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Atto 56 n. mecc.  2009 02792/87

Atto n. 56 n. mecc. 2009 02792/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

11 MAGGIO 2009

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 22 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, FONTANA Marco, PUGLISI Ettore.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO : VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI - ADOZIONE.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce:

Con nota del 24 marzo 2009 prot.n. 149a2, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito all’approvazione della Variante Parziale n. 189 al Piano Regolatore Generale, concernente la riqualificazione energetica di edifici residenziali esistenti, mediante il recupero dei sottotetti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2009 01347/009.

Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina normativa prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, in relazione alla tematica della riqualificazione energetica degli edifici residenziali esistenti.

Il tema della riqualificazione energetica ha acquisito negli ultimi anni sempre maggior importanza, sia per un'accresciuta sensibilità verso le risorse ambientali, sia per la necessità di un adeguamento agli indirizzi dell'Unione Europea.

In Italia "l'edilizia sostenibile" può efficacemente contribuire al miglioramento della vita urbana in quanto oltre la metà degli investimenti immobiliari è destinato alle ristrutturazioni. Occorre sottolineare, inoltre, che il costo iniziale di un buon isolamento termico e di un impianto progettato con la giusta attenzione ai consumi viene ammortizzato in breve tempo con il risparmio di energia ottenuto.

In particolare l'edificato torinese è per la maggior parte antecedente agli anni Ottanta del secolo scorso ed ai sensi della normativa vigente i proprietari di tali edifici non sono obbligati ad attuare interventi di riqualificazione energetica, a meno che non effettuino opere rilevanti di manutenzione (rifacimento della copertura, degli intonaci di facciata, ecc.…); di conseguenza, risulta evidente che una quota cospicua dell'edificato urbano potrebbe continuare per anni ad avere consumi di energia primaria maggiori di quelli che si potrebbero ottenere con l'applicazione di tecnologie adatte allo scopo.

La sola politica delle agevolazioni fiscali e delle incentivazioni finanziarie, pur avendo fornito una considerevole spinta alla riqualificazione edilizia, non può, pertanto, essere risolutrice della problematica.

Partendo da queste premesse si propone un adeguamento normativo che si basi non su agevolazioni economiche ma sul riconoscimento di un incentivo volumetrico vincolato alla riqualificazione energetica dell'intero immobile, nel rispetto dei caratteri tipologico-formali degli edifici esistenti.

In relazione agli aspetti sopra richiamati è stato predisposto un provvedimento di variante urbanistica che prevede un possibile incremento di 60 centimetri della linea di gronda e di colmo, rispetto ai 40 cm attualmente ammessi dalle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G., mantenendo le preesistenti pendenze delle falde. L'innalzamento dovrà rispettare l'equilibrio compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in facciata.

Gli interventi di recupero dei sottotetti dovranno essere destinati a fini abitativi e garantire, tramite un insieme sistematico di opere, un risparmio annuale di energia dell'intero edificio, definito e quantificato puntualmente dallo specifico allegato al Regolamento Edilizio comunale. Il risultato ottenuto sarà la riduzione delle dispersioni a favore dell'intero complesso, il recupero dei volumi del sottotetto con prestazioni energetiche superiori a quelle previste dalla normativa vigente nonché l'incremento del valore immobiliare derivante dalla ristrutturazione della zona sottotetto.

Con l'applicazione della presente norma si recupera una maggiore superficie abitabile - sempre e comunque all'interno della superficie di solaio del sottotetto esistente e senza creare nuove superfici di solaio, definita "superficie addizionale SA" e ricavata dal differenziale tra la superficie interna lorda ottenibile dalla norma proposta e quella derivata dall'applicazione della Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998 "Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti" con gli incrementi già consentiti dalle N.U.E.A. per interventi di restauro e risanamento conservativo.

Il recupero del sottotetto, pertanto, deve essere contestuale ad un intervento di miglioramento della coibentazione dell'intero edificio sottostante che deve consentire un risparmio di energia per ogni metro quadro di superficie addizionale "SA" rapportato ai valori della tabella inerente il risparmio energetico che costituirà parte integrante dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.

Il predetto intervento non si configura come sopraelevazione in quanto non viene a realizzarsi, come indicato all'articolo 2, punto 40 dalle N.U.E.A., un nuovo piano fuori terra, tuttavia la norma introduce l'obbligo di verifica di alcuni parametri edilizi al fine di non creare pregiudizio a diritti di terzi.

Il presente provvedimento esclude gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore - 6 agosto 1998 - della citata Legge Regionale 21/1998. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione dell'incentivo gli edifici definiti dal Piano Regolatore "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico", nonché quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale Storica.

Per i motivi di interesse pubblico sopra esplicitati l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare il presente provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. con il quale vengono apportate alcune modifiche all'articolo 4 "Tipi di intervento" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore.

In particolare, viene inserito un nuovo comma (35ter) al punto d) "Ristrutturazione edilizia" integrato e, al fine di raggiungere uniformità di definizioni, viene modificato il comma 30 del punto c) "Restauro e risanamento conservativo".

