Atto
56 n. mecc. 2009 02792/87 |
|
Atto n. 56 n. mecc.
2009 02792/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
11 MAGGIO
2009
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, LAVECCHIA
Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO
Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, RABELLINO
Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i
Consiglieri: BOSSO Giovanni, FONTANA
Marco, PUGLISI Ettore.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO
: VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI
- ADOZIONE.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota
del 24 marzo 2009 prot.n. 149a2, la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
ha invitato la Circoscrizione ad esprimere
parere preventivo in merito all’approvazione
della Variante Parziale n. 189 al Piano
Regolatore Generale, concernente la
riqualificazione energetica di edifici
residenziali esistenti, mediante il
recupero dei sottotetti, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2009 01347/009.
Il presente
provvedimento modifica parzialmente
la disciplina normativa prevista dalle
Norme di Attuazione del Piano Regolatore
Generale vigente, in relazione alla
tematica della riqualificazione energetica
degli edifici residenziali esistenti.
Il tema
della riqualificazione energetica ha
acquisito negli ultimi anni sempre maggior
importanza, sia per un'accresciuta sensibilità
verso le risorse ambientali, sia per
la necessità di un adeguamento agli
indirizzi dell'Unione Europea.
In Italia
"l'edilizia sostenibile" può efficacemente
contribuire al miglioramento della vita
urbana in quanto oltre la metà degli
investimenti immobiliari è destinato
alle ristrutturazioni. Occorre sottolineare,
inoltre, che il costo iniziale di un
buon isolamento termico e di un impianto
progettato con la giusta attenzione
ai consumi viene ammortizzato in breve
tempo con il risparmio di energia ottenuto.
In particolare
l'edificato torinese è per la maggior
parte antecedente agli anni Ottanta
del secolo scorso ed ai sensi della
normativa vigente i proprietari di tali
edifici non sono obbligati ad attuare
interventi di riqualificazione energetica,
a meno che non effettuino opere rilevanti
di manutenzione (rifacimento della copertura,
degli intonaci di facciata, ecc.…);
di conseguenza, risulta evidente che
una quota cospicua dell'edificato urbano
potrebbe continuare per anni ad avere
consumi di energia primaria maggiori
di quelli che si potrebbero ottenere
con l'applicazione di tecnologie adatte
allo scopo.
La sola
politica delle agevolazioni fiscali
e delle incentivazioni finanziarie,
pur avendo fornito una considerevole
spinta alla riqualificazione edilizia,
non può, pertanto, essere risolutrice
della problematica.
Partendo
da queste premesse si propone un adeguamento
normativo che si basi non su agevolazioni
economiche ma sul riconoscimento di
un incentivo volumetrico vincolato alla
riqualificazione energetica dell'intero
immobile, nel rispetto dei caratteri
tipologico-formali degli edifici esistenti.
In relazione
agli aspetti sopra richiamati è stato
predisposto un provvedimento di variante
urbanistica che prevede un possibile
incremento di 60 centimetri della linea
di gronda e di colmo, rispetto ai 40
cm attualmente ammessi dalle Norme Urbanistiche
Edilizie di Attuazione del P.R.G., mantenendo
le preesistenti pendenze delle falde.
L'innalzamento dovrà rispettare l'equilibrio
compositivo riprendendo i caratteri
stilistici presenti in facciata.
Gli interventi
di recupero dei sottotetti dovranno
essere destinati a fini abitativi e
garantire, tramite un insieme sistematico
di opere, un risparmio annuale di energia
dell'intero edificio, definito e quantificato
puntualmente dallo specifico allegato
al Regolamento Edilizio comunale. Il
risultato ottenuto sarà la riduzione
delle dispersioni a favore dell'intero
complesso, il recupero dei volumi del
sottotetto con prestazioni energetiche
superiori a quelle previste dalla normativa
vigente nonché l'incremento del valore
immobiliare derivante dalla ristrutturazione
della zona sottotetto.
Con l'applicazione
della presente norma si recupera una
maggiore superficie abitabile - sempre
e comunque all'interno della superficie
di solaio del sottotetto esistente e
senza creare nuove superfici di solaio,
definita "superficie addizionale SA"
e ricavata dal differenziale tra la
superficie interna lorda ottenibile
dalla norma proposta e quella derivata
dall'applicazione della Legge Regionale
n. 21 del 6 agosto 1998 "Norme per il
recupero a fini abitativi dei sottotetti"
con gli incrementi già consentiti dalle
N.U.E.A. per interventi di restauro
e risanamento conservativo.
