Atto
9 n. mecc. 2011 00330/87
|
|
Atto
n. 9
n. mecc. 2011 00330/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
24 GENNAIO 2011
Sono presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO ) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE
PARZIALE N. 220 AL P.R.G., AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, CORSO PRINCIPE
ODDONE E VIA PINELLI (EX BIRRIFICIO).
ADOZIONE.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota del 13/12/2010 prot.n.
5215, la Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata ha invitato la Circoscrizione
ad esprimere parere preventivo in merito
all’adozione della Variante Parziale
n. 220 al P.R.G., la quale prevede,
per gli immobili di cui all’oggetto,
il cambiamento di destinazione prevalentemente
residenziale, interventi di ristrutturazione
edilizia e la realizzazione di un parcheggio
pertinenziale a servizio dell’insediamento
in una zona carente di parcheggi,
di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2010 08261/009.
Il presente provvedimento riguarda gli
immobili ubicati tra via Principessa
Clotilde, corso Principe Oddone e via
Pinelli, inseriti nella Zona Urbana
Storico Ambientale VI, ed attualmente
destinati dal Piano Regolatore Generale
vigente ad "Area MP", Isolati o complessi
di edifici a destinazione mista produttiva:
artigianale, commerciale e servizi,
anche in presenza di residenza (articolo
8, punto 10 delle N.U.E.A.).
L'area oggetto di variante è di
proprietà della "Società Principessa
Clotilde S.r.l." e consta di fabbricati
multipiano ad uso uffici con ingresso
principale su corso Principe Oddone
ed accesso carraio da via Principessa
Clotilde in parte utilizzati, fino a
cinque anni fa, dall'Arpa Piemonte.
Sulla restante porzione dell'isolato
insistono fabbricati, di altre proprietà,
a tipologia produttiva, utilizzati a
deposito dell'Ente Aste, da una palestra
e da uffici.
La "Società Principessa Clotilde
S.r.l."ha presentato un'istanza di variante
volta al cambio di destinazione d'uso
dei propri immobili da Misto Produttivo
MP a residenziale, inerente la parte
dell'isolato su cui insistono i propri
fabbricati già utilizzati per uffici,
con tipologia e caratteristiche costruttive
compatibili con la trasformazione residenziale.
La superficie fondiaria di tale
porzione di isolato risulta di circa
mq. 1.800, ed i fabbricati hanno una
consistenza edilizia di circa 2.870
mq. di S.L.P., lievemente superiore
alla densità di P.R.G. rispetto all'indice
di zona di 1,35 mq./mq. (pari a mq.
2.430).
La proposta proge?????
ttuale riguarda interventi di ristrutturazione
edilizia e la realizzazione di un parcheggio
interrato pertinenziale a servizio dell'insediamento
in una zona carente di parcheggi a seguito
del cambiamento di destinazione prevalentemente
residenziale.
La destinazione di P.R.G. vigente
a Misto Produttivo MP risulterebbe limitativa
rispetto ai possibili usi dei fabbricati
e non consentirebbe di promuovere investimenti
per mantenere un utilizzo prevalentemente
produttivo in coerenza con le norme
di P.R.G..
I fabbricati richiedono, inoltre,
interventi sia di sostanziale rinnovamento
distributivo nonché di contenimento
dei consumi energetici in adeguamento
alle vigenti normative in materia. L'investimento,
pertanto, risulterebbe rilevante ed
incompatibile con l'attuale domanda
di mercato per le attività produttive.
La proposta
di variante prevede una destinazione
residenziale in un'area urbana, prospiciente
la Spina Centrale, in un contesto di
notevole importanza e rapida evoluzione
nel quale, per le predette peculiarità,
non è ipotizzabile la permanenza ed
il consolidamento di attività produttive.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione,
valutata l'attuale situazione degli
immobili e la richiesta avanzata dalla
proprietà, ha ritenuto di interesse
pubblico la predisposizione di una variante
urbanistica ai sensi dell'articolo 17
comma 7 della L.U.R. finalizzata a dare
attuazione agli interventi sopra descritti.
