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Atto 30 n. mecc.  2009 01341/87

Atto n. 30 n. mecc. 2009 01341/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

19 MARZO 2009

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, DEL BIANCO Marianna, LAZZARINI Massimiliano, D’ACUNTO Angelo.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari, riferisce.

Con nota del 2 marzo 2009 n. prot. 6984 la Divisione Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere, ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto " Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali".

A tal proposito si riportano le modificazioni proposte con il Regolamento sopra richiamato:

"All'articolo 2, comma 3, si aggiunge che nei casi di occupazione permanente il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d’ufficio è soggetto passivo del canone.

Al comma 10 e al comma 11 si chiarisce la necessità che il richiedente la concessione di occupazione di suolo pubblico si procuri tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalle norme di legge, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione.

Al comma 12 si introduce una manleva espressa, di carattere generale per la Città, in linea con i principi generali dettati dal Codice Civile in materia di responsabilità civile, con riferimento ai danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell’attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

All'articolo 3 viene precisato il soggetto passivo del canone e vengono identificati i soggetti che possono richiedere la concessione, prevedendo tra questi: i concessionari di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti, i soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing, l’utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, i soggetti intestatari di contratti di franchising muniti di delega del soggetto proprietario dell’immobile.

All’art. 3, comma 4, viene esteso a 30 giorni il termine di comunicazione della variazione del rappresentante di condominio prevedendo altresì l’invio della delibera assembleare di nomina.

Al comma 6 dell’art. 3, al fine di consolidare le procedure di recupero dell’evasione, è precisato l’obbligo dell’occupante di fatto di regolarizzare il pagamento del canone fatto salvo il diritto della Città al recupero nei termini prescrizionali di cui all’art. 2948 C.C.

All’art. 5, nell’intento di scoraggiare l’occupazione irregolare del suolo,viene introdotta una sanzione amministrativa per il mancato ritiro delle concessioni per occupazioni temporanee oltre che un procedimento di silenzio assenso per le occupazioni permanenti anche soggettivamente esenti dal pagamento del canone.

All’art. 7, comma 3, per semplificare il rapporto con i cittadini si ritiene di introdurre l'istituto della sospensione degli effetti della concessione in caso di eventi eccezionali non dipendenti dalla volontà del concessionario.

All’art. 13 vengono revisionate le occupazioni oggettivamente e soggettivamente escluse dall’applicazione del canone.

Al comma 1 lettera a) viene eliminata l’esenzione per pensiline di alberghi, cinema e teatri in ragione del fatto che l’occupazione è effettuata per lo svolgimento di attività lucrativa. L’attuale formulazione della lettera a) determina una discriminazione nei confronti di stabili di condomini e di abitazioni private che sono assoggettate al COSAP per la stessa tipologia di occupazione nonostante questi svolgano attività non lucrativa.

Alla lettera g) viene precisato che la bocca di lupo è esente dal canone se complessivamente inferiore a 0,50 mq. come già previsto per analoghe occupazioni della medesima dimensione.

Alla lettera h) viene circoscritta l’esenzione per occupazioni per carico e scarico merci in quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario per tale operazione.

Alla lettera l) viene declinata l’esenzione per occupazioni con vasi ornamentali, limitando a due il numero di vasi di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno per i quali è riconosciuta l’esenzione.

All’art. 13, comma 2, sono stati rivisti i casi di esclusione soggettiva dall’applicazione del canone previsti dal vigente Regolamento che richiama le esenzioni disciplinate dall’art. 49 del D.Lgs 507/1993 in materia di TOSAP. In forza dell’autonomia regolamentare attribuita agli Enti di disciplinare l’applicazione del canone in conformità ai criteri di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs 446/1997 e considerati i recenti chiarimenti giurisprudenziali sulla natura patrimoniale e non tributaria del canone, si propone di ridurre il più possibile i casi di esenzione automatica di tipo soggettivo, mantenendo, nel contempo, la facoltà di commisurare il canone per occupazioni particolari con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14, comma 1, del vigente Regolamento.

Sono pertanto riconosciute soggettivamente escluse dall’applicazione del canone le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato ma, in tali casi, l’esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale.

Alla lettera b) del comma 2 viene inoltre chiarito che sono esenti le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse.

Con l’eliminazione della lettera c) del comma 2 viene escluso l’automatismo dell’esenzione, rinviandone la definizione, caso per caso, in sede di convenzione fra le parti in osservanza dell’art.14 comma 1 lettera a) del Regolamento.

