Atto
106 n. mecc. 2009 06512/87 |
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Atto n. 106 n. mecc.
2009 06512/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
12 OTTOBRE
2009
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide
TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i
Consiglieri: BOSSO Giovanni, CERRATO
Claudio, LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: RIORDINO
DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI
E SOCIO-SANITARIE. RECEPIMENTO D.G.R.
N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009 E DEFINITIVA
REGOLAMENTAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO
DI SPERIMENTAZIONE.
Il Presidente
Guido Alunno di concerto con il Coordinatore
alla IV Commissione Mauro Valle riferisce:
Con nota
dell’10 settembre 2009 prot. n. 044311,
la Divisione Servizi Sociali e Rapporti
con le Aziende Sanitarie ha invitato
la Circoscrizione ad esprimere parere
preventivo in merito all’approvazione
del riordino delle prestazioni domiciliari
sociali e socio-sanitarie. recepimento
D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009
e definitiva regolamentazione al termine
del periodo di sperimentazione, di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2009 05739/19.
Attraverso
la deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019),
"Riordino delle prestazioni domiciliari
sociali e socio-sanitarie", veniva approvato
un nuovo sistema di erogazione delle
prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie
che ha portato all'introduzione di un
regime di accreditamento dei fornitori
con possibilità di scelta del fornitore
da parte dei cittadini secondo quanto
previsto dalla Legge 328/2000 "Legge
quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali".
Il riordino
ha avuto avvio il 16 maggio 2006 a seguito
dell'approvazione dell'accordo di programma
con le Aziende sanitarie approvato con
deliberazione della Giunta Comunale
del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019),
che ha definito le modalità organizzative
per la gestione integrata delle prestazioni
e dell'espletamento delle procedure
per l'istituzione dell'albo dei fornitori
accreditati.
La sua
attuazione è stata oggetto di monitoraggio
e verifica sia da parte dei servizi
competenti delle ASL e del Comune, sia
da parte del Gruppo Misto Partecipato
di cui alla deliberazione del 17 gennaio
2006 (mecc. 2006 00296/019) composto
da rappresentanti del Comune, delle
ASL, delle Organizzazioni Sindacali
confederali e delle Organizzazioni di
secondo livello del volontariato, dell'associazionismo
e della cooperazione sociale coinvolte
nel piano di Zona dei Servizi Sociali.
Stanti
le caratteristiche sperimentali del
nuovo sistema, la deliberazione prevedeva
la possibilità che la Giunta Comunale
adottasse, sentita la IV Commissione
Consiliare, nei 24 mesi successivi all'esecutività
della medesima, e cioè entro il 25 ottobre
2007, provvedimenti correttivi della
stessa: in effetti nel periodo considerato
sono state approvate modifiche con le
deliberazioni della Giunta Comunale
del 7 marzo 2006 (mecc. 2006 01682/019)
e del 12 giugno 2007 (mecc. 2007 03776/019).
Ai fini
della messa a regime del sistema al
termine del biennio sperimentale, a
partire dal settembre 2007, è stata
avviata una verifica di ordine più generale
presso i servizi sociali e sanitari
deputati all'erogazione degli interventi
e sono stati attivati gruppi di lavoro
composti da operatori sia sanitari che
sociali, e tra questi ultimi sia centrali
che decentrati, che hanno individuato
sia le fondamentali criticità emerse
nell'attuazione operativa del nuovo
sistema sia proposte di correttivi,
che risultano da verbali agli atti dell'Amministrazione.
I dati
relativi alle prestazioni erogate nell'intero
periodo e le proposte di correttivi
così elaborate sono stati discussi nel
periodo febbraio/aprile 2008 in tre
sedute del Gruppo Misto Partecipato
ed in due sedute di verifica dell'accordo
e del protocollo di intesa siglati in
data 24 novembre 2005 tra Comune di
Torino, Organizzazioni Sindacali e Centrali
Cooperative recepiti con deliberazione
della Giunta Comunale del 17 gennaio
2006 (mecc. 2006 00296/019).
