Atto
30 n. mecc. 2009 01341/87 |
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Atto n. 30 n. mecc.
2009 01341/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
19 MARZO
2009
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola,
MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
DEL BIANCO Marianna, LAZZARINI Massimiliano,
D’ACUNTO Angelo.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
MODIFICHE PARZIALI".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota
del 2 marzo 2009 n. prot. 6984 la Divisione
Servizi Tributari e Catasto invita la
Circoscrizione ad esprimere parere,
ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, in merito alla proposta
di deliberazione avente ad oggetto "
Regolamento Canone Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali".
A tal
proposito si riportano
le modificazioni proposte con il Regolamento
sopra richiamato:
"All'articolo
2, comma 3, si aggiunge che nei casi
di occupazione permanente il soggetto
abusivo occupante di fatto il suolo
pubblico, individuato anche a seguito
di attività di accertamento d’ufficio
è soggetto passivo del canone.
Al comma
10 e al comma 11 si chiarisce la necessità
che il richiedente la concessione di
occupazione di suolo pubblico si procuri
tutti i titoli ed i nulla osta previsti
dalle norme di legge, alla cui acquisizione
è subordinata la validità del provvedimento
di concessione.
Al comma
12 si introduce una manleva espressa,
di carattere generale per la Città,
in linea con i principi generali dettati
dal Codice Civile in materia di responsabilità
civile, con riferimento ai danni cagionati
a terzi riconducibili allo svolgimento
dell’attività per la quale è stato concesso
il suolo pubblico.
All'articolo
3 viene precisato il soggetto passivo
del canone e vengono identificati i
soggetti che possono richiedere la concessione,
prevedendo tra questi: i concessionari
di beni immobili comunali per le occupazioni
permanenti, i soggetti intestatari di
pratica di leasing finanziario muniti
di delega della società di leasing,
l’utilizzatore del veicolo a titolo
di locazione finanziaria, responsabile
in solido con il conducente, in luogo
del proprietario del veicolo, i soggetti
intestatari di contratti di franchising
muniti di delega del soggetto proprietario
dell’immobile.
All’art.
3, comma 4, viene esteso a 30 giorni
il termine di comunicazione della variazione
del rappresentante di condominio prevedendo
altresì l’invio della delibera assembleare
di nomina.
Al comma
6 dell’art. 3, al fine di consolidare
le procedure di recupero dell’evasione,
è precisato l’obbligo dell’occupante
di fatto di regolarizzare il pagamento
del canone fatto salvo il diritto della
Città al recupero nei termini prescrizionali
di cui all’art. 2948 C.C.
All’art.
5, nell’intento di scoraggiare l’occupazione
irregolare del suolo,viene introdotta
una sanzione amministrativa per il mancato
ritiro delle concessioni per occupazioni
temporanee oltre che un procedimento
di silenzio assenso per le occupazioni
permanenti anche soggettivamente esenti
dal pagamento del canone.
All’art.
7, comma 3, per semplificare il rapporto
con i cittadini si ritiene di introdurre
l'istituto della sospensione degli
effetti della concessione in caso di
eventi eccezionali non dipendenti dalla
volontà del concessionario.
All’art.
13 vengono revisionate le occupazioni
oggettivamente e soggettivamente escluse
dall’applicazione del canone.
Al comma
1 lettera a) viene eliminata l’esenzione
per pensiline di alberghi, cinema e
teatri in ragione del fatto che l’occupazione
è effettuata per lo svolgimento di attività
lucrativa. L’attuale formulazione della
lettera a) determina una discriminazione
nei confronti di stabili di condomini
e di abitazioni private che sono assoggettate
al COSAP per la stessa tipologia di
occupazione nonostante questi svolgano
attività non lucrativa.
Alla lettera
g) viene precisato che la bocca di lupo
è esente dal canone se complessivamente
inferiore a 0,50 mq. come già previsto
per analoghe occupazioni della medesima
dimensione.
Alla lettera
h) viene circoscritta l’esenzione per
occupazioni per carico e scarico merci
in quelle determinate dalla sosta dei
veicoli per il tempo strettamente necessario
per tale operazione.
