Atto
37 n. mecc. 2010 02069/87
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Atto
n. 37
n. mecc. 2010 02069/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
27 APRILE 2010
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO,
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti
i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
D’ACUNTO Angelo, VALLE Mauro.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO
“REGOLAMENTO PER LA VARIZAZIONE
DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE
ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.
APPROVAZIONE”.
Il Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I Commissione
Paolo Cavallari, riferisce.
Con nota del 16 aprile 2010 n. prot.
12483 la Divisione Servizi Tributari
e Catasto ha invitato la Circoscrizione
ad esprimere parere, ai sensi degli
artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento,
in merito alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto “Regolamento
pe rla varizazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Modifica
della soglia di esenzione. Approvazione”.
A tal proposito viene di seguito riportata
la deliberazione suindicata:
“L'Addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRE) venne istituita,
a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'articolo
1 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro,
la possibilità, da parte dei Comuni,
di variare l'aliquota base determinata
ogni anno con Decreto del Ministero
delle Finanze, fino ad un massimo dello
0,5%.
L'articolo 3, comma 1, lettera
a), della Legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì
la sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche deliberati successivamente al
29 settembre 2002 e delle deliberazioni
che non fossero meramente confermative
delle aliquote in vigore per l'anno
2002. Tale limitazione è stata più volte
reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all'entrata in vigore
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che ha reso
possibile l'incremento effettivo delle
aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1,
comma 142, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo
1 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni,
con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono disporre la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con
Decreto del Capo del Dipartimento per
le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficia le
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma
2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ha introdotto il comma 3 bis del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360
che recita: "Con il medesimo Regolamento
di cui al comma 3 può essere stabilita
una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza
di garantire e sviluppare i livelli
quali-quantitativi dei servizi resi
dal Comune salvaguardando gli equilibri
di bilancio ed il rispetto del Patto
di Stabilità in una situazione di riduzione
di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione
ad attivare la facoltà prevista dalla
Legge Finanziaria 2007 incrementando
l'aliquota dell'addizionale, ma temperando
allo stesso tempo l'effetto dell'aumento
del prelievo con l'introduzione della
soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006
09746/013), veniva approvato il citato
"Regolamento per la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra
l'altro, prevede la soglia di esenzione
sul reddito imponibile IRE, al fine
della tutela delle fasce reddituali
più deboli.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007
01080/024), immediatamente eseguibile,
ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio
2007 in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili"
è stata stabilita la variazione, nella
misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche rispetto all'aliquota
pari a 0,3 punti percentuali vigente
fin dall'anno 2002, portandola complessivamente
a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta
necessaria per garantire gli equilibri
di bilancio.
Con successiva deliberazione della
Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc.
2007 01947/013), venne data attuazione
agli indirizzi del Consiglio in tema
di aliquota in argomento con l'approvazione
della variazione dell'addizionale comunale
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche della misura di 0,5 punti percentuali
complessivi.
Per l'anno 2008, con deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024),
immediatamente eseguibile, ad oggetto
"Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema
di tributi locali, tariffe, rette, canoni
ed altre materie simili" venne stabilito
di confermare l'aliquota dello 0,5%,
indirizzo attuato dalla Giunta Comunale
del 27 maggio 2008 con deliberazione
(mecc. 2008 02844/013).
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008
02481/013), immediatamente eseguibile,
la soglia di esenzione veniva elevata
ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1
gennaio 2008. Con successiva deliberazione
del Consiglio Comunale del 23 marzo
2009 (mecc. 2009 01068/013) la soglia
di esenzione veniva elevata a Euro 10.700,00
a decorrere dal 1 gennaio 2009.
Considerato che i Sindacati di
categoria hanno segnalato la necessità
di tutelare la fascia dei possessori
di pensione minima e quella dei cassaintegrati,
i cui redditi sono stati adeguati all'indice
di inflazione ai sensi dell'articolo
2, comma 150 della Legge 29 dicembre
2009 n. 191 e specificati nel loro ammontare
dall'INPS con circolare n. 18 del 5
febbraio 2010, si ritiene di modificare
la soglia di esenzione determinata in
Euro 10.700,00 nell'articolo 4 bis del
succitato Regolamento elevandola ad
Euro 10.750,00 con decorrenza 1 gennaio
2010 come segue:
" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale di cui al precedente
articolo 1 non è dovuta se il reddito
imponibile complessivo determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche non supera l'importo
di Euro 10.750,00.
Se il reddito imponibile supera
la soglia di esenzione di Euro 10.750,00,
l'addizionale è dovuta ed è determinata
applicando l'aliquota al reddito imponibile
complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma
8, della Legge Finanziaria per l'anno
2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448)
ha sostituito il comma 16 dell'articolo
53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388
con il seguente nuovo testo: "Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante
istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio
dell'anno di riferimento" ed in tale
senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296)
in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che, con Decreto del
Ministro dell'Interno del 17 dicembre
2009, il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l'anno
2010 da parte degli Enti Locali è stato
differito al 30 aprile 2010”.
La I Commissione permanente di lavoro,
riunitasi il 26 aprile 2010 ha
esaminato la proposta di deliberazione
in oggetto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art. 54 dello Statuto della Città;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca
i provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce
i termini e le modalità;
¨ Visti gli artt.49 e 107
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs.
18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di
esprimere parere favorevole sulla
proposta di deliberazione n.mecc. 2010
01887/013 avente ad oggetto " Regolamento
pe rla varizazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Modifica
della soglia di esenzione. Approvazione”.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Maffei, Puglisi Marrone,
Novo, Lazzarini per cui i Consiglieri
presenti in aula sono 17.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
17
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI:1
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole sulla
proposta di deliberazione n.mecc. 2010
01887/013 avente ad oggetto " Regolamento
pe rla varizazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Modifica
della soglia di esenzione. Approvazione”.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_02069.html
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