Atto
10 n. mecc. 2012 00428/87 |
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Atto
n. 10
n. mecc. 2012 00428/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
30 GENNAIO 2012
Sono
presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri:
Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso
PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI,
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Armando
FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Luca
PIDELLO.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME
DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri e della IV^ Commissione
Valentina Caputo, riferisce.
L'assegnazione
degli alloggi sociali a favore di cittadini
in situazione di emergenza abitativa
connessa alla perdita dell'abitazione
a seguito di procedure di estromissione
coatta od a situazioni personali segnalate
dai Servizi Sociali territoriali è
disciplinata dal Regolamento Comunale
n. 296 (approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 18 ottobre
2004 - n. mecc. 2004 01729/012 - esecutiva
dal 1 novembre 2004, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale
in data 9 novembre 2009 - n. mecc. 2008
06725/012 - esecutiva dal 23 novembre
2009).
Il Regolamento ha sistematizzato in
un unico provvedimento il quadro legislativo
di riferimento, tutti gli interventi
e le metodologie già utilizzati
e progressivamente consolidati, nonché
le competenze della Commissione C.E.A.
nell'occasione confermata come organo
permanente.
Il Regolamento ha altresì contribuito
a migliorare la visibilità delle
scelte dell'Amministrazione in questo
settore nel quale opera esercitando
la facoltà, attribuita dall'articolo
13 comma 1 della Legge Regionale n.
45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza
abitativa una determinata quota degli
alloggi di edilizia sociale disponibili
annualmente, quindi assegnabili al di
fuori delle graduatorie dei bandi generali.
Il quadro di riferimento normativo dell'edilizia
sociale è ora mutato per effetto
della Legge Regionale n. 3/2010 e dei
regolamenti attuativi approvati con
i Decreti del Presidente della Giunta
Regionale 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R,
11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R che entreranno
in vigore il prossimo 4 gennaio 2012.
Tra le novità introdotte vi è
in particolare il nuovo regime delle
assegnazioni "su riserva"
(articolo 10 della Legge Regionale n.
3/2010) che autorizza i Comuni ad assegnare
un'aliquota non eccedente il 25
per cento degli alloggi che si rendono
disponibili su base annua, al di fuori
delle graduatorie da bando generale,
per far fronte alle situazioni di emergenza
abitativa previste dal legislatore regionale
(con il regolamento di cui all'articolo
2, comma 5 della stessa legge approvato
con il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R),
e non più individuate in autonomia
dai singoli Comuni.
A far tempo dal 4 gennaio 2012 con l'entrata
in vigore del nuovo quadro normativo
dell'edilizia sociale sono considerati
in situazione di emergenza abitativa
esclusivamente i nuclei familiari che
si trovino nelle seguenti condizioni:
a) assoggettati a procedure esecutive
di sfratto o a decreto di trasferimento
conseguente a procedura esecutiva immobiliare
o a rilascio dell'abitazione coniugale
a seguito di sentenza di assegnazione
all'altro coniuge;
b) che devono forzatamente rilasciare
l'alloggio in cui abitano a seguito
di ordinanza di sgombero o in conseguenza
di eventi calamitosi che lo rendano
inutilizzabile;
c) che abitano un alloggio dichiarato,
dalla competente azienda sanitaria locale,
non idoneo all'abitazione, in relazione
alle condizioni di salute di uno o più
degli occupanti;
d) che si trovano nella condizione
di profughi o rifugiati;
e) che risultano ospiti da almeno
tre mesi di dormitori pubblici o di
altra struttura alloggiativa.
L'attuale
regime giuridico, dettato dalla Legge
Regionale 46/1995 e s.m.i. (articolo
13), in vigore sino al 3 gennaio 2012,
autorizza invece i Comuni ad assegnare
al di fuori delle graduatorie del bando
generale a fronte di "... specifiche
e documentate situazioni di emergenza
abitativa quali pubbliche calamità,
sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero
di unità abitative da recuperare
o altre gravi particolari esigenze individuate
dai Comuni medesimi ...".
In ragione di tale previsione la Città
con il Regolamento Comunale n. 296 ha
individuato le fattispecie di emergenza
abitativa attribuendo alla Commissione
C.E.A. (istituita originariamente con
deliberazione del Consiglio Comunale
del 30 settembre 1985) la competenza
di esprimere un parere obbligatorio
di merito circa il possesso sia dei
requisiti generali (articolo 5 del Regolamento
n. 296 che richiama l'articolo 2
della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i.)
che dei requisiti specifici previsti
per ogni tipologia di emergenza abitativa.