E’ stata cancellata la lettera f) "occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici" in quanto non s’intravedono strumenti di verifica preventiva della correttezza del riconoscimento dell’esenzione. E’ fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di determinare riduzioni/esenzioni prevista all’art. 14, comma 1 lettera c), del regolamento.

Infine, vista la natura contrattuale del canone, è stata eliminata la lettera g) dell’art. 13 che richiama tipologie di esenzioni dalla TOSAP.

Per quanto attiene all’art. 14, comma 13, relativo alle occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e di altri interventi manutentivi, per semplificare la programmazione e l’organizzazione degli interventi, viene ridotto da 5 a 3 giorni il termine entro il quale le ditte devono presentare l’attestazione di pagamento alla sezione di Polizia Municipale competente.

All’art. 14, comma 16, relativo alla posa e manutenzione di cavi e condutture, si ritiene di completare il processo di modifica della gestione del canone, già avviato l’anno passato con il superamento del computo forfettario ed il passaggio al criterio di effettiva occupazione del suolo, proponendo di modificare la modalità di determinazione del canone che viene attualmente calcolato utilizzando il moltiplicatore 2,5 delle attività edilizie ridotto a 0,50 (tariffa categorie viarie per moltiplicatore lavori edili x 20%) e introducendo un nuovo coefficiente moltiplicatore specifico nell’Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, con previsione (al punto 4-bis) di un coefficiente pari a 0,75 per occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo.

A titolo di compensazione per il passaggio da 0,50 a 0,75, nella stessa disposizione si precisa che non verranno applicate, anche per la complessità di utilizzo di tale procedura per cantieri a configurazione fortemente variabile, le maggiorazioni dal 30 all’80% previste dall’art. 14, comma 5, per le occupazioni aventi un impatto sulla viabilità (occupazione di una corsia di marcia o controviale, interruzione di un senso di marcia, chiusura della strada, urgenza dell’intervento).

All'articolo 16, comma 1, viene stabilito che gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno, indipendentemente dalla natura temporanea o permanente dell’occupazione.

All’art. 17, comma 2, viene confermata la facoltà riconosciuta alla Società incaricata della riscossione, di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione, ingiunzione o cartelle di pagamento, richiedendo la rendicontazione dell’attività con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

Viene nel contempo elevato, al comma 4, ad Euro 300,00 l’importo del debito al di sotto del quale non è concessa la rateazione e viene ridotto a 50 euro l’importo della rata minima mensile.

L'importo di Euro 7.000,00 indicato al comma 7 dello stesso articolo, quale soglia di riferimento per la richiesta al contribuente della garanzia di fideiussione, viene elevato ad Euro 15.000,00.

All’art. 20, in considerazione dell’assetto organizzativo della Città che prevede la ripartizione delle competenze in materia di procedimento autorizzatorio e procedimento di riscossione, occorre chiarire che spetta al dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio l’annullamento parziale o totale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato che può aver generato criticità nella gestione del canone.

All’art. 42, con riferimento alle occupazioni con elementi di arredo, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si precisa al comma 5 che la sola collocazione di due fioriere ai lati dell’ingresso dell’attività commerciale prescinde dai pareri tecnici a condizione che l’occupazione sia contenuta entro i 0,70 mq. complessivi.

Al comma 6 vengono aggiunte alle tipologie elencate anche le passatoie, esclusivamente per omogeneità e completezza.

All’art. 43, con riferimento alle esposizioni di merci fuori negozio, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si precisa al comma 1 che si potrà prescindere dalla richiesta di parere preventivo al Corpo di Polizia Municipale nonché agli uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nei casi in cui l’occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada. E’ evidente che l’assenza di pareri preventivi non preclude l’esercizio dell’ordinaria vigilanza successiva a cura degli organi competenti.

Infine, nell’Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, al punto 4 viene solo precisato espressamente che il coefficiente moltiplicatore previsto per le occupazioni temporanee per Attività Edilizie viene applicato anche per le occupazioni temporanee con Ponteggi e Steccati.

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2009".

La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Circoscrizionale

  • Visto l'art. 54 dello Statuto della Città;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt.49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Propone al Consiglio Circoscrizionale

  • di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n.mecc. 2009 01070/013 avente per oggetto " Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Marrone, Cavone, Maffei, Fontana per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 17

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 14

ASTENUTI: 3 (Puglisi, Novo, Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n.mecc. 2009 01070/013 avente per oggetto " Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_01341.html

Archivio

inserimento 22.04.2009- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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