Atto
10 n. mecc. 2011 00070/87
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Atto
n. 10
n. mecc. 2011 00070/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
24
GENNAIO 2011
Sono presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Servais 5, oltre
al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE (ART. 43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI IN CITTA’.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I^ Commissione Paolo Cavallari
e con il Coordinatore della VI^ Commissione
Ferdinando Cartella, riferisce.
La
Città di Torino, nell’ambito delle iniziative
ed attività che svolge a tutela degli
animali d’affezione, secondo quanto
previsto dalla Legge 281 e della Legge
Regionale 34/1993, ha ritenuto opportuno
dotarsi, analogamente ad altre città
italiane, di un regolamento volto a
disciplinare in modo specifico e mirato
la tutela degli animali d’affezione
in città ed a garantirne il benessere
approvando con deliberazione del Consiglio
Comunale (n. mecc. 2005 05564/021),
esecutiva dal 29 aprile 2006, il Regolamento
per la Tutela ed il Benessere degli
Animali in Città.
A più di quattro anni dall’entrata
in vigore del suddetto Regolamento,
la Città sente l’esigenza di apportare
alcune modifiche per dare seguito all’attuazione
dalla mozione n. 2/2009 approvata dal
Consiglio Comunale in data 12 gennaio
2009, alle proposte della Consulta delle
Associazioni del Volontariato Animalista,
il cui Regolamento è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc 2007 03333/021), esecutiva dal
24 settembre 2007, e ad alcune esigenze
manifestate dai cittadini.
A tal fine il Settore Sostenibilità
Ambientale e Tutela Animali, anche a
seguito di approfonditi e numerosi confronti
con la Consulta delle Associazioni del
Volontariato Animalista, ha predisposto
la modifica del Regolamento per la Tutela
ed il Benessere degli Animali in Città.
La Consulta delle Associazioni
del Volontariato Animalista ha avanzato
anche l’ipotesi di una modifica importante
dell’articolo 17 del Regolamento in
oggetto “Mostre, fiere, esposizioni
e circhi da installarsi in forma temporanea
sul territorio cittadino” che prevedeva
il divieto di attendamento sul territorio
della Città ai circhi che utilizzano
primati, delfini, lupi, orsi, grandi
felini, foche, elefanti, rinoceronti,
ippopotami, giraffe, rapaci diurni e
notturni.
A seguito della richiesta della
Consulta, il Settore Sostenibilità Ambientale
e Tutela Animali, con nota prot. n.
9249 del 21 luglio 2010, ha richiesto
alla Divisione Affari Legali della Città
di esprimere formale parere sulla proposta
di modifica dell’articolo 17.
Considerato che la Divisione Affari
Legali, con nota prot. n.4 del 27 ottobre
2010, ha espresso testuale parere “Alla
luce di quanto esposto e tenuto conto
dell’attuale orientamento giurisprudenziale
amministrativo, si rappresenta che l’eventuale
introduzione del divieto in esame nel
Regolamento Comunale potrebbe portare
a una pronuncia di illegittimità e al
suo annullamento in caso di impugnazione
avanti alla Giurisdizione Amministrativa”,
la proposta di modifica dell’articolo
17 “Mostre, fiere, esposizioni e circhi
da installarsi in forma temporanea sul
territorio cittadino” non viene accolta
dall’Amministrazione.
La proposta di introduzione del
comma 5 nell’articolo 41 del Regolamento
in oggetto, avanzata dalla Consulta
delle Associazioni di Volontariato Animalista,
non viene accolta in quanto la regolamentazione
relativa alla macellazione dei prodotti
della pesca negli esercizi di vendita
al dettaglio, la loro commercializzazione
sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché
la loro somministrazione, compete al
Regolamento del Civico Mercato Ittico
all’Ingrosso, n. 328.
Con il presente provvedimento
si intendono approvare le modifiche
del Regolamento, allegato alla presente
come parte integrante e sostanziale
(allegato 1), così come segue:
Titolo II - Disposizioni Generali
Articolo 8 bis - Rondini, balestrucci,
rondoni e topini: istituito ex-novo.
