Atto
28 n. mecc. 2009 01371/87 |
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Atto n. 28 n. mecc.
2009 01371/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
19 MARZO
2009
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola,
MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
DEL BIANCO Marianna, LAZZARINI Massimiliano,
D’ACUNTO Angelo.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER LA
VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL’ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA
SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE."
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota
del 2 marzo 2009 n. prot. 6984 la Divisione
Servizi Tributari e Catasto invita la
Circoscrizione ad esprimere parere,
ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, in merito alla proposta
di deliberazione avente ad oggetto "
Regolamento per la variazione dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Modifica della soglia di esenzione.
Approvazione".
A tal
proposito viene di seguito riportata
la deliberazione suindicata:
"L'Addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRE) venne istituita,
a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'articolo
1 del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro,
la possibilità, da parte dei Comuni,
di variare l'aliquota base determinata
ogni anno con Decreto del Ministero
delle Finanze, fino ad un massimo dello
0,5%.
L'articolo
3, comma 1, lettera a), della Legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria
2003) stabilì la sospensione degli aumenti
delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni
che non fossero meramente confermative
delle aliquote in vigore per l'anno
2002. Tale limitazione è stata più volte
reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all'entrata in vigore
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge Finanziaria 2007), che ha reso
possibile l'incremento effettivo delle
aliquote con effetto dal 1° gennaio
2007.
In particolare,
l'articolo 1, comma 142, della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, modifica il
comma 3 dell'articolo 1 del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998 n. 360
che ora dispone: "I comuni, con Regolamento
adottato ai sensi dell'articolo
52
del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con
Decreto del Capo del Dipartimento per
le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma
2".
Lo stesso
comma 142 dell'articolo 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto
il comma 3 bis del Decreto Legislativo
28 settembre 1998 n. 360 che recita:
"Con il medesimo Regolamento di cui
al comma 3 può essere stabilita una
soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio
2007, l'esigenza di garantire e sviluppare
i livelli quali-quantitativi dei servizi
resi dal Comune salvaguardando gli equilibri
di bilancio e il rispetto del Patto
di Stabilità in una situazione di riduzione
di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione
ad attivare la facoltà prevista dalla
Legge Finanziaria 2007 incrementando
l'aliquota dell'addizionale, ma temperando
allo stesso tempo l'effetto dell'aumento
del prelievo con l'introduzione della
soglia di esenzione.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale del 28 marzo
2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva
approvato il citato "Regolamento per
la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche", che, all'articolo
4 bis, tra l'altro, prevede la soglia
di esenzione sul reddito imponibile
IRE, al fine della tutela delle fasce
reddituali più deboli.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale del 28 marzo
2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente
eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per
l'esercizio 2007 in tema di tributi
locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili" è stata stabilita la
variazione, nella misura di 0,2 punti
percentuali, dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche rispetto
all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali
vigente fin dall'anno 2002, portandola
complessivamente a 0,5 punti percentuali,
misura ritenuta necessaria per garantire
gli equilibri di bilancio.
Con successiva
deliberazione della Giunta Comunale
del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013),
venne data attuazione agli indirizzi
del Consiglio in tema di aliquota in
argomento con l'approvazione della variazione
dell'addizionale comunale dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche della
misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Per l’anno
2008, con deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2008/02342/24, immediatamente
eseguibile, ad oggetto "Indirizzi per
l’esercizio 2008 in tema di tributi
locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili" venne stabilito di confermare
l’aliquota dello 0,5%, indirizzo attuato
dalla Giunta Comunale con deliberazione
(n. mecc. 2008/02844/013) del 27 maggio
2008.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale del 30 maggio
2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente
eseguibile, la soglia di esenzione veniva
elevata a Euro 10.400,00, a decorrere
dal 1 gennaio 2008.
Considerato
che i Sindacati di categoria hanno segnalato
la necessità di tutelare la fascia dei
possessori di pensione minima e quella
dei cassintegrati, i cui redditi sono
stati oggetto di adeguamenti all'indice
di inflazione, si ritiene di modificare
la soglia di esenzione determinata in
Euro 10.400,00 nell'articolo 4 bis del
succitato Regolamento elevandola ad
Euro 10.700,00 con decorrenza 1 gennaio
2009 come segue:
" ARTICOLO
4 BIS - ESENZIONE
L'addizionale
di cui al precedente articolo 1 non
è dovuta se il reddito imponibile complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche non supera
l'importo di Euro 10.700,00.
Se il
reddito imponibile supera la soglia
di esenzione di Euro 10.700,00, l'addizionale
è dovuta ed è determinata applicando
l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".
Dato atto
che l'articolo 27, comma 8, della Legge
Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27
dicembre 2001 n. 448) ha sostituito
il comma 16 dell'articolo 53 della Legge
23 dicembre 2000 n. 388 con il
seguente nuovo testo: "Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante
istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto al 1° gennaio
dell'anno di riferimento" ed in tale
senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296)
in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto
che, con Decreto del Ministro dell'Interno
del 19 dicembre 2008, il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione
per l'anno 2009 da parte degli Enti
Locali è stato differito al 31 marzo
2009.
La I Commissione
permanente di lavoro, riunitasi il 18
marzo 2009 ha esaminato la proposta
di deliberazione in oggetto.
Tutto
ciò premesso,
La Giunta
Circoscrizionale
-
Visto l'art.
54 dello Statuto della Città;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
-
Visti gli artt.49
e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs. 18 agosto
2000 n.267 e s.m.i.;
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Maffei, Fontana, Marrone
e Cavone per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 17
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI:15
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI: 2 (Puglisi-Novo)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_01371.html
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