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Atto 29 n. mecc.  2009 01342/87

Atto n. 29 n. mecc. 2009 01342/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

19 MARZO 2009

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, DEL BIANCO Marianna, LAZZARINI Massimiliano, D’ACUNTO Angelo.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI "

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari, riferisce.

A tal proposito viene di seguito riportata la proposta di deliberazione suindicata:

"All'articolo 1 (Gestione del servizio), il comma 3 viene integrato con quanto specificato dall'articolo 1, comma 69, della Legge 549/1995 precisando che l'Amministrazione predispone spazi per l’affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Il successivo art. 2, infatti, prevede che vengano destinate dalla Città a tale uso n. 1.704 lamiere murali.

All'articolo 2 (Impianti di proprietà della Città. Superfici) all’interno del comma 1 e del comma 2 vengono aggiornate le quantità degli impianti con il conseguente ricalcolo delle superfici. La quantità della superficie complessiva, così come prevede l’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 507/1993, soddisfa ampiamente il limite fissato.

L’articolo 3 (Categorie delle località del territorio comunale), comma 1, viene integrato specificando il limite relativo alle affissioni di carattere commerciale, così come indicato dall’art. 4 del D.Lgs. 507/1993, in relazione alla suddivisione del territorio comunale in due categorie ai fini della identificazione della categoria speciale per l’applicazione della maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

All’art. 5 (Tariffe e maggiorazioni), il terzo capoverso del comma 2 riprende l’indicazione esplicitata dall’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 che prevede la richiesta espressa da parte del committente dell’esecuzione dell’affissione in determinati spazi dal medesimo scelti, con il pagamento del diritto di affissione maggiorato del 100 per cento.

All’art. 6 (Riduzione del diritto) vengono inseriti i commi 3 e 4 che prevedono indirizzi operativi utili agli uffici ed agli utenti del servizio quale necessario supporto alla corretta applicazione della norma e per il superamento di difficoltà applicative, in particolare per le casistiche riconducibili alle lettere b) e c) del citato art. 6. In modo specifico, attraverso l’inserimento del comma 4, si è voluto chiarire quel requisito oggettivo che necessariamente deve sussistere ai fini dell’ottenimento della riduzione del diritto di affissione. Nel caso in cui l’ente non sia l’unico o principale promotore dell’evento ma, invece, appaia evidente nell’impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visivamente più importanti rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non potrà considerarsi soddisfatto.

L’esposizione di pubblicità effettuata per conto altrui farebbe, infatti, decadere il carattere soggettivo dell’agevolazione consentendo di godere della riduzione a un soggetto diverso da quello specificamente individuato dal legislatore. In tal senso si è anche espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 20/E del 30/12/1995.

Il novellato comma 4 consente la riduzione prevista alla lettera c) dell’art. 6 in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali stabilendo altresì che il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Entrambi i requisiti devono essere documentati dal richiedente l’affissione all’atto della prenotazione degli spazi.

All’art. 7 (Esenzione dal diritto) si propone di abrogare il p.to i) del comma 1 che prevede l’esenzione dal pagamento del diritto di affissione per i manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori vi è la Città di Torino, per eventi organizzati per conto dell’Amministrazione. Si ritiene di poter procedere con l’abrogazione di tale punto in quanto, se tali enti operano per conto dell’Amministrazione, l’applicazione dell’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni, per fattispecie simili, è contemplata al p.to a), comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, in tutti gli altri casi gli enti, di cui la Città è socio fondatore, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento, potranno usufruire della riduzione del pagamento del diritto alle pubbliche affissioni per la partecipazione dell’Ente pubblico territoriale alle iniziative pubblicitarie che intendono realizzare.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, aggiungere il comma 2 che nasce dall’esigenza di garantire a tutti i soggetti interessati disponibilità nell’utilizzo degli spazi pubblicitari, prevedendo, per le affissioni in esenzione dal diritto, la possibilità di concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, l’affissione di un numero di manifesti rispettivamente non superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70*100) o a 400 (nel caso di manifesti 100*140) o a 220 (nel caso di manifesti 140*200). Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta su proposta dell’Assessore delegato ai Tributi.

L’art. 10 (Impianti provvisori) viene abrogato in quanto la materia è disciplinata dal Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie.

All’art. 12 (Modalità per le pubbliche affissioni), comma 1, viene modificata la durata delle affissioni ora semplicemente prevista in 15 giorni: la formulazione precedente lasciava intendere che tale durata potesse essere superiore mentre sia la struttura dei circuiti comunali sia la procedura di gestione in essere non consentono di poterne modificare la durata.

Per le stesse ragioni si propone l’abrogazione del comma 4 dell’art. 12 che prevede la possibilità di proroga delle affissioni già eseguite.

Sempre all’art. 12 viene inserito il comma 10.bis che prevede che l’affissione di manifesti che hanno per oggetto i servizi funerari genericamente intesi debba essere effettuata a non meno di 250 metri dal perimetro dell’area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. L’introduzione di tale comma corrisponde alla necessità di garantire il rispetto della sensibilità dei cittadini e la tutela dei medesimi per situazioni di particolare disagio emotivo".

La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Circoscrizionale

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt.49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Propone al Consiglio Circoscrizionale

  • di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2009 01069/13 avente per oggetto "Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme Tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari. Modifiche Parziali".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Marrone, Cavone, Maffei e Fontana per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 17

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 14

ASTENUTI: 3 (Puglisi, Novo, Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2009 01069/13 avente per oggetto "Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme Tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari. Modifiche Parziali".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_01342.html

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inserimento 22.04.2009- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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