“1. E’ vietata a chiunque la distruzione
dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni
e topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni,
possono essere concesse deroghe solo
al di fuori del periodo di nidificazione,
ovverosia tra il 15 settembre ed il
15 febbraio, previa autorizzazione degli
uffici competenti ed a fronte della
compensazione obbligatoria con nidi
artificiali.”.
Articolo 9 - Divieti generali: modificati
i commi 20 e 22, istituiti ex-novo i
commi 23 e 24.
20. da “Sono vietati, su tutto
il territorio del Comune di Torino,
la vendita e l’uso dei collari elettrici.”,
diventa: “Sono vietati, su tutto il
territorio del Comune di Torino, la
vendita, il trasporto, l’us????????õ?A?o
ed il far indossare collari elettrici
e collari a punte rivolte verso l’interno.”.
22. da “omissis... E’ altresì vietato
l’accattonaggio con cuccioli di qualsiasi
specie animale. ...omissis”, diventa:
“omissis... E’ altresì vietato l’accattonaggio
con cuccioli di qualsiasi specie animale
di età inferiore ai 180 giorni. Gli
animali non possono comunque essere
soggetti attivi dell’accattonaggio.
...omissis”.
“23. E’ vietato, su tutto il territorio
del Comune di Torino, fare esplodere
petardi, botti, fuochi d’artificio ed
articoli pirotecnici in genere. L’attivazione
di petardi, botti, fuochi d’artificio
e simili può configurarsi come maltrattamento
e comportamento lesivo nei confronti
degli animali come previsto dallo stesso
articolo 9 comma 1, e comporta quindi
responsabilità dei trasgressori. Eventuali
autorizzazioni in deroga saranno valutate
dalla Città.
24. E’ vietato l’uso di animali
vertebrati vivi per alimentare altri
animali, ad esclusione di quelli per
cui non sia possibile altro tipo di
alimentazione attestata con dichiarazione
di un medico veterinario. Tale dichiarazione
in copia deve essere inviata all’Ufficio
Tutela Animali con l’indicazione dei
rivenditori dove si acquistano od ottengono
a qualsiasi tipo gli animali per l’alimentazione.”.
Articolo 15 bis - Animali di proprietà
nelle case di riposo: istituito ex-novo.
“1. Il Comune di Torino riconosce
validità alle forme di cura che utilizzano
gli animali per alleviare particolari
patologie, come ad esempio la solitudine
negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani
è permesso agli ospiti, autosufficienti
fisicamente e mentalmente, di accedervi
accompagnati dal proprio gatto o cane
o dai propri volatili.
3. Gli animali di cui al comma
precedente andranno tenuti nella stanza
dell’ospite o, a sua discrezione, nei
giardini o nelle parti comuni della
struttura seguendo le disposizioni in
merito alla custodia degli animali di
cui alla presente legge; nelle parti
comuni interne ed esterne degli????????õ?A?
edifici i cani andranno tenuti a guinzaglio
e, ove sia necessario per l’indole particolarmente
aggressiva dell’animale, anche dotati
di museruola.
4. Il proprietario dell’animale
dovrà osservare la massima cura affinché
lo stesso non sporchi o crei disturbo
o danno alcuno.
5. I Servizi interessati della
ASL competente dispongono la vigilanza
periodica sul benessere e la salute
degli animali presenti nelle strutture
di cui al presente articolo.”.
Articolo 16 - Vendita e toelettatura
di animali vivi: modificati i commi
3, 6, 8 e 9. Il comma 10 viene eliminato
per cui i precedenti commi 11 e 12 diventano
10 e 11.