Al fine di dare attuazione agli
orientamenti sopra espressi la variante
urbanistica prevede, pertanto:
A) il
cambiamento della destinazione urbanistica
da area normativa misto-produttivo "MP",
ad area normativa "M1" Isolati misti
prevalentemente residenziali, per l'area
oggetto della variante;
B) il conseguente
assoggettamento dell'area interessata
dalla variante ai disposti del Piano
Regolatore Generale afferenti alle aree
per misto-produttivo "M1" ed ai parametri
di trasformazione urbanistico-edilizi
de????? lla zona di appartenenza.
In riferimento alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno
2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12
giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'.
Primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi",
si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi,
sono di norma escluse dal processo di
valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti
a procedure di V.I.A., che non prevedano
la realizzazione di nuovi volumi, se
non ricadenti in contesti già edificati,
ovvero che riguardino modifiche non
comportanti variazioni al sistema delle
tutele ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli
136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure
di salvaguardia e protezione ambientale
derivanti da specifici disposti normativi".
La presente variante interessa
immobili per i quali si prevedono interventi
di ristrutturazione edilizia, coerentemente
al tessuto circostante situati in un
contesto edificato classificato di categoria
B) ai sensi del D.M. 1444/1968 all'interno
del centro abitato.
In merito a quanto sopra, anche
in coerenza con le previsioni degli
articoli 1 e 2 della Legge 241/1990
e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica
Amministrazione di aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate
esigenze, si ritiene pertanto che la
variante non richieda l'attivazione
del processo valutativo discendente
dalla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931.
In relazione al maggior valore
indotto dalla variante de qua, le proprietà
si sono rese disponibili a contribuire
con risorse aggiuntive per consentire
la realizzazione di opere a favore della
Città ed il relativo impegno verrà formalizzato
attraverso la stipula di apposito atto
unilaterale????? d'obbligo, da perfezionarsi
prima dell'approvazione della presente
variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo
17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale
n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto
di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente
all'approvazione della presente variante
si dovrà procedere all'adeguamento del
Foglio 9A della Tavola n. 1 del Piano
Regolatore Generale in conformità alla
variante sopra descritta.
La variante in questione pone
un problema di ordine generale relativamente
alla destinazione delle aree del P.R.G.
Mentre sono più comprensibili le trasformazioni
urbanistiche delle aree industriali
dimesse, che vengano destinate
a nuove funzioni (residenza e
terziario), pone qualche perplessità
la proposta in esame che destina a residenziale
un immobile idoneo ad ospitare uffici.
Peraltro si riconosce la difficoltà,
anche nel nostro quartiere, di spazi
anche ampi destinati a tale funzione
che oggi risultano tristemente vuoti
e inutilizzati, mentre la conformazione
dell’immobile in oggetto porta ad immaginare
un utilizzo residenziale solo nel corpo
centrale della struttura.
Utile invece la realizzazione
di un parcheggio pertinenziale su area
privata che risponde a un’esigenza del
territorio senza pregiudicare l’utilizzo
di spazi pubblici.
Si sottolinea infine, nell’isolato adiacente
a quello interessato, la presenza di
una ex scuola materna abbandonata e
con presenza di amianto per la quale
si ritiene necessario un ????? intervento
di bonifica e abbattimento con parti
delle risorse derivanti dall’operazione.
Tutto
ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere
parere favorevole
all’ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE
N. 220 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
GLI IMMOBILI UBICATI TRA VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE, CORSO PRINCIPE ODDONE E VIA
PINELLI (EX BIRRIFICIO), a condizione
che una parte delle risorse derivanti
dalla valorizzazione dell’immobile vengano
destinate alla bonifica all’abbattimento
della ex scuola materna di Via Pinelli
n. 9, nonché alla risistemazione superficiale
dell’area.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta
assente dall’aula al momento della votazione
il Consigliere Novo, per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 22
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
22
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: 2
ASTENUTI: 2 (Maffei, Puglisi)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole
all’ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE
N. 220 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
GLI IMMOBILI UBICATI TRA VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE, CORSO PRINCIPE ODDONE E VIA
PINELLI (EX BIRRIFICIO), a condizione
che una parte delle risorse derivanti
dalla valorizzazione dell’immobile vengano
destinate alla bonifica all’abbattimento
della ex scuola materna di Via Pinelli
n. 9, nonché alla risistemazione superficiale
dell’area.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_00330.html
|