Atto
126 n. mecc. 2011 06330/87
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Atto
n. 126
n. mecc. 2011 06330/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
14 NOVEMBRE 2011
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto
ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI,
Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE,
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo
PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 25 Consiglieri
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
OGGETTO:
C.4 PARERE (Artt. 43 e 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:”VARIANTE
PARZIALE N. 221 AL P.R.G., AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R.,
CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE E LA
TUTELA PAESAGGISTICA. ADOZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della II Commissione
Roberto Antonelli, riferisce:
Con nota del 13/07/2011 prot.n.
3.221, la Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata ha invitato la Circoscrizione
ad esprimere parere preventivo in merito
all’adozione della Variante Parziale
n. 221 al P.R.G., concernente la riqualificazione
e la tutela paesaggistica di tre
diverse aree della città e precisamente:
il Complesso dell'Abbadia di Stura e
le aree limitrofe, le aree denominate
"Sangone e Drosso", la Zona Urbana di
Trasformazione Ambito 4.15 "Regina Margherita",
di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2011 01491/009.
Il Piano Regolatore Generale del
1995 aveva ritenuto di confermare quali
aree industriali quelle che al momento
della stesura dello stesso, risultavano
interessate da attività produttive a
pieno regime e, pertanto, non coinvolte
dall'intensa fase di ristrutturazione
industriale degli anni '80 e '90, processo
che ha portato alla liberazione di grandi
aree all'interno del tessuto urbanizzato.
Tale scelta era finalizzata a
facilitare la permanenza nel territorio
delle attività produttive in atto ed
il Piano ha ritenuto di accettare la
presenza di aree industriali anche all'interno
di comparti di elevata qualità ambientale.
A distanza di circa vent'anni
dall'adozione ed approvazione dello
strumento urbanistico ed ancor più dalla
sua progettazione e redazione, appare
evidente la necessità di riconsiderare
le scelte effettuate, in particolare
per quelle aree industriali che oggi
risultano, ormai incoerenti sotto il
profilo paesaggistico ed ambientale
alla luce del nuovo quadro legislativo
e di pianificazione sovraordinata, mirati
ad una visione sempre più organica ed
attenta del territorio.
In merito a tali aspetti, il presente
provvedimento ha sistematizzato la ricognizione
sul territorio avviata negli ultimi
anni, tesa ad individuare le aree incongrue
rispetto alla destinazione urbanistica
in essere e per le quali si ritiene
necessario attribuire una destinazione
coerente con gli indirizzi di
valorizzazione del paesaggio, oggi sempre
più tesi ad integrare i valori preesistenti
o a realizzarne di nuovi, coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
La ricognizione effettuata unita
alle analisi ed agli scenari territoriali
sviluppati dall'Urban Center Metropolitano
hanno portato all'individuazione di
aree con tali caratteristiche collocate
sui quadranti Nord-Est in aree comprendenti
il complesso dell'Abbadia di Stura ed
alcune aree limitrofe, Sud-Ovest in
prossimità di strada del Drosso, Nord-Ovest
in prossimità di corso Regina Margherita.
Per quanto riguarda le aree ubicate
a nord-est del territorio Comunale,
le stesse si inseriscono nel più ampio
quadrante metropolitano che comprende
il Comune di San Mauro (in particolare
i Distretti di Pescarito e dell'Oltrepò)
ed il versante ovest del Comune di Settimo
Torinese. Tale quadrante è interessato
da un processo di riconversione urbanistica
e funzionale (Tangenziale Verde, Laguna
Verde, PRIN Michelin e Cebrosa, per
citare gli interventi più prossimi alle
aree in oggetto) che porterà all'individuazione
di nuovi parchi urbani, zone residenziali,
centri produttivi di nuova generazione
e poli di ricerca: interventi che intendono
modificare la vocazione prevalentemente
ed esclusivamente produttiva di carattere
manifatturiero di questo comparto.
Quadrante Nord-Est: Complesso
dell'Abbadia di Stura ed aree limitrofe
L'Antica Abbadia di Stura è segnalata
fra gli "Edifici, parchi e giardini
di pregio storico-artistico" tutelati
da Notifica Ministeriale, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio)
come si evince dall'allegato tecnico,
Tavola n. 14 del P.R.G. -"Immobili soggetti
a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089
del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno
1939".
E' la testimonianza dell'antica
Abbadia cistercense di San Giacomo che
si attesta lungo il lato est della strada
di Settimo e per il quale, da anni,
di concerto con la Soprintendenza, è
stata avviata un'attività di analisi
finalizzata ad attivare un processo
di riqualificazione ambientale del vasto
comprensorio, originariamente agrario,
unitamente ad una riqualificazione architettonica
del complesso dell'Abbadia, ora circondato
e "mortificato" nella sua immagine da
attività produttive, peraltro in parte
in via di dismissione.