3. Dopo la frase “omissis... Deve
comunque essere garantita libertà di
movimento all’animale nonché la possibilità
di assumere la posizione eretta.” aggiungere:
“Per i pesci, la capienza minima del
contenitore è di litri dieci (10) per
un (1) pesce, aumentata di litri cinque
(5) per ogni pesce aggiunto, fatte salve
specifiche esigenze legate alle dimensioni
ed alle caratteristiche fisiologiche
ed etologiche delle specie ospitate.
Le voliere per uccelli devono avere
dimensioni minime pari a cinque (5)
volte l’apertura alare della specie
di maggiori dimensioni ivi detenuta.”.
6. Dopo “omissis... interventi
terapeutici del caso.” aggiungere la
frase: “Per le femmine gravide e/o con
cuccioli, dovranno essere predisposti
adeguati spazi in luogo tranquillo.”.
8. Si sostituisce “Ogni animale
venduto” con “Ogni animale detenuto
a scopo di commercio, per il quale è
previsto il carico e scarico individuale”.
Inoltre, dopo la frase “omissis... Tale
certificato avrà validità pari a 10
giorni” aggiungere le frasi “con decorrenza
dal giorno della vendita. Tale certificato
dovrà accompagnare l’animale al momento
della vendita e copia dovrà essere conservata
per anni 2 dal venditore ed esibita
alle autorità competenti”.
9. Sostituisce i commi 9 e 10:
“E’ vietata l’esposizione di animali
al pubblico in vetrina. E’ parimenti
vietata l’esposizione di animali all’esterno
dei negozi sulla pubblica via.”.
10. Sostituisce il comma 11: Eliminare
la frase “sia in esposizione che”.
11. Sostituisce il comma 12.
Titolo III - Cani
Articolo 20 - Divieto di detenzione
a catena: modificato il comma 2 ed istituito
ex-novo il 3.
2. Eliminare la frase “La lunghezza
della catena non dovrà essere inferiore
a cinque metri o maggiore in relazione
allo spazio disponibile e tenuto conto
del benessere animale.” e sostituire
con: “La lunghezza della catena deve
essere pari ad almeno due (2) volte
l’altezza da terra del cavo aereo e
comunque mai inferiore a cinque (5)
metri. Ai cani detenuti a catena deve
essere assicurata la possibilità di
movimento libero per almeno 1 ora al
giorno.”.
“3. Qualora il cane sia detenuto
in spazio delimitato, esclusi i canili,
questo deve avere una dimensione minima
pari a quindici (15) metri quadrati
per ogni capo di età superiore ai 180
giorni.”.
Articolo 23 - Accesso negli esercizi,
uffici e mezzi pubblici: modificati
i commi 1 e 2.
1. aggiungere la frase “comprese
le linee di metropolitana”.
2. “omissis... i cani accompagnati
dal padrone o detentore hanno libero
accesso salvo diversa indicazione, comunicata
dal Responsabile della struttura tramite
l’affissione di apposito cartello esposto
in modo visibile all’ingresso. ...omissis”
diventa “omissis... i cani accompagnati
dal padrone o detentore hanno libero
accesso salvo documentate motivazioni
igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile
della struttura tramite l’affissione
di apposito cartello esposto in modo
visibile all’ingresso e previa comunicazione
scritta all’Ufficio Tutela Animali.
...omissis”.
Titolo V - Fauna selvatica ed esotica
Articolo 38 - Fauna selvatica: modificato
il comma 9.
9. “Coloro che rinvengono esemplari
vivi o morti appartenenti alla fauna
selvatica devono darne comunicazione
entro 48 ore all’Ente Provincia che
disporrà i provvedimenti del caso.”,
diventa: “Coloro che rinvengono esemplari
vivi o morti appartenenti alla fauna
selvatica devono darne comunicazione
entro 24 ore all’Ente Provincia che
disporrà i provvedimenti del caso.”.
Titolo VI - Altre specie animali
Articolo 40 - Della popolazione di Columbia
livia varietà domestica: modificati
i commi 1, 2 ed istituito ex-novo il
comma 3.
