Atto
55 n. mecc. 2010 02592/87
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Atto n. 55
n. mecc. 2010 02592/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
24
MAGGIO 2010
Sono presenti nell'aula consiliare del
Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, D’ACUNTO Angelo, MARRONE Maurizio,
PUGLISI Ettore.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: MISURE PER LA RIDUZIONE
PROGRESSIVA DELLA DISTRIBUZIONE AI CONSUMATORI
DEGLI "SHOPPER" CON MANICO "A CANOTTIERA"
NON BIODEGRABILI PER L'ASPORTO DELLE
MERCI. INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 10
BIS AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
URBANA.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I^ Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Premesso
che :
- in accordo ai principi di prevenzione,
riduzione e riutilizzo, contenuti nella
normativa comunitaria e nazionale, risulta
opportuno adottare ogni azione possibile
per salvaguardare l'ambiente;
- tra le azioni possibili per il
fine di cui al punto precedente, rientra
il dettato della norma tecnica UNI EN
13432, promossa dall'Unione Europea
e finalizzata al definitivo divieto
della commercializzazione di sacchi
non biodegradabili per l’asporto delle
merci;
- il TU Ambientale (D. Lgs. 152/2006
e s.m.i.) agli articoli 179 e 180 richiama
i principi di prevenzione e riduzione
della produzione dei rifiuti e, all'articolo
181, il concetto di riduzione dello
smaltimento finale attraverso forme
di riutilizzo e reimpiego;
- la Legge Finanziaria per l'anno
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296),
traendo spunto dalla citata norma tecnica
europea, prevede a partire dall'anno
2007 un programma sperimentale a livello
nazionale per la progressiva riduzione
della commercializzazione dei sacchi
per l'asporto delle merci che, secondo
i criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario, non risultino biodegradabili.
Il suddetto programma doveva essere
definito dal Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro
per l'Ambiente e della Tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali da
adottare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della richiamata
Legge Finanziaria per l'anno 2007, al
fine di individuare le misure da introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno
per giungere al definitivo divieto a
decorrere dal 1 gennaio 2010;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 102
(di conversione del D.L. n. 78 del 1
luglio 2009) ha prorogato il termine
di cui al punto precedente al 1° gennaio
2011;
- recependo i criteri della normativa
europea e nazionale, l’articolo 4, comma
1, del Regolamento comunale di Gestione
dei Rifiuti prevede che “Le autorità
competenti adottano, ciascuna nell'ambito
delle proprie attribuzioni e con l'eventuale
concorso del Gestore del Servizio, iniziative
dirette a favorire, in via prioritaria,
la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosità dei
rifiuti”;
- il Regolamento Comunale sulla
gestione dei rifiuti, inoltre, prevede
all'articolo 5, che ai fini di una corretta
gestione dei rifiuti urbani, la Città
di Torino si impegna a favorire la riduzione
dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso il reimpiego ed il riciclaggio.
Dato atto che:
- ogni anno, in Italia, vengono
distribuite agli utilizzatori finali
quantità esorbitanti di shopper non
biodegradabili per l'asporto delle merci
e la loro produzione, in peso, si attesta
su 260.000 tonnellate (di polietilene
- PE), di cui il 28% circa diventa rifiuto;
- se un barile di petrolio pesa
circa 135 kg., uno shopper pesa circa
7 gr. e con un barile di petrolio si
producono fino a 1.345 shopper non biodegradabili
(in PE), ciò significa che, per produrre
100 shopper, servono all’incirca 10
kg. di petrolio, a fronte di 0,5 kg.
di mais ed 1 kg. di olio di girasole
per la stessa quantità;
- se la produzione di shopper in
PE è di 260.000 ton/anno (260.000.000
kg. di polietilene), ne deriva che per
far fronte al fabbisogno annuale nazionale
si consumano fino ad oltre 27.000.000
di barili di petrolio;
- i rifiuti solidi urbani (RSU),
non recuperabili, della Città di Torino,
sono abitualmente conferiti nei relativi
cassonetti, e successivamente deposti
in discarica, all'interno di sacchetti
in polietilene (PE) dotati di manici
e del tipo cosiddetto “a canottiera”,
comunemente denominati “shopper”;
- l’utilizzo massiccio di tali
“shopper” quali contenitori per l’asporto
delle merci, ne determina un uso altrettanto
massiccio come contenitori dei rifiuti
solidi urbani (RSU) non recuperabili
e, data la loro particolare conformazione,
con manici (che si prestano a fungere
da legacci per il medesimo shopper),
il volume medio inferiore ai 30 lt.
