Atto
20 n. mecc. 2011 00492/87
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Atto
n. 20
n. mecc. 2011 00492/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
7 FEBBRAIO 2011
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA
Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO
Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo,
Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, D’ACUNTO Angelo, LAVECCHIA
Felice, LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO
) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.
Il Presidente Guido Alunno, di
concerto con il Coordinatore della I^
Commissione Paolo Cavallari e con il
Coordinatore della III^ Commissione
Marianna Del Bianco, riferisce.
Il
vigente Regolamento del Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.),
frutto di un lavoro di revisione operato
alla fine del 2007 al fine di integrare
in un unico corpo normativo alcune disposizioni
in materia precedentemente contenute
nel Regolamento di Polizia Urbana, è
stato ulteriormente rivisto con deliberazione
del Consiglio Comunale del 23 marzo
2009 (mecc. 2009 01070/013) e del 27
aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013) con
precisazioni e specificazioni delle
relative norme e revisione dei parametri
di riferimento, resi necessari da un
lato per chiarirne l'applicazione, dall'altro
per correggere discrasie attuative,
consentendo nel tempo di consolidare
il relativo articolato sugli esiti della
sperimentazione.
In linea con il processo di progressivo
adeguamento del Regolamento non soltanto
alle mutate condizioni di trasformazione
economica ed urbanistica del territorio,
ma anche al rinnovato quadro normativo,
occorre ora procedere all'adeguamento
del disposto normativo, nonché alla
modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori
per specifiche tipologie di occupazione,
previsti nell'allegato "A" lettera B,
del vigente Regolamento C.O.S.A.P.,
in relazione ai criteri contenuti negli
articoli 8 e 10 del Regolamento stesso.
DISCIPLINA
RATEAZIONE
Nell'ambito delle norme introdotte
in materia di efficienza amministrativa,
con l'articolo 83 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112 convertito in Legge
6 agosto 2008, n. 133, al comma 23,
il legislatore ha disposto, mediante
l'abrogazione di parte del comma 1 e
del comma 4-bis dell'articolo 19 del
D.P.R. n. 602/1973, l'eliminazione dell'obbligo
di prestare garanzia fidejussoria o
ipotecaria nel caso di richiesta di
rateazione di somme iscritte a ruolo
relative alle imposte sui redditi.
Tenuto conto di quanto affermato
nella relazione tecnica presentata in
occasione della conversione in legge
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.
112, si può sostenere che l'eliminazione
dell'obbligo di prestare garanzia fidejussoria
comporta per l'ente impositore la possibilità
di incassare, seppure con gradualità,
importi il cui recupero coattivo, altrimenti,
condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda
e, quindi, alla sostanziale inesigibilità
del credito.
La norma, essendo riferita alla
riscossione mediante ruolo delle imposte
sul reddito, non trova immediata applicazione
alle entrate tributarie e patrimoniali
dell'ente locale. Tuttavia, l'identità
di ratio sottostante alla disposizione
ne può legittimare l'estensione alla
disciplina dell'attività di riscossione
del canone COSAP anche al fine di uniformare
la disciplina della rateazione del pagamento
a quanto già approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 28 giugno
2010 (mecc. 2010 03111/013) relativamente
alle entrate tributarie dell'ente.
Conseguentemente, nell'articolo
17 del Regolamento C.O.S.A.P. "Dilazione,
sospensione e rateazione del pagamento"
il comma 7 viene abrogato.
DISCIPLINA
RIMBORSI
Al comma 5 dell'articolo 16 è
previsto che, in caso di rimborso di
somme dovute da parte dell'Amministrazione,
eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta,
siano dovuti interessi calcolati in
misura pari all'interesse legale.
Il legislatore, con l'articolo
1 comma 164 della Legge 296/2006, in
tema di rimborsi ai contribuenti di
somme indebitamente versate relative
ai tributi locali, ha previsto un termine
di centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza per l'effettuazione
del rimborso e, con il comma 165,
in tema di misura degli interessi sui
rimborsi di tributi locali, ha introdotto
uno spread pari a tre punti percentuali
di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. La stessa norma prevede inoltre
che "interessi nella stessa misura spettano
al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell'eseguito
versamento".
