorrenziale dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica
concernenti la filiera ambientale ai
sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge
13 agosto 2011 n. 138 e s.m.i.",
con cui, analizzato il servizio pubblico
locale relativo alla gestione dei rifiuti,
nonché la rilevanza economica
dello stesso, illustrava limitatamente
alla materia della gestione dei rifiuti,
l'istruttoria di cui al citato articolo
4 ed esaminava la normativa vigente
in materia: regionale, statale - sia
generale che di settore - e comunitaria.
In data 18 aprile 2012, con lettera
prot. 836/1.110.1, detta deliberazione
veniva trasmessa formalmente all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
al fine di acquisire il parere obbligatorio
ai sensi e per gli effetti dei commi
3 e 4 dell'articolo 4 sopra citato.
L'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato rendeva parere favorevole
comunicando - con nota prot. n. 0037005
del 16 maggio 2012, pervenuta alla Città
in data 17 maggio 2012 - che "l'Amministrazione
comunale ha fornito elementi sufficienti
a consentire una valutazione circa la
“sussistenza di ragioni idonee
e sufficienti all'attribuzione di diritti
di esclusiva”, essendo stati evidenziati
ragionevoli motivi per poter ritenere
che, nel caso di specie, la libera iniziativa
economica privata non può ritenersi
idonea a soddisfare i bisogni della
comunità alle più vantaggiose
condizioni economiche per l'utenza in
relazione ai servizi di: i) igiene ambientale,
raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati,
nonché in tutte le prestazioni
accessorie connesse e strumentali; ii)
gestione dell'impianto di termovalorizzazione
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
a servizio della zona sud della Provincia
di Torino e relativo servizio di smaltimento
nonché gestione degli impianti
connessi e strumentali.".
In data 11 giugno 2012 il Consiglio
Comunale approvava tale deliberazione
quadro; tale approvazione è necessaria
al fine di procedere al conferimento
ed al rinnovo della gestione dei servizi,
dal momento che, in assenza della deliberazione
stessa, l'ente locale non può
procedere all'attribuzione di diritti
di esclusiva.
Come già espresso nella deliberazione
quadro, la gestione dei rifiuti è
disciplinata dalla parte quarta del
Decreto Legislativo del 3 aprile 2006
n. 152 (Codice dell'ambiente) e dalle
Leggi Regione Piemonte n. 24 del 24
ottobre 2002 e n. 7 del 24 maggio 2012.
Il Codice dell'ambiente definisce le
diverse attività di cui si compone
la gestione integrata dei rifiuti come
le attività di "raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi
alla chiusura dei siti di smaltimento",
prevedendone la gestione integrata definita
come il complesso delle attività,
ivi compresa quella di spazzamento delle
strade, volte ad ottimizzare la gestione
dei rifiuti.
La legge regionale articola il sistema
integrato di gestione dei rifiuti urbani
su due livelli separati: a livello di
ambiti territoriali ottimali i cui confini
inizialmente coincidenti con le delimitazioni
territoriali provinciali sono stati
recentemente ridefiniti ed accorpati
dall'articolo 3 della Legge Regionale
7/2012, ed a livello di bacino. Come
indicato dettagliatamente nella citata
deliberazione quadro (mecc. 2012 01917/064),
le attività inerenti alla gestione
integrata dei rifiuti vengono ricondotte
in modo distinto e separato ai due livelli:
la competenza in materia di igiene del
suolo, raccolta, trasporto e conferimento
dei rifiuti è attribuita ai consorzi
di bacino, mentre la competenza per
le attività di realizzazione
e gestione degli impianti tecnologici,
di recupero e smaltimento dei rifiuti,
ivi comprese le discariche, è
attribuita alle Autorità d'Ambito.
Tale competenza non viene messa in discussione
dalla recente Legge Regionale 7/2012
che al Capo VI "Disposizioni transitorie
e finali" prevede che l'attuale
assetto permanga fino a quando non venga
istituita la Conferenza d'ambito, il
cui termine per la stipulazione della
relativa convenzione è prevista
per il 28 maggio 2013.