ed il particolare polimero con cui sono
prodotti (indicato con la sigla PE e
con un numero di riferimento, in funzione
dello spessore del film plastico utilizzato
per la produzione), che li rende particolarmente
resistenti ed elastici, e ne consente
un abbandono nell’ambiente particolarmente
semplice, al di fuori degli appositi
bidoni e cassonetti atti a contenerli;
- l'abbandono indiscriminato di
tali “shopper” nell'ambiente terrestre,
fluviale e lacuale, sia come contenitori
di rifiuti solidi urbani, sia come contenitori
vuoti, determina costi di bonifica ingenti
in capo alle singole Amministrazioni
competenti, nonché un potenziale danno
ambientale difficile da affrontare e,
in taluni casi, impossibile da debellare
anche nel lungo periodo;
Atteso
che:
- l’utilizzo di “shopper” biodegradabili
in luogo di quelli attualmente utilizzati,
in polietilene (PE), determinerebbe
una miglior conduzione dell'impianto
di interramento controllato, se non
dal punto di vista volumetrico specifico
(il volume di uno shopper biodegradabile
è pressoché uguale a quello di uno in
polietilene), da quello del volume “processato”
(la compattazione meccanica degli “shopper
bio” comporta un minor volume a fine
processo rispetto a quanto accadrebbe
con gli shopper in polietilene, in quanto
più resistenti) e, una minor percentuale
residuale di polietilene nell'ammasso
di rifiuti collassati;
- l’articolo 183, comma 1, lett
f) del TU Ambientale (D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.), così come novellato dall'articolo
2 del D.Lgs. 4/2008, ripropone la definizione
di raccolta differenziata della frazione
organica come segue: “La frazione organica
umida è raccolta separatamente o con
contenitori a svuotamento riutilizzabili
o con sacchetti biodegradabili certificati”;
- l'impianto di Amiat di Borgaro
Torinese, che è quello ove viene attualmente
conferita tutta la frazione organica
umida della Città di Torino, è tecnologicamente
attrezzato per ricevere anche sacchi
in polietilene tuttavia la loro sostituzione
a favore di shopper compostabili, determinerebbe
una miglior qualità del processo di
compostaggio e, soprattutto, il rispetto
in senso stretto del dettato normativo
di cui all'articolo 183 del TU Ambientale;
Osservato
che:
La Città di Torino ha già messo in atto
delle azioni politiche ed amministrative
finalizzate a introdurre i sacchetti
compostabili in sostituzione di quelli
di polietilene ed invero:
- nell’ottica del rispetto di quanto
enunciato all'articolo 183 del TU Ambientale
ed a carattere educativo, la partecipata
AMIAT S.p.A., all'atto dell'internalizzazione
nei cortili della raccolta differenziata
(secondo il programma definito dalla
Città), consegna a tutte le famiglie
coinvolte, una dotazione iniziale di
50 sacchi compostabili per la raccolta
della frazione organica umida;
- le locali Associazioni di Categoria
hanno sottoscritto con la Città nel
novembre 2009 un Protocollo di Intesa,
teso ad avviare da subito un programma
sperimentale di progressiva diffusione
della buona pratica del non utilizzo
di sacchetti (ossia dei cosiddetti “shopper”
con manico “a canottiera”) non biodegradabili
per l'asporto delle merci, in coerenza
con i contenuti della norma tecnica
UNI EN 13432 promossa dall'Unione Europea
e con il dettato della Legge Finanziaria
per l'anno 2007 (n. 296 del 27 dicembre
2006);
- il suddetto Protocollo d’Intesa
è stato approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 24 novembre
2009 (mecc. 2009 08005/112);
- il citato Protocollo di Intesa
si è anche posto l'obiettivo, a far
data da aprile 2010, di vietare
agli esercizi commerciali, artigianali
e di somministrazione alimenti e bevande,
esercenti attività sul territorio comunale,
in sede fissa o su area pubblica, nonché
ai produttori agricoli che effettuano
l'attività di vendita al dettaglio sui
mercati cittadini, la distribuzione,
per l'asporto delle merci, ai consumatori,
sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso,
di sacchetti (ossia dei cosiddetti “shopper”
con manico “a canottiera”) che non rispondano,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario, salvo esaurimento delle
scorte.
Rilevato che:
- la misura che si intende introdurre
appare in linea con gli obiettivi posti
dagli articoli 4 e 5 del Regolamento
Comunale per la Gestione dei Rifiuti
ed inoltre non può ritenersi in contrasto
con le disposizioni della Legge 27 dicembre
2006 n. 296, articolo 1, commi 1129
e 1130, come modificata dal D.L. n.
