Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella Città di Torino  >>  Circ. IV  >> Atti Cons. >Luglio 12
  San Donato - Campidoglio - Parella CERCA NEL SITO

Atto 123 n. mecc. 2012 03818/87   


Atto n. 123 n. mecc. 2012 03818/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

16 LUGLIO 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.


In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Alfonso PAPA, Armando FANTINO.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: FILIERA AMBIENTALE. MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT. INDIRIZZI DI
GARA COSIDDETTA A DOPPIO OGGETTO E RELATIVI ATTI. APPROVAZIONE.


Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri e con il Coordinatore della VI^ Commissione Alfonso Papa , riferisce.

I servizi pubblici locali sono stati, nell'ultimo trentennio e sono tutt'oggi, oggetto di un processo di evoluzione e riforma, che è stato caratterizzato da continui interventi del legislatore e da numerose pronunce ed indicazioni giurisprudenziali sia statali che comunitarie, non sempre, almeno nei primi tempi, di semplice ed univoca interpretazione.
A livello nazionale, la riforma delle autonomie locali e la relativa normativa susseguitasi, passata dalla fase della "municipalizzazione", alla fase della "aziendalizzazione" (Legge n. 142/1990), alla fase della "societarizzazione" (Legge Bassanini 15 maggio 1997 n. 127), ha inteso connotare i Comuni di un aspetto imprenditoriale, teso non solo ad ottimizzare le prestazioni di servizi tradizionalmente svolti dalle Amministrazioni Comunali, ma anche ad imprimere un'accelerazione al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, accentuando la capacità di diritto privato degli enti locali e riservando agli stessi le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione, controllo e regolazione dell'attività dei soggetti gestori ridefinendo così il loro ruolo, in funzione del recupero della qualità dell'offerta dei servizi pubblici.
La legislazione intervenuta in materia di pubblici servizi è stata indirizzata verso la creazione di aziende efficienti, organizzate secondo modelli privatistici di società di capitali, per l'erogazione di servizi gestiti con economicità ed efficacia. La trasformazione delle aziende speciali in Società per Azioni è stata motivata con l'esigenza di ricercare nuove sinergie per lo svolgimento efficace del servizio e da ciò sono emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo delle aziende cittadine, la necessità di dare maggiori impulsi al loro avviamento, stimolare tecnologie ed innovazioni, convogliare capitali verso le attività produttive. La normativa attualmente vigente, in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, è rappresentata dall'articolo 4 rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", vigente dal 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i.. Tale articolo prevede la scadenza delle gestioni in house (in cui rientrano i servizi relativi alla filiera ambientale attualmente affidati rispettivamente ad AMIAT S.p.A. ed a TRM S.p.A.) al 31 dicembre 2012, ferma restando la prosecuzione degli affidamenti in essere nelle more del subentro del nuovo gestore. In ogni caso, prima di procedere ai nuovi affidamenti, la norma citata pone a carico dell'ente titolare del servizio pubblico locale la redazione di una deliberazione quadro finalizzata allo svolgimento di un'istruttoria finalizzata ad individuare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzare tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità dei servizi, limitare, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