Pertanto, compiuti gli adempimenti previsti
dalla Legge ed ottenuto il parere favorevole
dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, si rende opportuno e
necessario con il presente atto, fornire
gli indirizzi per lo svolgimento della
procedura competitiva ad evidenza pubblica,
volta a selezionare l'affidatario del
servizio relativo alla cosiddetta filiera
ambientale.
In conformità al doppio livello
di governo sopra accennato, per la Città
di Torino - il cui territorio costituisce
il bacino n. 18 - il servizio di igiene
ambientale, raccolta, trasporto e conferimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
coinvolge gli affidamenti attualmente
in essere in capo ad AMIAT S.p.A. e
precisamente:
? Contratto
di servizio, sottoscritto in data 15
ottobre 2001, per la durata fino al
31 dicembre 2014 relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
agli urbani, intesa come l'insieme delle
operazioni di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento e trattamento di rifiuti,
di raccolta differenziata, di igiene
del suolo - in virtù della deliberazione
del Consiglio Comunale del 18 dicembre
2000 (mecc. 2000 11677/21);
? affidamento con durata fino al 31
marzo 2015 relativo al servizio concernente
la viabilità invernale in virtù
della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 192 del 9 ottobre 2006;
? l'appalto di servizi e lavori relativo
alla chiusura ed alla gestione post-operativa
dell'impianto di interramento controllato
di Basse di Stura, affidato con deliberazione
della Giunta Comunale del 21 dicembre
2010 (mecc. 2010 08898/064).
Come
sopra accennato, in vista della scadenza,
prevista per legge al 31 dicembre 2012
degli affidamenti alle Società
in house, e tenuto conto del parere
favorevole espresso dall'Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato,
occorre procedere all'attribuzione del
diritto di esclusiva mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica individuando,
tra le ipotesi previste dalla normativa,
quella che consente di migliorare la
gestione del servizio relativo alla
filiera ambientale ed utilizzando e
valorizzando, nel contempo, le società
partecipate dalla Città che hanno
svolto fino ad oggi il servizio. Tale
ipotesi si concretizza in una procedura
competitiva avente ad oggetto al tempo
stesso: la cessione di quote pari al
49% in FCT Holding S.r.l. (partecipata
interamente dalla Città di Torino),
che detiene il 100% delle quote di AMIAT
S.p.A. e l'affidamento del servizio,
anche mediante l'attribuzione di specifici
compiti operativi, connessi alla gestione
del servizio di igiene ambientale, raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, nonché
in tutte le prestazioni accessorie connesse
e strumentali.
In tal modo, si ritiene perseguito l'interesse
pubblico relativo alla gestione del
servizio e si contemperano, grazie al
modello organizzatorio che ne scaturisce,
due diverse esigenze. Da un lato, promuovere
la collaborazione tra enti locali e
soggetti diversi, apportatori di capitali
e tecnologie nella logica di una più
efficiente prestazione del servizio,
mediante una più agile struttura
di tipo privatistico; dall'altro, consentire
all'ente di non estraniarsi totalmente
dall'attività di gestione, bensì
di essere presente nella compagine societaria,
tanto con il capitale sociale, che con
la presenza nella stessa di amministratori
e sindaci, nominati nelle forme consentite
dal Diritto Civile.
La procedura di gara dovrà essere
svolta, ai sensi dell'articolo 4 del
Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138,
convertito con modificazioni in Legge
14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i., nonché
ai sensi dell'articolo 30 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel
rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e
dei principi generali relativi ai contratti
pubblici ed, in particolare, dei principi
di economicità, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità. Inoltre, dovrà
essere indetta, nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali,
di equa distribuzione sul territorio
e di sicurezza, definiti dall'ente affidante,
in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge. Essa sarà finalizzata
al conferimento della gestione di servizi
pubblici locali ad imprenditori o società
in qualunque forma costituite.