Va rilevato, inoltre, che la Variante
n. 200 al P.R.G. di Torino, il cui progetto
preliminare è stato adottato dal Consiglio
Comunale il 14 febbraio 2011, indica
l'arrivo della Linea 2 della Metropolitana
in località prossima alle predette aree;
sarà quindi garantito l'accesso al centro
di Torino con una infrastruttura di
trasporto pubblico che permetterà l'interscambio
con il mezzo privato in un'area prossima
alla tangenziale.
Le suddette aree sono costituite
da alcuni appezzamenti, caratterizzati
da una conformazione complessiva irregolare,
compresi tra la strada di Settimo ed
il prolungamento della Strada Statale
11 ed includono il complesso dell'Abbadia
di Stura.
Gli immobili ricadono in porzioni
di territorio individuate dal Piano
Regolatore della Città di Torino, prevalentemente
ad Area normativa "IN" - "Edifici o
complessi di edifici a destinazione
produttiva inseriti in zone consolidate
per attività produttive" soggetta ai
disposti dell'articolo 8 punto 11 e
dell'articolo 14 N.U.E.A. di P.R.G..
L'area sulla quale insiste il Complesso
dell'Abbadia di Stura ricade in Zone
a Verde Privato con Preesistenze Edilizie
(parte piana) di cui all'articolo 13
delle N.U.E.A..
Secondo quanto riportato nell'allegato
tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto"
tali aree sono per la maggior parte
interne al perimetro del centro abitato
individuato ai sensi dell'articolo 81
della L.U.R. e s.m.i., mentre una limitata
porzione nella parte nord, esterna al
centro abitato, è parzialmente interessata
dal vincolo relativo alla fascia di
rispetto stradale. Gli interventi e
gli usi consentiti all'interno di tali
fasce sono rispettivamente riportati
all'articolo 27 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. ed all'articolo 30
delle N.U.E.A..
L'ambito dell'Abbadia di Stura,
pur essendo esterno alla Zona Urbana
Centrale Storica, è classificato di
categoria A secondo il Decreto Ministeriale
1444/1968, che contraddistingue "parti
del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestano carattere storico,
artistico e di particolare pregio ambientale".
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico
le aree in oggetto ricadono, come si
evince dall'Allegato tecnico n. 3 del
P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica", nella "Classe I" - Sottoclasse
I di pianura (P) - che comprende aree
edificate ed inedificate, non soggette
a pericolo di inondazione né di allagamento.
Gli interventi sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del
Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 e
del Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008. La cartografia riporta, infine,
la presenza sulle aree di processi di
dissesto lineare e di un corso di acqua
minore rispetto ai quali si rimanda
alle disposizioni contenute nell'Allegato
B delle N.U.E.A. al capitolo 1 "Norme
geologiche generali di tutela, PAI e
vincolo idrogeologico" ed al paragrafo
1.1 "Corsi d'acqua naturali/artificiali
e tratti tombinati: fasce di rispetto
e norme di salvaguardia".
In considerazione del valore storico
ed ambientale del complesso, il P.R.G.
aveva già ritenuto necessario garantirne
la tutela e la riqualificazione e recuperare
il rilevante patrimonio edilizio esistente
mediante interventi volti alla conservazione
ed al risanamento per la migliore utilizzazione
del patrimonio stesso.
L'Antica Abbadia di Stura è ricompresa
pertanto tra gli "Edifici di particolare
interesse storico", per i quali vigono
le norme di tutela e tipi di intervento
specifici riportati all'articolo 26
delle N.U.E.A.. Nello specifico la chiesa
appartiene al gruppo 1 "Edifici di gran
prestigio" mentre la restante parte
si colloca nel gruppo 2 "Edifici di
rilevante valore storico".
Gli interventi ammessi su tali
edifici, da attuarsi secondo le definizioni
dell'allegato A delle N.U.E.A., sono
prescritti nella "Tabella dei tipi di
intervento" (articolo 26 delle N.U.E.A.)
che ammette interventi fino al restauro
conservativo per ogni porzione della
chiesa. Per la porzione rimanente dell'Abbadia
invece i tipi di intervento sono ammessi
fino alla ristrutturazione edilizia.
All'interno dell'area produttiva
"IN" ad est del complesso è inoltre
presente un edificio che, per le sue
caratteristiche, è incluso negli "Edifici
di particolare interesse storico" (all'articolo
26 delle N.U.E.A.), gruppo 4 "Edifici
di valore documentario". Per gli "Edifici
di particolare interesse storico" gli
interventi si attuano attraverso il
rilascio di autorizzazione e concessioni,
secondo le leggi vigenti, in relazione
ai tipi di intervento previsti e descritti
nell'allegato A.
Si precisa, altresì, che gli edifici
di cui sopra sono segnalati dal testo
"Beni culturali ambientali nel Comune".
Quadrante Sud-Ovest: Aree denominate
"Sangone e Drosso"
Si tratta di tre aree urbane edificate,
"annegate" all'interno dell'area prevalentemente
a verde compresa tra strada del Drosso
ed il torrente Sangone, classificata
dal P.R.G. vigente quale area a Parco
Urbano e Fluviale P19.
