Atto
76 n. mecc. 2011 03966/87
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Atto
n. 76
n. mecc. 2011 03966/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
18 LUGLIO 2011
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto
ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano
LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio
NOVO, Marco RABELLINO, Giuseppe PAVONE,
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo
PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: Alfonso
PAPA, Armando FANTINO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Ornella FOGLINO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO:VARIANTE PARZIALE
N. 261 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
L’IMPIANTO DI CALCIO “CARRARA 90” –
ADOZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con i Coordinatori della II Commissione
Roberto Antonelli e della V Commissione
Stefano Dominese, riferisce:
Con
nota del 14/06/2011 prot.n. 2315,
la Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata ha invitato la Circoscrizione
ad esprimere parere preventivo in merito
all’adozione ????????½?Acdella Variante
Parziale n. 261 al P.R.G. riguardante
l’Impianto Sportivo Comunale “Carrara
90”, (deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2011 01888/009
)
Il provvedimento
riguarda l’area delimitata dalla Via
Pietro Cossa ad ovest, dal fiume Dora
Riparia a nord-est e dal Corso Appio
Claudio a sud, collocata all’esterno
del perimetro del centro abitato individuato
ai sensi dell’articolo 81 della Legge
Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il Piano Regolatore Generale della Città
di Torino, destina tale area a Servizi
Pubblici”S”, in particolare lettera
2v” – Spazi pubblici a parco, per il
gioco e lo sport”.
L’intero
ambito è di proprietà comunale: una
limitata porzione, posta sull’angolo
nord-ovest tra Via Pietro Cossa e Corso
Appio Claudio, è data in concessione
annuale per l’esposizione e la vendita
di roulottes e camper mentre la restante
parte, sulla quale insiste l’Impianto
Sportivo Comunale “Carrara 90”, è stata
oggetto di concessione ventennale alla
Società Sportiva “G.S. Valentino Mazzola”.
La citata convenzione prevedeva, a cura
e spese del concessionario, la realizzazione
di un impianto sportivo comprendente
un campo di calcio regolamentare, un
campo per allenamento e giochi bocce
e spogliatoi, nel rispetto delle destinazioni
d’uso proprie dell’area normativa vigente.
Al fine
di dare idonea risposta alle esigenze
di riordino, integrazione e valorizzazione
dell’area, la proposta progettuale elaborata
dal competente Settore Edilizia Sportiva
della Divisione Sport e Tempo Libero,
mira a riorganizzare l’area nel suo
complesso.
Il progetto prevede la demolizione delle
strutture esistenti e la contestuale
realizzazione di nuove strutture
edilizie ad un piano fuori terra senza
piano interrato, comprendenti spogliatoi
e servizi, dando forma pertanto ad un
unico complesso architettonico in sostituzione
di tutti i fabbricati esistenti.
Viene
inoltre prevista una tribuna di circa
300 posti con sottostanti magazzini
e servizi????????õ?A? per il pubblico,
il cui volume viene collegato con l’insieme
architettonico.
Il nuovo complesso verrà ubicato nella
parte nord-ovest dell’area, a ridosso
della Via Pietro Cossa perseguendo il
duplice obiettivo di funzionalità e
di riqualificazione, liberando in tal
modo le aree prossime al fiume Dora
Riparia, nel rispetto dei valori ambientali
e paesaggistici. Il progetto evidenzia
l’importanza del rapporto tra attività
sportiva e habitat naturale circostante
influendo positivamente sui rapporti
sociali e di aggregazione tra giovani.
Nella trasformazione vengono mantenuti
i campi da calcio a 11 ed il campo da
calcio a 5 esistenti. Il resto della
superficie, in particolare quella limitrofa
ai campi da gioco, sarà ripulita dalle
aggiunte incongrue realizzate nel tempo,
prevedendo per contro nuovi spazi verdi,
percorsi pedonali funzionali ai flussi
interni dei giocatori e del pubblico
esterno e di accesso al parcheggio di
pertinenza dell’impianto sportivo, individuato
sull’area occupata attualmente dall’esposizione
e vendita roulottes e camper.
Come sopra richiamato l’area è esterna
al perimetro del centro abitato, individuato
ai sensi dell’articolo 81 della L.U.R.
e s.m.i. ed è, pertanto, soggetta ai
vincoli riportati nell’allegato tecnico
n. 7 di P.R.G. “Fasce di rispetto” e
nell’allegato tecnico n. 7bis “Fasce
fluviali e Fasce di rispetto fluviale”.