Il vigente Regolamento C.O.S.A.P.
all'articolo 17 comma 2 in tema di dilazioni,
sospensioni e rateazioni dei pagamenti,
già richiama le disposizioni della citata
Legge Finanziaria 2007. Il relativo
recepimento all'interno del Regolamento
C.O.S.A.P. è giustificato dalla specifica
natura dell'entrata, che si configura
come canone patrimoniale imposto disciplinato
da ampia potestà regolamentare riconosciuta
all'Ente Locale ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 446/1997. Attualmente,
tale recepimento si concreta limitatamente
alla disciplina delle rateazioni di
pagamento, per le quali è infatti prevista
l'applicazione di interessi nella misura
e con le modalità previste dalla legge
per i tributi locali. Al fine di garantire
equità di trattamento nei rapporti attivi
e passivi con il contribuente, si ritiene
di applicare, relativamente ai rimborsi
per versamenti indebiti del canone C.O.S.A.P.,
la misura degli interessi prevista dalla
citata norma, così come già richiamata
dall'articolo 14 del Regolamento delle
Entrate Tributarie della Città.
Al tal fine, si propone di modificare
il comma 5 dell'articolo 16 introducendo
l'espresso richiamo all'articolo 14
del Regolamento delle Entrate Tributarie
"Interessi sui provvedimenti di rateazione
e sui rimborsi", prevedendo altresì
l'esecuzione degli stessi nel termine
di centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda ai sensi
del comma 164 dell'articolo 1 Legge
296/2006.
Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo
16 del Regolamento C.O.S.A.P. viene
così sostituito:
"Il rimborso di somme dovute da
parte dell'Amministrazione viene eseguito
entro 180 giorni dalla richiesta e sono
dovuti interessi calcolati nella misura
prevista dall'articolo 14 del Regolamento
delle Entrate Tributarie della Città.".
DISCIPLINA
SANZIONI
Sempre in linea con le necessità
di adeguamento all'impianto normativo
statale di riferimento, ma nell'ottica
di apportare, in sede applicativa, il
rispetto dell'equità fra i molteplici
interlocutori della Pubblica Amministrazione,
si rende opportuno contribuire ad attenuare
o ad eliminare le storture applicative,
dovendo l'azione amministrativa essere
improntata all'imparzialità ed all'equità
di trattamento, come peraltro sancito
nel disposto normativo contenuto nell'articolo
97 della Costituzione italiana. Occorre
pertanto apportare una precisazione
alla generica previsione dell'articolo
18 del vigente Regolamento C.O.S.A.P.,
con riferimento al meccanismo di computo
dell'indennità e della sanzione
amministrativa pecuniaria applicate
nei casi di occupazioni abusive temporanee
del suolo pubblico, ossia prive del
titolo concessorio legittimante l'occupazione,
ovvero difformi dallo stesso (occupazioni
in eccedenza).
Le storture applicative si riscontrano
nel concreto, ad esempio, con riguardo
alla categoria dei traslocatori che,
secondo i parametri di calcolo della
sanzione, attualmente si vedono addebitare
una cifra decisamente sproporzionata,
con conseguente attivazione di frequenti
ricorsi giurisdizionali ed inutile aggravio
indotto nella gestione interna del contenzioso
a carico del Settore Concessione Occupazione
Temporanea Suolo Pubblico della Città,
conducendo infine - di fatto - in sede
di definizione giudiziale in via equitativa,
alla riduzione dell'importo inflitto
a titolo di ristoro per l'abuso.
Occorre pertanto prevenire il
conflitto, aderendo in linea sostanziale
all'orientamento giurisprudenziale maturato,
di contenimento specifico dell'entità
afflittiva, e prevedere un correttivo
nella presunzione dei trenta giorni
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera
a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P.,
nel senso di ammettere, in sede di computo
dell'indennità di occupazione senza
titolo, una prova contraria certa e
verificabile per le fattispecie che
normalmente abbiano una durata ragionevolmente
più breve. A supporto di tale interpretazione,
soccorre il noto parametro ermeneutico
dell'id quod plerumque accidit ("ciò
che più frequentemente accade"), fondato
sull'osservanza dei normali accadimenti
della prassi ordinaria.
Concretamente, pertanto, l'articolo
18, comma 2, lettera a), a fine periodo,
viene arricchito di un ulteriore inciso,
così formulato: "[…], fatta salva la
prova certa contraria per le fattispecie
che normalmente abbiano una durata ragionevolmente
più breve.".
MOLTIPLICATORE
EDICOLE
Un'ulteriore proposta di modifica
riguarda il coefficiente moltiplicatore
per le occupazioni permanenti con edicole
per la vendita di giornali e riviste
previsto nell'Allegato A, al punto 2
quater della lettera B del vigente Regolamento
C.O.S.A.P. della Città.