L'obiettivo finale è quello di restituire
alla città una porzione di territorio,
la cui vocazione originaria è a parco
fluviale, con conseguente riqualificazione
della sponda sinistra e recupero ambientale
delle aree compromesse.
Il vigente Piano Regolatore Generale
della Città di Torino destina le aree
in oggetto ad Area normativa "IN" -
"Edifici o complessi di edifici a destinazione
produttiva inseriti in zone consolidate
per attività produttive" soggetti ai
disposti dell'articolo 8 punto 11 e
dell'articolo 14 N.U.E.A. di P.R.G..
Le aree in parola sono in parte all'interno
ed in parte esterne al perimetro del
centro abitato individuato ai sensi
dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i..
L'area di dimensioni maggiori,
posta sino al limite della sponda fluviale
del torrente Sangone, è parzialmente
interessata dai seguenti vincoli: nell'allegato
tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto":
fascia di rispetto di elettrodotto ai
sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992 s.m.i.;
nell'allegato tecnico n. 7bis di P.R.G.
"Fasce fluviali e fasce di rispetto
fluviali": fascia di rispetto fluviale
articolo 29 Legge Regionale 56/1977
e s.m.i..
Nelle aree interessate da fascia di
rispetto fluviale, soggette alle disposizioni
dell'articolo 29 della L.U.R. e dell'articolo
30 delle N.U.E.A. di P.R.G., sono vietate
nuove costruzioni ad uso residenziale
e per usi produttivi, industriali, artigianali
e commerciali, oltreché le relative
opere di urbanizzazione; sono unicamente
ammesse destinazioni a: percorsi pedonali
e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni
a verde, conservazione dello stato di
natura o delle coltivazioni agricole
e, ove occorra, parcheggi pubblici.
Sono inoltre consentite attrezzature
sportive collegate con i corsi e specchi
d'acqua principali ed attrezzature per
il tempo libero.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico
le aree in oggetto ricadono, come si
evince dal già citato Allegato tecnico
n. 3 del P.R.G., prevalentemente nella
"Classe I" - Sottoclasse I di pianura
(P) - che comprende aree edificate ed
inedificate, non soggette a pericolo
di inondazione né di allagamento. Gli
interventi sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del
Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 e
del Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008.
Porzioni minori ricadono nelle sottoclassi
II(P) e IIIa(P); la sottoclasse II(P),
che coincide con la fascia di territorio
di larghezza variabile interposta tra
le aree in classe I e quelle in classe
III, presenta una graduale variazione
di pericolosità, nella quale gli interventi
sia pubblici che privati sono di norma
consentiti. La sottoclasse IIIa(P) che
interessa l'area adiacente alle sponde
è caratterizzata da aree inedificate,
appartenenti alle Fasce A, B e C, che
sono state inondate e/o sono ritenute
inondabili per la piena di riferimento.
In tali aree sono ammessi esclusivamente
lavori di manutenzione e ristrutturazione
della rete viaria e delle reti tecnologiche
esistenti.
Quadrante Nord-Ovest: Aree prossime
a corso Regina Margherita
La variante contempla infine un'area,
compresa tra corso Regina e via Pianezza,
tra via Pietro Cossa ed il fiume Dora
Riparia, facente parte della Zona Urbana
di Trasformazione Ambito 4.15 "Regina
Margherita" che, con il presente provvedimento,
viene suddivisa in due comparti. Ad
oggi, salvo porzioni minori site lungo
la via Pianezza, l'area è quasi completamente
interessata da edifici produttivi industriali
di rilevanti dimensioni: la porzione
posta a nord (che costituisce il comparto
4.15/1, confermato rispetto alle vigenti
previsioni del P.R.G.) è occupata dal
capannone ex Ilva-Bonafous, da tempo
dismesso, mentre la porzione posta a
sud (comparto 4.15/2) è tuttora occupata
dallo Stabilimento ThyssenKrupp Acciai
Speciali Terni, la cui attività lavorativa
è cessata il 3 marzo 2008. Rispetto
all'attività della ThissenKrupp, si
richiama il Protocollo d'Intesa siglato
il 25 luglio 2007 tra il Ministero delle
Attività Produttive, gli Enti Locali,
le Rappresentanze Sindacali e la Thyssen,
inerente il recupero economico produttivo
del sito in oggetto, a seguito della
chiusura dello stabilimento stesso.
Tale Protocollo prevedeva l'impegno,
da parte dell'Azienda, a garantire la
continuità lavorativa del personale,
a far realizzare lo smontaggio degli
impianti e le demolizioni connessi con
la cessazione della produzione, a far
avviare le bonifiche conseguenti, nonché
a cedere le proprie aree coerentemente
con le scelte urbanistiche e di sviluppo
del territorio. A causa del noto drammatico
incidente del dicembre dello stesso
anno, il Protocollo suddetto è rimasto
di fatto disatteso sotto alcuni profili.
