Atto
10 n. mecc. 2010 00420/87
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Atto
n. 10
n. mecc. 2010 00420/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
01
FEBBRAIO 2010
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina,
CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo,
DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano,
FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO
Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo,
Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In
totale n. 22 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, CAVALLARI Paolo, LAZZARINI
Massimiliano
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Paolo Cavallari e con il Coordinatore
della III^ Commissione Marianna Del
Bianco, riferisce.
Il vigente Regolamento comunale disciplinante
il commercio sulle aree mercatali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101),
esecutiva dal 7 marzo 2005, a seguito
di alcuni anni di applicazione concreta,
richiede un adeguamento alla luce delle
mutevoli esigenze di questa particolare
forma di attività commerciale.
In particolare,
si rende opportuno contemplare, accanto
alla regolamentazione delle attività
svolte sulle aree mercatali, altresì,
la disciplina delle attività di commercio
che, sia pur esercitate in aree extramercatali
del territorio cittadino, possono ritenersi
affini, in termini di provvedimenti
autorizzativi, a quelle propriamente
svolte sui mercati rionali. Ciò allo
scopo precipuo di fornire a tutte le
attività esercitate su area pubblica
o su aree in disponibilità della Città
un'idonea ed omogenea regolamentazione
tale da garantire maggiore chiarezza
sia agli operatori sia agli organi preposti
alla vigilanza sul territorio.
La normativa nazionale e regionale in
materia di commercio su area mercatale,
in quanto compatibile, costituisce un
punto di riferimento imprescindibile
dal quale partire per disciplinare qualunque
attività di commercio esercitata su
suolo pubblico.
Al tempo stesso, si ritiene necessario,
in un'ottica di semplificazione dell'azione
amministrativa, consolidare, nello schema
dell'atto regolamentare, alcuni iter
già disciplinati con precedenti atti
deliberativi della Giunta i quali, a
seguito della loro applicazione, hanno
dimostrato garanzia di snellimento nell'attività
degli uffici e, dunque, sono stati accolti
con favore dagli operatori (si ricordi,
a titolo esemplificativo, la sostituzione
del rilascio di apposita autorizzazione
con la dichiarazione di inizio ?????attività
in caso di affitto di azienda commerciale).
Inoltre, nelle modifiche regolamentari
si è tenuto conto dei principi di cui
alla Direttiva cd. 'Bolkestein', approvata
dal Parlamento e dal Consiglio il 12
dicembre 2006, divenuta formalmente
la numero 2006/123/CE del 12 dicembre
2006, con la quale si è inteso facilitare
la circolazione di servizi all'interno
dell'Unione Europea.
Essa si propone come direttiva-quadro,
che pone poche regole molto generali
e lascia agli stati membri la decisione
sulle modalità applicative dei principi
enunciati. Il criterio generale a cui
si ispira è stato individuato nella
libera circolazione nel settore dei
servizi.
Per raggiungere questi obiettivi, la
Direttiva propone la semplificazione
delle procedure amministrative, eliminando
l’eccesso di burocrazia, nonché l'eliminazione
di autorizzazioni definite come ‘discriminatorie’.
In attuazione della medesima, la Legge
18 giugno 2009, n. 69, con l'articolo
9 comma 4, ha modificato l'articolo
19 comma 2 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, aggiungendo il seguente periodo:
“Nel caso in cui la dichiarazione di
inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio
di attività di impianti produttivi di
beni e di servizi e di prestazione di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, compresi gli atti
che dispongono l'iscrizione in albi
o ruoli o registri ad efficacia abilitante
o comunque a tale fine eventualmente
richiesta, l'attività può essere iniziata
dalla data della presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente”.
Inoltre, il comma 3 dell'articolo 19
è stato così modificato: “L'amministrazione
competente, in caso di accertata carenza
delle condizioni, modalità e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma
2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo
del medesimo comma 2, nel termine di
trenta giorni dalla data della presentazione
della dichiarazione, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. È fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione
competente di assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies.”
