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Atto 55 n. mecc.  2010 02592/87

  


Atto n.  55                                                 n. mecc. 2010 02592/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

24  MAGGIO 2010


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,  CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, RABELLINO  Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 21  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, MARRONE Maurizio, PUGLISI Ettore. 


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
 

PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: MISURE PER LA RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLA DISTRIBUZIONE AI CONSUMATORI DEGLI "SHOPPER" CON MANICO "A CANOTTIERA" NON BIODEGRABILI PER L'ASPORTO DELLE MERCI. INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 10 BIS AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari, riferisce.

Premesso che :
- in accordo ai principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, risulta opportuno adottare ogni azione possibile per salvaguardare l'ambiente;
- tra le azioni possibili per il fine di cui al punto precedente, rientra il dettato della norma tecnica UNI EN 13432, promossa dall'Unione Europea e finalizzata al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci;
- il TU Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) agli articoli 179 e 180 richiama i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, all'articolo 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso forme di riutilizzo e reimpiego;
- la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), traendo spunto dalla citata norma tecnica europea, prevede a partire dall'anno 2007 un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. Il suddetto programma doveva essere definito dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per l'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata Legge Finanziaria per l'anno 2007, al fine di individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno per giungere al definitivo divieto a decorrere dal 1 gennaio 2010;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009) ha prorogato il termine di cui al punto precedente al 1° gennaio 2011;
- recependo i criteri della normativa europea e nazionale, l’articolo 4, comma 1, del Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti prevede che “Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del Servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti”;
- il Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti, inoltre, prevede all'articolo 5, che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio.
Dato atto che:
- ogni anno, in Italia, vengono distribuite agli utilizzatori finali quantità esorbitanti di shopper non biodegradabili per l'asporto delle merci e la loro produzione, in peso, si attesta su 260.000 tonnellate (di polietilene - PE), di cui il 28% circa diventa rifiuto;
- se un barile di petrolio pesa circa 135 kg., uno shopper pesa circa 7 gr. e con un barile di petrolio si producono fino a 1.345 shopper non biodegradabili (in PE), ciò significa che, per produrre 100 shopper, servono all’incirca 10 kg. di petrolio, a fronte di 0,5 kg. di mais ed 1 kg. di olio di girasole per la stessa quantità;
- se la produzione di shopper in PE è di 260.000 ton/anno (260.000.000 kg. di polietilene), ne deriva che per far fronte al fabbisogno annuale nazionale si consumano fino ad oltre  27.000.000 di barili di petrolio;
- i rifiuti solidi urbani (RSU), non recuperabili, della Città di Torino, sono abitualmente conferiti nei relativi cassonetti, e successivamente deposti in discarica, all'interno di sacchetti in polietilene (PE) dotati di manici e del tipo cosiddetto “a canottiera”, comunemente denominati “shopper”;
- l’utilizzo massiccio di tali “shopper” quali contenitori per l’asporto delle merci, ne determina un uso altrettanto massiccio come contenitori dei rifiuti solidi urbani (RSU) non recuperabili e, data la loro particolare conformazione, con manici (che si prestano a fungere da legacci per il medesimo shopper), il volume medio inferiore ai 30 lt. ed il particolare polimero con cui sono prodotti (indicato con la sigla PE e con un numero di riferimento, in funzione dello spessore del film plastico utilizzato per la produzione), che li rende particolarmente resistenti ed elastici, e ne consente un abbandono nell’ambiente particolarmente semplice, al di fuori degli appositi bidoni e cassonetti atti a contenerli;
- l'abbandono indiscriminato di tali “shopper” nell'ambiente terrestre, fluviale e lacuale, sia come contenitori di rifiuti solidi urbani, sia come contenitori vuoti, determina costi di bonifica ingenti in capo alle singole Amministrazioni competenti, nonché un potenziale danno ambientale difficile da affrontare e, in taluni casi, impossibile da debellare anche nel lungo periodo;

Atteso che:
- l’utilizzo di “shopper” biodegradabili in luogo di quelli attualmente utilizzati, in polietilene (PE), determinerebbe una miglior conduzione dell'impianto di interramento controllato, se non dal punto di vista volumetrico specifico (il volume di uno shopper biodegradabile è pressoché uguale a quello di uno in polietilene), da quello del volume “processato” (la compattazione meccanica degli “shopper bio” comporta un minor volume a fine processo rispetto a quanto accadrebbe con gli shopper in polietilene, in quanto più resistenti) e, una minor percentuale residuale di polietilene nell'ammasso di rifiuti collassati;
- l’articolo 183, comma 1, lett f) del TU Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), così come novellato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4/2008, ripropone la definizione di raccolta differenziata della frazione organica come segue: “La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”;
- l'impianto di Amiat di Borgaro Torinese, che è quello ove viene attualmente conferita tutta la frazione organica umida della Città di Torino, è tecnologicamente attrezzato per ricevere anche sacchi in polietilene tuttavia la loro sostituzione a favore di shopper compostabili, determinerebbe una miglior qualità del processo di compostaggio e, soprattutto, il rispetto in senso stretto del dettato normativo di cui all'articolo 183 del TU Ambientale;

