Atto
105 n. mecc. 2009 06334/87 |
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Atto n. 105 n. mecc.
2009 06334/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
12 OTTOBRE
2009
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide
TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i
Consiglieri: BOSSO Giovanni, CERRATO
Claudio, LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
VARIANTE PARZIALE N. 109 AL P.R.G.,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R., CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO
DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE E DEL
TIPO DI INTERVENTO DELLA "RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA", DELLE N.U.E.A. DI P.R.G..
ADOZIONE.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota
del 17 luglio 2009 - Prot.n. 3470, la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
ha invitato la Circoscrizione ad esprimere
parere preventivo in merito all’approvazione
della Variante Parziale n. 109 al Piano
Regolatore Generale, concernente l’aggiornamento
delle modalità di attuazione e del tipo
di intervento della "Ristrutturazione
Edilizia", delle N.U.E.A. di P.R.G.,
di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2009 04550/009.
Il presente
provvedimento riguarda la modifica parziale
della disciplina normativa prevista
dalle Norme di Attuazione del Piano
Regolatore Generale vigente, in relazione
alle definizioni inerenti i "tipi di
intervento" e alle corrispondenti modalità
di attuazione al fine di ?fornire un
testo normativo coordinato con le definizioni
introdotte dal T.U. dell'Edilizia e
coerente con le disposizioni attuative
derivanti dalla ridefinizione degli
interventi di recupero edilizio (manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia). In particolare
i temi trattati riguardano:
-
la modifica del
tipo di intervento richiesto per
la realizzazione di "verande ad
uso accessorio dell'abitazione"
attualmente qualificato dall'articolo
4 comma 35 bis delle N.U.E.A. "ristrutturazione
edilizia";
-
l'applicazione
della Legge Regionale 21/1998 "Norme
per il recupero a fini abitativi
di sottotetti" nelle Zone Urbane
di Trasformazione (Z.U.T.);
-
la disciplina
relativa al rispetto dei parametri
edilizi quali: distanza dai confini
privati e distanza fra fabbricati,
all'interno delle Zone Urbane Storico
Ambientali (Z.U.S.A.) I, II e III,
nella Tavola normativa 1;
-
ulteriori specificazioni
riguardo i parametri edilizi nelle
Tavole normative 2, 3 e 4;
-
l'adeguamento
al D.P.R. 380/2001 "Testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia"
- T.U. dell'Edilizia e s.m.i., delle
definizioni dei "tipi di intervento"
riportati all'articolo 4 delle N.U.E.A..
L'intervento
di realizzazione di una veranda ad uso
accessorio alla residenza su un preesistente
balcone, come definita all'articolo
2 comma 58 delle N.U.E.A. di P.R.G.,
pur non comportando aumento di superficie
non residenziale né di volumetria, è
qualificato dall'articolo 4 comma 35
bis delle N.U.E.A. di P.R.G. (introdotto
dalla variante n. 37 al P.R.G. approvata
in data 25 marzo 2002), come "ristrutturazione
edilizia" e, come tale, soggetto a permesso
di costruire.
Il T.U.
dell'Edilizia e le leggi regionali non
riportano alcuna specifica definizione
sul tipo di intervento connesso alla
realizzazione di una veranda accessoria
all'abitazione, conseguentemente non
definiscono se si tratta di intervento
soggetto a Denuncia di Inizio Attività
(D.I.A.) o di permesso di costruire.
Il Nuovo
Regolamento Edilizio (R.E.) della Città,
all'articolo 58, comma 5, definisce
le verande accessorie come "costruzioni
accessorie alle abitazioni costituite
da pareti e coperture vetrate e da struttura
in legno o metallo strettamente limitata
alla funzione portante. Tali manufatti
devono risultare coerenti alla situazione
edilizia di riferimento ed essere conformi
alle prescrizioni del P.R.G.. Essi non
possono mai essere adibiti alla permanenza
di persone".