78 del 1 luglio 2009 convertito in Legge
3 agosto 2009, n. 102. Quanto sopra
si riscontra in particolare in quanto
le disposizioni richiamate hanno lo
scopo di introdurre il divieto definitivo
della commercializzazione degli shopper
non biodegradabili, a partire dal 1
gennaio 2011, non escludendo, pertanto,
la possibilità di mettere in atto delle
azioni propedeutiche. Anzi, il dato
letterale e lo stesso contenuto delle
norme richiamate indicano la necessità
di mettere in atto delle azioni progressive
finalizzate al raggiungimento del risultato
sopra illustrato. Il divieto che si
vuole introdurre è certamente configurabile
come una azione progressiva, sia dal
punto di vista oggettivo, in quanto
non riguarda la totalità dei sacchetti
in polietilene, ma solo quelli cosiddetti
“shopper” con manico “a canottiera”,
che dal punto di vista soggettivo, atteso
che esso afferisce alla sola distribuzione
posta in essere dagli esercizi commerciali
ed infine non riguarda l'intero
segmento della commercializzazione,
bensì solo l'aspetto della distribuzione
finale rivolta al consumatore. In assenza
dei programmi ministeriali che avrebbero
dovuto definire un percorso che avrebbe
dovuto portare alla progressiva riduzione
della produzione dei sacchetti non biodegradabili
per giungere al definitivo divieto alla
data del 1 gennaio 2011, appare senz'altro
legittimo l'intervento del Comune di
Torino che esercitando le funzioni già
previste all'articolo 4 del Regolamento
Comunale per la Gestione dei Rifiuti
intende introdurre il divieto di distribuzione
dei sacchetti cosiddetti “shopper” con
manico “a canottiera” non biodegradabili
da parte delle attività commerciali
nei confronti dei consumatori per l'asporto
delle merci;
- la materia della tutela dell'ambiente
è riservata dalla Costituzione alla
competenza legislativa statale per la
definizione dei livelli minimi non derogabili:
pertanto gli interventi e le azioni
posti in essere dalle pubbliche amministrazioni
che non riducono il grado di tutela
minima ed inderogabile stabilita dal
Legislatore, sono senz'altro conformi
al dettato costituzionale e nel caso
di specie il divieto che si vuole introdurre
predispone certamente un grado di tutela
dell'ambiente che non deroga ai livelli
minimi sopra descritti;
- pertanto, la Civica Amministrazione
intende introdurre l'articolo 10 bis
del Regolamento di Polizia Urbana nel
tenore che segue:
“Divieto
di distribuzione di sacchetti non biodegradabili
per l'asporto delle merci
1. Gli
esercizi commerciali, artigianali e
di somministrazione alimenti e bevande,
esercenti attività sul territorio comunale,
in sede fissa o su area pubblica, nonché
i produttori agricoli che effettuano
l'attività di vendita al dettaglio sui
mercati cittadini, non possono distribuire,
né a titolo gratuito, né a titolo oneroso,
ai consumatori per l'asporto delle merci,
sacchetti (cosiddetti “shopper” con
manico “a canottiera”) non biodegradabili
che non rispondano, preferibilmente,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario, salvo esaurimento delle
scorte acquistate in precedenza”.
Ai
sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento la presente proposta
di deliberazione viene trasmessa alle
Circoscrizioni per l'espressione del
parere di competenza.
Alla
luce di quanto sopra, il Dirigente del
Corpo di Polizia Municipale – Ufficio
Bilancio Gestione Finanziaria, con lettera
in data 13 aprile 2010, n. prot. 37886,
ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intende
approvare la modifica al Regolamento
di Polizia Urbana.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
La I^, III^ e VI^ Commissione, competenti
per materia, hanno esaminato, in seduta
congiunta, la proposta di deliberazione
avente ad oggetto la modifica del Regolamento
di Polizia Urbana nella seduta del 13
maggio 2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto
l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere
parere favorevole alla modifica del
Regolamento di Polizia Urbana mediante
l’inserimento del nuovo articolo 10
bis di seguito riportato:
“Divieto
di distribuzione di sacchetti non biodegradabili
per l'asporto delle merci
1. Gli esercizi commerciali, artigianali
e di somministrazione alimenti e bevande,
esercenti attività sul territorio comunale,
in sede fissa o su area pubblica, nonché
i produttori agricoli che effettuano
l'attività di vendita al dettaglio sui
mercati cittadini, non possono distribuire,
né a titolo gratuito, né a titolo oneroso,
ai consumatori per l'asporto delle merci,
sacchetti (cosiddetti "shopper" con
manico "a canottiera") non biodegradabili
che non rispondano, preferibilmente,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario, salvo esaurimento delle
scorte acquistate in precedenza.”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Lazzarini, Lavecchia,
per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 19
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla
modifica del Regolamento di Polizia
Urbana mediante l’inserimento del nuovo
articolo 10 bis di seguito riportato:
“Divieto
di distribuzione di sacchetti non biodegradabili
per l'asporto delle merci
Gli esercizi commerciali, artigianali
e di somministrazione alimenti e bevande,
esercenti attività sul territorio comunale,
in sede fissa o su area pubblica, nonché
i produttori agricoli che effettuano
l'attività di vendita al dettaglio sui
mercati cittadini, non possono distribuire,
né a titolo gratuito, né a titolo oneroso,
ai consumatori per l'asporto delle merci,
sacchetti (cosiddetti "shopper" con
manico "a canottiera") non biodegradabili
che non rispondano, preferibilmente,
ai criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario, salvo esaurimento delle
scorte acquistate in precedenza.”.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_02592.html
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