In particolare l’area in parola è per
la maggior parte interessata dalla “fascia
di rispetto stradale” posta sia lungo
Via Pietro Cossa che lungo Corso Appio
Claudio, in ottemperanza a quanto disposto
dal D.M. 1404/1968. Ai sensi del
comma 6 dell’articolo 30 delle N.U.E.A.
di P.R.G., anche in difformità delle
indicazioni riportate negli elaborati
di P.R.G., devono intendersi fatte salve
le prescrizioni di cui al D.L. 285/1992
“Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
ed al relativo Regolamento approvato
con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
Lungo il fiume Dora Riparia l’area è,
inoltre, interessata da fascia di rispetto
fluviale ai sensi dell’articolo 29????????õ??????
della L.U.R..
Gli interventi e gli usi consentiti
all’interno di tali fasce sono rispettivamente
riportati agli articoli 27 e 29 della
L.U.R. ed all’articolo 30 delle N.U.E.A.
di P.R.G..
L’area è inoltre interessata dalle prescrizioni
relative al vincolo paesaggistico di
cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Per quanto attiene il profilo idrogeologico,
l’area è compresa all’interno della
fascia “tipo C” del Piano per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) classe
III sottoclasse IIIb3 (P); una porzione
trascurabile, posta in fregio alla sponda
del fiume, è ricompressa invece all’interno
della sottoclasse IIIa(P).
La sottoclasse IIIb3(P) comprende aree
di frangia dell’edificato, appartenenti
alla Fascia C, che sono state parzialmente
inondate e sono considerate attualmente
inondabili. Pur non essendo il grado
di pericolosità superiore a quello attribuito
alle sottoclassi IIIb2a(P) e IIIb2b(P),
che la precedono, la particolare ubicazione
delle aree ricadenti in questa sottoclasse
ne consiglia l’esclusione a fini edificatori.
Tale sottoclasse comprende aree attualmente
inondabili, anche se di moderata pericolosità,
per le quali la realizzazione edegli
interventi di riassetto necessari (argini)
non consentiranno comunque nuove edificazioni
o completamenti, ma solo un modesto
incremento del carico antropico.
In tali
aree non sono ammessi di norma nuovi
interventi edificatori interrati al
di sotto della quota di riferimento,
desunta al capitolo 4 dell’allegato
B della NUEA di P.R.G., o al di sotto
della quota di massima escursione della
falda.
Sia prima che dopo il collaudo delle
opere di riassetto territoriale , le
attività con presenza continuativa di
persone, come definite dall’articolo
2 comma 62 delle N.U.E.A., sono consentite
esclusivamente in locali situati a quote
superiori a quelle di riferimento.
Per le opere infrastrutturali pubbliche
o di interesse pubblico riferite a servizi
essenziali, non altrimenti localizzabili,
vale quanto indicato all’articolo 38
delle Norme di Attuazione del P??????????Ÿd???iano
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
ed all’articolo 31 della L.U.R..
In attuazione
di quanto sopra, tenuto conto che l’impianto
di calcio rappresenta un punto di riferimento
per i cittadini ed in particolare per
bambini e ragazzi per la pratica dell’attività
sportiva, e che si tratta di un impianto
pubblico non altrimenti localizzabile;
considerato altresì l’investimento fatto
dalla Città per la trasformazione del
campo di calcio a 11, da campo in terra
battuta a campo in erba sintetica e
che ai sensi del sopraccitato articolo
31 della L.U.R. il progetto ha ottenuto
l’autorizzazione regionale in quanto
le opere previste rivestono carattere
di pubblica utilità.
Tutto ciò premesso, preso atto dell’autorizzazione
regionale alla realizzazione delle opere
previste nel progetto elaborato dal
Settore Edilizia Sportiva e del parere
favorevole della Commissione Locale
Paesaggio della Città, ai sensi dell’articolo
146 del Codice per i Beni Culturali
e del Paesaggio e della Legge Regionale
32/2008 si rende necessario aggiornare
i vincoli relativi alle fasce di rispetto
stradale cha attualmente limitano le
trasformazioni previste.
In particolare occorre provvedere all’eliminazione
delle fasce di rispetto generate da
Via Pietro Cossa e Corso Appio Claudio,
per le quali si recepiscono le indicazioni
del Nuovo Codice della Strada (Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
vigente dal 1 gennaio 1993), che ha
regolato compiutamente ex novo le distanze
dalle strade da osservarsi fuori dei
centri abitati ed ha imposto “fasce
di rispetto ed aree di visibilità” nei
centri abitati con una serie di adempimenti
da osservare da parte dei comuni (Piano
Urbano del Traffico, delimitazione del
centro abitato, nuove fasce di rispetto
stradali ecc..).
