Atto
72 n. mecc. 2008 03239/87 |
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Atto n. 72 n. mecc.
2008 03239/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
4 GIUGNO
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura,
CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, RABELLINO Renzo, Davide
TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i
Consiglieri: BOSSO Giovanni, LAVECCHIA
Felice, PUGLISI Ettore
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI
VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della III Commissione Marianna Del Bianco
riferisce.
L’attuale
Regolamento per la disciplina dell’attività
di vendita di quotidiani e periodici
è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 10 ottobre
2005 (n. mecc. 200507568/016), in applicazione
dei criteri indicati dalla nuova disciplina
sul riordino del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica,
approvata con la Legge 13 aprile 1999
n. 108 e con il Decreto Legislativo
24 aprile 2001 n. 170.
In seguito
all’applicazione del suddetto Regolamento
sono emerse alcune problematiche relative
alla possibilità, per gli esercenti,
titolari di attività già autorizzate,
di trasferirne la sede.
Con particolare
riferimento alle rivendite (edicole
tradizionali), è risultato difficoltoso,
nel caso in cui si rendesse necessario
lo spostamento di sede, individuare
una posizione che non fosse in contrasto
con la normativa che prevede il rispetto
di una distanza minima da 200 a 400
metri dalle rivendite già esistenti,
tenuto conto che il trasferimento è
generalmente consentito solo nell’ambito
della medesima zona statistica, le cui
dimensioni sono piuttosto limitate.
Pertanto,
previa consultazione delle organizzazioni
di categoria interessate si è ritenuto
opportuno modificare l’art. 10 comma
1 del Regolamento consentendo il trasferimento
di sede di punti vendita esclusivi già
autorizzati entri i 50 metri dall’indirizzo
di provenienza e, per una sola volta,
anche in deroga alla distanza minima
delle attività congeneri.
Con riguardo
alle rivendite non esclusive (esercizi
che in aggiunta ad altre merci possono
essere autorizzati alla vendita di quotidiani
e periodici), occorre coordinare il
testo dell’articolo 10 del Regolamento
con quello dell’articolo 5, precisando
pertanto che la distanza minima da rispettare
dalle attività congeneri già autorizzate
in caso di trasferimento di sede è quella
prevista dall’articolo 5 comma 1 (da
400 a 800 metri a seconda delle zone).
Occorre
inoltre adeguare l’articolo 1 comma
6 del Regolamento per la disciplina
dell’attività di vendita di quotidiani
e periodici alla sentenza del Consiglio
di Stato n. 306/2005, secondo la quale
è consentita, nei punti vendita non
esclusivi, la vendita di "soli quotidiani,
di soli periodici o di entrambi i prodotti
editoriali", nonché alla D.G.R. 3-683
del 5 agosto 2005 che ha modificato
la D.G.R. n. 101-9183/03 prevedendo
che i punti vendita non esclusivi possano
essere autorizzati alla vendita di soli
quotidiani, di soli periodici o di entrambi
i prodotti editoriali.
Alla luce
di quanto sopra esposto il dirigente
della Divisione Commercio – Settore
Attività Economiche e di Servizio –
Sportello Unico per le Attività Produttive,
con lettera in data 9 maggio 2008, n.
prot. 22141, ha richiesto alle Circoscrizioni,
nell’ambito delle competenze loro riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai
sensi degli artt. 43 e 44, di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 200802390/016 avente ad oggetto:
"Modifica al Regolamento per la disciplina
dell’attività di vendita di quotidiani
e periodici", per le ragioni dettagliatamente
evidenziate in narrativa.
La III^
Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di approvazione
della deliberazione in argomento nella
seduta del 28 maggio 2008.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello
Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Cavallari, D’Acunto, Novo,
Marrone, Fontana e Lazzarini per cui
i Consiglieri presenti in aula al momento
del voto sono 16.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI
: 16
VOTANTI:
16
VOTI FAVOREVOLI:
16
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_03239html
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