In particolare, rileva la necessità
di provvedere alla attivazione di iniziative
volte a compensare la cessazione dell'attività
produttiva. Tale tematica risulta di
forte impatto sotto il profilo occupazionale
ed urbanistico, rispetto all'individuazione
di adeguate dotazioni di aree per attività
produttive ed economiche in generale,
capaci di attrarre nuovi investimenti
e di consentire il mantenimento di quelle
esistenti sul territorio.
In relazione agli obiettivi di
riqualificazione del presente provvedimento
e coerentemente con il Protocollo sopra
richiamato, si ritiene opportuno procedere
alla parziale "restituzione" dell'area
alla Città come area da destinare prevalentemente
a verde e Servizi Pubblici, consentendo
così l'estensione del Parco della Pellerina
oltre la barriera determinata dall'ampia
sezione stradale del corso stesso, tramite
soluzioni progettuali finalizzate a
creare la continuità con il parco esistente.
Contestualmente, si prevede il mantenimento
della prioritaria vocazione economico/produttiva,
originaria dell'area complessiva, adeguandola
tuttavia alle attuali esigenze, onde
consentire la localizzazione delle attività
individuate dal P.R.G. come "Eurotorino",
mix di funzioni che comprende anche
le attività produttive ed innovative
e "ASPI - Attività di Servizio per le
Persone e le Imprese".
Il presente provvedimento prevede
dunque una soluzione che consenta il
recupero dell'area, in un'ottica che
vede, quale obiettivo prioritario, la
riqualificazione dell'area industriale
compromessa, con la contestuale messa
a disposizione dell'uso collettivo di
vaste porzioni dell'area lungo il corso
Regina ed il fiume Dora Riparia.
Si propone quindi di creare nelle
aree dismesse, le condizioni per lo
sviluppo di attività industriali, economico-produttive,
di servizio e rivolte all'ambiente,
mediante la realizzazione di un processo
di re-industrializzazione e conversione
dell'area. Tale processo dovrà avvenire
secondo criteri di sostenibilità ed
innovazione ambientale, capaci al contempo,
di offrire una soluzione ai problemi
occupazionali. Dovrà altresì consentire
la "restituzione" alla Città di un'area
che per le caratteristiche intrinseche
derivanti dalla presenza del fiume Dora
Riparia, che lambisce il lato est dell'area
e attraversa per tutta la sua estensione
il parco fluviale della Pellerina, deve
essere riportata a verde, secondo i
criteri di continuità sopra accennati.
L'ambito di trasformazione
urbana Z.U.T. 4.15 "Regina Margherita"
è inserito in un contesto ambientale
e funzionale alquanto eterogeneo (attività
produttive, terziarie ed in parte minore
residenziali che convivono lungo una
delle arterie più trafficate di Torino)
che comprende un insieme assai esteso
di aree con più proprietà, dove le attività
produttive erano vitali fino ad alcuni
anni fa, con prospettive di sviluppo
che, per vari motivi, non si sono poi
verificate. L'attuale configurazione
della Z.U.T. (assunta con la Variante
n. 33 al P.R.G. approvata in data 19
novembre 2001), è stata dettata dalla
necessità di adeguare le esigenze espresse
dal sistema produttivo, sia in termini
di maggiore offerta di aree, sia in
termini di più agevole modalità di intervento
(maggiore flessibilità).
Il P.R.G. vigente prevede per
tale ambito un indice di edificabilità
territoriale pari a 0,5 mq/mq, e consente
gli usi produttivi di cui all'articolo
3, punti 3A1, 3A2 e 3B delle N.U.E.A.
di P.R.G.. Particolare attenzione è
riservata al contenimento dell'impatto
ambientale: si prevede infatti una consistente
fascia di inedificabilità lungo il lato
ovest del perimetro, verso gli edifici
residenziali esistenti.
Secondo quanto indicato nell'allegato
tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto",
l'Ambito ricade prevalentemente all'interno
del perimetro del centro abitato individuato
ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R.
e s.m.i., conseguentemente solo una
limitata porzione dell'area, lato sud-est
dell'area lungo corso Regina, esterna
a tale perimetro, è interessata da fascia
di rispetto stradale. Secondo quanto
indicato nell'allegato tecnico n. 7bis
di P.R.G. "Fasce fluviali e fasce di
rispetto fluviali", la porzione prospiciente
il fiume Dora Riparia è interessata
da fascia di rispetto fluviale ex articolo
29 della L.U.R.. Gli interventi e gli
usi consentiti all'interno di tali fasce
sono rispettivamente riportati agli
articoli 27 e 29 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. ed all'articolo 30
delle N.U.E.A..
Il complesso del Castello di Lucento,
facente parte dell'Ambito 4.15, è compreso
all'interno di un progetto unitario
di suolo pubblico che interessa, altresì,
aree esterne all'ambito; gli edifici
ivi insistenti sono segnalati quali
"Edifici di particolare interesse storico"
per i quali vigono le norme di tutela
e di tipi di intervento specifici riportati
all'articolo 26 delle N.U.E.A..
