Atto
4 n. mecc. 2010 00092/87
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Atto
n. 4
n. mecc.
2010 00092/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
18
GENNAIO 2010
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, , , CAVALLARI Paolo,
CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano,
FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI
Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
VALLE Mauro.
In
totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, COLLURA Anna Maria, CAPUTO
Valentina, D’ACUNTO Angelo.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E
LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
Il Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I^ Commissione
Paolo Cavallari e con il Coordinatore
della III^ Commissione Marianna Del
Bianco, riferisce.
L'attuale
Regolamento per la disciplina dell'attività
di vendita di quotidiani e periodici,
approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 10 ottobre
2005 (mecc. 2005 07568/016) così come
modificato con la deliberazione del
Consiglio Comunale del 22 settembre
2008 (mecc. 2008 02390/016) trova le
sue basi nella Legge 13 aprile
1999 n. 108 e nel Decreto Legislativo
24 aprile 2001 n. 170 di riordino del
sistema di diffusione della stampa quotidiana
e periodica, in funzione di un “Piano”
di localizzazione dei punti esclusivi
di vendita basato principalmente sulla
verifica di distanze minime e di contingenti
numerici.
I criteri di programmazione finora applicati
trovavano fondamento nella normativa
sopra richiamata. Tuttavia, con l'entrata
in vigore della Legge 4 agosto 2006
n. 248 di conversione del Decreto Legge
4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica”, nonché “interventi
in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”, i suddetti parametri
non sono più conformi ai criteri stabiliti
dal legislatore per rispondere a finalità
di crescita economica e di sviluppo
occupazionale.
Invero,
l'articolo 3 della Legge 248/2006 prevede
che la programmazione commerciale non
possa essere basata su vincoli quali
il rispetto di distanze minime obbligatorie
tra attività congeneri.
La validità di tali criteri, in base
ad un consolidato orientamento giurisprudenziale,
ha assunto portata generale per cui
gli stessi sono applicabili per qualsiasi
attività produttiva o di servizi.
In special modo, per quanto attiene
alle rivendite esclusive e non esclusive
di quotidiani e periodici, si registrano
già diverse pronunce giurisprudenziali
che stigmatizzano il sistema di programmazione
basato sul rispetto di distanze minime,
ritenendoli contrastanti con i principi
generali della Legge 248/2006 articolo
3. A titolo esemplificativo si citano:
TAR Sardegna Sez. I n. 139 “edicole:
non applicabili le distanze neppure
se previste dalla legge regionale” in
base alla quale, in applicazione dell'articolo
3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248,
la programmazione commerciale non può
essere redatta su vincoli quali “il
rispetto di distanze minime obbligatorie
tra attività commerciali appartenenti
alla medesima tipologia di esercizio
su requisiti”; TAR Lazio Sez. II ter
n.12561 “..Quanto al limite distanziale
rispetto a esercizi analoghi in zona,
si fa presente che l’articolo 3, comma
1 lett. b) del D. Lgs. 4 luglio 2006
n. 223, convertito in Legge
4/8/2006 n. 248,
ha fatto venir meno l'onere di osservanza;
TAR Campania n. 6041/2008 “l’autorizzazione
all'impianto di punti di rivendita di
giornali non è condizionato all'osservanza
di una distanza minima dalle preesistenti
rivendite (sentenze n. 9777 del 2004,
n. 46 del 2005 e n. 7482 del 2007) …”;
e più in generale, per distanze minime
tra attività appartenenti alla medesima
categoria d'esercizio, TAR Lombardia
Sez. III n. 88/2006 e TAR Piemonte Sez.
I n. 1322/2007.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare
quantomeno necessaria la revisione dei
criteri per la programmazione e la disciplina
delle attività di vendita quotidiani
e periodici, anche alla luce dei principi
introdotti dalla direttiva della Comunità
Europea n. 2006/123/CE adottata il 12
dicembre 2006, cosiddetta “Direttiva
Bolkestein”, di seguito “Direttiva”.
La Direttiva ha in particolare introdotto
la rimozione di qualsiasi discriminazione,
quali ad esempio la cittadinanza in
capo al prestatore del servizio o la
sede legale in una particolare localizzazione,
istituendo pertanto la libertà di stabilimento
in qualsiasi Stato membro dell’Unione
Europea; inoltre la Direttiva ha altresì
determinato quali requisiti non possono
essere oggetto di valutazione nelle
procedure di autorizzazione, fra i quali
è richiamato il divieto di stabilire
“..restrizioni quantitative o territoriali
sotto forma, in particolare, di restrizioni
fissate in funzione della popolazione
o di una distanza geografica minima
tra prestatori..”.
In particolar modo, il documento comunitario
denominato “Manuale per l'attuazione
della direttiva servizi” nell'indicare
le modalità operative alle quali gli
Stati membri devono attenersi per dare
applicazione ai criteri contenuti nella
Direttiva, all’articolo 6.3.1 in tema
di restrizioni quantitative o territoriali
porta come esempio proprio le attività
di vendita di quotidiani e periodici
e precisa: “…le restrizioni quantitative
comprendono anche i requisiti ai sensi
dei quali il numero di operatori consentiti
viene determinato in base alla popolazione
esistente, come, ad esempio, un requisito
secondo cui non è possibile aprire più
di un’edicola o di una scuola guida
in presenza di un certo numero di abitanti,
ad esempio 2000 abitanti. Per quanto
riguarda le restrizioni territoriali,
queste comprendono i requisiti che limitano
il numero di prestatori di servizi in
funzione di una distanza geografica
minima tra i prestatori come, ad esempio,
una distanza di almeno 5 km tra due
stazioni di servizio…”.