Il Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice
stesso, introdotto con D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e s.m.i., ha fissato le
distanze dal confine stradale da rispettare,
nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni
o negli ampliamenti fronteggianti??????????Ÿd???
le strade, fuori e dentro i centri abitati,
introducendo una specifica delimitazione
dei centri abitati.
Premesso quanto sopra, al fine di consentire
la realizzazione delle opere previste
dal progetto elaborato dal Settore Edilizia
Sportiva, si rende necessario apportare,
mediante variante di P.R.G., le seguenti
modifiche allo strumento urbanistico:
A. la soppressione della fascia
di rispetto stradale relativa al tratto
interessato di Via Pietro Cossa e di
Corso Appio Claudio, nell’allegato tecnico
al P.R.G. tavola n. 7 “Fasce di rispetto”;
B. Le conseguenti modifiche all’allegato
n. 7 – Fasce di rispetto – fogli 4A
e 8A (parte) scala 1:5.000, in recepimento
di quanto specificato al punto precedente.
In riferimento alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno
2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12
giugno 2008), inerenti il D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. “Norme in materia ambientale
primi indirizzi operativi per l’applicazione
delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi”,
si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi,
sono di norma escluse dal processo di
valutazione ambientale le varianti parziali
“non riguardanti interventi soggetti
a procedure di VIA, che non prevedano
la realizzazione di nuovi volumi, se
non ricadenti in contesti già edificati,
ovvero che riguardino modifiche non
comportanti variazioni al sistema delle
tutele ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli
136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure
di salvaguardia e protezione ambientale
derivanti da specifici disposti normativi”.
Ai sensi di tali indirizzi, si deve
pertanto procedere alla verifica preventiva
di assoggettabilità a valutazione ambientale
nel caso di varianti parziali formate
ed approvate ai sensi dell’articolo
17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale se la portata dei possibili
effetti ambientali, derivanti dalle
buone previsioni poste in ??????????A?
essere dalle variati stesse, sia tale
da rendere necessaria una procedura
valutativa.
In relazione
a quanto sopra si evidenzia che la presente
variante, pur interessando un’area ricompressa
in un contesto parzialmente edificato
classificato di categoria B) ai sensi
del D.M. 1444/1968, risulta in parte
sottoposta a vincolo paesaggistico –
ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004
per cui si ritiene necessario che il
presente provvedimento sia accompagnato
dalla verifica preventiva di assoggettabilità
a V.A.S., il cui esito verrà puntualmente
perfezionato e formalizzato dal Settore
Ambiente e Territorio contestualmente
all’atto deliberativo di adozione del
provvedimento in parola.
Il competente Settore Ambiente e Territorio
si esprimerà a riguardo della coerenza
con il “Piano di Classificazione Acustica
del territorio del Comune di Torino”
approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione del 20 dicembre 2010 (mecc.
2010 06483/126) e gli esiti verranno
puntualmente resi prima dell’adozione
del presente provvedimento.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con piani sovracomunali
vigenti, non comporta variazioni di
aree per servizi pubblici in quanto
si riduce l’area destinata a servizi,
previsti dalla trasformazione qualora
fosse stata attuata , pari a mq. 269
circa, e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente, ai sensi dell’articolo
17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale n. 5671977 e s.m.i..
Successivamente all’approvazione del
presente provvedimento si procederà
all’adeguamento dei Fogli n. 4A e 8A
dell’allegato tecnico 7 “Fasce di rispetto”
del Piano Regolatore Generale, in conformità
alla variazione precedentemente descritta.
Il parere in questione è stato discusso
nel corso della seduta congiunta della
II e V Commissione tenutasi in data
28/06/2011.
Tutto
ciò premesso
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il??????????A? Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.133 (mecc.
1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e
s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di
esprimere parere favorevole all’ADOZIONE
della VARIANTE PARZIALE N. 261 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R., CONCERNENTE L’IMPIANTO DI CALCIO
“CARRARA 90”, a condizione che venga
salvaguardato il tratto dell’attuale
pista ciclabile che collega corso Appio
Claudio con via Pietro Cossa, al fine
di consentirne l’attraversamento in
sicurezza dei ciclisti.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Dichiara
di non partecipare al voto il Consigliere
Maffei per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 22.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 22
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 14
ASTENUTI: 8 (Novo, Aldami, Boffa Fasset,
Santoro, Segre, Guglielmet,Rabellino,
Bartozzi)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole
all’ADOZIONE della VARIANTE PARZIALE
N. 261 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
L’IMPIANTO DI CALCIO “CARRARA 90”, a
condizione che venga salvaguardato
il tratto dell’attuale pista ciclabile
che collega corso Appio Claudio con
via Pietro Cossa, al fine di consentirne
l’attraversamento in sicurezza dei ciclisti.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_03966.html
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