Inoltre
nel mese di aprile 2008 si sono svolte
in materia tre sedute della IV Commissione
Consiliare con l'audizione dell'associazionismo
e delle organizzazioni sindacali.
All'esito
di tali confronti sono state individuate
necessità ulteriori di modifica, correttivi
da apportare sia alle norme che regolano
i criteri di accesso alle prestazioni
(allegato n. 1 della deliberazione di
riordino) sia alle linee guida sull'appropriatezza
degli interventi nei confronti di anziani,
minori e disabili (allegati n. 2 e n.
3 della deliberazione di riordino).
Parallelamente
però anche in sede nazionale e regionale
sono stati avviati processi per la regolamentazione
del sistema: in particolare la Legge
Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 1264
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296)
ha istituito il Fondo per le non autosufficienze,
poi ulteriormente incrementato dalla
Legge Finanziaria 2008 (articolo 2 comma
465 della Legge 24 dicembre 2007 n.
244), oggetto di riparto da parte della
Regione Piemonte.
La Regione
Piemonte a sua volta con D.G.R. n. 45-7907
del 21 dicembre 2007 ha istituito un
gruppo di lavoro finalizzato a rivedere
complessivamente il modello organizzativo
per articolare le cure domiciliari nelle
diverse fasi del percorso assistenziale
di cui alla D.G.R. n. 51-11389 del 23
dicembre 2003.
Con deliberazione
della Giunta Comunale del 13 maggio
2008 (mecc. 2008 02649/019) pertanto,
d'intesa con le ASL cittadine, si prendeva
atto della necessità di attivare una
interlocuzione con la Regione Piemonte
prima di adottare il provvedimento di
messa a regime col duplice intento di
considerare in tale sede l'orientamento
regionale e di contribuire alla definizione
dello stesso portando gli esiti dell'esperienza
maturata nell'operatività e si autorizzava
contestualmente la sottoscrizione di
un nuovo accordo con i fornitori per
il periodo 16 maggio 2008 - 31 gennaio
2009, avvalendosi della facoltà prevista
dall'articolo 14 di quello in vigore
ed in scadenza al 15 maggio 2008 il
quale recitava "(…) Nuovi accordi potranno
essere stipulati per gli anni successivi,
previa adozione di apposito atto deliberativo
da parte del Comune, salvo disdetta
da parte del Fornitore a mezzo lettera
raccomandata A/R entro tre mesi dalla
scadenza del presente accordo (…)".
Nei mesi
di novembre e dicembre 2008 la Regione
Piemonte ha sottoposto a consultazione
una bozza di deliberazione in materia
di riordino delle prestazioni di assistenza
tutelare socio-sanitaria ed istituzione
del contributo economico a sostegno
della domiciliarità per la lungoassistenza
di anziani non autosufficienti.
Nelle
more dell'approvazione da parte della
Giunta Regionale di tale provvedimento,
con deliberazione della Giunta Comunale
del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00342/019),
in accordo con le ASL cittadine, si
è autorizzato il rinvio della scadenza
dell'accordo in essere con i fornitori
alla data del 30 novembre 2009 e sono
state adottate alcune modifiche al succitato
accordo di programma in essere.
La Giunta
Regionale con deliberazione del 6 aprile
2009 n. 39-11190 ha approvato il suo
riordino delle prestazioni di assistenza
tutelare socio-sanitaria ed istituito
il contributo economico a sostegno della
domiciliarità per la lungoassistenza
di anziani non autosufficienti, prevedendo
che le Aziende Sanitarie e gli Enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali
raggiungessero accordi in materia di
recepimento del provvedimento regionale
e di utilizzo delle somme stanziate
in sede di riparto del Fondo Nazionale
delle non autosufficienze, che per quanto
riguarda il territorio della Città di
Torino sono state individuate nella
misura di Euro 4.637.717,17 comprensive
sia della quota sanitaria che della
quota sociale.