Il recupero
del sottotetto, pertanto, deve essere
contestuale ad un intervento di miglioramento
della coibentazione dell'intero edificio
sottostante che deve consentire un risparmio
di energia per ogni metro quadro di
superficie addizionale "SA" rapportato
ai valori della tabella inerente il
risparmio energetico che costituirà
parte integrante dell'Allegato Energetico
al Regolamento Edilizio.
Il predetto
intervento non si configura come sopraelevazione
in quanto non viene a realizzarsi, come
indicato all'articolo 2, punto 40 dalle
N.U.E.A., un nuovo piano fuori terra,
tuttavia la norma introduce l'obbligo
di verifica di alcuni parametri edilizi
al fine di non creare pregiudizio a
diritti di terzi.
Il presente
provvedimento esclude gli edifici realizzati
successivamente alla data di entrata
in vigore - 6 agosto 1998 - della citata
Legge Regionale 21/1998. Sono, altresì,
esclusi dall'applicazione dell'incentivo
gli edifici definiti dal Piano Regolatore
"di particolare interesse storico" o
"caratterizzanti il tessuto storico",
nonché quelli appartenenti alla Zona
Urbana Centrale Storica.
Per i
motivi di interesse pubblico sopra esplicitati
l'Amministrazione Comunale ritiene di
adottare il presente provvedimento di
variante urbanistica ai sensi dell'articolo
17, comma 7 della L.U.R. con il quale
vengono apportate alcune modifiche all'articolo
4 "Tipi di intervento" delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore.
In particolare,
viene inserito un nuovo comma (35ter)
al punto d) "Ristrutturazione edilizia"
integrato e, al fine di raggiungere
uniformità di definizioni, viene modificato
il comma 30 del punto c) "Restauro e
risanamento conservativo".
In relazione
a quanto sopra la variante prevede di
apportare le seguenti modifiche ed integrazioni
alle N.U.E.A.:
- all'articolo 4 -
punto c) Restauro e risanamento conservativo,
comma 30:
dopo le
parole "cm 40 rispetto al" eliminare
le parole "l'ultimo";
dopo la
parola "piano" aggiungere la parola
"medio";
dopo la
parola "calpestio" aggiungere la parola
"preesistente";
dopo le
parole "tamponamento della facciata"
aggiungere il seguente inciso:
"- considerato,
comunque, di spessore minimo pari a
40 cm - fino all'intersezione con la
superficie interna della falda ed escludendo
gli elementi strutturali primari, quali
i puntoni, se presenti,";
dopo le
parole: "pendenze delle falde." aggiungere:
"Lo spessore complessivo della falda
- comprensivo del manto di copertura,
di ogni ulteriore elemento strutturale
e di ogni componente finalizzato all'isolamento
termico ed al risparmio energetico,
con esclusione degli elementi strutturali
primari quali i puntoni, se presenti
- non sia superiore a 50 cm. Spessori
ulteriori dovranno essere sottratti
dalle altezze interne.".
la modifica
dell'articolo 4 - punto d) Ristrutturazione
edilizia, dopo il comma 35bis aggiungere
un nuovo comma: "35ter d5) il recupero
dei sottotetti, realizzato ai sensi
della Legge Regionale 21/1998, qualora
finalizzato al contenimento dei consumi
energetici dell'intero edificio, con
modifiche alla quota di imposta e di
colmo delle falde di copertura superiori
a quanto consentito nel caso di interventi
configurabili come restauro e risanamento
conservativo di cui al precedente punto
c).