In particolare, ai sensi dell'articolo
4, comma 12, del Decreto Legge n. 138/2011
convertito con modificazioni in Legge
n. 148/2011 e s.m.i., la procedura concernerà,
al tempo stesso, la scelta del socio
privato della esistente società
concessionaria a totale partecipazione
pubblica, al quale verrà conferita
una partecipazione pari al 49% di AMIAT
S.p.A., la cui partecipazione al 100%
è detenuta da FCT Holding S.r.l.
(società a capitale incedibile
100% Città di Torino), e l'affidamento
in concessione, da parte del Comune
di Torino in qualità di Consorzio
di bacino 18, dei servizi come meglio
di seguito indicati.
La gara, pertanto, sarà effettuata
in esercizio coordinato di funzioni
tra la FCT Holding S.r.l. e la Città
di Torino.
L'affidamento del servizio, disciplinato
attraverso apposito Contratto di servizio,
riguarderà i seguenti servizi.
Attività principali da affidare
in esclusiva:
I. le seguenti attività di igiene
ambientale:
a) in esclusiva: operazioni di igiene
del suolo e spazzamento, raccolta, raccolta
differenziata, trasporto, conferimento
di rifiuti agli impianti tecnologici
ed alle discariche;
b) non in esclusiva, ma accessorie e
strettamente legate alle succitate attività:
- selezione/trattamento RSNP (Rifiuti
Speciali Non Pericolosi);
- trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti
da aziende;
- noleggio attrezzatura di raccolta
rifiuti e trasporto rifiuti;
- bonifiche manufatti contenenti amianto;
- rimozione graffiti da superfici verticali
e orizzontali;
- analisi di laboratorio limitatamente
alla caratterizzazione del rifiuto;
- studio dei parametri quali/quantitativi
per la definizione degli indici di produzione
specifica dei rifiuti da parte delle
diverse categorie di produttori;
- raccolta e demolizione carcasse auto;
- pronto intervento;
- discariche abusive;
- derattizzazione e disinfestazione;
- asporto rifiuti in ottemperanza ad
ordinanza di sgombero;
- rimozione autoveicoli (radiazione
e rottamazione);
- posizionamento e pulizia servizi igienici;
II. gestione del servizio di viabilità
invernale (servizio non affidato in
esclusiva, ma rientrante nel Contratto
in quanto svolto con personale che in
caso di precipitazioni nevose non può
svolgere l'igiene del suolo);
III. gestione dei sevizi e lavori relativi
alla chiusura ed alla gestione post
operativa, nonché manutenzione
e gestione aree verdi e recupero ambientale
dell'impianto ad interramento controllato
di Basse di Stura (servizio affidato
dalla Città, in quanto titolare
della piena proprietà dell'area
e della sola opera relativa all'impianto
di interramento controllato, improduttivo,
in seguito alla deliberazione di Giunta
Comunale mecc. 2010 08898/064).
Il socio
privato dovrà comunque impegnarsi
a svolgere, nell'ambito del Contratto
di servizio, oggetto dell'affidamento,
i seguenti specifici compiti operativi:
- prestazioni relative alla pulizia
dei mercati.
