Atto
47 n. mecc. 2008 02197/87 |
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Atto n. 47 N. Mecc 2008
02197/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
24 APRILE
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
FAZZONE Davide, PEPE Annunziata, RABELLINO
Renzo, TROIANO Davide , VALLE Mauro.
In totale n. 16 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CLARICI Laura, D’ACUNTO Angelo, LAZZARINI
Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PUGLISI Ettore.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Ornella FOGLINO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
MODIFICA INTEGRALE DEL "REGOLAMENTO
DI POLIZIA AMMINISTRATIVA".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari
riferisce.
Con deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 7800896/27)
del 22 marzo 1978 esecutiva dal 17 aprile1978,
modificata con deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 9404022/17) del 4 luglio
1994 esecutiva dal 29 luglio 1994, veniva
approvato e poi modificato il "Regolamento
di Polizia Amministrativa" a seguito
del trasferimento di competenze operato
con l’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616.
Tale norma
ha infatti trasferito ai Comuni alcune
competenze di polizia amministrativa
prima appartenenti alla Stato, intendendo
per polizia amministrativa quel complesso
di attività della Pubblica Amministrazione
dirette a far osservare le limitazioni
imposte dalle leggi o dai regolamenti
alle attività dei privati, in modo che
esse no siano causa di danni per la
collettività.
Successivamente
alla citata norma del 1977 vi è stato
un ulteriore rilevante passaggio di
competenze ai Comuni in ambito di polizia
amministrativa operato con l’art. 163
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali, in
attuazione del capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59".
Alla luce
della delega del 1998 e dell’evoluzione
normativa della materia nonché del mutato
contesto sociale e di attività produttive
del territorio cittadino, l’impianto
del regolamento comunale originario
appare estremamente datato e,di fatto,quasi
non applicato.
L’ottica
ispiratrice della nuova scrittura del
Regolamento di Polizia Amministrativa
si basa sulla consapevolezza che le
materie disciplinate dal Regolamento
riguardano attività economiche per le
quali è compito della Pubblica amministrazione
operare bilanciando gli interessi coinvolti
(tutela dei terzi interessati dall’attività
oggetto di autorizzazione e tutela dell’iniziativa
economica privata). Si è cercato poi
di cogliere l’occasione,laddove possibile,
per operare semplificando l’azione amministrativa.
Particolare attenzione è poi stata rivolta
al complesso sanzionatorio. Nell’ambito
del complesso normativo riscritto figurano
infatti disposizioni volte a tutelare
adeguatamente, nell’ambito preventivo
della procedura amministrativa volta
al rilascio delle autorizzazioni d pubblica
sicurezza,la collettività dei cittadini
proprio in quelle attività dei privati
che più possono porsi in contrasto con
diritti quali la quiete pubblica e la
tutela del riposo delle persone. Il
riferimento è principalmente rivolto
alle attività di pubblico spettacolo
che, pur rappresentando attività economiche
da tutelare in quanto libere attività
imprenditoriali, devono realizzarsi
nell’ambito della composizione, la più
equa possibile, dei diversi interessi
coinvolti nell’attività oggetto di licenza
comunale. L’articolo 41 della Costituzione,
infatti, pur disponendo al primo comma
che "l’iniziativa economica privata
è libera" prosegue al secondo comma
nel senso che essa "non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana".
La trasformazione
di Torino da città a stretta vocazione
industriale in cui l’orario della "fabbrica"
determinava i tempi stessi della vita
cittadina in una città sempre meno legata
all’industria, ha portato all’apertura,
specie in determinate zone del territorio
comunale, di numerosi nuovi locali di
pubblico spettacolo e di manifestazioni
finalizzate all’intrattenimento.
La presenza
di tali locali, da considerarsi un arricchimento
per la città anche in chiave di sviluppo
turistico, ha però portato a contrasti
con la cittadinanza residente che si
lamenta specialmente del disturbo chele
attività in oggetto recano al riposo
delle persone, per cui è necessario
rafforzare gli strumenti per individuare
un possibile punto di incontro tra gli
interessi in conflitto e per sanzionare
i comportamenti scorretti.