Per quanto attiene l'aspetto idrogeomorfologico,
le aree in oggetto ricadono prevalentemente
nella sottoclasse IIIb2(P) che comprende
aree edificate, ricadenti nei territori
della fascia C, delimitati con segno
grafico indicato come "limite di progetto
tra la fascia B e la fascia C" coincidente
con le opere idrauliche programmate
per la difesa del territorio, che sono
state parzialmente inondate e sono considerate
attualmente inondabili. Ai sensi del
Capitolo 2.1.2 commi 20 e 21 dell'Allegato
B alle N.U.E.A. tali aree possono essere
rese edificabili dopo la realizzazione
degli interventi di riassetto territoriale
e non sono ammessi nuovi interventi
edificatori interrati al di sotto della
quota di riferimento.
Inoltre, l'Ambito, lungo corso
Regina, ricade all'interno delle "aree
inondabili" definite ai sensi dell'articolo
4 della deliberazione n. 9/2007 dell'Autorità
di Bacino che, fino alla avvenuta realizzazione
e collaudo delle opere di riassetto
territoriale, subordina il rilascio
dei titoli abilitativi alla sottoscrizione
di apposito atto liberatorio e di relazione
a firma di tecnico competente in materia.
Una porzione residuale dell'area,
posta lungo il fiume Dora Riparia, ricade
nella sottoclasse IIIa(P) mentre le
porzioni dell'Ambito, poste a nord lungo
via Pianezza e l'area sulla quale insiste
il complesso del "Castello di Lucento"
ricadono prevalentemente nella classe
I(P) ed in quota minore nella classe
II(P). La cartografia riporta, infine,
la presenza sulle aree prospicienti
la via Pianezza di un corso d'acqua
minore rispetto al quale si rimanda
alle specifiche prescrizioni dell'allegato
B alle N.U.E.A..
Come precedentemente descritto,
il presente provvedimento prevede la
suddivisione dell'ambito in oggetto
in due comparti 4.15/1 e 4.15/2. Per
il comparto 4.15/1 sono confermate le
indicazioni del P.R.G. vigente; per
il comparto 4.15/2, che comprende le
aree ThyssenKrupp e quelle della Città
di Torino, è invece prevista l'attribuzione
di una capacità edificatoria pari a
42.842 mq. di SLP. Ne risulta quindi
una complessiva riduzione di circa 34.500
mq. di SLP rispetto a quella attualmente
prevista complessivamente per l'Ambito
4.15, che passa così da 175.172 mq.
di SLP del P.R.G. vigente a 140.648
mq. di SLP previsti con il presente
provvedimento. La SLP di proprietà della
Città sarà messa a disposizione, tramite
appositi atti, al fine di attrarre nuovi
investimenti sul territorio con l'obiettivo
di incentivare l'occupazione.
Premesso quanto sopra, la presente
variante è pertanto finalizzata ad innescare,
nei tre ambiti territoriali precedentemente
descritti, un processo virtuoso di riqualificazione
del paesaggio, tramite incentivi finalizzati
alla rilocalizzazione delle attività
e/o alla dismissione delle aree incongrue
adottando soluzioni differenziate tra
loro coerenti.
Le nuove previsioni urbanistiche
prendono atto che una parte significativa
delle aree in oggetto è attualmente
occupata da attività di tipo produttivo/artigianale;
pertanto, il processo intrapreso avrà
termini temporali di ampia portata,
nel rispetto della salvaguardia dell'attività
lavorativa e della conseguente tutela
dei lavoratori; in tal senso, va infatti
precisato che per le attività in atto
nelle more della definitiva trasformazione
delle aree è prevista la possibilità
di effettuare interventi ai sensi dell'articolo
15 delle N.U.E.A. del Piano Regolatore.
L'auspicata rilocalizzazione delle
attività in essere, la dismissione dei
contenitori inutilizzati o sottoutilizzati
e la liberazione delle aree destinate
a verde è accompagnata da meccanismi
di incentivazione al trasferimento delle
attività che prevedono l'atterraggio
dei diritti edificatori generati all'interno
di porzioni individuate dalla presente
variante. Le destinazioni urbanistiche
attribuite rispondono a requisiti di
maggior flessibilità nei mix funzionali
ed ampliano la gamma delle destinazioni
ammesse.
In sintesi a fronte di tali incentivi,
si propone di intervenire sui diversi
comparti che, coerentemente con la loro
caratterizzazione, vengono individuati
come Ambiti di Trasformazione, nello
specifico a Zone Urbane di Trasformazione
- Z.U.T., normate da puntuali schede.
In relazione al valore ambientale caratterizzante
gli ambiti, gli indici attribuiti sono
minori di quelli delle Z.U.T. ordinarie,
ma comunque non inferiori a quelli di
casi analoghi presenti nel P.R.G. approvato
nel 1995. Le destinazioni previste,
riproposte per ogni singolo Ambito,
sono le seguenti Eurotorino (mix di
funzioni comprensivo delle seguenti
categorie: centri di ricerca, attività
produttive ed innovative, attività ricettive,
attività terziarie, attività espositive
e congressuali ecc., secondo quanto
indicato dall'articolo 3 comma 21 delle
N.U.E.A.), ammesso nella misura minima
dell'80 per cento della SLP realizzabile
ed ASPI (Attività di Servizio alle Persone
e alle Imprese, articolo 3 comma 20),
ammesso nella misura massima del 20
per cento della SLP.