In applicazione
della normativa, il bando di gara o
la lettera di invito:
"a) esclude che la disponibilità
a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione
del servizio possa costituire elemento
discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici
ed economici di partecipazione alla
gara siano proporzionati alle caratteristiche
ed al valore del servizio e che la definizione
dell'oggetto della gara garantisca la
più ampia partecipazione ed il
conseguimento di eventuali economie
di scala e di gamma;
b–bis) prevede l'impegno del soggetto
gestore a conseguire economie di gestione
con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresì,
tra gli elementi di valutazione dell'offerta,
la misura delle anzidette economie e
la loro destinazione alla riduzione
delle tariffe da praticarsi agli utenti
ed al finanziamento di strumenti di
sostegno connessi a processi di efficientamento
relativi al personale;
c) indica,
ferme restando le discipline di settore,
la durata dell'affidamento commisurata
alla consistenza degli investimenti
in immobilizzazioni materiali previsti
nei capitolati di gara a carico del
soggetto gestore. In ogni caso la durata
dell'affidamento non può essere
superiore al periodo di ammortamento
dei suddetti investimenti;
d) può prevedere l'esclusione
di forme di aggregazione o di collaborazione
tra soggetti che possiedono singolarmente
i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del
servizio, l'aggregazione o la collaborazione
sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva
e motivata analisi che tenga conto di
struttura, dimensione e numero degli
operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle
offerte sia effettuata da una commissione
nominata dall'ente affidante e composta
da soggetti esperti nella specifica
materia;
f) indica i criteri e le modalità
per l'individuazione dei beni di cui
al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al
gestore al momento della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi
al fine di garantire trasparenza informativa
e qualità del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio
dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari
del servizio, prevedendo, tra gli elementi
di valutazione dell'offerta, l'adozione
di strumenti di tutela dell'occupazione.".
Inoltre,
il bando di gara o la lettera di invito
assicura che:
"a)
i criteri di valutazione delle offerte,
basati su qualità e corrispettivo
del servizio prevalgano di norma su
quelli riferiti al prezzo delle quote
societarie;
b) il socio privato selezionato svolga
gli specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio per l'intera
durata del servizio stesso e che, ove
ciò non si verifica, si proceda
a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità
di liquidazione del socio privato alla
cessazione della gestione.".
Si individua,
quale idoneo criterio di aggiudicazione,
quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, che consente la valorizzazione
di una pluralità di elementi,
attinenti non solo al prezzo delle azioni,
ma anche alle modalità di gestione
e sviluppo della società e delle
sue attività. In questo quadro
si prevede l'attribuzione di 40 punti
all'offerta economica relativa alla
cessione delle azioni e di 60 punti
all'offerta, basati su qualità
(36 punti) e corrispettivo (24 punti).
Nell'ipotesi in cui sia effettuata un'unica
gara per la Filiera Ambientale (AMIAT
S.p.A. e TRM S.p.A.) si procederà
ad una riparametrazione dei suddetti
punteggi.
Per l'affidamento dei servizi di cui
al Contratto di servizio saranno riconosciuti
i seguenti corrispettivi:
Tabella
A (Smaltimento e recupero)
+ Tabella B (Raccolta Rifiuti Urbani,
Raccolta
Differenziata, Igiene del Suolo, Lavaggio
cassonetti)
Euro 158.875.000 oltre IVA
Tabella
C (Servizi a richiesta) Euro 800.000
al lordo dell'IVA
Servizi e Studi per TARSU Euro 120.000
al lordo dell'IVA
Servizio Post Mortem discarica Euro
2.647.412 oltre IVA
Viabilità invernale
Come definito nella sez. III del
Contratto di servizio
Il corrispettivo per la parte relativa
alla Tabella A ed alla Tabella B non
potrà essere superiore per l'anno
2013 ad Euro 158.875.000,00 oltre IVA
dovuta e sarà soggetto a ribasso.
In particolare, con riferimento alla
tabella B, l'offerente dovrà
indicare i prezzi unitari dei relativi
servizi.
Si precisa che la società concessionaria
si impegna a confermare, anche per il
futuro, le assimilazioni ai rifiuti
solidi urbani alla data di pubblicazione
del bando di gara/lettera d'invito.
L'offerta economica concernerà
il prezzo di cessione della quota pari
al 49% di AMIAT S.p.A. nel valore risultante
dalla valutazione che terrà conto
del business plan e che costituirà
la base d'asta.
In ogni caso, il valore posto a base
d'asta sarà pubblicato in sede
di bando di gara e/o di lettera d'invito.