1. Dopo la frase “Ogni intervento
dovrà rispettare le regole di benessere
degli animali” aggiungere: “ed è comunque
sempre vietato l’uso di dissuasori anti-stazionamento
costituiti da aghi metallici, eccetto
che per accertate esigenze di tutela
igienico-sanitaria”.
2. “omissis... ad una distanza
non inferiore a 100 metri dai luoghi
frequentati da soggetti particolarmente
a rischio ...omissis” diventa: “omissis...
ad una distanza non inferiore a 50 metri
dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente
a rischio ...omissis”.
“3. L’alimentazione dei colombi,
in ogni caso, su suolo privato e pubblico
deve essere somministrata in quantità
tale da non richiamare un numero eccessivo
di esemplari che possono compromettere
la civile coesistenza uomo-animale.”.
Articolo 41 - Detenzione di volatili
ed animali acquatici: modificati i commi
2 e 3 e istituito ex-novo il comma 4.
2. Dopo “omissis... alle caratteristiche
etologiche degli animali” aggiungere
la frase: “ed avere la dimensione minima
pari a otto (8) volte l’apertura alare
della specie di maggiori dimensioni
ivi detenuta”.
3. Dopo la frase “omissis... la
depurazione e l’ossigenazione dell’acqua”
aggiungere la frase: “e sono altresì
vietati acquari sferici”.
“4. Il volume dell’acquario non
deve essere inferiore a due litri per
centimetro della somma delle lunghezze
degli animali ospitati ed in ogni caso
non deve mai avere una capienza inferiore
a trenta (30) litri d’acqua.”.
Il presente provvedimento, ed
il regolamento allegato (allegato 1),
è stato trasmesso alla Consulta delle
Associazioni di Volontariato Animalista
per il prescritto parere consultivo
di competenza non vincolante, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento
della Consulta delle Associazioni del
Volontariato Animalista n. 323.
Ai sensi dell’articolo 1, comma
3, del Regolamento n. 323, si riporta
il parere espresso n. prot. 14252 del
16 novembre 2010:
“Ai sensi dell’ articolo 1, comma 2
del Regolamento n. 323, facendo seguito
alla richiesta ricevuta in data 3 novembre
2010, la Consulta delle Associazioni
del Volontariato Animalista della Città
di Torino (di seguito “Consulta”) esprime
il proprio parere circa la proposta
di modifica del regolamento in oggetto
così come proposto dal Settore Sostenibilità
Ambientale e Tutela Animali della Città
di Torino a seguito di analoga proposta
della scrivente Consulta.
Il testo proposto dal Settore Sostenibilità
Ambiente e Tutela Animali:
1) non prevede alcune proposte
di modifica avanzate dalla Consulta;
2) prevede proposte di modifica
riportanti variazioni rispetto a quanto
avanzato dalla Consulta;
3) prevede proposte di modifica
conformi a quanto avanzato dalla Consulta.
La Consulta nell’Assemblea dell’’11
novembre 2010 ha espresso il proprio
seguente parere commentato e motivato:
PARERE CONSULTA SU PROPOSTA MODIFICA
REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI N. 320
Articolo 17 Mostre, fiere, esposizioni
e circhi
Parere negativo sulla soppressione della
proposta della Consulta di modifica
del comma 2 ed introduzione nuovi commi.
La Consulta non conosce le motivazioni
del parere della Divisione Affari Legali.
Essendo la materia controversa, a fronte
di sentenze di segno opposto degli organi
giudicanti amministrativi, la Consulta
ripropone il testo di modifica dalla
stessa predisposto.
Si ritiene che la formula dubitativa
circa la possibilità di eventuale soccombenza
a fronte di ricorso al TAR riportata
sulla proposta di delibera di approvazione
delle modifiche al Regolamento in parola,
con cui la Divisione Affari Legali motivi
sommariamente le ragioni del loro respingimento,
esprima implicitamente la possibilità
di orientamenti giurisprudenziali favorevoli
alle proposte presentate dalla Consulta.
