Atto
117 n. mecc. 2011 06087/87
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Atto
n. 117
n. mecc. 2011 06087/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
7 NOVEMBRE 2011
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente
Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto
ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero
Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA,
Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,
Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI,
Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE,
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo
PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 25 Consiglieri
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE
- INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE
AL COMMERCIO ITINERANTE - APPROVAZIONE.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto
con il Coordinatore della III^ Commissione
Sara Cariola ed il Coordinatore della
I^ Commissione Rocco Zaccuri,
riferisce.
Il
vigente regolamento comunale disciplinante
il commercio sulle aree mercatali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003
12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005,
modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc.
2009 08993/016) esecutiva dal 24 maggio
2010, è stato esteso a tutto il commercio
su area pubblica includendovi anche
le forme di cosiddetto commercio su
area extramercatale. Si rende ora opportuno
aumentare l'efficacia sanzionatoria
di tale regolamento con particolare
riguardo all'esercizio dell'attività
di vendita su area extramercatale in
occasione di concerti, manifestazioni,
partite di calcio e comunque di eventi
che attirano migliaia di spettatori.
Tali eventi sono, infatti, particolarmente
a rischio di fenomeni di abusivismo
commerciale proprio per la grande affluenza
di pubblico che si manifesta e che genera,
inevitabilmente, una sensibile appetibilità
commerciale.
Tale proposta di modifica è stata
oggetto di confronto con il Corpo di
Polizia Municipale, quale organo preposto
alla vigilanza sulla correttezza dell'esercizio
dell'attività commerciale su area pubblica,
e mira ad aumentare l'efficacia sanzionatoria
e di deterrenza di precetti regolamentari
integrando le fattispecie che configurano
i casi di "particolare gravità" per
i quali, ai sensi dell'articolo 29 comma
3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998
n. 114, si può sospendere l'attività
di vendita su area pubblica da 1 a 20
giorni.
In particolare, si rende opportuno
integrare l'articolo 30 - "Decadenza,
revoca e sospensione delle autorizzazioni",
con l'inserimento dei seguenti commi:
- 5bis: "Ai fini della sospensione
fino a 20 giorni, per gli operatori
del commercio su area extramercatale,
oltre a quanto indicato nel comma 5,
sono considerate particolarmente gravi
le violazioni relative a:
a) occupazione non autorizzata
del suolo pubblico;
b) occupazione del suolo pubblico
in luogo diverso da quello autorizzato;
c) occupazione del suolo pubblico
in orari diversi da quelli autorizzati;
d) occupazione del suolo pubblico
con tavolini e/o sedie o altre strutture
mobili salvo specifica autorizzazione.";
- 6bis: "Con provvedimento della
Giunta Comunale sono definiti i criteri
per la quantificazione dei giorni di
sospensione da uno a venti.";
- 6ter: "La sospensione dell'autorizzazione
per qualunque causa comporta il divieto
assoluto di operare con il titolo sospeso
a pena dell'applicazione dell'articolo
29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.".
Sempre ai fini di una più efficace azione
di vigilanza e di repressione di comportamenti
illeciti, è anche opportuno modificare
la deliberazione mecc. 2003 07429/017
laddove prevede che l'applicazione dell'articolo
20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689
(confisca delle merci e attrezzature
di vendita) ai casi di violazione dell'articolo
29 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 114 (violazione delle prescrizioni
di tempo e luogo per il commercio itinerante)
debba essere preceduta dalla "diffida"
a cessare l'attività di vendita. La
previsione della diffida, peraltro non
prevista dalla legge per tali fattispecie
sanzionatorie, rende poco efficace l'azione
della polizia municipale che dovrebbe
intervenire in tempi dilazionati (atto
di diffida e successiva verifica dell'adempimento)
proprio nell'ambito di azioni dove invece
è strategico intervenire tempestivamente
e senza indugi. A tal fine si propone
di abrogare il punto 2) del dispositivo
della deliberazione del Consiglio Comunale
22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017).