Per quanto concerne i requisiti di partecipazione,
i concorrenti, singoli o costituiti
in gruppo nelle forme di legge, dovranno
possedere, oltre ai requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., i seguenti
requisiti di capacità economica
e finanziaria, nonché tecnica
e professionale, che la società
FCT srl e/o il Comune di Torino potranno
accertare con qualsiasi mezzo di prova:
- aver sempre fatto fronte agli impegni
finanziari con regolarità e puntualità;
- aver conseguito un risultato di esercizio
in pareggio o attivo risultante dai
bilanci approvati degli ultimi tre esercizi
(2009 - 2010 - 2011);
- dimostrare di avere avuto negli anni
2009/2010/2011 contratti di servizio
e/o affidamenti per la gestione integrata
dei rifiuti che può comprendere
le attività di gestione e realizzazione
degli impianti;
- avere "ricavi delle vendite e
delle prestazioni" (posizione A
punto 1 del conto economico IV direttiva)
pari al 70% dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni di AMIAT S.p.A.,
riferite all'ultimo bilancio approvato.
In sede
di presentazione dell'offerta, il concorrente
dovrà presentare il Piano Operativo
ed il Piano Economico Finanziario relativo
all'attività svolta per la Città
di Torino, includente lo specifico piano
finanziario previsto dall'articolo 8
del D.P.R. n. 158/1999 propedeutico
alla determinazione della tariffa relativa
al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, nonché dall'articolo
14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Il gestore del servizio dovrà
presentare con cadenza annuale, entro
il 30 settembre, il piano operativo
ed il piano economico finanziario previsto
dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999
propedeutico alla determinazione della
tariffa relativa al tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi.
Il Contratto, ai sensi dell'articolo
203, comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., non
potrà avere durata inferiore
ai 15 anni.
Si precisa che è inserita, nel
Contratto di servizio, la clausola sociale
del seguente tenore "Tutto il personale
interessato allo svolgimento delle attività
del presente Contratto di servizio e
riportato nell'elenco allegato (Allegato
1.4), a cui oggi viene applicato il
CCNL Servizi Ambientali - Federambiente,
dovrà essere mantenuto in servizio
dalla società concessionaria.
A tale personale dovrà essere
assicurato il trattamento economico
e normativo complessivamente previsto
dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente
in vigore, dagli Accordi Nazionali in
vigore e dagli Accordi di secondo livello,
in vigore.
Parimenti, dovrà, peraltro, essere
mantenuto in servizio per non meno di
3 anni, anche tutto il personale dirigente
in forza, al momento della pubblicazione
del bando di gara/lettera d'invito ed
indicato nell'elenco allegato (tabella
riepilogativa). A tale personale dovrà
essere assicurato il trattamento economico
e normativo, complessivamente previsto
dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore
e dagli Accordi di secondo livello in
vigore.".
L'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
sarà oggetto di valutazione in
sede di offerta.
Con il provvedimento si procede quindi
ad approvare i seguenti atti:
- schema del Contratto di servizio relativo
ai servizi di igiene del suolo, gestione
del servizio di viabilità invernale
e gestione dei sevizi e lavori relativi
alla chiusura ed alla gestione post
operativa nonché manutenzione
e gestione aree verdi e recupero ambientale
dell'impianto ad interramento controllato,
di Basse di Stura, precisando che l'affidamento
del Contratto di servizio costituisce
prestazione accessoria del socio privato
operativo industriale, ai sensi dell'articolo
2345 Codice Civile dal momento che la
qualità di socio privato operativo
industriale è strettamente legata
all'affidamento del servizio disciplinato
dal relativo Contratto di servizio;
- schema di Statuto di AMIAT S.p.A.,
precisando che, in tema di circolazione
delle azioni, il Contratto di servizio
costituisce prestazione accessoria del
socio operativo industriale e pertanto
le azioni, ai sensi dell'articolo 2345
Codice Civile, non possono essere cedute
senza il consenso di tutti i soci.
Per l'intera durata dell'affidamento,
deve permanere la qualità di
socio privato operativo industriale,
salvo l'esercizio del diritto di recesso
e di riscatto, secondo i criteri e le
modalità di liquidazione del
socio privato determinati nel bando
di gara/lettera d'invito.