In relazione a quanto sopra la variante prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle N.U.E.A.:

  1. all'articolo 4 - punto c) Restauro e risanamento conservativo, comma 30:

dopo le parole "cm 40 rispetto al" eliminare le parole "l'ultimo";

dopo la parola "piano" aggiungere la parola "medio";

dopo la parola "calpestio" aggiungere la parola "preesistente";

dopo le parole "tamponamento della facciata" aggiungere il seguente inciso:

"- considerato, comunque, di spessore minimo pari a 40 cm - fino all'intersezione con la superficie interna della falda ed escludendo gli elementi strutturali primari, quali i puntoni, se presenti,";

dopo le parole: "pendenze delle falde." aggiungere: "Lo spessore complessivo della falda - comprensivo del manto di copertura, di ogni ulteriore elemento strutturale e di ogni componente finalizzato all'isolamento termico ed al risparmio energetico, con esclusione degli elementi strutturali primari quali i puntoni, se presenti - non sia superiore a 50 cm. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalle altezze interne.".

la modifica dell'articolo 4 - punto d) Ristrutturazione edilizia, dopo il comma 35bis aggiungere un nuovo comma: "35ter d5) il recupero dei sottotetti, realizzato ai sensi della Legge Regionale 21/1998, qualora finalizzato al contenimento dei consumi energetici dell'intero edificio, con modifiche alla quota di imposta e di colmo delle falde di copertura superiori a quanto consentito nel caso di interventi configurabili come restauro e risanamento conservativo di cui al precedente punto c).

Fatti salvi l'ambito di applicazione, i requisiti e le diverse prescrizioni introdotte dalla Legge Regionale 21/1998, tali interventi possono essere assentiti alle seguenti condizioni:

- non devono interessare edifici definiti dal vigente P.R.G. di "particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico", nonché quelli appartenenti alla Zona Urbana Centrale Storica;

- la quota di imposta delle falde può essere innalzata fino a 1,00 m rispetto al piano medio di calpestio preesistente, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata - considerato, comunque, di spessore minimo pari a 40 cm - fino all'intersezione con la superficie interna della falda, escludendo gli elementi strutturali primari, quali puntoni, se presenti;

- non vengano modificate le pendenze delle falde;

- lo spessore complessivo della falda - comprensivo del manto di copertura, di ogni ulteriore elemento strutturale e di ogni componente finalizzato all'isolamento termico ed al risparmio energetico, con esclusione degli elementi strutturali primari quali i puntoni, se presenti - non sia superiore a 50 cm. Spessori ulteriori dovranno essere sottratti dalle altezze interne;

- sia garantito il rispetto del parametro edilizio, di cui alla lettera g) dell'articolo 2 punto 34), della zona normativa di appartenenza e, ove non prescritto, sia garantito il rispetto della distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e le distanze minime previste dal Codice Civile;

- all'intervento dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale, rispettoso dell'equilibrio compositivo riprendendo i caratteri stilistici presenti in facciata. A tal fine, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo, dovrà essere presentato uno studio d'insieme, esteso agli edifici limitrofi, che consenta di valutare il corretto inserimento architettonico dell'intervento. Negli edifici realizzati in base ad un unico titolo abilitativo, lo studio d'insieme risulterà vincolante per i successivi analoghi interventi di recupero. Ogni intervento di recupero del sottotetto dovrà, in ogni caso, garantire un soddisfacente equilibrio compositivo complessivo dell'edificio. Non è consentito, sullo stesso edificio, recuperare porzioni di sottotetto ai sensi del presente punto e altre porzioni ai sensi dell'articolo 4 comma 30 delle presenti norme;

- il recupero sia accompagnato da interventi finalizzati a raggiungere elevate prestazioni energetiche del sottotetto ed a ridurre le dispersioni termiche dell'involucro dell'edificio complessivo, come specificato nella relativa scheda dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio.".

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

In relazione a quanto sopra, è in corso la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, il cui esito verrà puntualmente reso prima dell'adozione del presente provvedimento.

Si sottolinea che gli interventi edilizi introdotti interessano immobili esistenti alla data del 12 agosto 1998, in ossequio alla Legge Regionale 21/1998, ricadenti all'interno del contesto edificato, classificato per la maggior parte all'interno della categoria B) secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che caratterizza il tessuto cittadino. Tali interventi non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, ma un limitato ampliamento di volumi già esistenti al piano sottotetto, al solo scopo di migliorarne la recuperabilità, con una percentuale di incidenza sul costruito estremamente ridotta, valutata nel 3% circa, rispetto alla volumetria di un edificio medio soggetto a recupero con le norme attualmente vigenti.

Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Successivamente all'approvazione della presente variante si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Con separato provvedimento, da approvarsi ai sensi della Legge Regionale 19/1999, si procederà all'approvazione della nuova scheda (contenente indicazioni tecniche e modalità operative per l'attuazione degli interventi edilizi) che verrà inserita nell'Allegato Energetico/Ambientale al Regolamento Edilizio "Riqualificazione Energetica degli Edifici Residenziali esistenti tramite il recupero energetico dei sottotetti ex Legge Regionale 21/1998".

Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione tenutasi in data 29 Aprile 2009.

Tutto ciò premesso

La Giunta Circoscrizionale

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Propone al Consiglio DI Circoscrizione

di esprimere parere favorevole all’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri D’Acunto, Novo, Maffei, Marrone, Lavecchia, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono17

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 17

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI: 16

ASTENUTI: 1 (Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 189 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI MEDIANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_02792.html

Archivio

inserimento 26.06.2009- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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