Inoltre
il medesimo articolo, tra i requisiti
da osservare nella realizzazione delle
verande e delle serre, prescrive, al
successivo comma 7, che "d) non devono
essere eliminate le chiusure interposte
tra la veranda/serra e i locali interni
che su essa si affacciano; e) non
devono essere installati nelle verande/serre
corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi
tipo, apparecchi igienico-sanitari,
impianti di cucine ed altre apparecchiature
od arredi atti a mutare le caratteristiche
di volume tecnico accessorio a servizio
dell'unità immobiliare interessata;".
Ai sensi
della normativa vigente, pertanto, la
realizzazione di verande accessorie
alle abitazioni non comporta aumento
di unità immobiliari, non aumenta o
modifica il volume come definito dalla
normativa vigente e non modifica la
sagoma esistente rappresentata dal contorno
esterno dell'edificio (muratura perimetrale
originaria).
Conseguentemente
tale intervento, ai sensi dell'articolo
10 del D.P.R. 380/2001, non dovrebbe
rientrare tra gli interventi soggetti
a permesso di costruire, non essendo
riconducibile agli "interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici, ovvero che, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso".
Per quanto
concerne i prospetti si rileva invece
che, nella definizione di restauro di
cui all'articolo 4, comma 24 lettera
c, delle N.U.E.A. del P.R.G., rientra
anche "la modifica di prospetti con
formazione di nuove aperture, qualora
compatibili con l'assetto originario
dell'immobile".
La differente
configurazione della veranda accessoria
come intervento di restauro e risanamento
conservativo rientrerebbe tra gli "interventi
minori" previsti dal T.U. dell'Edilizia
per i quali è sufficiente l'assoggettamento
alla procedura di D.I.A., con conseguenze
diverse sotto il profilo sanzionatorio,
trattandosi di un abuso edilizio di
minore gravità che non assume rilevanza
penale e prevede unicamente la sanzione
pecuniaria.
Alla luce
di quanto sopra si ritiene che, a livello
normativo, la realizzazione della veranda
accessoria debba essere ricondotta al
restauro e risanamento conservativo,
in quanto più coerente con le N.U.E.A.
di P.R.G.. Tale attribuzione comporta,
inoltre, un profilo procedurale e sanzionatorio
più adeguato alla tipologia dell'intervento
oltre a determinare un sostanziale snellimento
dei procedimenti amministrativi edilizi.
Si ritiene,
pertanto, opportuno qualificare la realizzazione
delle verande accessorie alle abitazioni
come intervento di restauro e risanamento
conservativo, coerentemente a quanto
disposto dall'articolo 2, comma 58,
delle N.U.E.A. di P.R.G..
Con riguardo
al recupero a fini abitativi dei sottotetti
nelle Z.U.T., la Legge Regionale 6 agosto
1998, n. 21 "Norme per il recupero a
fini abitativi di sottotetti" si applica
esclusivamente ai sottotetti esistenti
e legittimamente realizzati alla data
di entrata in vigore e consente di recuperare
i sottotetti esistenti a fini abitativi,
anche mediante interventi edilizi in
deroga alle norme regolamentari, ma
sempre nel rispetto dei requisiti igienico-edilizi.
La normativa
di P.R.G. relativa alle Z.U.T. è stata
oggetto di recenti modifiche, apportate
con la variante n. 106 al P.R.G. finalizzate
ad ammettere, nelle more della trasformazione,
l'insediamento di nuove attività produttive
e artigianali, anche negli edifici a
destinazione residenziale insistenti
nelle Z.U.T. che prevedono prevalentemente
la destinazione produttiva, permettendo
così maggiore flessibilità operativa
e salvaguardano gli ambiti di trasformazione
destinati a residenza.
Per gli
edifici esistenti non coerenti con le
trasformazioni previste dal piano, le
attuali prescrizioni ammettono unicamente
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria senza cambio di destinazione
d'uso.