Alla lettera
l) viene declinata l’esenzione per occupazioni
con vasi ornamentali, limitando a due
il numero di vasi di superficie non
superiore a 0,50 mq. ciascuno per i
quali è riconosciuta l’esenzione.
All’art.
13, comma 2, sono stati rivisti i casi
di esclusione soggettiva dall’applicazione
del canone previsti dal vigente Regolamento
che richiama le esenzioni disciplinate
dall’art. 49 del D.Lgs 507/1993 in materia
di TOSAP. In forza dell’autonomia regolamentare
attribuita agli Enti di disciplinare
l’applicazione del canone in conformità
ai criteri di cui all’art. 63, comma
2, del D.Lgs 446/1997 e considerati
i recenti chiarimenti giurisprudenziali
sulla natura patrimoniale e non tributaria
del canone, si propone di ridurre il
più possibile i casi di esenzione automatica
di tipo soggettivo, mantenendo, nel
contempo, la facoltà di commisurare
il canone per occupazioni particolari
con deliberazione della Giunta Comunale
ai sensi dell’art. 14, comma 1, del
vigente Regolamento.
Sono pertanto
riconosciute soggettivamente escluse
dall’applicazione del canone le occupazioni
effettuate da Stato, Regioni, Province,
enti religiosi per l’esercizio dei culti
ammessi dallo Stato ma, in tali casi,
l’esenzione non si estende alle occupazioni
aventi rilevanza economica e/o commerciale.
Alla lettera
b) del comma 2 viene inoltre chiarito
che sono esenti le occupazioni di suolo
pubblico richieste dalla Città di Torino
per attività di pubblico interesse.
Con l’eliminazione
della lettera c) del comma 2 viene escluso
l’automatismo dell’esenzione, rinviandone
la definizione, caso per caso, in sede
di convenzione fra le parti in osservanza
dell’art.14 comma 1 lettera a) del Regolamento.
E’ stata
cancellata la lettera f) "occupazioni
poste in essere per la vendita di prodotti
il cui utile sia interamente destinato
a scopi benefici" in quanto non s’intravedono
strumenti di verifica preventiva della
correttezza del riconoscimento dell’esenzione.
E’ fatta salva la facoltà della Giunta
Comunale di determinare riduzioni/esenzioni
prevista all’art. 14, comma 1 lettera
c), del regolamento.
Infine,
vista la natura contrattuale del canone,
è stata eliminata la lettera g) dell’art.
13 che richiama tipologie di esenzioni
dalla TOSAP.
Per quanto
attiene all’art. 14, comma 13, relativo
alle occupazioni per lavori di piccola
manutenzione edilizia e di altri interventi
manutentivi, per semplificare la programmazione
e l’organizzazione degli interventi,
viene ridotto da 5 a 3 giorni il termine
entro il quale le ditte devono presentare
l’attestazione di pagamento alla sezione
di Polizia Municipale competente.
All’art.
14, comma 16, relativo alla posa e manutenzione
di cavi e condutture, si ritiene di
completare il processo di modifica della
gestione del canone, già avviato l’anno
passato con il superamento del computo
forfettario ed il passaggio al criterio
di effettiva occupazione del suolo,
proponendo di modificare la modalità
di determinazione del canone che viene
attualmente calcolato utilizzando il
moltiplicatore 2,5 delle attività edilizie
ridotto a 0,50 (tariffa categorie viarie
per moltiplicatore lavori edili x 20%)
e introducendo un nuovo coefficiente
moltiplicatore specifico nell’Allegato
"A", lettera B, del Regolamento COSAP,
con previsione (al punto 4-bis) di un
coefficiente pari a 0,75 per occupazioni
temporanee per scavi e manomissioni
del suolo.
A titolo
di compensazione per il passaggio da
0,50 a 0,75, nella stessa disposizione
si precisa che non verranno applicate,
anche per la complessità di utilizzo
di tale procedura per cantieri a configurazione
fortemente variabile, le maggiorazioni
dal 30 all’80% previste dall’art. 14,
comma 5, per le occupazioni aventi un
impatto sulla viabilità (occupazione
di una corsia di marcia o controviale,
interruzione di un senso di marcia,
chiusura della strada, urgenza dell’intervento).
