Atto
59 n. mecc. 2011 01867/87
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Atto
n. 59
n. mecc. 2011 01867/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
28
MARZO 2011
Sono presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, LAVECCHIA
Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo,
Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale
n. 20 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri:
BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, FONTANA
Marco, LAZZARINI Massimiliano, , MARRONE
Maurizio,
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C4 PARERE
(Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento)
avente ad oggetto “VARIANTE PARZIALE
N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE
“L’INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL’ARTICOLO
21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.” – ADOZIONE”.
Il Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della II Commissione
Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 18/03/2011 prot.n.
3530, la Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata ha invitato la Circoscrizione
ad esprimere parere preventivo in merito
all’adozione della Variante Parziale
n. 255 al P.R.G., di tipo normativo,
che prevede l’inserimento, in calce
al comma 5 bis dell’art. 21 del N.U.E.A.,
il nuovo comma 5 ter - n. mecc.
2011 00774/009.
Il presente provvedimento modifica parzialmente
la disciplina normativa prevista dalle
Norme di Attuazione del Piano Regolatore
Generale vigente in relazione alla tematica
inerente la gestione di particolari
attività economiche insediate prima
dell'approvazione del P.R.G., all'interno
di aree attualmente destinate a Parchi
Urbani e Fluviali, normate all'articolo
21 delle Norme stesse; gestione che
deve avvenire concentrando l'attenzione
per l'ambiente ed il territorio, in
relazione anche all'importanza del sistema
fluviale ed alla necessità di una concreta
riqualificazione delle aree. In particolare
si fa, quindi, riferimento a quelle
attività economiche che investono nel
miglioramento dell'efficienza energetica
dei processi produttivi e nella tutela
dell'ambiente, riducendo al contempo
gli impatti indotti dai processi produttivi.
La presenza
delle predette attività produttive risale
alle ipotesi insediative contenute negli
strumenti urbanistici del primo dopoguerra
che classificavano le aree prospicienti
i corsi d'acqua (ad eccezione della
fascia spondale più prossima al fiume,
da tutelare e pertanto destinata interamente
a verde) come aree nelle quali era ammessa
la presenza di attività di tipo produttivo
- manifatturiero.
Le aree oggetto del presente provvedimento
sono normate all'articolo 21 delle N.U.E.A.
che consente allo stato attuale una
gestione transitoria dell'attività economica
finalizzata alla progressiva attuazione
delle previsioni di Piano. Infatti il
comma 5bis dell'articolo 21 è volto
a consentire, negli immobili in cui
Ad?????????????sono presenti le predette
attività economiche, interventi funzionali
che eccedono la manutenzione straordinaria
a condizione che venga stipulata idonea
convenzione con la Città e con gli Enti
direttamente coinvolti, sul modello
della Convenzione quadro ex articolo
53 della L.U.R..
In tal modo sono state introdotte
prospettive di mantenimento delle attività
economiche in atto congiuntamente a
programmi che, nel medio periodo (al
massimo dieci anni), contemplano la
definitiva dismissione delle aree e
la rilocalizzazione delle attività stesse,
permettendo la completa attuazione dei
parchi urbani e fluviali.
La presente variante non agisce
sulla modifica della destinazione urbanistica
attuale, che viene confermata introducendo
però un ulteriore elemento normativo
volto alla flessibilità d'uso di alcune
porzioni di aree destinate a parco urbano
e fluviale nelle quali si riconoscono
le caratteristiche sopra richiamate,
rintracciabili nella presenza di un'attività
economica, e per le quali si ipotizza
un processo di effettiva e concreta
riqualificazione. Viene, pertanto, introdotta
una norma volta ad orientare, tramite
appositi atti, da un lato, le modalità
operative finalizzate al mantenimento,
nelle more della trasformazione definitiva
delle aree, delle attività esistenti
con caratteristiche produttive che si
intendono salvaguardare e, dall'altro,
le modalità di cessione delle aree destinate
a parco. L'attuazione degli interventi
è condizionata al conseguimento di una
concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente,
in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione
paesaggistica quali, ad esempio, il
ripristino delle condizioni di integrità
ambientale, la ricomposizione della
continuità naturalistica del paesaggio
spondale e la riappropriazione dell'accessibilità
del sito fluviale.
La predisposizione della presente
variante ha preso spunto dal caso concreto
della Rockwood Italia S.p.A., sita in
via Reiss Romoli.
L'azienda è nata in Piemonte negli
anni '20 del secolo scorso, origAd?????????????inariamente
a Mondovì con la denominazione S.I.L.O.,
si è poi trasferita nel Comune di Torino
dove dal 1972, è ubicata nell'area,
di circa 50.000 mq., in prossimità della
sponda destra della Stura di Lanzo.
L'attività è stata indirizzata,
dalle origini, verso la produzione di
pigmenti inorganici con un processo
produttivo che si è progressivamente
evoluto con il cambiamento delle tecnologie
disponibili, introducendo soluzioni
innovative.
In particolare, nell'ultimo decennio
Rockwood Italia ha avviato un piano
di rinnovamento e miglioramento dei
propri impianti per garantirne il funzionamento
secondo elevati standard di sicurezza
e di affidabilità e per ridurre le implicazioni
ambientali.
