Atto
61 n. mecc. 2011 01802/87
|
|
Atto
n. 61
n. mecc. 2011 01802/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
28 MARZO 2011
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
VALLE Mauro.
In totale n. 20 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, D’ACUNTO Angelo, FONTANA Marco,
MARRONE Maurizio, LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento
del Decentramento) avente ad oggetto
“Regolamento per la variazione dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Modifica della soglia di esenzione.
Approvazione”.
Il Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I Commissione
Paolo Cavallari, riferisce.
Con nota del 15 marzo 2011 n. prot.7938
la Divisione Servizi Tributari e Catasto
invita la Circoscrizione ad esprimere
parere, ai sensi degli artt.43 e 44
del Regolamento sul Decentramento,
in merito alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto “Regolamento per la
variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Modifica della
soglia di esenzione. Approvazione”.
A tal proposito viene riportata la proposta
di deliberazione suindicata:
“L'Addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRE) venne istituita,
a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'articolo
1 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro,
la possibilità, da parte dei Comuni,
di variare l'aliquota base determinata
ogni anno con Decreto del Ministero
delle Finanze, fino ad un massimo dello
0,5 per cento.
L'articolo 3, comma 1, lettera
a), della Legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì
la sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche deliberati successivamente al
29 settembre 2002 e delle deliberazioni
che non fossero meramente confermative
delle aliquote in vigore per l'anno
2002. Tale limitazione è stata più volte
reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all'entrata in vigore
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che ha reso
possibile l'incremento effettivo delle
aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1,
comma 142, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo
1 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni,
con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con
Decreto del Capo del Dipartimento per
le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma
2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ha introdotto il comma 3 bis del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360
che recita: "Con il medesimo Regolamento
di cui al comma 3 può essere stabilita
una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza
di garantire e sviluppare i livelli
quali-quantitativi dei servizi resi
dal Comune salvaguardando gli equilibri
di bilancio ed il rispetto del Patto
di Stabilità in una situazione di riduzione
di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione
ad attivare la facoltà prevista dalla
Legge Finanziaria 2007 incrementando
l'aliquota dell'addizionale, ma temperando
allo stesso tempo l'effetto dell'aumento
del prelievo con l'introduzione della
soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006
09746/013), veniva approvato il citato
"Regolamento per la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra
l'altro, prevede la soglia di esenzione
sul reddito imponibile IRE, al fine
della tutela delle fasce reddituali
più deboli.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007
01080/024), immediatamente eseguibile,
ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio
2007 in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili"
è stata stabilita la variazione, nella
misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche rispetto all'aliquota
pari a 0,3 punti percentuali vigente
fin dall'anno 2002, portandola complessivamente
a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta
necessaria per garantire gli equilibri
di bilancio.
Con successiva deliberazione della
Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc.
2007 01947/013), venne data attuazione
agli indirizzi del Consiglio in tema
di aliquota in argomento con l'approvazione
della variazione dell'addizionale comunale
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche della misura di 0,5 punti percentuali
complessivi.
Per gli anni successivi, l'aliquota
in argomento venne sempre mantenuta
allo 0,5 per cento.
Su sollecitazione dei sindacati
di categoria, la soglia di esenzione
venne invece innalzata di anno in anno
allo scopo di rendere esenti dal prelievo
i possessori di pensione minima ed i
cassintegrati, i cui redditi vengono
adeguati all'indice di inflazione ai
sensi dell'articolo 2, comma 150 della
Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In conseguenza
di ciò, con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008
02481/013), immediatamente eseguibile,
la soglia di esenzione veniva elevata
ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1
gennaio 2008. Con deliberazione del
Consiglio Comunale del 23 marzo 2009
(mecc. 2009 01068/013) la soglia di
esenzione veniva elevata ad Euro 10.700,00
a decorrere dal 1 gennaio 2009. Con
deliberazione del Consiglio Comunale
del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01887/013),
esecutiva dal 10 maggio 2010, la soglia
di esenzione veniva elevata ad Euro
10.750,00 a decorrere dal 1 gennaio
2010.
Con circolare n. 25 del 4 febbraio
2011 l'INPS ha determinato per l'anno
2011 la misura massima mensile dei trattamenti
di integrazione salariale in Euro 906,80
ai sensi del succitato articolo 2, comma
150 della Legge 29 dicembre 2009 n.
191. In continuità con gli anni precedenti
si ritiene di mantenere detta misura
quale parametro di riferimento per la
determinazione della soglia di esenzione
dell'addizionale IRPEF e si propone
di modificare la vigente soglia determinata
in Euro 10.750,00 nell'articolo 4 bis
del succitato Regolamento elevandola
ad Euro 11.000,00 con decorrenza 1 gennaio
2011 come segue:
" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente
articolo 1 non è dovuta se il reddito
imponibile complessivo determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche non supera l'importo
di Euro 11.000,00.
Se il reddito imponibile supera
la soglia di esenzione di Euro 11.000,00
l'addizionale è dovuta ed è determinata
applicando l'aliquota al reddito imponibile
complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma
8, della Legge Finanziaria per l'anno
2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448)
ha sostituito il comma 16 dell'articolo
53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388
con il seguente nuovo testo: "Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante
istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio
dell'anno di riferimento" ed in tale
senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296)
in tema di tariffe ed aliquote”.
La I Commissione permanente di lavoro,
riunitasi il 28 marzo 2011 ha esaminato
la proposta di deliberazione in oggetto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca
i provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce
i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt.49 e 107 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali approvato con D.L.gs.18
agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere
parere favorevole sulla proposta
di deliberazione n. mecc. 2011
01393/13 avente per oggetto "Regolamento
per la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Modifica della
soglia di esenzione. Approvazione”.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Maffei, Novo, Puglisi
e Rabellino per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 16.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: 1 (Valle)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole sulla proposta
di deliberazione n. mecc. 2011
01393/13 avente per oggetto "Regolamento
per la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Modifica della
soglia di esenzione. Approvazione”.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_01802.html
|