In caso di parere positivo espresso
dalla Commissione C.E.A. viene richiesto
alla Commissione regionale, istituita
ai sensi dell'articolo 9 della Legge
Regionale 46/1995 e s.m.i, il parere
di legittimità circa il solo
possesso dei requisiti generali. La
Commissione regionale non entra nel
merito della situazione di emergenza
abitativa accertata dal Comune.
Il Regolamento Comunale n. 296, nell'attuale
testo, per effetto delle sopracitate
modifiche normative, non sarà
più compatibile con il nuovo
quadro giuridico dell'edilizia sociale;
occorre al riguardo prendere atto della
sua inapplicabilità a partire
dal 4 gennaio 2012 e nel contempo proporne
al Consiglio Comunale un nuovo testo
che costituirà la disciplina
transitoria dell'attività
di assegnazione a titolo di emergenza
abitativa fino al perfezionamento dell'iter
di formazione del nuovo regolamento.
In base alla nuova disciplina dell'edilizia
sociale la Commissione regionale di
cui all'articolo 7 della Legge Regionale
n. 3/2010 accerterà, in capo
ai richiedenti l'alloggio sociale
a titolo di riserva e previa verifica
del Comune, sia il possesso dei requisiti
generali di legittimità (articolo
3 della Legge Regionale n. 3/2010) che
la condizione di emergenza abitativa
(articolo 6 del Regolamento approvato
con il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R).
La genericità delle fattispecie
previste dal legislatore regionale a
fronte del contingente stabilito con
legge consistente nell'obbligo di
non superare l'aliquota (pari al
25% degli alloggi che si renderanno
annualmente disponibili) indicata nelle
assegnazioni su riserva rende però
necessario individuare requisiti specifici,
oltre a quelli generali di legittimità
che i richiedenti l'alloggio sociale,
a titolo di emergenza abitativa, debbono
possedere.
In assenza di requisiti specifici avrebbero
infatti titolo all'assegnazione
su riserva tutti i cittadini che si
trovassero genericamente in una delle
situazioni di emergenza abitativa a
prescindere dal possesso di altri requisiti
negli anni elaborati dalla Città
e codificati nel Regolamento Comunale
n. 296.
A titolo esemplificativo, in caso di
procedura di sfratto, la Città
ha codificato i seguenti requisiti specifici;
la residenza nell'alloggio oggetto
di procedura esecutiva di rilascio;
il rapporto contrattuale tra proprietario
ed inquilino sottoposto a procedura
di sgombero di natura locativa per l'abitazione
stabile (sono esclusi l'uso transitorio
o altre tipologie quali comodato, diritto
di abitazione, eccetera); il titolo
esecutivo di rilascio emesso successivamente
alla sentenza di convalida dello sfratto
eccetera.
In caso di sfratto motivato da morosità,
inoltre, la Città ha individuato,
negli anni, ulteriori requisiti di incolpevolezza
della morosità stessa e di debolezza
socio-economica del nucleo familiare
richiedente, valutati sulla base di
parametri oggettivi.
La previsione da parte della Città
di requisiti specifici, oltre a quelli
generali di legittimità, per
ogni singola fattispecie di emergenza
abitativa è pertanto necessaria
per rendere efficace la stessa normativa
regionale che individua come straordinaria,
l'assegnazione su riserva rispetto
a quella generale da bando.
Le fattispecie previste dal legislatore
regionale hanno, infatti, carattere
generico e sono prive di elementi tali
di per sé da far emergere la
straordinarietà della condizione
di emergenza abitativa dei richiedenti.
La previsione di requisiti specifici,
da accertarsi a cura della Commissione
C.E.A., consentirà invece alla
Città di "selezionare"
gli aventi diritto all'assegnazione
su riserva, entro la quota del 25%,
in base a criteri oggettivi, che sono
il risultato dell'esperienza trentennale
di governo dell'emergenza abitativa;
un patrimonio di conoscenze e sensibilità
implementato in tutti questi anni e
codificato in un regolamento.
La proposta di Regolamento definisce
(Titolo I - articoli 1- 4) composizione
e competenze della Commissione Emergenza
Abitativa (C.E.A.) cui la Città
assegna il compito di verifica in capo
al richiedente l'alloggio sociale
della situazione di emergenza abitativa,
la verifica dei requisiti dell'assegnazione
e l'accertamento dei requisiti specifici.
Il parere favorevole della Commissione
Emergenza Abitativa che verifica il
possesso dei requisiti generali di legittimità,
verifica la condizione di emergenza
abitativa ed accerta il possesso dei
requisiti specifici in capo al richiedente
l'alloggio sociale, è condizione
necessaria per la richiesta, formulata
dai competenti uffici comunali alla
Commissione regionale, di accertare
ai sensi dell'articolo 10 della
Legge Regionale n. 3/2010 il possesso
dei requisiti generali di legittimità
e la condizione di emergenza abitativa.