A distanza
di circa quindici anni dall'approvazione
del P.R.G., sono stati attuati o sono
in corso di attuazione ambiti per un
ammontare di oltre il 60% del totale
delle aree destinate a Z.U.T., rimangono
tuttavia ancora da trasformare ambiti
di dimensione medio-piccole, in genere
occupati da fabbricati con attività
in corso che, al momento, risultano
meno disponibili al riuso.
In relazione
a quanto sopra si ritiene, pertanto,
opportuno, da un lato, introdurre la
possibilità di avvalersi di quanto previsto
dalla Legge Regionale 21/1998 anche
nelle Z.U.T., consentendo, con la legittima
fruizione del sottotetto esistente sovrastante
la residenza, l'uso di maggiori spazi
per abitare, con conseguente miglioramento
dello standard abitativo e senza ulteriore
utilizzo di suolo e, dall'altro lato,
aggiungere una specifica limitazione,
finalizzata a non incrementare ulteriormente
il carico insediativo residenziale,
ammettendo l'intervento esclusivamente
qualora il sottotetto costituisca pertinenza
dell'unità immobiliare preesistente.
Per quanto
concerne la tavola normativa n. 1 delle
N.U.E.A. del P.R.G. è emersa, in fase
di applicazione, una problematica inerente
i parametri edilizi individuati all'articolo
2, punto 34, comma 54, delle N.U.E.A.
alle lettere "f) distanza dai confini
privati" e "g) distanza fra fabbricati",
nelle aree normative R1, R2, R3, M1,
TE AR, S, sono prescritti per i seguenti
tipi di intervento: Sostituzione edilizia,
Completamento e Nuovo impianto, individuati
all'articolo 4 delle citate N.U.E.A..
Per tali
tipi di intervento la Tavola normativa
1 consente la sola realizzazione di
edifici in aderenza e/o sul confine:
tale prescrizione deriva dall'esigenza
di evitare, nelle Z.U.S.A. n. I, II
e III, che sono localizzate in prossimità
della Zona Urbana Centrale Storica (vedi
allegato), la creazione di "vuoti" lungo
la cortina edilizia.
Tale limitazione,
quando gli edifici confinanti esistenti
presentano, sui fronti laterali, vedute
ai sensi dell'articolo 900 del Codice
Civile, impedisce di fatto la realizzazione
di nuovi interventi edilizi in quanto
non risulta possibile rispettare contestualmente
i disposti della Tavola normativa n.
1 (realizzazione in aderenza o sul confine)
ed il disposto del D.M. 1444/1968 (che
prescrive la distanza minima assoluta
di m 10 tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti).
In analogia
con le prescrizioni relative ai parametri
edilizi della "distanza dai confini
privati" e della "distanza fra fabbricati",
riportate nella Tavola normativa n.
2, che riguarda le rimanenti Zone Urbano
Storico Ambientali (dalla n. IV alla
n. XXX)", e nel rispetto del Codice
Civile e del D.M. 1444/1968, si prevede,
pertanto, di integrare, nella Tavola
normativa 1, l'attuale prescrizione
che ammette esclusivamente "costruzioni
in aderenza o sul confine" inserendo
la seguente specifica: "o, in caso di
pareti finestrate, esistenti alla data
di adozione della variante n. 109 al
P.R.G., distanza tra fabbricati uguali
o maggiori a 10 metri", consentendo
la nuova costruzione di edifici in presenza
di pareti finestrate su manufatti esistenti.
In relazione
alle tavole normative 2, 3 e 4 delle
N.U.E.A. del P.R.G. si precisa che,
in conformità ai contenuti dell'articolo
4 delle N.U.E.A., le stesse vengono
integrate nella sezione che riassume
gli interventi ammessi, con lo specifico
richiamo ai disposti del sopracitato
articolo inerenti il rispetto dei parametri
edilizi, nel caso di interventi di ristrutturazione
edilizia, sopraelevazione di edifici
ed ampliamenti di edifici mono e bifamiliari,
al fine di consentire una lettura univoca.
Con riguardo
all'adeguamento dei tipi di intervento
al T.U. dell'edilizia, quest'ultimo
ridefinisce, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, gli interventi di recupero
edilizio (manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia),
di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica.