Tale coefficiente, attualmente
previsto nella misura di 0,90 della
tariffa ordinaria era stato introdotto
nel 1999 e si differenziava da quello
relativo all'occupazione dei chioschi
per somministrazione e commercio.
Con la presente deliberazione
si intende confermare la tipicità delle
due occupazioni che si esprimono attraverso
diversi coefficienti ed intervenire
mediante un ritocco in diminuzione del
coefficiente relativo all'occupazione
dei chioschi/edicole.
Infatti, si ritiene che tale intervento,
seppur non di considerevole entità,
consenta alle edicole di far fronte
con maggiori risorse alle difficoltà
economiche più volte denunciate a questa
Amministrazione le quali, peraltro,
mettono in serio pericolo la presenza
di un servizio così importante sul territorio.
A nostro avviso, si deve al contrario,
favorire una fitta rete di operatori
per soddisfare pienamente l'esigenza
dell'informazione a mezzo stampa.
In considerazione delle suddette
motivazioni si propone di ridurre il
coefficiente moltiplicatore della tariffa
ordinaria C.O.S.A.P. da 0,90 a 0,85
punti, modificando conseguentemente
il punto 2 quater della lettera B dell'Allegato
"A" al Regolamento C.O.S.A.P. della
Città.
MOLTIPLICATORI
FUORI AREA MERCATALE
Occorre inoltre prevedere la revisione
del moltiplicatore di cui all'Allegato
"A", punto 7 della lettera B del Regolamento
C.O.S.A.P., con particolare riferimento
alle occupazioni oggetto di concessione
per attività commerciale durante le
partite del campionato di calcio ed
in occasione di eventi o manifestazioni
che si svolgano nelle aree individuate
in prossimità del Palaolimpico o, occasionalmente,
in altri luoghi.
La tariffa attualmente applicata
per determinare il canone di concessione
si basa sul coefficiente 2,5. Si ritiene
tuttavia che, applicando quanto previsto
dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento
C.O.S.A.P., sussistano le condizioni
per aumentare il coefficiente moltiplicatore.
La presenza di numerose aree di
suolo pubblico destinate alle attività
commerciali concentrate principalmente
nelle zone dove sono ubicati gli ingressi
dello stadio o delle strutture interessate
all'evento, comporta, infatti, un sensibile
sacrificio per la collettività, anche
considerando che parte rilevante delle
concessioni sono ubicate in zone pedonali
(cosiddetta piazza Olimpica) dove
si concentra il passaggio degli spettatori
in ingresso o in uscita dal luogo dell'evento.
Tali aree vengono sottratte a quei cittadini
che, non interessati all'evento, utilizzano
abitualmente l'area pedonale per svago
o per attività sportive di vario genere
(jogging, ciclismo, ecc.). Per ciò che
concerne le concessioni ubicate al di
fuori dell'area pedonale, si deve osservare
che si tratta di aree generalmente sottratte
alla sosta di autoveicoli proprio durante
eventi nei quali la richiesta di zone
di parcheggio è più alta.
Non solo, ma le concessioni in
discorso sono particolarmente ambite
da parte degli operatori commerciali,
a causa del vantaggio ricavabile da
esse proprio perché l'attività di vendita
si svolge in occasione di manifestazioni
che, generalmente, richiamano migliaia
di persone e dunque di potenziali clienti.
Per tali motivi si ritiene conforme
ad equità introdurre una differenziazione
nel parametro moltiplicatore che attualmente
concorre in modo indifferenziato a comporre
la tariffa di occupazione del suolo
pubblico utilizzato per il commercio
fuori aree mercatali, tenendo distinte
le concessioni legate ad eventi che
attraggono un rilevante pubblico, non
potendo queste ultime essere parificate
ad altre occupazioni per commercio quali
quelle stagionali (ad esempio cocomerai
o venditori di frutta e verdura), o
quelle degli operatori notturni che
somministrano alimenti e bevande mediante
autobanco per clienti occasionali.
Considerato quanto sopra, si propone
di introdurre una diversificazione del
coefficiente moltiplicatore, sostituendo
il punto 7 dell'Allegato "A" della lettera
B del vigente Regolamento C.O.S.A.P.
con la seguente specificazione:
"Occupazioni temporanee per Operatori
del Commercio fuori dalle aree mercatali:
coefficiente moltiplicatore 2,5 della
tariffa ordinaria. Per le occupazioni
nelle aree adiacenti lo stadio in occasione
di partite di calcio o altri eventi
che si svolgono allo stadio: coefficiente
moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria.