Con accordo
del 15 giugno 2009 si è concordato con
le ASL torinesi di:
- prorogare
l'accordo di programma in essere sino
alla data del 30 novembre 2009 sancendo
che la spesa relativa agli interventi
domiciliari di natura socio-sanitaria
per anziani non autosufficienti nell'anno
2009 fosse determinata in misura almeno
pari a quella del 2008, maggiorata del
finanziamento proveniente dal Fondo
Nazionale per una spesa globale pari
a Euro 35.868.512,00;
- prevedere,
qualora il trend dell'utenza dovesse
comportare una spesa superiore ai budget
stanziati, di utilizzare, per l'attivazione
degli interventi in materia, i criteri
di priorità in corso di definizione
da parte di apposito gruppo di lavoro
in attuazione dei principi stabiliti
dalla D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre
2003 e, relativamente all'utenza anziana,
con riferimento alla strumentazione
approvata dalla D.G.R. 42-8390 del 10
marzo 2008, peraltro già previsti come
potenziale contenuto dell'Accordo di
programma tra gli Enti dalla stessa
deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019);
- individuare
quale ente capofila per la ricezione
del finanziamento nazionale la Città
di Torino in coerenza con il ruolo svolto
dalla stessa in sede di erogazione delle
prestazioni e di rendicontazione delle
stesse, prevedendo pertanto che in sede
di conto consuntivo della spesa 2009
e sulla base delle percentuali di competenza
di ciascuno dei tre Enti coinvolti le
quote attribuite dal provvedimento regionale
ai distretti delle due Aziende Sanitarie
Torinesi vengano ulteriormente ripartite
in spesa sanitaria e spesa sociale ed
utilizzate a scomputo dei rimborsi da
effettuarsi in materia;
-
di adottare il
provvedimento di messa a regime
del riordino delle prestazioni domiciliari
sociali e socio-sanitarie entro
il 30 novembre 2009, approvando
in tale sede i correttivi al sistema
derivanti sia dalle attività di
verifica condotte dagli Enti e dal
gruppo misto partecipato all'uopo
nominato sia dalle scelte operate
per il recepimento del provvedimento
regionale.
A tal
fine nel mese di giugno 2009 sono state
realizzate altre due sedute del Gruppo
Misto Partecipato sulla domiciliarità
ed una del Gruppo Misto Partecipato
disabili in cui sono state prese in
considerazione le novità introdotte
dal provvedimento regionale e conseguentemente
individuati i correttivi da adottarsi
con il presente provvedimento.
Al fine
di comprendere le scelte operate si
riassumono di seguito le fondamentali
questioni affrontate e le rispettive
soluzioni adottate.
Il provvedimento
regionale riguarda in particolare l'utenza
anziana non autosufficiente e, nel suo
allegato A, delinea un modello di intervento
simile a quello sviluppato nella città,
ma definisce nuovi massimali, alcune
regole differenti relative alle prestazioni
e prevede la detrazione dalla indennità
di accompagnamento dalla quota sociale.
Per quel che riguarda le altre tipologie
di utenza, previste invece nella deliberazione
comunale, la deliberazione rinvia ad
ulteriori atti normativi l'estensione
progressiva di tali misure.
Con il
presente provvedimento, in relazione
a quanto previsto dall'allegato B al
provvedimento regionale, occorre definire
relativamente agli anziani non autosufficienti
"il mantenimento di eventuali importi
in essere se più favorevoli per il cittadino"
e "compatibilmente con le disponibilità
finanziarie le modalità di programmazione
per l'adeguamento", mentre bisogna confermare
o meno le attuali modalità in essere
per le altre tipologie di utenza. Inoltre
vanno adottati per tutte le tipologie
di utenza i correttivi individuati come
utili all'esito della sperimentazione.
