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Atto 10 n. mecc.  2012 00428/87

Atto n.  10                 n. mecc. 2012 00428/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


30 GENNAIO 2012

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 


In totale n. 22  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Luca PIDELLO.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA


Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri e della IV^ Commissione Valentina Caputo, riferisce.

L'assegnazione degli alloggi sociali a favore di cittadini in situazione di emergenza abitativa connessa alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta od a situazioni personali segnalate dai Servizi Sociali territoriali è disciplinata dal Regolamento Comunale n. 296 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 - n. mecc. 2004 01729/012 - esecutiva dal 1 novembre 2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009 - n. mecc. 2008 06725/012 - esecutiva dal 23 novembre 2009).
Il Regolamento ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.
Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'articolo 13 comma 1 della Legge Regionale n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di edilizia sociale disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.
Il quadro di riferimento normativo dell'edilizia sociale è ora mutato per effetto della Legge Regionale n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R che entreranno in vigore il prossimo 4 gennaio 2012.
Tra le novità introdotte vi è in particolare il nuovo regime delle assegnazioni "su riserva" (articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010) che autorizza i Comuni ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie da bando generale, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dal legislatore regionale (con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 della stessa legge approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R), e non più individuate in autonomia dai singoli Comuni.
A far tempo dal 4 gennaio 2012 con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'edilizia sociale sono considerati in situazione di emergenza abitativa esclusivamente i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
b) che devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
c) che abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
d) che si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
e) che risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa.

L'attuale regime giuridico, dettato dalla Legge Regionale 46/1995 e s.m.i. (articolo 13), in vigore sino al 3 gennaio 2012, autorizza invece i Comuni ad assegnare al di fuori delle graduatorie del bando generale a fronte di "... specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi ...".
In ragione di tale previsione la Città con il Regolamento Comunale n. 296 ha individuato le fattispecie di emergenza abitativa attribuendo alla Commissione C.E.A. (istituita originariamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 1985) la competenza di esprimere un parere obbligatorio di merito circa il possesso sia dei requisiti generali (articolo 5 del Regolamento n. 296 che richiama l'articolo 2 della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i.) che dei requisiti specifici previsti per ogni tipologia di emergenza abitativa.
In caso di parere positivo espresso dalla Commissione C.E.A. viene richiesto alla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i, il parere di legittimità circa il solo possesso dei requisiti generali. La Commissione regionale non entra nel merito della situazione di emergenza abitativa accertata dal Comune.
Il Regolamento Comunale n. 296, nell'attuale testo, per effetto delle sopracitate modifiche normative, non sarà più compatibile con il nuovo quadro giuridico dell'edilizia sociale; occorre al riguardo prendere atto della sua inapplicabilità a partire dal 4 gennaio 2012 e nel contempo proporne al Consiglio Comunale un nuovo testo che costituirà la disciplina transitoria dell'attività di assegnazione a titolo di emergenza abitativa fino al perfezionamento dell'iter di formazione del nuovo regolamento.
In base alla nuova disciplina dell'edilizia sociale la Commissione regionale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010 accerterà, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale a titolo di riserva e previa verifica del Comune, sia il possesso dei requisiti generali di legittimità (articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010) che la condizione di emergenza abitativa (articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R).
La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte del contingente stabilito con legge consistente nell'obbligo di non superare l'aliquota (pari al 25% degli alloggi che si renderanno annualmente disponibili) indicata nelle assegnazioni su riserva rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità che i richiedenti l'alloggio sociale, a titolo di emergenza abitativa, debbono possedere.
In assenza di requisiti specifici avrebbero infatti titolo all'assegnazione su riserva tutti i cittadini che si trovassero genericamente in una delle situazioni di emergenza abitativa a prescindere dal possesso di altri requisiti negli anni elaborati dalla Città e codificati nel Regolamento Comunale n. 296.
A titolo esemplificativo, in caso di procedura di sfratto, la Città ha codificato i seguenti requisiti specifici; la residenza nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio; il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero di natura locativa per l'abitazione stabile (sono esclusi l'uso transitorio o altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, eccetera); il titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto eccetera.
In caso di sfratto motivato da morosità, inoltre, la Città ha individuato, negli anni, ulteriori requisiti di incolpevolezza della morosità stessa e di debolezza socio-economica del nucleo familiare richiedente, valutati sulla base di parametri oggettivi.
La previsione da parte della Città di requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità, per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa è pertanto necessaria per rendere efficace la stessa normativa regionale che individua come straordinaria, l'assegnazione su riserva rispetto a quella generale da bando.