Articolo 40 - Della popolazione di Columba
livia varietà domestica
Parere negativo alla modifica al comma
1. Si ripropone il testo proposto dalla
Consulta.
Parere favorevole alle modifiche ai
commi 2 e 3.
Dopo la frase “Ogni intervento dovrà
rispettare le regole di benessere degli
animali” aggiungere: “ed è comunque
sempre vietato l’uso di dissuasori anti-stazionamento
costituiti da aghi metallici, eccetto
che per accertate esigenze di tutela
igienico-sanitaria.”.
Tale formulazione differisce da quanto
proposta dalla scrivente Consulta, per
l’aggiunta della frase “eccetto che
per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.”.
Rileviamo che la funzione dei suddetti
dissuasori è unicamente l’inibizione
alla posa dei volatili, e tale funzione
è parimenti assolta con uguale efficacia
dai dissuasori con aghi in materiale
plastico.
I dissuasori costituiti da aghi metallici
provocano frequentemente ferite per
infilzamento dei volatili, a causa della
loro acuminatezza e scarsa visibilità.
Tale pericolo è evitato con l’utilizzo
di dissuasori con aghi in materiale
plastico, maggiormente arrotondati e
visibili.
Fermo restando nel merito quanto sopra
riportato, rileviamo altresì che non
è indicato quali sarebbero i criteri
di accertamento delle supposte esigenze
di tutela igienico-sanitaria nè è indicato
il soggetto responsabile per il loro
accertamento.
Articolo 41 comma 5
Parere negativo alla mancata introduzione
del comma 5 nell’articolo 41.
Il Regolamento del mercato ittico n.
328 all’articolo 18 comma 7 rimanda
al Regolamento di Tutela animali, quindi
la materia deve essere normata nel Regolamento
Tutela Animali.
Inoltre nella proposta della Consulta
si propongono divieti che afferiscono
anche alla vendita al dettaglio ed alla
somministrazione di soggetti terzi,
mentre il Regolamento 328 si riferisce
solo alla vendita all’ingrosso all’interno
dello stesso mercato ittico.
La Consulta ripropone quindi l’introduzione
del comma 5.
Articolo 41 - Detenzione di volatili
ed animali acquatici
Parere negativo al mancato recepimento
delle parole “ed etologiche” al comma
3.
Parere positivo all’introduzione del
divieto di acquari sferici al comma
3.
Parere positivo alle modifiche ai commi
2 e 4.
3. Gli animali acquatici dovranno essere
tenuti in acquari che per dimensioni
e capienza siano conformi alle esigenze
fisiologiche ed etologiche delle specie
ospitate. In ogni acquario devono essere
garantiti il ricambio, la depurazione
e l’ossigenazione dell’acqua e sono
altresì vietati acquari sferici.
Il termine “fisiologiche” restringe
le cautele da adottarsi al solo fine
della sopravvivenza.
Il termine “etologiche” tutelerebbe
minimamente anche il rispetto delle
esigenze di benessere e comportamentali.
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni
Parere negativo alla mancata introduzione,
al comma 1, dell’indicazione del
comma 2 dell’articolo 17, la cui violazione
non prevede sanzione. Si ripropone il
testo della Consulta.
2. Si applica la sanzione da un minimo
di 80 Euro ad un massimo di 500
Euro per la violazione dei seguenti
articoli: articolo 16; articolo 17 comma
1 e 2; articolo 27; articolo 28 comma
3; articolo 36 comma 1; articolo 39
comma 4.
Parere negativo al mancato recepimento
del nuovo comma 2:
2. Nel caso di violazioni dell’articolo
17 comma 2, alla struttura circense
sarà anche negata la concessione di
attendamento per un periodo di cinque
anni decorrenti dalla data di accertamento
della violazione stessa.
La sanzione accessoria proposta è giustificata
dal suo maggiore potere deterrente rispetto
alla mera sanzione pecuniaria. A titolo
di esempio tale sanzione è attualmente
in vigore nel Comune di Alessandria
come prevista dall’Ordinanza Sindacale
n. 2 del 2 gennaio 2008 del Sindaco
di Alessandria.