Sulla
base delle analisi sin qui condotte,
si ritiene opportuno introdurre modifiche
nel sistema che consentano di:
1) prevedere
l'utilizzo in alcune situazioni di particolare
fragilità, che necessitino di particolare
osservazione, di impiegare direttamente
nella gestione di interventi a favore
di tutta l'utenza a domicilio il personale
dipendente dall'Amministrazione con
qualifica di Adest/OSS;
2) continuare
a riservare alla valutazione professionale
la decisione circa la presenza nel Piano
Assistenziale Individualizzato delle
prestazioni rese dall'Adest/OSS del
fornitore: sarà pertanto compito delle
commissioni valutative e/o degli operatori
sociali e sanitari che redigono le proposte
di rinnovo dei Piani Assistenziali attestarne
la necessità, anche in riferimento alla
capacità del destinatario e/o della
sua rete di esercitarne la funzione
di regia. Analogamente le commissioni
valutative dovranno pronunciarsi sulla
possibilità o meno di contemporaneità
di progetti di intervento domiciliare
con altre progettualità (ad esempio
nel caso di anziani non autosufficienti
con progetti semiresidenziali, nel caso
di soggetti disabili e minori con progetti
di natura prevalentemente educativa-riabilitativa);
3) prevedere
una varietà di modalità differenti per
la gestione delle prestazioni dell'assistenza
familiare a seconda delle capacità e
della volontà del beneficiario o della
sua famiglia nel gestire ed organizzare
il relativo rapporto di lavoro con il
coinvolgimento o meno di fornitori accreditati
ed in ogni caso con la garanzia che
in tutti i casi l'assistente familiare
sia lavoratore subordinato con trattamento
retributivo e previdenziale almeno pari
al CCNL del lavoro domestico sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
4) mantenere
la flessibilità tipica del modello di
intervento sperimentato per gli anziani
ed estenderla alle altre tipologie di
utenza circa il ricorso alle figure
dell'affidatario o del familiare che
si prendono cura legando, pur nell'ambito
di massimali di prestazione, l'entità
dei rimborsi alla disponibilità delle
persone e non all'intensità assistenziale
del beneficiario ed introdurre inoltre
regole diverse sul coinvolgimento di
tali figure nella cura di più di una
persona, differenti a seconda che queste
ultime appartengano o meno allo stesso
nucleo;
5) prevedere
che le nuove regole deliberate ed in
particolare, nel caso di anziani non
autosufficienti, l'utilizzo dei nuovi
massimali, che vengono adottati confermando
però la possibilità di maggiorazione
di Euro 200,00 di quota sociale per
le intensità bassa e media, e della
detrazione dell'indennità di accompagnamento
dalla quota sociale prevista dalla deliberazione
regionale, siano applicate a tutti i
casi nuovi per i quali si definisca
un intervento successivamente alla data
di applicazione del presente atto deliberativo,
mentre per i casi già attivi occorre
dettare regole differenti onde evitare
di determinare in alcuni casi una riduzione
del piano assistenziale sinora garantito.
Pertanto per i casi in corso al momento
del primo rinnovo successivo all'applicazione
della presente deliberazione verranno
effettuati i nuovi calcoli al fine di
individuare tra i due il trattamento
più favorevole e quest'ultimo potrà
essere conservato almeno per il primo
anno a condizione che venga redatto,
nei casi previsti, un Piano Assistenziale
Individualizzato. Alla luce dell'andamento
della domanda e della spesa in materia
di interventi domiciliari socio-sanitari,
si fa riserva di confermare e/o revocare
tale decisione per gli anni successivi
in sede di deliberazione di indirizzi
in materia di tariffe;
6) confermare
per le altre tipologie di utenza (anziani
autosufficienti, disabili e minori)
i massimali dei piani assistenziali
e delle prestazioni previsti dalla precedente
deliberazione e conseguentemente prevedere
che in questi casi l'indennità di accompagnamento,
ove presente, non venga detratta dalla
quota sociale anche se può concorrere
come risorsa aggiuntiva alla redazione
del Piano Assistenziale Individualizzato;
7) prevedere