Inoltre, con riferimento alle
previsioni di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale del 17 dicembre
2001 (mecc. 2001 08115/16), successivamente
modificata con provvedimento del Consiglio
Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003
07429/017) con i quali si procedeva
all'individuazione delle aree nelle
quali è vietato l'esercizio del commercio
su area pubblica in forma itinerante
per motivi di interesse archeologico,
storico, artistico, ambientale, di viabilità,
igienico sanitario o per altri motivi
di pubblico interesse, nonché a definirne
le ipotesi sanzionatorie, occorre procedere
ad una integrazione delle citate previsioni,
inserendo, nell'ambito delle aree interdette
al commercio itinerante, l'area pedonalizzata
di corso Sebastopoli e, comunque, tutta
l'area circostante lo Stadio Olimpico
ed il Palaolimpico compresa tra corso
Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso
Unione Sovietica, via San Marino e corso
Giovanni Agnelli-corso IV Novembre,
oltre l'area circostante lo Stadio delle
Alpi ed identificabile all'interno del
perimetro compreso tra corso Grosseto,
strada Comunale Altessano, strada di
Druento e corso Grande Torino. Trattandosi
infatti di aree interessate da specifiche
autorizzazioni e concessioni strettamente
connesse a singole manifestazioni, non
può contemporaneamente consentirsi l'esercizio
del commercio itinerante in assenza
di concessioni, vanificandosi altrimenti
il meccanismo delle assegnazioni di
concessioni decennali per gli eventi
presso gli stadi o di assegnazione del
posteggio in base ad apposita graduatoria
in occasione di eventi presso il palaolimpico.
La deliberazione Giunta Regionale n.
32-2642 del 2 aprile 2001, Allegato
A, Capo III, Sezione I, punto 3 dispone
infatti che: "L'esercizio del commercio
in forma itinerante, fatto salvo il
caso delle aree, eventualmente previste
dal Comune per la sosta prolungata,
permette di effettuare soste per il
tempo necessario a servire la clientela,
comunque non superiori ad un'ora di
permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo
di spostamento di almeno cinquecento
metri". Le aree sopra individuate sono
pertanto da considerarsi tra le aree
individuate per la sosta prolungata
in occasione di manifestazioni, concerti
e quant'altro ai sensi e per gli effetti
delle deliberazioni della Giunta Comunale
11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016)
e del Consiglio Comunale 29 ottobre
2007 (mecc. 2007 05735/016) con le quali
il Consiglio Comunale ha individuato
le aree per la sosta prolungata a fini
commerciali in occasione di partite
di calcio, concerti o manifestazioni
in generale.
Pertanto, la definizione delle
aree interdette al commercio itinerante
risulta essere ampliata con quanto previsto
dal presente provvedimento deliberativo,
fermo quanto disposto dalle deliberazioni
del Consiglio Comunale datate 17 dicembre
2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo
2004 (mecc. 2003 07429/017) sopra richiamate,
nonché dall'articolo 14 del Regolamento
di Polizia Urbana.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente
del Settore Mercati, con lettera in
data 11 ottobre 2011, n. prot. 45564,
ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intendono
approvare le integrazioni al “Regolamento
per la disciplina del commercio su area
pubblica ed estensione delle aree interdette
al commercio itinerante”.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La III^
Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di deliberazione
in argomento nella seduta del 3 novembre
2011.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento - approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49)
del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro,
all'art. 42 comma III, dispone in merito
alle “competenze delegate” attribuite
ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato
con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate.
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano:
- di
esprimere parere favorevole in merito
alle proposte integrazioni al “Regolamento
per la disciplina del commercio su area
pubblica ed estensione delle aree interdette
al commercio itinerante”.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Dichiara
di non partecipare al voto il Consigliere
Novo, per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 24.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
24
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI 23
ASTENUTI: 1 (Rabellino)
Pertanto
il Coniglio
DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano:
- di
esprimere parere favorevole in merito
alle proposte integrazioni al “Regolamento
per la disciplina del commercio su area
pubblica ed estensione delle aree interdette
al commercio itinerante”.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_06087.html
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