Parere positivo per le restanti modifiche
o testi ex novo in merito alle proposte
di modifiche agli articoli: 8 bis, 9,
15 bis, 16, 20, 23, 38.
La Consulta è disponibile ad inviare
nuovamente i pareri tecnico-scientifici
su circhi, a????????õ?A?ragoste, sofferenza
specie acquatiche.
Il Presidente
Marco Francone”.
Alla
luce di quanto sopra, il Dirigente del
Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela
Animali, con lettera in data 16 dicembre
2010, acquisita a protocollo al nr.
16403, ha trasmesso copia della proposta
di deliberazione con la quale si intende
approvare la nuova stesura del Regolamento
per la tutele ed il benessere degli
animali in Città.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
La VI^ Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di deliberazione
avente ad oggetto la nuova stesura del
Regolamento comunale per la per la tutela
ed il benessere degli animali in Città
nella seduta del 13 gennaio 2010.
Sentite
da parte del Presidente della Consulta
le motivazioni delle proposte di modifica
non accolte, come quella sotto riportata
relativa all’importante 2° comma
dell’art. 17:
La Consulta animalista ritiene pienamente
legittima, da un punto di vista squisitamente
giuridico oltre che sostanziale e di
merito, la proposta di modifica dell’articolo
17 c. 2 e ribadisce come la proposta
di articolo in esame, lungi dal vietare
le attività circensi in generale, si
limiti a vietare l’utilizzo di alcuni
animali per cui è cristallizzata dall’organo
scientifico di riferimento – CITES -
la loro incompatibilità (da confrontare
con il dettato dell’art 727 c.p. 2°
comma ‘detenzione in condizioni incompatibili’)
rispetto all’attività circense mediante
la significativa locuzione
‘‘In particolare si raccomanda che in
futuro non vengano più detenute le specie
in via di estinzione o il cui modello
gestionale non è compatibile con la
detenzione in una struttura mobile quali,
ed in particolare
primati, delfini, lupi, orsi, grandi
felini, foche, elefanti, rinoceronti,
ippopotami, giraffe, rapaci.’’.
Pertanto si chiede al Consiglio Comunale
di riconsiderare le sotto
elencate proposte:
a) all’art.
17, sostituire il punto 2 con:
“E’
fatto assoluto divieto sul territorio
comunale di utilizzare e/0 di esporre
in attività di spettacolo e/o intrattenimento,
pubblico o privato, animali appartenenti
alle specie selvatiche ed esotiche,
quali individuati nelle linee guida
dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente:
elefanti (tutte le specie);felini(tutte
le specie);orsi(tutte le specie);lupi(tutte
le specie);primati(tutte le specie);rinoceronti(tutte
le specie);ippopotami(tutte le specie)giraffe;foche(tutte
le specie)otarie e leoni marini;cetacei(tutte
le specie);rapaci notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede
si estende alle iniziative aventi carattere
meramente espositivo, anche se munite
delle autorizzazioni richieste per quanto
attiene l’idoneità igienico sanitaria
delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito
nel comma 2 del presente articolo, è
consentito l’attendamento
ai circhi aventi al seguito animali
che appartengono esclusivamente alle
specie selvatiche ed esotiche espressamente
individuate infra e sempre che rispettino
i requisiti strutturali sotto indicati.”(omissis);
b) all’art. 23 comma 2: aggiungere “ed
aree cimiteriali”;
c) all’articolo 40 comma 1: si ripropone
il testo proposto dalla consulta;
d) all’articolo
41 comma 3: recepimento della parola
“ etologiche”al posto di fisiologiche
Inoltre
relativamente alla Vigilanza ed alle
Sanzioni, in base all’esperienza, nella
Commissione sono emerse preoccupazioni
relativamente alla loro efficacia
richiamando la Città a maggiore attenzione
nell’attuarle.