che le prestazioni domiciliari possano
essere erogate anche nei confronti di
disabili adulti in affidamento residenziale
o inseriti in strutture residenziali
con progetti di autonomia;
8) prevedere
che le prestazioni domiciliari possano
essere erogate anche nei confronti di
minori in affidamento residenziale in
situazioni particolarmente complesse
(ad esempio disabilità, disturbi relazionali,
abusi e maltrattamenti, precedenti affidamenti
"falliti") al fine di favorire gli "affidamenti
difficili" ed evitare l'interruzione
degli stessi o di minori in nuclei familiari
che fruiscono temporaneamente di interventi
per l'autonomia (accoglienza in alloggio
o in pensionati integrati o, eccezionalmente,
in gruppi appartamento);
9) introdurre,
nel caso di piani di assistenza elaborati
in favore di minori, la possibilità
del ricorso a nuove prestazioni ed in
particolare: assistenti familiari inquadrati
in profili previsti dal CCNL del lavoro
domestico quali l'istitutore, formato
per mansioni di istruzione e/o sostegno,
il baby sitter per mansioni occasionali
e/o saltuarie di vigilanza di bambini,
l'inserimento dei minori in nidi familiari,
micro nidi e baby parking autorizzati,
verificata l'indisponibilità di posti
nel pubblico e nel convenzionato;
10) recepire
le "Linee guida per la predisposizione
dei progetti di Vita Indipendente" approvate
con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio
2008, rinviando a successivo provvedimento
del Consiglio Comunale eventualmente
anche in sede di indirizzi per la determinazione
delle tariffe, la definizione dei criteri
di considerazione del reddito e dei
patrimoni mobiliari ed immobiliari dei
destinatari dei progetti di Vita Indipendente
con riferimento ai principi e criteri
posti dal presente provvedimento.
I succitati
punti hanno ispirato la redazione degli
allegati 2 - Linee guida per l'appropriatezza
degli interventi domiciliari per anziani
e 3 - Specifiche per l'utilizzo delle
prestazioni domiciliari in favore di
minori e disabili, facenti parte integrante
della presente deliberazione, che sostituiscono
integralmente quelli omonimi di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019).
L'allegato
C del provvedimento regionale contiene
poi regole relative ai criteri di accesso
alle prestazioni ed alla conseguente
partecipazione da parte degli utenti
al costo dei servizi sia per gli anziani
non autosufficienti sia per le persone
con handicap permanente grave in parte
differenti da quelle regolamentate dall'allegato
1 alla deliberazione comunale in vigore.
Poiché
tutti i dati relativi alla condizione
economica dei richiedenti interventi
domiciliari sono stati in questi anni
di sperimentazione registrati informaticamente,
in questo caso è stato possibile simulare
gli effetti dell'applicazione delle
nuove regole regionali, anche considerandole
singolarmente sia sulla spesa dell'utenza
(valutando aumenti o diminuzioni della
contribuzione a carico degli utenti,
anche differenziandoli per intensità
assistenziale) che sulla spesa pubblica.
Il recepimento
della deliberazione regionale comporta
un impatto rilevante sulla spesa ASL
a causa dell'aumento dei massimali.
La spesa
comunale, posto che il presente sistema
torinese già considera il reddito/patrimonio
del solo beneficiario, con il recepimento
integrale della deliberazione regionale
(che prevede una franchigia di reddito
superiore a quella attualmente riconosciuta
dal provvedimento comunale e la considerazione
nel reddito del 20% dei beni mobiliari
ed immobiliari che superano le franchigie)
crescerebbe in misura moderata. Ciò
tuttavia produrrebbe contestuale vantaggio
solo per i proprietari di beni mobiliari
superiori alla franchigia, ai quali
invece pare equo ed opportuno chiedere
di utilizzare le proprie risorse mobiliari
superiori alla franchigia stabilita
in Euro 15.493,71, mentre comporterebbe
un aumento notevole della contribuzione
dell'utenza che finora ha beneficiato
della franchigia sulle spese per la
casa, che il vigente provvedimento comunale
fissa in Euro 400,00, e che invece non
è prevista dalla deliberazione regionale.