Nella
definizione di ristrutturazione edilizia
contenuta nel T.U. sono espressamente
incluse le opere di demolizione e ricostruzione
di un fabbricato, anche con modifiche
alle superfici interne, purchè nel rispetto
della preesistente volumetria e sagoma.
Vengono,
inoltre, previste due distinte modalità
di intervento: la prima soggetta al
permesso di costruire (articolo 10,
comma 1, lettera c), cosiddetta "ristrutturazione
intensa"; la seconda, cosiddetta "leggera"
(articolo 3 comma 1 lettera d), soggetta
a denuncia di attività (D.I.A.).
Ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, del T.U.
gli interventi di ristrutturazione edilizia
sono soggetti a permesso di costruire
in quanto possono comportare aumento
di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici, ovvero, limitatamente
agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, mutamenti della destinazione d'uso
("ristrutturazione intensa"); gli interventi
non riconducibili alla predetta definizione
sono, pertanto, realizzabili mediante
denuncia di inizio attività ("ristrutturazione
leggera").
Con l'entrata
in vigore del Testo Unico, pertanto,
la realizzazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia che, ad eccezione
delle zone A, mutino la destinazione
d'uso, ma che non determinino un manufatto
edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che non modifichino
il numero di unità immobiliari, la sagoma,
i prospetti o le superfici, deve essere
effettuata con la sola denuncia di inizio
attività (D.I.A.).
Premesso
quanto sopra, si rende necessario introdurre
nelle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione (N.U.E.A.) gli opportuni
adeguamenti al fine di uniformare le
possibilità operative della ristrutturazione
edilizia con le definizioni del Testo
Unico con particolare riguardo al rapporto
tra specifiche caratteristiche di intervento
e titolo abilitativo correlato (D.I.A.
o permesso di costruire).
In particolare,
la definizione generale del tipo di
intervento in parola non viene modificata
in quanto, coerentemente con le scelte
effettuate dal T.U., riporta letteralmente
la definizione dell'articolo 31 lettera
d) della Legge 457/1978. Le modifiche
del presente provvedimento riguardano
invece l'articolazione, all'interno
del tipo di intervento della ristrutturazione
di tipo d1), di due sottotipologie denominate
rispettivamente d1.a) e d1.b).
La tipologia
di intervento denominata d1.a) riprende
i contenuti della ristrutturazione edilizia
di tipo d1) attualmente vigente; la
tipologia di intervento d1.b) riprende
invece il concetto di "integrale demolizione
e ricostruzione", con il rispetto della
volumetria e sagoma preesistenti, introdotto
nel Testo Unico.
Preso
atto della scarsità di parcheggi privati
in ambiti consolidati si è ritenuto
necessario, per gli interventi di tipo
d1.a), ampliare le quantità già previste
nella norma vigente nella misura del
50% della S.L.P. già destinata a parcheggio.
Per quanto
riguarda, invece, gli interventi di
tipo d1.b), considerata la rilevanza
urbanistica assunta da tali interventi,
si prevede invece la dotazione di aree
a parcheggio privato dovuta ai sensi
dell'articolo 41 sexies della Legge
1150/1942 così come modificato dall'articolo
2 della Legge 122/1989.
Coerentemente
al T.U. non possono, infine, trovare
applicazione i disposti normativi che
dettano prescrizioni in merito agli
indici di edificabilità.
