Atto
57 n. mecc. 2008 02731/87 |
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Atto n. 57 n. mecc.
2008 02731/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
20 MAGGIO
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura,
CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DOMINESE Stefano, DEL BIANCO
Marianna, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide
TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere:
BOSSO Giovanni
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4 (ARTT.
43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA
DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.
APPROVAZIONE.
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I Commissione
Paolo Cavallari riferisce.
L’Addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRE) venne istituita,
a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall’art,
1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360,
che stabiliva, tra l’altro, la possibilità,
da parte dei Comuni, di variare l’aliquota
base determinata ogni anno con Decreto
del Ministero delle Finanze, fino ad
un massimo dello 0,5%.
L’art.
3, comma 1, lettera a), della Legge
27/12/2002, n. 289 (Legge Finanziaria
2003) stabilì la sospensione degli aumenti
delle addizionali all’imposta sul reddito
delle persone fisiche deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni
che non fossero meramente confermative
delle aliquote in vigore per l’anno
2002. Tale limitazione è stata più volte
reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all’entrata in vigore
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(legge finanziaria 2007), che ha reso
possibile l’incremento effettivo delle
aliquote con effetto dal 1° gennaio
2007.
In particolare,
l’art. 1, comma 142, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, modifica il comma
3 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre
1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52
del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono
disporre la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
di cui al comma 2 con deliberazione
da pubblicare nel sito individuato con
Decreto del Capo del Dipartimento per
le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma
2".
Lo stesso
comma 142 dell’art. 1 della Legge 27
dicembre 2006 ha introdotto il comma
3 bis del D. Lgs. 28 settembre 1998
n. 360 che recita: "Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali".
Nell’esercizio
2007, l’esigenza di garantire e sviluppare
i livelli quali-quantitativi dei servizi
resi dal Comune salvaguardando gli equilibri
di bilancio e il rispetto del Patto
di Stabilità in una situazione di riduzione
di trasferimenti erariali, indusse l’Amministrazione
ad attivare la facoltà prevista dalla
Legge Finanziaria 2007 incrementando
l’aliquota dell’addizionale, ma temperando
allo stesso tempo l’effetto dell’aumento
del prelievo con l’introduzione della
soglia di esenzione.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale del 28 marzo
2007 (mecc. 200609746/013), veniva approvato
il citato "Regolamento per la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone
fisiche", che, all’art. 4-bis, tra l’altro,
prevede la soglia di esenzione ad Euro
10.300,00 sul reddito imponibile IRE,
al fine della tutela delle fasce reddituali
più deboli.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 200701080/024)
del 28 marzo 2007, immediatamente eseguibile,
aente ad oggetto: "Indirizzi per l’esercizio
2007 in tema di tributi locali, tariffe,
rette, canoni ed altre materie simili"
è stata stabilita la variazione, nella
misura di 0,2 punti percentuali, dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche rispetto all’aliquota
pari a 0,3 punti percentuali vigente
fin dall’anno 2002, portandola complessivamente
a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta
necessaria per garantire gli equilibri
di bilancio.
Con successiva
deliberazione della Giunta Comunale
del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013),
venne data attuazione agli indirizzi
del Consiglio in tema di aliquota in
argomento con l’approvazione della variazione
dell’addizionale comunale dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche della
misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Considerato
che i Sindacati di categoria hanno segnalato
la necessità di tutelare la fascia dei
possessori di pensione minima e quella
dei cassintegrati , i cui redditi sono
stati oggetto di adeguamenti all’indice
di inflazione, si ritiene di modificare
la soglia di esenzione determinata in
Euro 10.300,00 nell’art. 4 bis del succitato
Regolamento elevandola ad Euro 10.400,00
con decorrenza 1 gennaio 2008 come segue:
"ART.
4 BIS
-
L’addizionale
di cui al precedente articolo 1
non è dovuta se il reddito imponibile
complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche non supera l’importo di
Euro 10.400,00.
-
Se il reddito
imponibile supera la soglia di esenzione
di Euro 10.400,00, l’addizionale
è dovuta ed è determinata applicando
l’aliquota al reddito imponibile
complessivo".
Dato atto
che l’art. 27, comma 8, della Legge
Finanziaria per l’anno 2002, (Legge
n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito
il comma 16 dell’art. 53 della Legge
23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo
testo: "Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360 recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto al 1° gennaio
dell’anno di riferimento" ed in tale
senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296)
in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto
che, con Decreto del Ministro dell’Interno
del 20 dicembre 2007, il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2008 da parte degli Enti
Locali è stato dapprima differito al
31 marzo 2008 e, successivamente, con
Decreto del Ministero dell’Interno del
20 marzo 2008, è stato ulteriormente
differito al 31 maggio 2008.
Alla luce
di quanto sopra esposto il direttore
della Divisione Servizi Tributari e
Catasto, con lettera in data 5 maggio
2008, n. prot. 14834, ha richiesto alle
Circoscrizioni, nell’ambito delle competenze
loro riservate dal Regolamento del Decentramento,
ai sensi degli artt. 43 e 44, di esprimere
il parere di competenza, in merito alla
deliberazione della Giunta Comunale
n. mecc. 2008002481/013 avente ad oggetto:
"Regolamento per la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche: modifica della soglia di esenzione.
Approvazione", per le ragioni dettagliatamente
evidenziate in narrativa.
La I^
Commissione, competente per materia,
hanno esaminato la proposta di approvazione
della deliberazione in argomento nella
seduta del 16 maggio 2008.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello
Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49
e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Dichiarano di non partecipare
al voto i Consiglieri Antonelli e Cavone.
Risultano
assenti dall’aula i Consiglieri Lavecchia,
e Cartella per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 20
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
20
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI:
18
VOTI CONTRARI:
(Marrone –Rabellino)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_02731html
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