Osservato che:
La Città di Torino ha già messo in atto delle azioni politiche ed amministrative finalizzate a introdurre i sacchetti compostabili in sostituzione di quelli di polietilene ed invero:
- nell’ottica del rispetto di quanto enunciato all'articolo 183 del TU Ambientale ed a carattere educativo, la partecipata AMIAT S.p.A., all'atto dell'internalizzazione nei cortili della raccolta differenziata (secondo il programma definito dalla Città), consegna a tutte le famiglie coinvolte, una dotazione iniziale di 50 sacchi compostabili per la raccolta della frazione organica umida;
- le locali Associazioni di Categoria hanno sottoscritto con la Città nel novembre 2009 un Protocollo di Intesa, teso ad avviare da subito un programma sperimentale di progressiva diffusione della buona pratica del non utilizzo di sacchetti (ossia dei cosiddetti “shopper” con manico “a canottiera”) non biodegradabili per l'asporto delle merci, in coerenza con i contenuti della norma tecnica UNI EN 13432 promossa dall'Unione Europea e con il dettato della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006);
- il suddetto Protocollo d’Intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08005/112);
- il citato Protocollo di Intesa si è anche posto l'obiettivo, a far data da aprile 2010, di vietare  agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché ai produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, la distribuzione, per l'asporto delle merci, ai consumatori, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, di sacchetti (ossia dei cosiddetti “shopper” con manico “a canottiera”) che non rispondano, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte.
Rilevato che:
- la misura che si intende introdurre appare in linea con gli obiettivi posti dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti ed inoltre non può ritenersi in contrasto con le disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi 1129 e 1130, come modificata dal D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102. Quanto sopra si riscontra in particolare in quanto le disposizioni richiamate hanno lo scopo di introdurre il divieto definitivo della commercializzazione degli shopper non biodegradabili, a partire dal 1 gennaio 2011, non escludendo, pertanto, la possibilità di mettere in atto delle azioni propedeutiche. Anzi, il dato letterale e lo stesso contenuto delle norme richiamate indicano la necessità di mettere in atto delle azioni progressive finalizzate al raggiungimento del risultato sopra illustrato. Il divieto che si vuole introdurre è certamente configurabile come una azione progressiva, sia dal punto di vista oggettivo, in quanto non riguarda la totalità dei sacchetti in polietilene, ma solo quelli cosiddetti “shopper” con manico “a canottiera”, che dal punto di vista soggettivo, atteso che esso afferisce alla sola distribuzione posta in essere dagli esercizi commerciali ed infine non riguarda  l'intero segmento della commercializzazione, bensì solo l'aspetto della distribuzione finale rivolta al consumatore. In assenza dei programmi ministeriali che avrebbero dovuto definire un percorso che avrebbe dovuto portare alla progressiva riduzione della produzione dei sacchetti non biodegradabili per giungere al definitivo divieto alla data del 1 gennaio 2011, appare senz'altro legittimo l'intervento del Comune di Torino che esercitando le funzioni già previste all'articolo 4 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti intende introdurre il divieto di distribuzione dei sacchetti cosiddetti “shopper” con manico “a canottiera” non biodegradabili da parte delle attività commerciali nei confronti dei consumatori per l'asporto delle merci;
- la materia della tutela dell'ambiente è riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa statale per la definizione dei livelli minimi non derogabili: pertanto gli interventi e le azioni posti in essere dalle pubbliche amministrazioni che non riducono il grado di tutela minima ed inderogabile stabilita dal Legislatore, sono senz'altro conformi al dettato costituzionale e nel caso di specie il divieto che si vuole introdurre predispone certamente un grado di tutela dell'ambiente che non deroga ai livelli minimi sopra descritti;
- pertanto, la Civica Amministrazione  intende introdurre l'articolo 10 bis del Regolamento di Polizia Urbana nel tenore che segue:

“Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti “shopper” con manico “a canottiera”) non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza”.

 Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio Gestione Finanziaria, con lettera in data 13 aprile 2010, n. prot. 37886, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la modifica al Regolamento di Polizia Urbana.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^, III^ e VI^ Commissione, competenti per materia, hanno esaminato, in seduta congiunta, la proposta di deliberazione  avente ad oggetto la modifica del Regolamento di Polizia Urbana nella seduta del 13 maggio 2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti  gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento di Polizia Urbana mediante l’inserimento del nuovo articolo 10 bis di seguito riportato:

“Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.”.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Lazzarini, Lavecchia, per  cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.


VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 19

Pertanto il Consiglio

DELIBERA


di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento di Polizia Urbana mediante l’inserimento del nuovo articolo 10 bis di seguito riportato:

“Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.”.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_02592.html

Archivio

inserimento 30.06.2010- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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