Per le occupazioni nelle aree autorizzate
in occasione di eventi o manifestazioni
che si svolgono in aree diverse dallo
stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro):
coefficiente moltiplicatore 10 della
tariffa ordinaria.".
La distinzione tra gli eventi
all'interno dello stadio e quelli in
luoghi diversi da esso è strettamente
legata alle diverse tipologie di concessioni.
Per ciò che concerne il campionato di
calcio e gli eventi che si svolgono
all'interno dello Stadio Olimpico, la
Città ha individuato le aree con deliberazione
del Consiglio Comunale dell'11 settembre
2007 (mecc. 2007 05735/016) e sono state
rilasciate concessioni decennali per
lo svolgimento di attività di commercio
in tali aree. Si tratta pertanto di
concessioni che hanno una periodicità
strettamente connessa al campionato
di calcio, tanto che il pagamento del
canone è annuale. Per i concerti e le
manifestazioni che si svolgono al di
fuori dello Stadio Olimpico, invece,
le concessioni vengono rilasciate in
relazione al singolo evento sulla base
di specifiche istanze. I concessionari
possono pertanto variare ed il canone
viene corrisposto sulla base del singolo
evento all'atto del rilascio della concessione.
MOLTIPLICATORE
SCAVI
Infine, con specifico riguardo
ai lavori effettuati nel sottosuolo,
la Città aveva approvato il Regolamento
per l'esecuzione delle manomissioni
e dei ripristini sui sedimi stradali
da parte dei concessionari del sottosuolo,
in cui si prevedeva l'obbligo del pagamento
a favore del Comune delle spese di manomissione
per la ricostruzione, a regola d'arte,
della sede stradale relative al deterioramento
generale causato dagli interventi di
manomissione, l'aumento degli oneri
manutentivi e la diminuzione della vita
naturale del sedime stesso (cosiddetta
"tariffa di degrado"). In relazione
alla previsione di tali oneri, posti
a carico dei concessionari per la realizzazione
di opere di manomissioni stradali, l'Amministrazione
aveva contestualmente provveduto ad
un correlativo sensibile contenimento
della tariffa C.O.S.A.P., fissando un
coefficiente moltiplicatore inferiore
all'unità con un effetto di abbattimento
sostanziale.
Alla luce del confronto con gli
altri principali Comuni d'Italia (Roma,
Milano, Genova, Firenze) si è manifestata
l'opportunità di ritornare ad un sistema
di tariffazione fondato, in via principale,
sul canone di occupazione suolo pubblico.
Si ritiene quindi conforme ad
equità introdurre una sostanziale equiparazione,
ai fini del pagamento del canone di
occupazione temporanea del suolo pubblico,
fra le occupazioni effettuate per interventi
sul suolo e nel relativo sottosuolo,
limitatamente alla durata del cantiere,
considerato il carattere non più obbligatorio
della tariffa di degrado.
Il coefficiente moltiplicatore
previsto nell'Allegato "A" del Regolamento
C.O.S.A.P., al punto 4 bis della lettera
B, verrà dunque modificato in 2,5 della
tariffa ordinaria, in analogia con il
coefficiente dei lavori edili, previsto
nel punto 4 della lettera B dello stesso
Allegato "A". Il canone così determinato
risulta, comunque, ancora molto contenuto
rispetto agli altri grandi Comuni.
Quanto sopra è conforme, peraltro,
ai criteri già approvati dal Consiglio
Comunale, contenuti negli articoli 8
e 10 del vigente Regolamento C.O.S.A.P.,
in special modo in relazione non soltanto
all'utilità ricavabile dal concessionario
dell'area, ma anche in relazione al
disagio ed al sacrificio imposto alla
collettività per la sottrazione dell'area
stessa all'uso pubblico.
E' fatta salva la facoltà prevista
dall'articolo 14, lettera a), del vigente
Regolamento, in forza della quale gli
operatori possono richiedere la stipulazione
di apposita convenzione, con la quale
il canone di occupazione suolo pubblico
potrà essere ridotto in relazione a
prestazioni di pubblico interesse o
utilità, da quantificare nella convenzione
stessa.