Le fattispecie previste dal legislatore regionale hanno, infatti, carattere generico e sono prive di elementi tali di per sé da far emergere la straordinarietà della condizione di emergenza abitativa dei richiedenti.
La previsione di requisiti specifici, da accertarsi a cura della Commissione C.E.A., consentirà invece alla Città di "selezionare" gli aventi diritto all'assegnazione su riserva, entro la quota del 25%, in base a criteri oggettivi, che sono il risultato dell'esperienza trentennale di governo dell'emergenza abitativa; un patrimonio di conoscenze e sensibilità implementato in tutti questi anni e codificato in un regolamento.
La proposta di Regolamento definisce (Titolo I - articoli 1- 4) composizione e competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) cui la Città assegna il compito di verifica in capo al richiedente l'alloggio sociale della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici.
Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.
Nel Titolo II (articolo 5) sono richiamati i requisiti generali di legittimità individuati dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo III (articoli 6-16) sono individuati i requisiti specifici per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.
Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, ove ottengano pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte. 3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione di un punteggio. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo IV (articoli 17-18) sono individuati i requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari con reddito medio/basso sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione in alloggi di edilizia privata.
Nel Titolo V (articoli 19-23) sono indicate le modalità con le quali presentare istanza di riesame ed è disposta l'abrogazione formale del Regolamento Comunale 296.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Settore Bandi e Assegnazioni, con lettera acquisita a protocollo in data 3 gennaio 2012, n. prot. 8, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento comunale per l’esame delle situazioni di emergenza abitativa.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La I^ e la IV^ Commissione in, competenti per materia, hanno esaminato la proposta di deliberazione  avente ad oggetto la nuova stesura del regolamento comunale per l'esame delle situazioni di emergenza abitativa nella seduta congiunta del 26 gennaio 2012.


Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'esame delle situazioni di emergenza abitativa parere favorevole a condizione che:
- al titolo II art. 5 venga previsto l’abbassamento della soglia Isee per l’attribuzione dell’alloggio all’interno della fascia tra i 15.000,00 e i 18.000,00 Euro.
- Al titolo II art. 5 venga previsto un metodo efficace con cadenza annuale per verificare il mantenimento del reddito che ha permesso l’attribuzione dell’alloggio, come ad esempio la verifica tramite PRA delle autovetture.
- Al titolo II art. 5 venga inserita una soglia di mantenimento dell’assegnazione con un calcolo dell’Isee che vada dai 28.000,00 ai 30.000,00 Euro.
- Al titolo III art 15 venga specificato che la condizione di ospiti all’interno di dormitori pubblici sia da considerarsi 3 mesi cumulativi e non consecutivi.

 
VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 22
VOTANTI:22
VOTI FAVOREVOLI: 22


Pertanto il Consiglio

DELIBERA

- di esprimere in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'esame delle situazioni di emergenza abitativa parere favorevole a condizione che:
- al titolo II art. 5 venga previsto l’abbassamento della soglia Isee per l’attribuzione dell’alloggio all’interno della fascia tra i 15.000,00 e i 18.000,00 Euro.
- Al titolo II art. 5 venga previsto un metodo efficace con cadenza annuale per verificare il mantenimento del reddito che ha permesso l’attribuzione dell’alloggio, come ad esempio la verifica tramite PRA delle autovetture.
- Al titolo II art. 5 venga inserita una soglia di mantenimento dell’assegnazione con un calcolo dell’Isee che vada dai 28.000,00 ai 30.000,00 Euro.
- Al titolo III art 15 venga specificato che la condizione di ospiti all’interno di dormitori pubblici sia da considerarsi 3 mesi cumulativi e non consecutivi.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2012/2012_00428.html




inserimento 06.02.2012- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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