Omissis.
A seguito di tali modifiche normative,
con deliberazione della Giunta comunale
del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08018/016)
sono stati individuati i procedimenti
per i quali è venuta meno l'esigenza
di procedere alla emissione e consegna
di apposito titolo autorizzatorio, con
conseguente applicazione del regime
semplificato.
Conformemente a quanto previsto dalla
citata deliberazione, laddove il rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività imprenditoriale o commerciale
dipenda esclusivamente dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge
o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi, il
nuovo testo regolamentare ha recepito
che l'atto di autorizzazione è sostituito
da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. Si vedano,
a tale proposito, le nuove norme regolamentari
in materia di rilascio e subingresso
in autorizzazioni con o senza posteggio.
Inoltre, si prevede una calendarizzazione
delle richieste provenienti dagli operatori
con maggiore frequenza, allo scopo di
fornire a questi ultimi ed agli uffici
preposti all'attività istruttoria un
ordine organizzativo che consenta di
programmare con anticipo o, comunque,
con una determinata cadenza le attività
oggetto di autorizzazione (a titolo
meramente esemplificativo: aperture
straordinarie dei mercati cittadini,
aggiornamento delle graduatorie dei
mercati con il coinvolgimento degli
interessati, ricezione ed inserimento
delle cause giustificative delle assenze
dal posteggio, consolidamento nella
bozza di regolamento della procedura
per la concessione di miglioria del
posteggio).
In considerazione dell’esigenza di garantire
certezza nel funzionamento dei mercati
e nell'offerta merceologica dei prodotti,
si ritiene di limitare la ricevibilità
delle domande di cambio settore alle
sole aree mercatali non ancora riqualificate,
fermo restando l'onere, prima di effettuare
il cambio di settore, di procedere alla
verifica circa la disponibilità, nello
stesso mercato, di un posteggio destinato
alla merceologia di interesse del richiedente.
Con riguardo alle verifiche circa la
regolarità della posizione debitoria
degli operatori nei confronti della
Città, si ritiene opportuno estendere
la sfera temporale oggetto di controllo
a tutti gli anni precedenti alla data
delle istanze presentate dai medesimi,
allo scopo di delineare un quadro completo
della situazione nei pagamenti risultanti
in capo al soggetto interessato.
Infine, in merito alla gestione degli
impianti energetici ed idrici nelle
aree mercatali, si richiama la procedura
ad evidenza pubblica, già oggetto di
precedenti provvedimenti deliberativi,
con la quale la contabilizzazione delle
utenze può essere affidata a soggetti
terzi debitamente accreditati mediante
iscrizione in apposito registro.
In considerazione delle modifiche ed
integrazioni proposte, si ritiene necessario
seguire il metodo della ‘novellazione’,
ossia intervenendo direttamente sul
testo del regolamento, sia attraverso
modifiche dell'articolato sia attraverso
l'introduzione di commi aggiuntivi,
anche al fine di rendere di più facile
consultazione il testo approvato.
Alla
luce di quanto sopra, il Dirigente Settore
Mercati, con lettera in data 22 dicembre
2009, n. prot. 52823, ha trasmesso copia
della proposta di deliberazione con
la quale si intende approvare la nuova
stesura del Regolamento comunale per
il commercio su area pubblica.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi dell’art.
43, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La
III^ Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di deliberazione
avente ad oggetto la nuova stesura del
regolamento comunale per la disciplina
del commercio su area pubblica nella
seduta del 20 gennaio 2010.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨
Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio
1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro,
all'art.43 elenca i provvedimenti per
i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨
Visti
gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
-
di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo Regolamento Comunale
per la disciplina del commercio su area
pubblica.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti al momento della votazione i
Consiglieri Maffei, Fontana, Puglisi,
Marrone, Novo, per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento della votazione
sono 17.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
17
VOTANTI:
15
VOTI
FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI:
2 (D’Acunto, Rabellino)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
-
di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo Regolamento Comunale
per la disciplina del commercio su area
pubblica.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_00420.html
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