Atto
29 n. mecc. 2009 01342/87 |
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Atto n. 29 n. mecc.
2009 01342/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
19 MARZO
2009
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola,
MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
DEL BIANCO Marianna, LAZZARINI Massimiliano,
D’ACUNTO Angelo.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PUBBLICHE
AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO
DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI
"
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
A tal
proposito viene di seguito riportata
la proposta di deliberazione suindicata:
"All'articolo
1 (Gestione del servizio), il comma
3 viene integrato con quanto specificato
dall'articolo 1, comma 69, della Legge
549/1995 precisando che l'Amministrazione
predispone spazi per l’affissione di
manifesti politico-ideologici al di
fuori dei periodi elettorali, in esenzione
dal pagamento del diritto sulle pubbliche
affissioni. Il successivo art. 2, infatti,
prevede che vengano destinate dalla
Città a tale uso n. 1.704 lamiere murali.
All'articolo
2 (Impianti di proprietà della Città.
Superfici) all’interno del comma 1 e
del comma 2 vengono aggiornate le quantità
degli impianti con il conseguente ricalcolo
delle superfici. La quantità della superficie
complessiva, così come prevede l’art.
18, comma 3, del D. Lgs. 507/1993, soddisfa
ampiamente il limite fissato.
L’articolo
3 (Categorie delle località del territorio
comunale), comma 1, viene integrato
specificando il limite relativo alle
affissioni di carattere commerciale,
così come indicato dall’art. 4 del D.Lgs.
507/1993, in relazione alla suddivisione
del territorio comunale in due categorie
ai fini della identificazione della
categoria speciale per l’applicazione
della maggiorazione fino al centocinquanta
per cento della tariffa normale.
All’art.
5 (Tariffe e maggiorazioni), il terzo
capoverso del comma 2 riprende l’indicazione
esplicitata dall’art. 19, comma 5, del
D.Lgs. 507/1993 che prevede la richiesta
espressa da parte del committente dell’esecuzione
dell’affissione in determinati spazi
dal medesimo scelti, con il pagamento
del diritto di affissione maggiorato
del 100 per cento.
All’art.
6 (Riduzione del diritto) vengono inseriti
i commi 3 e 4 che prevedono indirizzi
operativi utili agli uffici ed agli
utenti del servizio quale necessario
supporto alla corretta applicazione
della norma e per il superamento di
difficoltà applicative, in particolare
per le casistiche riconducibili alle
lettere b) e c) del citato art. 6. In
modo specifico, attraverso l’inserimento
del comma 4, si è voluto chiarire quel
requisito oggettivo che necessariamente
deve sussistere ai fini dell’ottenimento
della riduzione del diritto di affissione.
Nel caso in cui l’ente non sia l’unico
o principale promotore dell’evento ma,
invece, appaia evidente nell’impostazione
grafica del manifesto il concorso prevalente
di società e/o sponsor commerciali,
le cui citazioni appaiono visivamente
più importanti rispetto a quella dell'ente
promotore, tale requisito non potrà
considerarsi soddisfatto.
L’esposizione
di pubblicità effettuata per conto altrui
farebbe, infatti, decadere il carattere
soggettivo dell’agevolazione consentendo
di godere della riduzione a un soggetto
diverso da quello specificamente individuato
dal legislatore. In tal senso si è anche
espresso il Ministero delle Finanze
con la risoluzione n. 20/E del 30/12/1995.
Il novellato
comma 4 consente la riduzione prevista
alla lettera c) dell’art. 6 in ossequio
al principio di autogoverno degli enti
territoriali stabilendo altresì che
il patrocinio o la partecipazione degli
enti ha efficacia limitatamente alla
circoscrizione territoriale di competenza
di ciascun ente.
Entrambi
i requisiti devono essere documentati
dal richiedente l’affissione all’atto
della prenotazione degli spazi.
All’art.
7 (Esenzione dal diritto) si propone
di abrogare il p.to i) del comma 1 che
prevede l’esenzione dal pagamento del
diritto di affissione per i manifesti
redatti da enti, associazioni, fondazioni
e simili, tra i cui soci fondatori vi
è la Città di Torino, per eventi organizzati
per conto dell’Amministrazione. Si ritiene
di poter procedere con l’abrogazione
di tale punto in quanto, se tali enti
operano per conto dell’Amministrazione,
l’applicazione dell’esenzione dal diritto
sulle pubbliche affissioni, per fattispecie
simili, è contemplata al p.to a), comma
1 del medesimo articolo. Inoltre, in
tutti gli altri casi gli enti, di cui
la Città è socio fondatore, ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni
previste dal Regolamento, potranno usufruire
della riduzione del pagamento del diritto
alle pubbliche affissioni per la partecipazione
dell’Ente pubblico territoriale alle
iniziative pubblicitarie che intendono
realizzare.
Si è ritenuto
opportuno, inoltre, aggiungere il comma
2 che nasce dall’esigenza di garantire
a tutti i soggetti interessati disponibilità
nell’utilizzo degli spazi pubblicitari,
prevedendo, per le affissioni in esenzione
dal diritto, la possibilità di concedere
per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione,
l’affissione di un numero di manifesti
rispettivamente non superiore a 880
(nel caso di manifesti formato 70*100)
o a 400 (nel caso di manifesti 100*140)
o a 220 (nel caso di manifesti 140*200).
Eventuali deroghe potranno essere concesse
per particolari esigenze mediante apposita
deliberazione della Giunta Comunale
assunta su proposta dell’Assessore delegato
ai Tributi.
L’art.
10 (Impianti provvisori) viene abrogato
in quanto la materia è disciplinata
dal Regolamento per l’Applicazione del
Canone sulle Iniziative Pubblicitarie.
All’art.
12 (Modalità per le pubbliche affissioni),
comma 1, viene modificata la durata
delle affissioni ora semplicemente prevista
in 15 giorni: la formulazione precedente
lasciava intendere che tale durata potesse
essere superiore mentre sia la struttura
dei circuiti comunali sia la procedura
di gestione in essere non consentono
di poterne modificare la durata.
Per le
stesse ragioni si propone l’abrogazione
del comma 4 dell’art. 12 che prevede
la possibilità di proroga delle affissioni
già eseguite.
Sempre
all’art. 12 viene inserito il comma
10.bis che prevede che l’affissione
di manifesti che hanno per oggetto i
servizi funerari genericamente intesi
debba essere effettuata a non meno di
250 metri dal perimetro dell’area occupata
da ospedali, case di cura, camere mortuarie,
ricoveri, istituti per anziani, cimiteri.
L’introduzione di tale comma corrisponde
alla necessità di garantire il rispetto
della sensibilità dei cittadini e la
tutela dei medesimi per situazioni di
particolare disagio emotivo".
La
I Commissione permanente di lavoro,
riunitasi il 18 marzo 2009 ha esaminato
la proposta di deliberazione in oggetto.
Tutto
ciò premesso,
La Giunta
Circoscrizionale
-
Visto l'art.54
dello Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
-
Visti gli artt.49
e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali
approvato con D.L.gs.18 agosto 2000
n.267 e s.m.i.;
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Marrone, Cavone, Maffei
e Fontana per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 17.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 14
ASTENUTI: 3 (Puglisi,
Novo, Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_01342.html
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