Sulla
base di queste analisi risulta pertanto
preferibile:
1) adottare
la franchigia di reddito di Euro 592,00
prevista dalla deliberazione regionale
dal momento che le analisi già condotte
sul sistema torinese vigente avevano
rilevato la necessità di elevarla;
2) mantenere,
in forza del principio del miglior favore
per i cittadini, la franchigia di Euro
400,00 relativa alle spese per la casa
e prevedere anche il riconoscimento
tra queste delle spese per il riscaldamento
finora non incluse;
3) mantenere
il sistema attuale che prevede franchigie
con soglia fissa relative ai beni mobili
e immobili (superiore di circa Euro
20.000,00 a quella prevista dalla deliberazione
regionale relativa alla sola casa di
abitazione e comprensiva eventualmente
anche di una seconda proprietà), introducendo
però deroghe per particolari situazioni:
nuclei familiari percettori di contributi
a sostegno del reddito di cui agli articoli
3 e 5 della deliberazione del Consiglio
Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc.
2000 05700/019) e s.m.i. al momento
dell'erogazione di interventi di domiciliarità
o nuclei familiari che in conseguenza
della contribuzione al costo degli interventi
domiciliari da parte del loro componente
beneficiario ne maturerebbero il diritto,
beneficiari che sarebbero chiamati alla
contribuzione al costo del servizio
esclusivamente per il superamento della
franchigia dei beni immobiliari includenti
la casa di abitazione;
4) introdurre
la regola della franchigia con soglia
fissa sui beni mobiliari anche per l'attivazione
di interventi singoli per anziani autosufficienti
per evidenti ragioni di coerenza e continuità;
5) eliminare
la vigente considerazione delle somme
arretrate percepite dal cittadino, non
prevista dalla deliberazione regionale,
che si è rivelata difficoltosa nell'attuazione
dell'attuale sistema dal momento che
le stesse possono rientrare nella valutazione
del patrimonio mobiliare;
6) mantenere,
in forza del principio del miglior favore
per i cittadini, le attuali modalità
di considerazione delle donazioni di
soli beni immobiliari effettuate dal
cittadino negli ultimi due anni precedenti
la richiesta di domiciliarità, che risultano
considerate dalla deliberazione regionale
se effettuate negli ultimi 5 anni;
7) introdurre
a fianco delle attuali possibilità di
deroga anche altre fattispecie nelle
situazioni in rischio di abbandono finalizzate
alla necessità di approfondire l'osservazione
del caso in vista di una eventuale segnalazione
all'autorità giudiziaria o di garantire
continuità di interventi od in quelle
in cui la variazione della condizione
economica risulti inferiore all'aumento
tariffario/di contribuzione.
I succitati
punti hanno ispirato la redazione dell'
allegato 1- Norme e criteri di accesso
alle prestazioni domiciliari, facente
parte integrante della presente deliberazione,
che sostituisce integralmente quello
omonimo di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale del 26 settembre 2005
(mecc. 2005 05648/019).
Il parere
in questione è stato discusso nel corso
della seduta della IV Commissione tenutasi
in data 1 Ottobre 2009.
In relazione
alla illustrazione avvenuta, il Consiglio
della IV Circoscrizione ritiene molto
positivo l’aumento del 5% dell’impegno
di spesa della Città sul bilancio comunale
così come l’incremento della franchigia
di reddito per cui ha diritto alle prestazioni
assistenziali domiciliari in maniera
tale da consentire l’ingresso nel sistema
di nuovi cittadini.
Il sistema
di accertamento del reddito attraverso
la compilazione della modulistica attuale
(DSE), pur rendendo di fatto più congruente
la dichiarazione effettuata dal cittadino
con i redditi realmente posseduti, è
tuttavia risultato ostico e difficoltoso.
Inoltre
prevede comunque modalità differenti
rispetto a quelle utilizzate per richiedere
altri servizi alla Città (ISEE): è necessario
adottare mezzi per una più facile compilazione
e, in relazione alla precarietà economica
che coinvolge fasce sempre più ampie
della popolazione, pensare di estenderlo
anche per altre prestazioni e servizi
che il cittadino richiede alla Città.