All'articolo
16, comma 1, viene stabilito che gli
incassi a titolo ordinario e il recupero
del credito anche a mezzo ruolo non
vengono effettuati qualora le somme
da riconoscere siano inferiori o uguali
a euro 12,00 per anno, indipendentemente
dalla natura temporanea o permanente
dell’occupazione.
All’art.
17, comma 2, viene confermata la facoltà
riconosciuta alla Società incaricata
della riscossione, di rateizzazione
del pagamento di somme richieste a fronte
di intimazione, ingiunzione o cartelle
di pagamento, richiedendo la rendicontazione
dell’attività con cadenza trimestrale
al Dirigente responsabile della risorsa
di entrata.
Viene
nel contempo elevato, al comma 4, ad
Euro 300,00 l’importo del debito al
di sotto del quale non è concessa la
rateazione e viene ridotto a 50 euro
l’importo della rata minima mensile.
L'importo
di Euro 7.000,00 indicato al comma 7
dello stesso articolo, quale soglia
di riferimento per la richiesta al contribuente
della garanzia di fideiussione, viene
elevato ad Euro 15.000,00.
All’art.
20, in considerazione dell’assetto organizzativo
della Città che prevede la ripartizione
delle competenze in materia di procedimento
autorizzatorio e procedimento di riscossione,
occorre chiarire che spetta al dirigente
responsabile del procedimento autorizzatorio
l’annullamento parziale o totale di
un proprio atto ritenuto illegittimo
o infondato che può aver generato criticità
nella gestione del canone.
All’art.
42, con riferimento alle occupazioni
con elementi di arredo, al fine di introdurre
un meccanismo di semplificazione procedurale,
si precisa al comma 5 che la sola collocazione
di due fioriere ai lati dell’ingresso
dell’attività commerciale prescinde
dai pareri tecnici a condizione che
l’occupazione sia contenuta entro i
0,70 mq. complessivi.
Al comma
6 vengono aggiunte alle tipologie elencate
anche le passatoie, esclusivamente per
omogeneità e completezza.
All’art.
43, con riferimento alle esposizioni
di merci fuori negozio, al fine di introdurre
un meccanismo di semplificazione procedurale,
si precisa al comma 1 che si potrà prescindere
dalla richiesta di parere preventivo
al Corpo di Polizia Municipale nonché
agli uffici comunali in materia di decoro
e arredo urbano nei casi in cui l’occupazione
avvenga nel rispetto delle condizioni
previste dal Codice della Strada. E’
evidente che l’assenza di pareri preventivi
non preclude l’esercizio dell’ordinaria
vigilanza successiva a cura degli organi
competenti.
Infine,
nell’Allegato "A", lettera B, del Regolamento
COSAP, al punto 4 viene solo precisato
espressamente che il coefficiente moltiplicatore
previsto per le occupazioni temporanee
per Attività Edilizie viene applicato
anche per le occupazioni temporanee
con Ponteggi e Steccati.
Il
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, all'articolo
42 lettera f), stabilisce la competenza
del Consiglio Comunale per l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi e la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi.
Dato
atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno
del 19 dicembre 2008, il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione
per l'anno 2009 da parte degli Enti
Locali è stato differito al 31 marzo
2009".
La
I Commissione permanente di lavoro,
riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato
la proposta di deliberazione in oggetto.
Tutto
ciò premesso,
La
Giunta Circoscrizionale
-
Visto
l'art. 54 dello Statuto della Città;
-
Visto
il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc.
1996 00980/49) del 13 maggio 1996
e s.m.i., il quale, fra l'altro,
all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
-
Visti
gli artt.49 e 107 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs.
18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Marrone, Cavone, Maffei,
Fontana per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 17
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
17
VOTANTI:
14
VOTI
FAVOREVOLI: 14
ASTENUTI:
3 (Puglisi, Novo, Rabellino)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_01341.html
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