Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella Città di Torino  >>  Circ. IV  >>  Atti Cons.  >>Gennaio 09
  San Donato - Campidoglio - Parella CERCA NEL SITO

Atto 4 n. mecc.  2009 00289/87

Atto n. 4 n. mecc. 2009 00289/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

26 GENNAIO 2009

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 22 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, LAZZARINI Massimiliano

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco, riferisce.

In data 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

L'articolo 8 della suddetta Legge Regionale 38/2006 prevede l'adozione da parte della Giunta Regionale di indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività.

In base all'articolo 9 della predetta Legge Regionale 38/2006 il Comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

In particolare il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale 4 luglio 2005 n. 7.

Il Comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita da DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della stessa Legge Regionale 38/2006.

Gli elementi di maggior rilievo riguardanti l'esercizio dell'attività, nuovi rispetto alla previgente disciplina in materia di rilascio di autorizzazioni di esercizio pubblico, sono:

- la previsione di un'unica tipologia di attività;

  • nuovi requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività.

A seguito del cambio del quadro normativo è necessario provvedere all'emanazione del regolamento comunale in attuazione della Legge Regionale 38/2006.

Il regolamento è in particolare necessario all'individuazione delle disposizioni sui procedimenti e nello specifico:

- il subingresso;

- le modifiche societarie;

- la reintestazione;

- suddivisione delle procedure assoggettate all'istituto della denuncia di inizio attività e quelle soggette al silenzio assenso;

  • le autorizzazioni temporanee;
  • la specificazione delle attività di intrattenimento e svago che possono essere svolte all'interno degli esercizi.

Gli aspetti sopra elencati sono stati disciplinati nel regolamento sulla base dei criteri di semplificazione dell'attività amministrativa come previsti dalla Legge Quadro sull'attività amministrativa 241/1990 e s.m.i..

Inoltre si consolida l'unificazione dei procedimenti relativi agli aspetti igienico-sanitari con quelli relativi all'aspetto propriamente amministrativo-commerciale impostando, non solo di fatto ma anche di diritto, una procedura tipica di sportello unico che permetterà di porre in essere le finalità di semplificazione del procedimento che sono alla base della normativa dello sportello unico.

Merita particolare rilevanza l'elencazione delle fattispecie o circostanze in presenza delle quali un'attività di somministrazione svolta all'interno del circolo privato assume i connotati dell'attività rivolta al pubblico e pertanto assoggettabile alla normativa di settore.

Nello specifico l'articolo 18 prevede il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dai circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;

d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati, per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

  1. ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Infine con deliberazione del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e successiva modifica del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 00772/016) la Giunta Comunale ha stabilito che l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande soggette a contingenti numerici, è effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica, che prevede come metodo di assegnazione quello del sorteggio pubblico, effettuato tra tutte le istanze presentate.

Alla luce di quanto sopra esposto, il dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico per le Attività Produttive, con lettera in data 22 dicembre 2008, n. prot. 17709, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare il "Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" per le motivazioni espresse in narrativa.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La III^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" nella seduta del 21 gennaio 2009.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

  1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione inerente il "Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici".

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 22

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 6

ASTENUTI: 1 (Maffei)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione inerente il "Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2009/2009_00289.html

Archivio

inserimento 20.02.2009- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
 «Torna indietro

Condizioni d’uso, privacy e cookie