Detta deliberazione quadro è oggetto di invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il parere obbligatorio previsto dal comma 3 dell'articolo 4. In applicazione della disposizione sopra citata, la Città di Torino proponeva al Consiglio Comunale l'approvazione della deliberazione (mecc. 2012 01917/064) "Deliberazione quadro sull'istruttoria relativa alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 e s.m.i.", con cui, analizzato il servizio pubblico locale relativo alla gestione dei rifiuti, nonché la rilevanza economica dello stesso, illustrava limitatamente alla materia della gestione dei rifiuti, l'istruttoria di cui al citato articolo 4 ed esaminava la normativa vigente in materia: regionale, statale - sia generale che di settore - e comunitaria. In data 18 aprile 2012, con lettera prot. 836/1.110.1, detta deliberazione veniva trasmessa formalmente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di acquisire il parere obbligatorio ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 sopra citato.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rendeva parere favorevole comunicando - con nota prot. n. 0037005 del 16 maggio 2012, pervenuta alla Città in data 17 maggio 2012 - che "l'Amministrazione comunale ha fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la “sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva”, essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter ritenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non può ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza in relazione ai servizi di: i) igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali; ii) gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della Provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento nonché gestione degli impianti connessi e strumentali.".
In data 11 giugno 2012 il Consiglio Comunale approvava tale deliberazione quadro; tale approvazione è necessaria al fine di procedere al conferimento ed al rinnovo della gestione dei servizi, dal momento che, in assenza della deliberazione stessa, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.
Come già espresso nella deliberazione quadro, la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) e dalle Leggi Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002 e n. 7 del 24 maggio 2012. Il Codice dell'ambiente definisce le diverse attività di cui si compone la gestione integrata dei rifiuti come le attività di "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento", prevedendone la gestione integrata definita come il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
La legge regionale articola il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani su due livelli separati: a livello di ambiti territoriali ottimali i cui confini inizialmente coincidenti con le delimitazioni territoriali provinciali sono stati recentemente ridefiniti ed accorpati dall'articolo 3 della Legge Regionale 7/2012, ed a livello di bacino. Come indicato dettagliatamente nella citata deliberazione quadro (mecc. 2012 01917/064), le attività inerenti alla gestione integrata dei rifiuti vengono ricondotte in modo distinto e separato ai due livelli: la competenza in materia di igiene del suolo, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti è attribuita ai consorzi di bacino, mentre la competenza per le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, è attribuita alle Autorità d'Ambito.
Tale competenza non viene messa in discussione dalla recente Legge Regionale 7/2012 che al Capo VI "Disposizioni transitorie e finali" prevede che l'attuale assetto permanga fino a quando non venga istituita la Conferenza d'ambito, il cui termine per la stipulazione della relativa convenzione è prevista per il 28 maggio 2013.
Pertanto, compiuti gli adempimenti previsti dalla Legge ed ottenuto il parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si rende opportuno e necessario con il presente atto, fornire gli indirizzi per lo svolgimento della procedura competitiva ad evidenza pubblica, volta a selezionare l'affidatario del servizio relativo alla cosiddetta filiera ambientale.
In conformità al doppio livello di governo sopra accennato, per la Città di Torino - il cui territorio costituisce il bacino n. 18 - il servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati coinvolge gli affidamenti attualmente in essere in capo ad AMIAT S.p.A. e precisamente:

? Contratto di servizio, sottoscritto in data 15 ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21);
? affidamento con durata fino al 31 marzo 2015 relativo al servizio concernente la viabilità invernale in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 9 ottobre 2006;
? l'appalto di servizi e lavori relativo alla chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interramento controllato di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064).

Come sopra accennato, in vista della scadenza, prevista per legge al 31 dicembre 2012 degli affidamenti alle Società in house, e tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, occorre procedere all'attribuzione del diritto di esclusiva mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica individuando, tra le ipotesi previste dalla normativa, quella che consente di migliorare la gestione del servizio relativo alla filiera ambientale ed utilizzando e valorizzando, nel contempo, le società partecipate dalla Città che hanno svolto fino ad oggi il servizio. Tale ipotesi si concretizza in una procedura competitiva avente ad oggetto al tempo stesso: la cessione di quote pari al 49% in FCT Holding S.r.l. (partecipata interamente dalla Città di Torino), che detiene il 100% delle quote di AMIAT S.p.A. e l'affidamento del servizio, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti operativi, connessi alla gestione del servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali.
In tal modo, si ritiene perseguito l'interesse pubblico relativo alla gestione del servizio e si contemperano, grazie al modello organizzatorio che ne scaturisce, due diverse esigenze. Da un lato, promuovere la collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, apportatori di capitali e tecnologie nella logica di una più efficiente prestazione del servizio, mediante una più agile struttura di tipo privatistico; dall'altro, consentire all'ente di non estraniarsi totalmente dall'attività di gestione, bensì di essere presente nella compagine societaria, tanto con il capitale sociale, che con la presenza nella stessa di amministratori e sindaci, nominati nelle forme consentite dal Diritto Civile.
La procedura di gara dovrà essere svolta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i., nonché ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Inoltre, dovrà essere indetta, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dall'ente affidante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Essa sarà finalizzata al conferimento della gestione di servizi pubblici locali ad imprenditori o società in qualunque forma costituite.
In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del Decreto Legge n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 e s.m.i., la procedura concernerà, al tempo stesso, la scelta del socio privato della esistente società concessionaria a totale partecipazione pubblica, al quale verrà conferita una partecipazione pari al 49% di AMIAT S.p.A., la cui partecipazione al 100% è detenuta da FCT Holding S.r.l. (società a capitale incedibile 100% Città di Torino), e l'affidamento in concessione, da parte del Comune di Torino in qualità di Consorzio di bacino 18, dei servizi come meglio di seguito indicati.
La gara, pertanto, sarà effettuata in esercizio coordinato di funzioni tra la FCT Holding S.r.l. e la Città di Torino.
L'affidamento del servizio, disciplinato attraverso apposito Contratto di servizio, riguarderà i seguenti servizi.
Attività principali da affidare in esclusiva:
I. le seguenti attività di igiene ambientale:
a) in esclusiva: operazioni di igiene del suolo e spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, conferimento di rifiuti agli impianti tecnologici ed alle discariche;
b) non in esclusiva, ma accessorie e strettamente legate alle succitate attività:
- selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
- trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
- noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
- bonifiche manufatti contenenti amianto;
- rimozione graffiti da superfici verticali e orizzontali;
- analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del rifiuto;
- studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori;
- raccolta e demolizione carcasse auto;
- pronto intervento;
- discariche abusive;
- derattizzazione e disinfestazione;
- asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
- rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
- posizionamento e pulizia servizi igienici;
II. gestione del servizio di viabilità invernale (servizio non affidato in esclusiva, ma rientrante nel Contratto in quanto svolto con personale che in caso di precipitazioni nevose non può svolgere l'igiene del suolo);
III. gestione dei sevizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa, nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interramento controllato di Basse di Stura (servizio affidato dalla Città, in quanto titolare della piena proprietà dell'area e della sola opera relativa all'impianto di interramento controllato, improduttivo, in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2010 08898/064).

Il socio privato dovrà comunque impegnarsi a svolgere, nell'ambito del Contratto di servizio, oggetto dell'affidamento, i seguenti specifici compiti operativi:
- prestazioni relative alla pulizia dei mercati.

In applicazione della normativa, il bando di gara o la lettera di invito:
"a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche ed al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione ed il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
b–bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione.".

Inoltre, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

"a) i criteri di valutazione delle offerte, basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.".

Si individua, quale idoneo criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni, ma anche alle modalità di gestione e sviluppo della società e delle sue attività. In questo quadro si prevede l'attribuzione di 40 punti all'offerta economica relativa alla cessione delle azioni e di 60 punti all'offerta, basati su qualità (36 punti) e corrispettivo (24 punti).
Nell'ipotesi in cui sia effettuata un'unica gara per la Filiera Ambientale (AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A.) si procederà ad una riparametrazione dei suddetti punteggi.
Per l'affidamento dei servizi di cui al Contratto di servizio saranno riconosciuti i seguenti corrispettivi:

Tabella A (Smaltimento e recupero)
+ Tabella B (Raccolta Rifiuti Urbani, Raccolta
Differenziata, Igiene del Suolo, Lavaggio cassonetti)
Euro 158.875.000 oltre IVA

Tabella C (Servizi a richiesta) Euro 800.000 al lordo dell'IVA
Servizi e Studi per TARSU Euro 120.000 al lordo dell'IVA
Servizio Post Mortem discarica Euro 2.647.412 oltre IVA
Viabilità invernale
Come definito nella sez. III del
Contratto di servizio