L'azienda punta ad un posizionamento
competitivo di eccellenza tecnologica:
le attività di ricerca attuali, svolte
principalmente in collaborazione con
l'Università ed il Politecnico, sono
focalizzate su tematiche scientifiche
di particolare interesse strategico
anche per le ricadute in termini di
sistema territoriale, ed indirizzate
ad utilizzi finali che presentano grandi
potenzialità di sviluppo.
Le possibilità di intervenire
sullo stabilimento per il rinnovamento
degli impianti, in base alle opportunità
di sviluppo della azienda, sono oggi
condizionate negativamente dai vincoli
derivanti dalla specifica destinazione
urbanistica che, di fatto, limitano
l'azienda al mantenimento della situazione
esistente.
A partire da questo caso di specie,
si è ritenuto di pubblico interesse
prevedere anche la possibilità di ulteriori
interventi finalizzati alla funzionalità
aziendale, nel caso di attività caratterizzate
dall'innovazione tecnologica ed a condizione
che gli stessi divengano occasione di
riqualificazione ambientale e paesaggistica.
E' stata, pertanto, predisposta
la presente variante urbanistica al
P.R.G., di tipo normativo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R.
che prevede l'inserimento, in calce
al comma 5bis dell'articolo 21delle
N.U.E.A., del seguente nuovo comma:
"5ter Per le attività produttive
incentrate allo sviluppo tecnologico,
alla ricerca e, in ogni
caso, finalizzate a sperimentare sistemi
innovativi, insediate prima dell'approvazione
del Piano, può essere riconosciuto l'interesse
pubblico, purchè sancito da un Protocollo
d'Intesa sottoscritto dalla Città e
dagli Enti competenti. Per le aree incluse
all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area
tale atto dovrà essere sottoscritto
anche dall'Ente di gestione del Parco
fluviale del Po torinese. Gli atti conseguenti
al Protocollo dovranno contenere il
piano industriale, le modalità di utilizzo
e gli interventi edilizi ammessi sui
fabbricati e sugli impianti esistenti,
nonchè la previsione delle eventuali
opere edilizie necessarie per dare attuazione
ai contenuti indicati nel Protocollo
stesso. Dovranno inoltre essere
corredati da apposito documento di analisi
ambientale volto a valutare lo specifico
impatto degli interventi previsti. Alle
condizioni sopra riportate saranno ammessi
interventi eccedenti la manutenzione
straordinaria, nel rispetto dell'indice
della zona normativa entro cui ricadono,
ed a condizione che l'attuazione degli
interventi consegua altresì una concreta
riduzione dell'impatto sull'ambiente
anche in coerenza con gli obiettivi
di riqualificazione paesaggistica.
Negli atti di cui sopra dovranno
altresì essere individuate le aree libere
da
costruzioni da cedere gratuitamente
alla Città, bonificate.".
In riferimento alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 12-8931 del
9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n.
24 del 12 giugno 2008), inerente il
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ""Norme
in materia ambientale". Primi indirizzi
operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi", si
evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi,
sono di norma escluse dal processo di
valutazione ambientale le varianti
parziali "non riguardanti interventi
soggetti a procedure di VIA, che non
prevedaAd?????????????no la realizzazione
di nuovi volumi, se non ricadenti in
contesti già edificati, ovvero che riguardino
modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste
dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate
ai sensi degli articoli 136, 142 e 157
del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., nonché
ambiti sottoposti a misure di salvaguardia
e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi".
La presente variante non incide
sulle destinazioni urbanistiche vigenti
e sul sistema dei vincoli, ma introduce
ulteriori specificazioni, nel regime
transitorio, nelle more di attuazione
definitiva delle previsioni di Piano,
volte alla graduale e concreta riduzione
degli impatti sull'ambiente, in coerenza
con gli obiettivi di riqualificazione
paesaggistica, con specifico riferimento
ai contenuti ed agli orientamenti degli
strumenti di pianificazione territoriale
regionale e provinciale rispetto ai
quali risulta pertanto coerente in quanto
finalizzata a perseguire obiettivi di
miglioramento e tutela della qualità
ambientale e di riduzione dei consumi
delle risorse naturali.
In merito a quanto sopra, anche
in coerenza con le previsioni degli
articoli 1 e 2 della Legge n. 241/1990
e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica
Amministrazione di aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate
esigenze, si ritiene pertanto che la
Variante non richieda l'attivazione
del processo valutativo discendente
dalla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con piani sovracomunali
vigenti, non comporta modifica della
dotazione di servizi pubblici e costituisce
variante parziale al P.R.G. vigente,
ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977
e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto
di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente all'approvazione del
presente provvedimento si procederà
all'aggiornamento delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore
Generale in conformità alla presente
variante.
Il parere in questione è stato discusso
nel corso della seduta della II^ Commissione
tenutosi in data 28/03/2011.
Tutto
ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere
parere favorevole all’ADOZIONE della
VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7,
DELLA L.U.R., CONCERNENTE “L’INTEGRAZIONE
NORMATIVA ALL’ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A.
DI P.R.G.” – ADOZIONE.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento del voto
i Consiglieri Maffei, Puglisi, Collura,
Novo, per i Consiglieri presenti in
aula al momento del voto sono 16.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
16
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: 1
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole all’ADOZIONE della
VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7,
DELLA L.U.R., CONCERNENTE “L’INTEGRAZIONE
NORMATIVA ALL’ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A.
DI P.R.G.” – ADOZIONE.
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