Fatti
salvi l'ambito di applicazione, i requisiti
e le diverse prescrizioni introdotte
dalla Legge Regionale 21/1998, tali
interventi possono essere assentiti
alle seguenti condizioni:
- non
devono interessare edifici definiti
dal vigente P.R.G. di "particolare interesse
storico" o "caratterizzanti il tessuto
storico", nonché quelli appartenenti
alla Zona Urbana Centrale Storica;
- la quota
di imposta delle falde può essere innalzata
fino a 1,00 m rispetto al piano medio
di calpestio preesistente, misurata
sul filo interno del muro di tamponamento
della facciata - considerato, comunque,
di spessore minimo pari a 40 cm - fino
all'intersezione con la superficie interna
della falda, escludendo gli elementi
strutturali primari, quali puntoni,
se presenti;
- non
vengano modificate le pendenze delle
falde;
- lo spessore
complessivo della falda - comprensivo
del manto di copertura, di ogni ulteriore
elemento strutturale e di ogni componente
finalizzato all'isolamento termico ed
al risparmio energetico, con esclusione
degli elementi strutturali primari quali
i puntoni, se presenti - non sia superiore
a 50 cm. Spessori ulteriori dovranno
essere sottratti dalle altezze interne;
- sia
garantito il rispetto del parametro
edilizio, di cui alla lettera g) dell'articolo
2 punto 34), della zona normativa di
appartenenza e, ove non prescritto,
sia garantito il rispetto della distanza
minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate
ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
e le distanze minime previste dal Codice
Civile;
- all'intervento
dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo
inserimento architettonico e ambientale,
rispettoso dell'equilibrio compositivo
riprendendo i caratteri stilistici presenti
in facciata. A tal fine, unitamente
alla richiesta di titolo abilitativo,
dovrà essere presentato uno studio d'insieme,
esteso agli edifici limitrofi, che consenta
di valutare il corretto inserimento
architettonico dell'intervento. Negli
edifici realizzati in base ad un unico
titolo abilitativo, lo studio d'insieme
risulterà vincolante per i successivi
analoghi interventi di recupero. Ogni
intervento di recupero del sottotetto
dovrà, in ogni caso, garantire un soddisfacente
equilibrio compositivo complessivo dell'edificio.
Non è consentito, sullo stesso edificio,
recuperare porzioni di sottotetto ai
sensi del presente punto e altre porzioni
ai sensi dell'articolo 4 comma 30 delle
presenti norme;
- il recupero
sia accompagnato da interventi finalizzati
a raggiungere elevate prestazioni energetiche
del sottotetto ed a ridurre le dispersioni
termiche dell'involucro dell'edificio
complessivo, come specificato nella
relativa scheda dell'Allegato Energetico
Ambientale al Regolamento Edilizio.".
In riferimento
alla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente
i primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi,
si evidenzia che sono di norma escluse
dal processo di valutazione ambientale
le varianti parziali "non riguardanti
interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di
nuovi volumi, se non ricadenti in contesti
già edificati, ovvero che riguardino
modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste
dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate
ai sensi degli articoli 136, 142 e 157
del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia
e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi".
In relazione
a quanto sopra, è in corso la verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione
ambientale, il cui esito verrà puntualmente
reso prima dell'adozione del presente
provvedimento.
Si sottolinea
che gli interventi edilizi introdotti
interessano immobili esistenti alla
data del 12 agosto 1998, in ossequio
alla Legge Regionale 21/1998, ricadenti
all'interno del contesto edificato,
classificato per la maggior parte all'interno
della categoria B) secondo il D.M. 2
aprile 1968 n. 1444, che caratterizza
il tessuto cittadino. Tali interventi
non prevedono la realizzazione di nuovi
volumi, ma un limitato ampliamento di
volumi già esistenti al piano sottotetto,
al solo scopo di migliorarne la recuperabilità,
con una percentuale di incidenza sul
costruito estremamente ridotta, valutata
nel 3% circa, rispetto alla volumetria
di un edificio medio soggetto a recupero
con le norme attualmente vigenti.
Si specifica
inoltre che, per effetto di tutte le
varianti parziali al P.R.G. vigente
adottate ed approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale.
Il presente
provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità
con i Piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G.
vigente ai sensi dell'articolo 17, comma
7 della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente
all'approvazione della presente variante
si procederà all'aggiornamento delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
del Piano Regolatore Generale.
Con separato
provvedimento, da approvarsi ai sensi
della Legge Regionale 19/1999, si procederà
all'approvazione della nuova scheda
(contenente indicazioni tecniche e modalità
operative per l'attuazione degli interventi
edilizi) che verrà inserita nell'Allegato
Energetico/Ambientale al Regolamento
Edilizio "Riqualificazione Energetica
degli Edifici Residenziali esistenti
tramite il recupero energetico dei sottotetti
ex Legge Regionale 21/1998".
Il parere
in questione è stato discusso nel corso
della seduta della II^ Commissione tenutasi
in data 29 Aprile 2009.
Tutto
ciò premesso
La Giunta
Circoscrizionale
- Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
Propone
al Consiglio DI Circoscrizione
di esprimere
parere favorevole all’APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri D’Acunto, Novo, Maffei,
Marrone, Lavecchia, per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono17
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
17
VOTANTI:
16
VOTI FAVOREVOLI:
16
ASTENUTI:
1 (Rabellino)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole all’APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_02792.html
|