Al fine di dare attuazione agli
orientamenti sopra espressi, che rivestono
carattere di pubblica utilità, si è
ritenuto di procedere alla variante
dello strumento urbanistico generale
ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale.
La variante prevede quanto segue:
1) Quadrante Nord-Est - Abbadia
di Stura ed aree limitrofe
A) Il cambiamento
della destinazione urbanistica delle
aree, di superficie complessiva pari
a circa 157.057 mq., meglio individuate
nell'allegato "situazione fabbricativa"
alla scala 1:5.000
da:
- area normativa "IN" - Edifici
o complessi di edifici a destinazione
produttiva inseriti in zone consolidate
per attività produttive (di superficie
pari a circa 194.258 mq.);
- Servizi pubblici "S" lettera
"v - aree verdi per il gioco e lo sport"
e lettera "p - aree per parcheggi"
(di superficie pari a circa 11.448 mq.);
- aree per la Viabilità "VI" (di
superficie pari a circa 6.701 mq.);
a:
- Zona Urbana di Trasformazione
denominata Ambito 6.7 "Abbadia di Stura"
avente prescrizioni puntualmente descritte
nell'elaborato tecnico allegato al presente
provvedimento;
B) l'inserimento
nell'elenco delle Zone Urbane di Trasformazione
del nuovo "Ambito 6.7 - Abbadia di Stura"
ed introduzione di specifica scheda
normativa nel fascicolo delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione -
Schede normative;
C) il conseguente
assoggettamento dell'area interessata
dalla variante ai disposti del Piano
Regolatore Generale afferenti alle Zone
Urbane di Trasformazione di cui agli
articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. nonché
alle specifiche prescrizioni della scheda
normativa dell'Ambito 6.7 nella quale
sono individuati i parametri di trasformazione
urbanistico-edilizi;
D) l'inserimento
della nuova Zona Urbana di Trasformazione
- Ambito 6.7 nella Tavola
1 - Azzonamento foglio 6, alla scala
1:5.000;
E) l'inserimento
del tracciato corrispondente al "percorso
ciclopedonale" individuato con apposito
segno grafico;
F) il cambiamento
della destinazione urbanistica di parte
del Complesso dell'antica Abbadia di
Stura, di superficie pari a circa 7.134
mq., meglio individuate nell'allegato
"situazione fabbricativa" alla scala
1:5.000
da:
- area normativa "IN" - Edifici
o complessi di edifici a destinazione
produttiva inseriti in zone consolidate
per attività produttive;
a:
- area normativa "Zone a verde
privato con preesistenze edilizie (parte
piana)" con la conseguente attribuzione
all'area in oggetto dei parametri di
trasformazione urbanistici ed edilizi
della zona normativa di appartenenza;
G) al comma 5 dell'articolo
13 - Zone a verde privato con preesistenze
edilizie (parte piana), eliminazione
del secondo capoverso "Nell'Abbadia
di Stura sono consentite esclusivamente
le attività di servizio alle persone
e alle imprese (v. art. 3 comma 20)";
H) all'articolo
13 - Zone a verde privato con preesistenze
edilizie (parte piana), dopo il comma
5 bis, inserimento del nuovo comma 5
ter puntualmente descritto nell'allegato
tecnico allegato al presente provvedimento;
I) al comma
6 dell'articolo 13 - Zone a verde privato
con preesistenze edilizie (parte piana),
dopo le parole "ad eccezione del Castello
del Drosso", sostituzione della virgola
con "e"; dopo le parole "della Saffarona"
cancellazione delle seguenti parole
"e dell'Abbadia di Stura".
Inserimento in calce al comma 6 dell'articolo
13 del nuovo capoverso: "L'Abbadia di
Stura è per la maggior parte anch'essa
classificata di tipo A fatta eccezione
per una parte classificata di tipo B
così come da allegato 2 al presente
articolo "Complesso dell'Abbadia di
Stura - classificazione ai sensi del
D.M. 1444/1968"";
J) al comma
7 dell'articolo 13 - Zone a verde privato
con preesistenze edilizie (parte piana),
dopo le parole "al nuovo uso delle strutture",
sostituzione delle parole "dei complessi"
con "del complesso"; dopo le parole
"del Castello della Saffarona" cancellazione
delle seguenti parole "e dell'Abbadia
di Stura".
Inserimento in calce al comma 7 dell'articolo
13 il nuovo capoverso: "Fa eccezione
inoltre il complesso dell'antica Abbadia
di Stura subordinato a Studio di insieme
come precisato al precedente comma 5
ter";
K) in
calce all'allegato 1 dell' articolo
13 - Schema dei tipi di intervento aggiuntivi
per il complesso del Castello del Drosso,
inserimento dell'allegato 2 all'articolo
13 delle N.U.E.A. "Complesso dell'antica
Abbadia di Stura - classificazione ai
sensi del D.M. 1444/1968".
