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Atto 57 n. mecc.  2008 02731/87


Atto n. 57 n. mecc. 2008 02731/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

20 MAGGIO 2008

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DOMINESE Stefano, DEL BIANCO Marianna, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 24 Consiglieri

Risulta assente il Consigliere: BOSSO Giovanni

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari riferisce.

L’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall’art, 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l’altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l’aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.

L’art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 27/12/2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore per l’anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha reso possibile l’incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007.

In particolare, l’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

Lo stesso comma 142 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 ha introdotto il comma 3 bis del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Nell’esercizio 2007, l’esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l’Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l’aliquota dell’addizionale, ma temperando allo stesso tempo l’effetto dell’aumento del prelievo con l’introduzione della soglia di esenzione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 200609746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all’art. 4-bis, tra l’altro, prevede la soglia di esenzione ad Euro 10.300,00 sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200701080/024) del 28 marzo 2007, immediatamente eseguibile, aente ad oggetto: "Indirizzi per l’esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all’aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall’anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l’approvazione della variazione dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati , i cui redditi sono stati oggetto di adeguamenti all’indice di inflazione, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.300,00 nell’art. 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.400,00 con decorrenza 1 gennaio 2008 come segue:

"ART. 4 BIS

  1. L’addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di Euro 10.400,00.
  2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo".

Dato atto che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002, (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1° gennaio dell’anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2008 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2008, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2008.

Alla luce di quanto sopra esposto il direttore della Divisione Servizi Tributari e Catasto, con lettera in data 5 maggio 2008, n. prot. 14834, ha richiesto alle Circoscrizioni, nell’ambito delle competenze loro riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, di esprimere il parere di competenza, in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2008002481/013 avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica della soglia di esenzione. Approvazione", per le ragioni dettagliatamente evidenziate in narrativa.

La I^ Commissione, competente per materia, hanno esaminato la proposta di approvazione della deliberazione in argomento nella seduta del 16 maggio 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

  • di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200802481/013 avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica della soglia di esenzione. Approvazione".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Antonelli e Cavone.

Risultano assenti dall’aula i Consiglieri Lavecchia, e Cartella per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 20

VOTANTI:20

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI: (Marrone –Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200802481/013 avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica della soglia di esenzione. Approvazione".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_02731html

Archivio

inserimento 07.07.2008 - a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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