Nel Titolo II (articolo 5) sono richiamati
i requisiti generali di legittimità
individuati dall'articolo 3 della
Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo III (articoli 6-16) sono
individuati i requisiti specifici per
ogni singola fattispecie di emergenza
abitativa definite dall'articolo
6 del Regolamento approvato con il Decreto
del Presidente della Giunta Regionale
4 ottobre 2011 n. 12/R.
Le domande di assegnazione di alloggio
sociale presentate da nuclei familiari
in situazione di emergenza abitativa,
ove ottengano pronunciamento favorevole
della Commissione Emergenza Abitativa
e della Commissione Assegnazione Alloggi
di nomina regionale, istituita ai sensi
dell'articolo 7 della Legge Regione
Piemonte. 3/2010, sono inserite nella
graduatoria denominata "di emergenza
abitativa" con l'attribuzione
di un punteggio. L'assegnazione
degli alloggi sociali è disposta,
a cura dei competenti uffici comunali,
seguendo l'ordine della graduatoria
entro i limiti previsti dall'articolo
10 della Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo IV (articoli 17-18) sono
individuati i requisiti per l'accesso
ai contributi destinati a nuclei familiari
con reddito medio/basso sottoposti a
procedura di sfratto esecutivo o che
si trovino in situazione di emergenza
abitativa in caso di stipulazione di
un regolare contratto di locazione in
alloggi di edilizia privata.
Nel Titolo V (articoli 19-23) sono indicate
le modalità con le quali presentare
istanza di riesame ed è disposta
l'abrogazione formale del Regolamento
Comunale 296.
Alla
luce di quanto sopra, il Dirigente del
Settore Bandi e Assegnazioni, con lettera
acquisita a protocollo in data 3 gennaio
2012, n. prot. 8, ha trasmesso copia
della proposta di deliberazione con
la quale si intende approvare la nuova
stesura del Regolamento comunale per
l’esame delle situazioni di emergenza
abitativa.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
La
I^ e la IV^ Commissione in, competenti
per materia, hanno esaminato la proposta
di deliberazione avente ad oggetto
la nuova stesura del regolamento comunale
per l'esame delle situazioni di
emergenza abitativa nella seduta congiunta
del 26 gennaio 2012.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in
merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività
in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento egli Enti Locali,
approvato con D. Lgs.18 agosto 2000,
n. 267 e 61 del succitato Regolamento
del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità
tecnica;
- favorevole sulla regolarità
contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di
esprimere in merito alla bozza del nuovo
Regolamento Comunale per l'esame
delle situazioni di emergenza abitativa
parere favorevole a condizione che:
- al titolo II art. 5 venga previsto
l’abbassamento della soglia Isee
per l’attribuzione dell’alloggio
all’interno della fascia tra i
15.000,00 e i 18.000,00 Euro.
- Al titolo II art. 5 venga previsto
un metodo efficace con cadenza annuale
per verificare il mantenimento del reddito
che ha permesso l’attribuzione
dell’alloggio, come ad esempio
la verifica tramite PRA delle autovetture.
- Al titolo II art. 5 venga inserita
una soglia di mantenimento dell’assegnazione
con un calcolo dell’Isee che vada
dai 28.000,00 ai 30.000,00 Euro.
- Al titolo III art 15 venga specificato
che la condizione di ospiti all’interno
di dormitori pubblici sia da considerarsi
3 mesi cumulativi e non consecutivi.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
22
VOTANTI:22
VOTI FAVOREVOLI: 22
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere in merito alla bozza del nuovo
Regolamento Comunale per l'esame
delle situazioni di emergenza abitativa
parere favorevole a condizione che:
- al titolo II art. 5 venga previsto
l’abbassamento della soglia Isee
per l’attribuzione dell’alloggio
all’interno della fascia tra i
15.000,00 e i 18.000,00 Euro.
- Al titolo II art. 5 venga previsto
un metodo efficace con cadenza annuale
per verificare il mantenimento del reddito
che ha permesso l’attribuzione
dell’alloggio, come ad esempio
la verifica tramite PRA delle autovetture.
- Al titolo II art. 5 venga inserita
una soglia di mantenimento dell’assegnazione
con un calcolo dell’Isee che vada
dai 28.000,00 ai 30.000,00 Euro.
- Al titolo III art 15 venga specificato
che la condizione di ospiti all’interno
di dormitori pubblici sia da considerarsi
3 mesi cumulativi e non consecutivi.
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