2) Quadrante Sud-Ovest - aree prossime
a strada del Drosso
A) Il cambiamento
della destinazione urbanistica delle
aree, di superficie complessiva pari
a circa 106.962 mq., meglio individuate
nell'allegato "situazione fabbricativa"
alla scala 1:5.000
da:
- area normativa "IN" - Edifici
o complessi di edifici a destinazione
produttiva inseriti in zone consolidate
per attività produttive;
a:
- Zona Urbana di Trasformazione
denominata Ambito 15.2 "Sangone Drosso"
avente prescrizioni puntualmente descritte
nell'allegato tecnico allegato al presente
provvedimento;
B) l'inserimento
nell'elenco delle Zone Urbane di Trasformazione
del nuovo "Ambito 15.2 - Sangone Drosso"
ed introduzione di specifica scheda
normativa nel fascicolo delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione -
Schede normative;
C) il conseguente
assoggettamento dell'area interessata
dalla variante ai disposti del Piano
Regolatore Generale afferenti alle Zone
Urbane di Trasformazione di cui agli
articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. nonché
alle specifiche prescrizioni della scheda
normativa dell'Ambito 15.2 nella quale
sono individuati i parametri di trasformazione
urbanistico-edilizi;
D)
l'inserimento della nuova Zona Urbana
di Trasformazione - Ambito 15.2 nella
Tavola 1 - Azzonamento
foglio 15 (parte) e foglio 16 (parte),
alla scala 1:5.000.
3) Quadrante Nord-Ovest - aree
prossime a corso Regina Margherita
A) La
modifica della scheda normativa Ambito
4.15 "Regina Margherita" come meglio
esplicitato nell'elaborato tecnico allegato
al presente provvedimento;
B) le conseguenti
modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento
- foglio 4A e 4B scala 1:5.000, in recepimento
di quanto specificato al precedente
punto;
C) l'inserimento
del tracciato corrispondente al "percorso
ciclopedonale" individuato con apposito
segno grafico.
In riferimento alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 12-8931 del
9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n.
24 del 12 giugno 2008), inerente il
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in
materia ambientale". Primi indirizzi
operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi", si
evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi,
sono di norma escluse dal processo di
valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti
a procedure di VIA, che non prevedano
la realizzazione di nuovi volumi, se
non ricadenti in contesti già edificati,
ovvero che riguardino modifiche non
comportanti variazioni al sistema delle
tutele ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli
136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure
di salvaguardia e protezione ambientale
derivanti da specifici disposti normativi".
Ai sensi di tali indirizzi, si
deve pertanto procedere alla verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione
ambientale trattandosi di varianti parziali
ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.
dove la portata dei possibili effetti
ambientali, derivanti dalle nuove previsioni
poste in essere dalla variante stessa,
è tale da rendere necessaria una procedura
valutativa.
Ciò premesso, si ritiene necessario
che il presente provvedimento sia accompagnato
dalle opportune indagini di verifica
ambientale stante la natura delle trasformazioni
previste dal provvedimento ovvero recupero
di rilevanti aree a parco storicamente
occupate da insediamenti produttivi
ed offerta di nuovi spazi produttivi
in comparti industriali dismessi. A
tal fine sono state avviate le verifiche
finalizzate ad individuare gli elementi
territoriali ed ambientali vulnerabili
presenti all'interno degli ambiti interessati
dalla variante, il cui esito è contenuto
nel documento di scoping allegato al
presente provvedimento (all. 2 - n.
).
Nell'ambito di tale procedura
sarà verificata dal competente Settore
Ambiente e Territorio la coerenza con
il "Piano di Classificazione Acustica
del territorio del Comune di Torino"
approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione del 20 dicembre 2010 (mecc.
2010 06483/126), ai sensi della Legge
quadro sull'inquinamento acustico n.
447/1995 e della Legge Regionale n.
52 del 20 ottobre 2000 di adeguamento
al D.P.R. n. 142/2004.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo
17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale
n. 56/1977 e s.m.i..
La variante comporta un aumento della
dotazione di servizi pubblici pari a
circa 265.000 mq..
Si specifica inoltre che, per effetto
di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente all'approvazione
del presente provvedimento, si procederà
all'aggiornamento dei Fogli 4A, 4B,
6, 15 e 16A, della Tavola n. 1 del P.R.G.,
in conformità alla variante sopra descritta.
Il parere in questione è stato discusso
nel corso della seduta della II^ Commissione
tenutosi in data 20.10.2011.
Tutto
ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Di esprimere
il seguente parere:
la Variante
Parziale N 221 al P.R.G. contempla,
fra l’altro, un’area compresa tra Corso
Regina Margherita e Via Pianezza,
tra Via Pietro Cossa ed il fiume Dora
Riparia, facente parte della Zona di
Trasformazione Ambito 4.15 denominata
“Regina Margherita”, suddivisa in due
comparti: 4.15/1 e 4.15/2.