Lo Stato Italiano con la Legge 248/2006
ha inteso dare una prima attuazione
ai principi ispiratori dettati dalla
Direttiva, per garantire la tutela della
concorrenza e libera circolazione delle
merci e dei servizi secondo “condizioni
di pari opportunità …e …corretto ed
uniforme funzionamento del mercato”
disponendo con riferimento alla concorrenza
nel settore della distribuzione commerciale,
all'articolo 3, l’obbligo di
non sussistenza di una serie di limitazioni,
fra le quali
“…
b)
il rispetto di distanze minime obbligatorie
tra attività commerciali appartenenti
alla medesima tipologia di esercizio;
c)
le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi
commerciali, fatta salva la distinzione
tra settore alimentare e non alimentare;
d)
il rispetto di limiti riferiti a quote
di mercato predefinite o calcolate sul
volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale;
…..”.
La nuova programmazione territoriale
deve quindi tenere conto di queste indicazioni.
Si è quindi valutato come criterio quello
della valorizzazione del tessuto commerciale
che, come noto in letteratura, indica
che le aree commerciali risultano competitive
soprattutto quando rivestono caratteri
di completezza dell’offerta. In questo
senso la presenza di rivendite di quotidiani
e periodici risulta elemento di fondamentale
importanza per la valorizzazione degli
addensamenti commerciali così come riconosciuti
del P.R.G.C..
Con la nuova programmazione si intende
favorire quindi la localizzazione di
nuove edicole in particolare negli addensamenti
che risultano lacunosi, dove per lacunosi
si intendono quegli addensamenti che
sono contraddistinti da un rapporto
tra edicole e numero complessivo di
attività commerciali inferiore a quello
dell'addensamento con il numero maggiore
di attività commerciali.
Nell’ambito delle azioni di trasparenza
e di collaborazione intraprese dall’Amministrazione
con gli Operatori del comparto, durante
la seduta della Commissione Comunale
rivendite quotidiani del 3 aprile 2009
è stata introdotta la necessità di operare
modifiche sostanziali al citato Regolamento;
nell’incontro del 16 settembre 2009
sono state illustrate le linee guida
che l’Amministrazione avrebbe utilizzato
per rendere il Regolamento conforme
alla nuova disciplina, ricevendo l’approvazione
da parte della Commissione.
In data 26 ottobre 2009 è stata presentata
la bozza del Regolamento così modificato,
rivolgendo alla Commissione l'invito
a presentare eventuali osservazioni
o modifiche entro il 6 novembre 2009.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il Dirigente
Settore Attività Economiche e di Servizio
– Sportello Unico per le Attività Produttive,
con lettera in data 19 novembre 2009,
n. prot. 48135, ha trasmesso copia della
proposta di deliberazione con la quale
si intende approvare la nuova stesura
del Regolamento comunale per la programmazione
e la disciplina dell’attività di vendita
di quotidiani e periodici per le motivazioni
espresse in narrativa.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi dell’art.
43, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione
in argomento.
La
III^ Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di deliberazione
avente ad oggetto la nuova stesura del
regolamento comunale per la programmazione
e la disciplina dell’attività di vendita
di quotidiani e periodici nella seduta
del 10 dicembre 2009.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨
Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio
1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro,
all'art.43 elenca i provvedimenti per
i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨
Visti
gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano:
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di abrogazione del Regolamento
Comunale per la disciplina dell'attività
di vendita di quotidiani e periodici
n. 310 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 10 ottobre
2005 (mecc. 2005 07568/016) così come
modificato con la deliberazione del
Consiglio Comunale del 22 settembre
2008 (mecc. 2008 02390/016).
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla bozza del nuovo Regolamento Comunale
per la programmazione e la disciplina
dell’attività di vendita di quotidiani
e periodici.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta
assente dall’aula al momento della votazione
il Consigliere Cerrato per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 20
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
20
VOTANTI:16
VOTI
FAVOREVOLI:15
VOTI
CONTRARI:1
ASTENUTI:
4 (Farano-Maffei-Puglisi-Marrone)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
per
le ragioni espresse in narrativa e che
qui integralmente si richiamano:
1.
di esprimere parere favorevole
in merito alla proposta di abrogazione
del Regolamento Comunale per la disciplina
dell'attività di vendita di quotidiani
e periodici n. 310 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 10 ottobre
2005 (mecc. 2005 07568/016) così come
modificato con la deliberazione del
Consiglio Comunale del 22 settembre
2008 (mecc. 2008 02390/016).
2.
di esprimere parere favorevole
in merito alla bozza del nuovo Regolamento
Comunale per la programmazione
e la disciplina dell’attività di vendita
di quotidiani e periodici
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_00092.html
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