La Circoscrizione IV che ha già preso
in considerazione la proposta
del posizionamento nel proprio
territorio delle “bat box”, in
questa occasione chiede all’Amministrazione
di estenderlo a tutta la Città
perché posizionate in modo adeguato
sugli alberi o sulle pareti esterne
delle case,possono offrire rifugio ai
pipistrelli, noti come efficienti ed
innocui alleati nelle lotta biologica
alle zanzare e agli insetti dannosi
per le colture.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra
l’altro, all’art. 42 sono indicati gli
atti rientranti nella competenza dei
Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in
forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole
in merito alla bozza del nuovo Regolamento
Comunale per la per la tutela ed il
benessere degli animali in Città con
contestuale richiesta di riconsiderare
l’accoglimento delle le seguenti modifiche:
a) all’art.
17, sostituire il punto 2 con:
“E’
fatto assoluto divieto sul territorio
comunale di utilizzare e/0 di esporre
in attività di spettacolo e/o intrattenimento,
pubblico o privato, animali appartenenti
alle specie selvatiche ed esotiche,
quali individuati nelle linee guida
dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente:
elefanti (tutte le specie);felini(tutte
le specie);orsi(tutte le specie); lupi
(tutte le specie); primati (tutte le
specie); rinoceronti(tutte le specie);
ippopotami (tutte le specie) giraffe;
foche (tutte le specie) otarie e leoni
marini; cetacei (tutte le specie); rapaci
notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede
si estende alle iniziative aventi carattere
meramente espositivo, anche se munite
delle autorizzazioni richieste per quanto
attiene l’idoneità igienico sanitaria
delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito
nel comma 2 del presente articolo, è
consentito l’attendamento
ai circhi aventi al seguito animali
che appartengono esclusivamente alle
specie selvatiche ed esotiche espressamente
individuate infra e sempre che rispettino
i requisiti strutturali sotto indicati.”(omissis);
b) all’art. 23 comma 2:aggiungere “ed
aree cimiteriali”;
c) all’articolo 40 comma 1: si
ripropone il testo proposto dalla consulta;
d) all’articolo
41 comma 3: recepimento della parola
“ etologiche”al posto di fisiologiche
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Cavone, Maffei, Novo,
Farano, per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 19
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
19
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 1
ASTENUTI: 5 (Antonelli, D’Acunto, marrone,
Puglisi, Rabellino)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo Regolamento Comunale
per la per la tutela ed il benessere
degli animali in Città con contestuale
richiesta di riconsiderare l’accoglimento
delle le seguenti modifiche:
a) all’art.
17, sostituire il punto 2 con:
“E’
fatto assoluto divieto sul territorio
comunale di utilizzare e/0 di esporre
in attività di spettacolo e/o intrattenimento,
pubblico o privato, animali appartenenti
alle specie selvatiche ed esotiche,
quali individuati nelle linee guida
dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente:
elefanti (tutte le specie);felini(tutte
le specie);orsi(tutte le specie); lupi
(tutte le specie); primati (tutte le
specie); rinoceronti(tutte le specie);
ippopotami (tutte le specie) giraffe;
foche (tutte le specie) otarie e leoni
marini; cetacei (tutte le specie); rapaci
notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede
si estende alle iniziative aventi carattere
meramente espositivo, anche se munite
delle autorizzazioni richieste per quanto
attiene l’idoneità igienico sanitaria
delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito
nel comma 2 del presente articolo, è
consentito l’attendamento
ai circhi aventi al seguito animali
che appartengono esclusivamente alle
specie selvatiche ed esotiche espressamente
individuate infra e sempre che rispettino
i requisiti strutturali sotto indicati.”(omissis);
b) all’art. 23 comma 2:aggiungere “ed
aree cimiteriali”;
c) all’articolo 40 comma 1: si
ripropone il testo proposto dalla consulta;
d) all’articolo 41 comma 3: recepimento
della parola “ etologiche”al posto di
fisiologiche
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_00070.html
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