In relazione
a quanto sopra la variante prevede di
apportare le seguenti modifiche ed integrazioni
alle N.U.E.A.:
-
all'articolo
4 "Tipi di intervento" delle N.U.E.A.,
l'intervento inerente la realizzazione
delle verande, come definite all'articolo
2 punto 38 delle N.U.E.A. e all'articolo
58 del Regolamento Edilizio, attualmente
inserite nella "Ristrutturazione
edilizia", viene ricompreso nel
"Restauro e risanamento conservativo";
-
all'articolo
15 "Zone urbane di trasformazione"
delle N.U.E.A., si introduce la
possibilità di avvalersi di quanto
previsto dalla Legge Regionale 21/1998,
consentendo la fruizione del sottotetto
esistente sovrastante la residenza,
esclusivamente quale pertinenza
dell'unità immobiliare preesistente;
-
nella Tavola
normativa 1 delle N.U.E.A., in riferimento
al parametro edilizio della distanza
tra fabbricati, si integra la prescrizione
che ammette "costruzioni in aderenza
o sul confine" inserendo la specifica
che, in caso di pareti finestrate
- esistenti alla data di adozione
del presente provvedimento - la
distanza da osservare per i nuovi
interventi deve essere pari o maggiore
di 10 metri";
-
nelle Tavole
normative 2, 3 e 4, in riferimento
agli interventi ammessi, si richiama
specificamente l'osservanza dei
disposti dell'articolo 4 al fine
di una corretta ed univoca applicazione
dei parametri edilizi nel caso di
interventi di ristrutturazione edilizia,
sopraelevazione di edifici e ampliamenti
di edifici mono e bifamiliari;
-
all'articolo
4 delle N.U.E.A., in riferimento
al tipo di intervento della "Ristrutturazione
edilizia", si introducono infine
gli opportuni adeguamenti al fine
di uniformare le possibilità operative
della ristrutturazione edilizia
con le definizioni date dal Testo
Unico dell'Edilizia con particolare
riguardo al rapporto tra specifiche
caratteristiche di intervento e
titolo abilitativo correlato (D.I.A.
o permesso di costruire).
In riferimento
alla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente
i primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi,
si evidenzia che sono di norma escluse
dal processo di valutazione ambientale
le varianti parziali "non riguardanti
interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di
nuovi volumi, se non ricadenti in contesti
già edificati, ovvero che riguardino
modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste
dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate
ai sensi degli articoli 136, 142 e 157
del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia
e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi".
In relazione
a quanto sopra, è in corso la verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione
ambientale, il cui esito verrà puntualmente
reso prima dell'adozione del presente
provvedimento.
Si sottolinea
che le modifiche apportate, che riguardano
esclusivamente l'apparato normativo
del Piano Regolatore, intervengono in
particolare sulle modalità attuative
e sul tipo di intervento "ristrutturazione
edilizia" in recepimento della relativa
definizione riportata nel Testo Unico
dell'edilizia che discende comunque
dalla Legge 457/1978. A tali modifiche
non consegue, pertanto, la realizzazione
di nuovi interventi edificatori ovvero
di nuovi volumi, rispetto a quelli già
previsti dal P.R.G. vigente.
Si specifica
inoltre che, per effetto di tutte le
varianti parziali al P.R.G. vigente
adottate ed approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale.
Il presente
provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità
con i Piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G.
vigente ai sensi dell'articolo 17, comma
7 della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente
all'approvazione della presente variante
si procederà all'aggiornamento delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
del Piano Regolatore Generale.
Il parere
in questione è stato discusso nel corso
della seduta della II Commissione tenutasi
in data 29 Settembre 2009.
Tutto
ciò premesso,
La Giunta
Circoscrizionale
-
Visto l'art.54
dello Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
-
Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
Propone
al Consiglio DI Circoscrizione
-
di esprimere
parere favorevole all’APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE PARZIALE N. 109 AL
P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
L’AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’
DI ATTUAZIONE E DEL TIPO DI INTERVENTO
DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA",
DELLE N.U.E.A. DI P.R.G..
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Fontana, Novo e D’Acunto
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 19.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
19
VOTANTI:
16
VOTI FAVOREVOLI:
14
VOTI CONTRARI:
2
ASTENUTI:
3 (Puglisi, Rabellino, Cartella)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
-
di esprimere
parere favorevole all’APPROVAZIONE
DELLA VARIANTE PARZIALE N. 109 AL
P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
L’AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’
DI ATTUAZIONE E DEL TIPO DI INTERVENTO
DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA",
DELLE N.U.E.A. DI P.R.G..
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_06334.html
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