Il corrispettivo per la parte relativa alla Tabella A ed alla Tabella B non potrà essere superiore per l'anno 2013 ad Euro 158.875.000,00 oltre IVA dovuta e sarà soggetto a ribasso.
In particolare, con riferimento alla tabella B, l'offerente dovrà indicare i prezzi unitari dei relativi servizi.
Si precisa che la società concessionaria si impegna a confermare, anche per il futuro, le assimilazioni ai rifiuti solidi urbani alla data di pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito.
L'offerta economica concernerà il prezzo di cessione della quota pari al 49% di AMIAT S.p.A. nel valore risultante dalla valutazione che terrà conto del business plan e che costituirà la base d'asta.
In ogni caso, il valore posto a base d'asta sarà pubblicato in sede di bando di gara e/o di lettera d'invito.
Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, i concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, che la società FCT srl e/o il Comune di Torino potranno accertare con qualsiasi mezzo di prova:
- aver sempre fatto fronte agli impegni finanziari con regolarità e puntualità;
- aver conseguito un risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);
- dimostrare di avere avuto negli anni 2009/2010/2011 contratti di servizio e/o affidamenti per la gestione integrata dei rifiuti che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- avere "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (posizione A punto 1 del conto economico IV direttiva) pari al 70% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di AMIAT S.p.A., riferite all'ultimo bilancio approvato.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà presentare il Piano Operativo ed il Piano Economico Finanziario relativo all'attività svolta per la Città di Torino, includente lo specifico piano finanziario previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 propedeutico alla determinazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Il gestore del servizio dovrà presentare con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il piano operativo ed il piano economico finanziario previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 propedeutico alla determinazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il Contratto, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., non potrà avere durata inferiore ai 15 anni.
Si precisa che è inserita, nel Contratto di servizio, la clausola sociale del seguente tenore "Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente Contratto di servizio e riportato nell'elenco allegato (Allegato 1.4), a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello, in vigore.
Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per non meno di 3 anni, anche tutto il personale dirigente in forza, al momento della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco allegato (tabella riepilogativa). A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore.".
L'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione sarà oggetto di valutazione in sede di offerta.
Con il provvedimento si procede quindi ad approvare i seguenti atti:
- schema del Contratto di servizio relativo ai servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei sevizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interramento controllato, di Basse di Stura, precisando che l'affidamento del Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio privato operativo industriale, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile dal momento che la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo Contratto di servizio;
- schema di Statuto di AMIAT S.p.A., precisando che, in tema di circolazione delle azioni, il Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, non possono essere cedute senza il consenso di tutti i soci.
Per l'intera durata dell'affidamento, deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto, secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di gara/lettera d'invito.
Al termine della durata dell'affidamento, o, in ogni caso, di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento, quest'ultimo ha l'obbligo di cedere la propria quota al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara, indetta dal socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito.
- Contratto di impegno socio operativo che verrà individuato a seguito della gara a doppio oggetto, contenente la disciplina degli specifici compiti operativi e l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati all'impianto di smaltimento di TRM S.p.A., così come da Contratto di conferimento sottoscritto dalla Città di Torino, che sarà reso disponibile nel bando di gara/lettera d'invito.
All'atto dell'efficacia del Contratto di cessione delle azioni e del Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi, oggetto di gara nei confronti del soggetto che risulterà vincitore della procedura, si renderà necessario procedere alla revoca dei seguenti affidamenti attualmente in essere con la società AMIAT S.p.A.:
- Contratto di servizio, sottoscritto in data 15 ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21);
- affidamento con durata fino al 31 marzo 2015, relativo al servizio concernente la viabilità invernale, in virtù della deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2006;
- appalto di servizi e lavori relativo alla chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interramento controllato, di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064).