Il comparto 4.15/2 insiste parzialmente
sulla IV Circoscrizione per le superfici
di Corso Regina Margherita e per una
porzione di area già destinata a verde
facente parte del Parco Mario Carrara.
Le prescrizioni previste per tale comparto
consistono in:
SLP massima 42.842 mq suddivisa
tra
ASPI massimo 20%
Eurotorino minimo 80%
Si sottolinea
in prima istanza l’importanza e il valore
paesaggistico rappresentato dall’obiettivo
di riunire l’area sulla quale insiste
il Castello di Lucento con il Parco
della Pellerina, un aspetto che si ritiene
abbia una ricaduta positiva sulla collettività.
A tal proposito risulterà essenziale
la realizzazione di un collegamento
ampio sia fisico che visivo tra le aree
verdi poste sui due lati di Corso Regina
Margherita.
Nell’indirizzo di valorizzare maggiormente
una destinazione ambientale del comparto
si chiede di limitare le dimensioni
degli spazi destinati ad attività
commerciali e privilegiare invece gli
spazi pubblici e a verde; in tal senso
si ritiene importante destinare a verde
tutte le aree collocate tra il nuovo
asse di collegamento con corso Lombardia
e il fiume Dora creando continuità fisica
e percettiva con l’area ambientale del
fiume.
Si ritiene altresì importante la conferma
della destinazione produttiva per l’ambito
4.15/1 da realizzarsi nel rispetto più
completo delle condizioni ambientali
favorendo l’attrattività per l’insediamento
di nuove strutture produttive caratterizzate
anche da innovazione tecnologica e nuove
forme di integrazione con la realtà
urbana.
Per quanto concerne le aree da destinare
a servizi, quali: parco, gioco, sport,
considerato che su parte del comparto
4.15/2 insistevano fabbricati destinati
alla produzione – lavorazione, si afferma
che prima di individuare la tipologia
di servizio da offrire occorrerà verificare
le caratteristiche ambientali del sottosuolo.
Si chiede inoltre di conoscere la procedura
di bonifica prevista.
Si chiede pertanto di tenere in considerazione
quanto sopra esposto, in caso
contrario il parere sulla Variante
221 al P.R.G. è da considerarsi NEGATIVO.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
25
VOTANTI:25
VOTI FAVOREVOLI: 25
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
Di esprimere
il seguente parere:
la Variante
Parziale N 221 al P.R.G. contempla,
fra l’altro, un’area compresa tra Corso
Regina Margherita e Via Pianezza,
tra Via Pietro Cossa ed il fiume Dora
Riparia, facente parte della Zona di
Trasformazione Ambito 4.15 denominata
“Regina Margherita”, suddivisa in due
comparti: 4.15/1 e 4.15/2.
Il comparto 4.15/2 insiste parzialmente
sulla IV Circoscrizione per le superfici
di Corso Regina Margherita e per una
porzione di area già destinata a verde
facente parte del Parco Mario Carrara.
Le prescrizioni previste per tale comparto
consistono in:
SLP massima 42.842 mq suddivisa
tra
ASPI massimo 20%
Eurotorino minimo 80%
Si sottolinea
in prima istanza l’importanza e il valore
paesaggistico rappresentato dall’obiettivo
di riunire l’area sulla quale insiste
il Castello di Lucento con il Parco
della Pellerina, un aspetto che si ritiene
abbia una ricaduta positiva sulla collettività.
A tal proposito risulterà essenziale
la realizzazione di un collegamento
ampio sia fisico che visivo tra le aree
verdi poste sui due lati di Corso Regina
Margherita.
Nell’indirizzo di valorizzare maggiormente
una destinazione ambientale del comparto
si chiede di limitare le dimensioni
degli spazi destinati ad attività
commerciali e privilegiare invece gli
spazi pubblici e a verde; in tal senso
si ritiene importante destinare a verde
tutte le aree collocate tra il nuovo
asse di collegamento con corso Lombardia
e il fiume Dora creando continuità fisica
e percettiva con l’area ambientale del
fiume.
Si ritiene altresì importante la conferma
della destinazione produttiva per l’ambito
4.15/1 da realizzarsi nel rispetto più
completo delle condizioni ambientali
favorendo l’attrattività per l’insediamento
di nuove strutture produttive caratterizzate
anche da innovazione tecnologica e nuove
forme di integrazione con la realtà
urbana.
Per quanto concerne le aree da destinare
a servizi, quali: parco, gioco, sport,
considerato che su parte del comparto
4.15/2 insistevano fabbricati destinati
alla produzione – lavorazione, si afferma
che prima di individuare la tipologia
di servizio da offrire occorrerà verificare
le caratteristiche ambientali del sottosuolo.
Si chiede inoltre di conoscere la procedura
di bonifica prevista.
Si chiede pertanto di tenere in considerazione
quanto sopra esposto, in caso
contrario il parere sulla Variante
221 al P.R.G. è da considerarsi NEGATIVO.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_06330.html
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