Al termine della durata dell'affidamento,
o, in ogni caso, di perdita della qualità
di socio privato operativo industriale
dovuta a decadenza dall'affidamento,
quest'ultimo ha l'obbligo di cedere
la propria quota al nuovo socio privato
che sarà individuato con una
nuova procedura di gara, indetta dal
socio pubblico secondo la vigente normativa
in materia, fermo restando il diritto
alla liquidazione della propria quota
secondo i criteri e le modalità
di liquidazione determinati nel bando
di gara/lettera d'invito.
- Contratto di impegno socio operativo
che verrà individuato a seguito
della gara a doppio oggetto, contenente
la disciplina degli specifici compiti
operativi e l'obbligo di conferimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
all'impianto di smaltimento di TRM S.p.A.,
così come da Contratto di conferimento
sottoscritto dalla Città di Torino,
che sarà reso disponibile nel
bando di gara/lettera d'invito.
All'atto dell'efficacia del Contratto
di cessione delle azioni e del Contratto
di servizio per l'affidamento dei servizi,
oggetto di gara nei confronti del soggetto
che risulterà vincitore della
procedura, si renderà necessario
procedere alla revoca dei seguenti affidamenti
attualmente in essere con la società
AMIAT S.p.A.:
- Contratto di servizio, sottoscritto
in data 15 ottobre 2001, per la durata
fino al 31 dicembre 2014, relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati agli urbani, intesa come
l'insieme delle operazioni di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento e trattamento
di rifiuti, di raccolta differenziata,
di igiene del suolo - in virtù
della deliberazione del Consiglio Comunale
del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21);
- affidamento con durata fino al 31
marzo 2015, relativo al servizio concernente
la viabilità invernale, in virtù
della deliberazione n. 192 del Consiglio
Comunale del 9 ottobre 2006;
- appalto di servizi e lavori relativo
alla chiusura ed alla gestione post-operativa
dell'impianto di interramento controllato,
di Basse di Stura, affidato con deliberazione
della Giunta Comunale del 21 dicembre
2010 (mecc. 2010 08898/064).
Alla
scadenza dell'affidamento del servizio,
od in caso di revoca anticipata dello
stesso, il socio privato operativo industriale
avrà diritto alla liquidazione
delle azioni della società, ai
sensi dell'articolo 2437 ter, secondo
i criteri e le modalità di liquidazione
del socio privato, determinati nel bando
di gara/lettera d'invito.
In caso di risoluzione del Contratto
di servizio e/o decadenza dall'affidamento
del servizio, il socio privato operativo
industriale avrà diritto alla
liquidazione delle azioni della società,
ai sensi dell'articolo 2437 ter, fatta
salva l'applicazione delle penali previste
nel Contratto di impegno del socio operativo
industriale e fatto salvo il maggior
danno subito dalla Pubblica Amministrazione
per il venir meno dell'affidamento.
Alla
luce di quanto sopra, il Dirigente del
Servizio Controllo Partecipate, con
lettera in data 26 giugno 2012, n. prot.
1374, ha trasmesso copia della proposta
di deliberazione avente ad oggetto:
“Filiera ambientale. modificazioni
statuto Amiat. indirizzi di gara cosiddetta
a doppio oggetto e relativi atti –
Approvazione” .
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi degli artt. 43 e 44, è
pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
A seguito
dell’avvenuta disamina degli atti
la Circoscrizione IV ritiene di esprimersi
favorevolmente condizionando però
il proprio parere all’assunzione
di espliciti impegni in materia di salvaguardia
dei posti di lavoro dei dipendenti di
Amiat.
Si ritiene altresì necessario
che vengano preliminarmente chiarite
le competenze e le funzioni in capo
al Presidente ed all’Amministratore
delegato della nuova struttura societaria
attualmente non definite nel testo statutario.
Si richiede anche che il testo del bando
venga meglio dettagliato in modo tale
da poter determinare in anticipo sia
i livelli di qualità ed adeguatezza
del servizio ritenuti inderogabili,
sia i criteri per l’assegnazione
del punteggio indipendentemente dal
numero e dalle specifiche delle offerte
che perverranno.