Alla scadenza dell'affidamento del servizio, od in caso di revoca anticipata dello stesso, il socio privato operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società, ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato, determinati nel bando di gara/lettera d'invito.
In caso di risoluzione del Contratto di servizio e/o decadenza dall'affidamento del servizio, il socio privato operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società, ai sensi dell'articolo 2437 ter, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel Contratto di impegno del socio operativo industriale e fatto salvo il maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione per il venir meno dell'affidamento.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Servizio Controllo Partecipate, con lettera in data 26 giugno 2012, n. prot. 1374, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Filiera ambientale. modificazioni statuto Amiat. indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti – Approvazione” .
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

A seguito dell’avvenuta disamina degli atti la Circoscrizione IV ritiene di esprimersi favorevolmente condizionando però il proprio parere all’assunzione di espliciti impegni in materia di salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di Amiat.
Si ritiene altresì necessario che vengano preliminarmente chiarite le competenze e le funzioni in capo al Presidente ed all’Amministratore delegato della nuova struttura societaria attualmente non definite nel testo statutario.
Si richiede anche che il testo del bando venga meglio dettagliato in modo tale da poter determinare in anticipo sia i livelli di qualità ed adeguatezza del servizio ritenuti inderogabili, sia i criteri per l’assegnazione del punteggio indipendentemente dal numero e dalle specifiche delle offerte che perverranno.
Si suggerisce infine la predisposizione di un’unica gara che, attraverso il coinvolgimento di TRM, permetta l’accorpamento dell’intera filiera dei rifiuti e consenta in tal modo una più vantaggiosa interlocuzione con un unico soggetto privato.

La Circoscrizione IV ha esaminato la proposta di deliberazione in argomento nella seduta congiunta della I^ e VI^ Commissione in data 10 luglio 2012.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
? favorevole sulla regolarità tecnica;
? favorevole sulla regolarità contabile;
? Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1) di esprimere parere favorevole a quanto contenuto nella proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Filiera ambientale. modificazioni statuto Amiat. indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti – Approvazione”.

La Circoscrizione IV, esprimendosi favorevolmente, condiziona però il proprio parere ai seguenti punti:

2) assunzione di espliciti impegni in materia di salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di Amiat;
3) necessità che vengano preliminarmente chiarite le competenze e le funzioni in capo al Presidente ed all’Amministratore delegato della nuova struttura societaria attualmente non definite nel testo statutario;
4) richiesta che il testo del bando venga meglio dettagliato in modo tale da poter determinare in anticipo sia i livelli di qualità ed adeguatezza del servizio ritenuti inderogabili, sia i criteri per l’assegnazione del punteggio indipendentemente dal numero e dalle specifiche delle offerte che perverranno;
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Capogruppo del PDL Valerio Novo chiede la votazione per punti.
Risulta assente dall’aula al momento della votazione del punto 1 il Consigliere Lazzarini per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.

Punto 1)

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 20
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI:16
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:3 (Novo-Segre-Guglielmet)

Punto 2)

Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Rabellino pe cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.

PRESENTI: 19
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI:15
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:3 ((Novo-Segre-Guglielmet)

Punto 3)
Rientra in aula al momento della votazione il Consigliere Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.

PRESENTI: 20
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI:18
VOTI CONTRARI:2

Punto 4)
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Castrovilli per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19

PRESENTI: 19
VOTANTI:19
VOTI FAVOREVOLI:18
VOTI CONTRARI:1

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1) di esprimere parere favorevole a quanto contenuto nella proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Filiera ambientale. modificazioni statuto Amiat. indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti – Approvazione”.

La Circoscrizione IV, esprimendosi favorevolmente, condiziona però il proprio parere ai seguenti punti:

2) assunzione di espliciti impegni in materia di salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di Amiat;
3) necessità che vengano preliminarmente chiarite le competenze e le funzioni in capo al Presidente ed all’Amministratore delegato della nuova struttura societaria attualmente non definite nel testo statutario;
4) richiesta che il testo del bando venga meglio dettagliato in modo tale da poter determinare in anticipo sia i livelli di qualità ed adeguatezza del servizio ritenuti inderogabili, sia i criteri per l’assegnazione del punteggio indipendentemente dal numero e dalle specifiche delle offerte che perverranno;

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2012/2012_0818.html




inserimento 10.10.2012- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
 «Torna indietro

Condizioni d’uso, privacy e cookie