Alla
luce di quanto sopra, il Direttore della
Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano,
Integrazione ed Innovazione, con lettera
in data 22 dicembre 2010, n. prot. 9802,
ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intende
approvare la nuova stesura del Regolamento
comunale canone occupazione spazi ed
aree pubbliche.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La III^
Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di deliberazione
avente ad oggetto la nuova stesura del
regolamento comunale canone occupazione
spazi ed aree pubbliche nella seduta
del 3 febbraio 2011.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in merito
alle “competenze delegate” attribuite
ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato
con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano:
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo Regolamento Comunale
canone occupazione spazi ed aree pubbliche
accogliendo le proposte di modifica
di seguito riportate:.
1) approvare,
per le motivazioni illustrate in premessa
e che qui si intendono espressamente
richiamate, le modifiche dei coefficienti
moltiplicatori di cui all'Allegato "A",
lettera B, punti 2 quater, 4 bis e 7
del Regolamento per il Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche come segue:
- "2 quater. Occupazioni permanenti
con edicole per la vendita di giornali
e riviste: coefficiente moltiplicatore
0,85 della tariffa ordinaria.";
- "4 bis. Occupazioni temporanee
per scavi e manomissioni del suolo:
coefficiente moltiplicatore 2,5.";
- "7. Occupazioni temporanee per
Operatori del Commercio fuori dalle
aree mercatali: coefficiente moltiplicatore
2,5 della tariffa ordinaria. Per le
occupazioni nelle aree adiacenti lo
stadio in occasione di partite di calcio
o altri eventi che si svolgono allo
stadio: coefficiente moltiplicatore
5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni
nelle aree autorizzate in occasione
di eventi o manifestazioni che si svolgono
in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico,
Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore
10 della tariffa ordinaria.";
2) approvare la sostituzione del
comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento
C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il rimborso di somme dovute da parte
dell'Amministrazione viene eseguito
entro 180 giorni dalla richiesta e sono
dovuti interessi calcolati nella misura
prevista dall'articolo 14 del Regolamento
delle Entrate Tributarie della Città.";
3) approvare la soppressione del
comma 7 dell'articolo 17 del Regolamento
per il Canone Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche;
4) approvare la modifica dell'articolo
18 del Regolamento C.O.S.A.P. introducendo,
al comma 2, lettera a), a fine periodo,
un nuovo inciso così formulato: "[…],
fatta salva la prova certa contraria
per le fattispecie che normalmente abbiano
una durata ragionevolmente più breve.";
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Puglisi, Novo e Marrone
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 18.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
18
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:1 (Maffei)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
per
le ragioni espresse in narrativa e che
qui integralmente si richiamano:
- di esprimere parere favorevole
in merito alla bozza del nuovo Regolamento
Comunale
canone occupazione spazi ed aree pubbliche
accogliendo le proposte di modifica
di seguito riportate:
1) approvare, per le motivazioni
illustrate in premessa e che qui si
intendono espressamente richiamate,
le modifiche dei coefficienti moltiplicatori
di cui all'Allegato "A", lettera B,
punti 2 quater, 4 bis e 7 del Regolamento
per il Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche come segue:
- "2 quater. Occupazioni permanenti
con edicole per la vendita di giornali
e riviste: coefficiente moltiplicatore
0,85 della tariffa ordinaria.";
- "4 bis. Occupazioni temporanee
per scavi e manomissioni del suolo:
coefficiente moltiplicatore 2,5.";
- "7. Occupazioni temporanee per
Operatori del Commercio fuori dalle
aree mercatali: coefficiente moltiplicatore
2,5 della tariffa ordinaria. Per le
occupazioni nelle aree adiacenti lo
stadio in occasione di partite di calcio
o altri eventi che si svolgono allo
stadio: coefficiente moltiplicatore
5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni
nelle aree autorizzate in occasione
di eventi o manifestazioniche si svolgono
in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico,
Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore
10 della tariffa ordinaria.";
2) approvare la sostituzione
del comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento
C.O.S.A.P. con il testo seguente:
"Il rimborso di somme dovute da parte
dell'Amministrazione viene eseguito
entro 180 giorni dalla richiesta e sono
dovuti interessi calcolati nella misura
prevista dall'articolo 14 del Regolamento
delle Entrate Tributarie della Città.";
3) approvare la soppressione del comma
7 dell'articolo 17 del Regolamento per
il Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche;
4) approvare la modifica dell'articolo
18 del Regolamento C.O.S.A.P. introducendo,
al comma 2, lettera a), a fine periodo,
un nuovo inciso così formulato: "[…],
fatta salva la prova certa contraria
per le fattispecie che normalmente abbiano
una durata ragionevolmente più breve.";
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_00492.html
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