Si suggerisce infine la predisposizione
di un’unica gara che, attraverso
il coinvolgimento di TRM, permetta l’accorpamento
dell’intera filiera dei rifiuti
e consenta in tal modo una più
vantaggiosa interlocuzione con un unico
soggetto privato.
La Circoscrizione
IV ha esaminato la proposta di deliberazione
in argomento nella seduta congiunta
della I^ e VI^ Commissione in data 10
luglio 2012.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento
- approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n.
199604113/49) del 27 giugno 1996 - il
quale, fra l'altro, all'art. 42 comma
III, dispone in merito alle “competenze
delegate” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l'attività
in oggetto;Dato atto che i pareri di
cui all’art. 49, comma 1 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli
Enti Locali, approvato con D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato
Regolamento del Decentramento sono:
? favorevole sulla regolarità
tecnica;
? favorevole sulla regolarità
contabile;
? Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Per le ragioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano,
1) di esprimere parere favorevole a
quanto contenuto nella proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Filiera ambientale.
modificazioni statuto Amiat. indirizzi
di gara cosiddetta a doppio oggetto
e relativi atti – Approvazione”.
La Circoscrizione
IV, esprimendosi favorevolmente, condiziona
però il proprio parere ai seguenti
punti:
2) assunzione
di espliciti impegni in materia di salvaguardia
dei posti di lavoro dei dipendenti di
Amiat;
3) necessità che vengano preliminarmente
chiarite le competenze e le funzioni
in capo al Presidente ed all’Amministratore
delegato della nuova struttura societaria
attualmente non definite nel testo statutario;
4) richiesta che il testo del bando
venga meglio dettagliato in modo tale
da poter determinare in anticipo sia
i livelli di qualità ed adeguatezza
del servizio ritenuti inderogabili,
sia i criteri per l’assegnazione
del punteggio indipendentemente dal
numero e dalle specifiche delle offerte
che perverranno;
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Capogruppo
del PDL Valerio Novo chiede la votazione
per punti.
Risulta assente dall’aula al momento
della votazione del punto 1 il Consigliere
Lazzarini per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 20.
Punto
1)
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
20
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI:16
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:3 (Novo-Segre-Guglielmet)
Punto
2)
Risulta
assente dall’aula al momento della
votazione il Consigliere Rabellino pe
cui i Consiglieri presenti in aula al
momento del voto sono 19.
PRESENTI:
19
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI:15
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:3 ((Novo-Segre-Guglielmet)
Punto
3)
Rientra in aula al momento della votazione
il Consigliere Rabellino per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 20.
PRESENTI:
20
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI:18
VOTI CONTRARI:2
Punto
4)
Risulta assente dall’aula al momento
della votazione il Consigliere Castrovilli
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 19
PRESENTI:
19
VOTANTI:19
VOTI FAVOREVOLI:18
VOTI CONTRARI:1
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
Per
le ragioni espresse in narrativa e che
qui integralmente si richiamano,
1) di esprimere parere favorevole a
quanto contenuto nella proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Filiera ambientale.
modificazioni statuto Amiat. indirizzi
di gara cosiddetta a doppio oggetto
e relativi atti – Approvazione”.
La Circoscrizione
IV, esprimendosi favorevolmente, condiziona
però il proprio parere ai seguenti
punti:
2) assunzione
di espliciti impegni in materia di salvaguardia
dei posti di lavoro dei dipendenti di
Amiat;
3) necessità che vengano preliminarmente
chiarite le competenze e le funzioni
in capo al Presidente ed all’Amministratore
delegato della nuova struttura societaria
attualmente non definite nel testo statutario;
4) richiesta che il testo del bando
venga meglio dettagliato in modo tale
da poter determinare in anticipo sia
i livelli di qualità ed adeguatezza
del servizio ritenuti inderogabili,
sia i criteri per l’assegnazione
del punteggio indipendentemente dal
numero e dalle specifiche delle offerte
che perverranno;
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