Si considera
positiva la detrazione dl reddito mensile
di somme utilizzate per il mantenimento
di coniuge/figli o per morosità da sanare
all’Agenzia Territoriale della Casa,
così come richiesto dalla IV Circoscrizione
(Atto n. 126 n. mecc. 2005 07209/87),
ma non si condivide che nel conteggio
nel reddito mensile del cittadino autosufficiente
vi sia anche quello dei famigliari non
conviventi, essendo il cittadino e il
suo nucleo titolare del diritto ad usufruire
di servizi domiciliari, creandosi inoltre
iniquità rispetto gli anziani non autosufficienti
per cui tale conteggio non viene effettuato.
Relativamente
agli anziani non autosufficienti, non
si condivide il conteggio nella quota
sociale fornita dal Città dell’indennità
di accompagnamento: funzione di quest’ultima
è quella sola di garantire l’autonoma
mobilità del cittadino.
Si fa
presente che nell’ambito di minore disabili
la quota di accompagnamento viene considerata
come risorsa aggiuntiva.
Si ritiene
positivo l'utilizzo in alcune situazioni
di particolare fragilità, che necessitino
di particolare osservazione, di impiegare
direttamente nella gestione di interventi
a favore di tutta l'utenza a domicilio
e nella loro valutazione il personale
dipendente dall'Amministrazione con
qualifica di Adest/OSS, in maniera tale
che il servizio pubblico possa adeguatamente
monitorare le persone a domicilio: per
questo è necessario garantire risorse
sufficienti in particolare per disabili
e minori, non condividendo nei casi
di gestione dell’intervento in presenza
di provvedimenti della autorità giudiziarie
minorili, in caso di carenza di risorse,
di avvalersi di personale pubblico ma
di quello del fornitore primo in graduatoria.
Si ritiene
positivo di prevedere una varietà di
modalità differenti per la gestione
delle prestazioni dell'assistenza familiare
a seconda delle capacità e della volontà
del beneficiario o della sua famiglia
nel gestire ed organizzare il relativo
rapporto di lavoro con il coinvolgimento
o meno di fornitori accreditati ed in
ogni caso con la garanzia che in tutti
i casi l'assistente familiare sia lavoratore
subordinato con trattamento retributivo
e previdenziale almeno pari al CCNL
del lavoro domestico sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Vanno
comunque definiti con chiarezza quali
siano i livelli informativi/formativi
e di selezione del personale così fornito,
sopratutto in relazione alle nuove figure
(Istitutore e Baby –sitter) previste
per i minori.
Si osserva
che la modalità del "buono servizio"
attraverso l'accreditamento di fornitori
può favorire la crescita di occupazione
precaria per i lavoratori delle imprese
fornitrici ec’è il rischio che il cittadino,
nel pervenire alla scelta del fornitore,
non abbia elementi sufficienti per effettuare
una scelta consapevole.
Si segnala
inoltre che gli atti della Giunta nel
regolare il meccanismo dell'accreditamento
dei fornitori, attraverso ATI (associazione
temporanea di imprese) tra cooperative
sociali ed agenzie di lavoro temporaneo
hanno di fatto determinato una posizione
dominante sul mercato di un’unica agenzia
di lavoro interinale che è componente
di tutte le ATI accreditate: si invita
pertanto alla definizione di norme che
garantiscano l’effettiva pluralità di
agenzie accreditate.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto
l'art.54 dello Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
-
Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
-
di esprimere
parere favorevole sulla proposta
di deliberazione, approvata dalla
Giunta Comunale in data 12/7/2005,
avente ad oggetto: "Riordino delle
prestazioni domiciliari sociali
e socio sanitarie", condizionato
all’accoglimento delle osservazioni
indicate in narrativa.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Dichiara
di non partecipare al voto il Consigliere
Novo per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
21
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI:
17
ASTENUTI:
4 (Maffei-D’Acunto-Puglisi-Fontana)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
-
di esprimere
parere favorevole sulla proposta
di deliberazione, approvata dalla
Giunta Comunale in data 12/7/2005,
avente ad oggetto: "Riordino delle
prestazioni domiciliari sociali
e socio sanitarie", condizionato
all’accoglimento delle osservazioni
indicate in narrativa.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_06512.html
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