E’ evidente
quanto in ambito di equilibri tra esigenze
ed interessi diversi sia particolarmente
complesso individuare delle formule
normative rigide da applicare per cui
è parso preferibile indicare i contenuti
da assumere in fase istruttoria in modo
da consentire agli Uffici che per competenza
rilasciano le licenze di pubblica sicurezza,
di valutare ogni elemento utile al fine
riassumere il provvedimento amministrativo
susseguente l’istanza di licenza per
l’apertura di nuovi locali di pubblico
spettacolo.
Si è allo
scopo ribadita la possibilità che conferisce
il Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
di dettare già nelle autorizzazioni
prescrizioni a tutela dell’interesse
pubblico la cui violazione può costituire
abuso della licenza con la conseguente
assunzione di provvedimenti di sospensione
della licenza o, nei casi più gravi,
di revoca della stessa oltre, naturalmente,
all’applicazione della prevista sanzione
amministrativa e pecuniaria.
Proseguendo
la disamina con i pubblici spettacoli
e i locali di intrattenimento, si è
cercato di adeguare la disciplina autorizzatoria
alle sentenze della Corte Costituzionale
nn. 142/1967 e 56/1970 in base alle
quali per i trattenimenti da tenersi
in luoghi aperti al pubblico ed in luoghi
esposti al pubblico, e non indetti nell’esercizio
di attività imprenditoriale, non occorre
la licenza di polizia. Per adeguarsi
allo spirito delle sentenze citate evitando
però che la natura giuridica ONLUS dell’organizzatore
possa mascherare attività oggettivamente
imprenditoriali (seppur non soggettivamente)
si è cercato di stabilire che, ovviamente
ai soli fini dell’applicazione delle
norme del regolamento,assume carattere
imprenditoriale l’evento o l’attività
organizzata da un imprenditore così
come definito dall’articolo 2082 del
Codice Civile oppure l’evento o l’attività
organizzata da soggetto giuridico non
avente qualifica imprenditoriale che
sia soggetta ad un corrispettivo per
l’ingresso.
Dovendo
anche salvaguardare gli aspetti di sicurezza
di chi fruisce dello spettacolo o del
trattenimento anche se organizzato da
un soggetto giuridico non qualificabile
come imprenditore, si è ribadito che,
in ogni caso, gli spettacoli e/o i trattenimenti
non aventi carattere imprenditoriale
non necessitano di autorizzazione ai
sensi dell’articolo 68 T.U.L.P.S., fermo
restando l’obbligo della licenza di
cui all’art. 80 T.U.L.P.S. attestante
il rispetto dei requisiti di sicurezza
a tutela dell’incolumità pubblica, della
normativa sulla prevenzione degli incendi
e della normativa a tutela dall’inquinamento
acustico. Si è poi stabilito, in tema
di orari di tali esercizi, che il Sindaco
determini l’orario massimo di apertura
mentre oggi è disciplinato anche l’orario
minimo. Si ritiene così, vista la tipologia
di locali che gravita nell’ambito del
trattenimento, di lasciare più spazio
al mercato ed alle logiche di concorrenza.
Si è poi
ribadito il carattere di accessorietà
delle attività di somministrazione nei
luoghi di spettacolo o trattenimento.
Il concetto di accessorietà è valutato
in ragione della superficie e si è sottolineato
che la somministrazione deve avvenire
nei soli confronti di chi fruisce del
trattenimento o spettacolo, al fine
di evitare che la licenza di spettacolo
o trattenimento venga utilizzata per
aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni
alla somministrazione di alimenti e
bevande.
Per ciò
che concerne i trattenimenti presso
i pubblici esercizi di somministrazione
si è cercato di superare un dubbio interpretativo
lasciato dalla recentissima Legge Regionale
sulla somministrazione in merito o meno
al permanere della licenza di "piccoli
trattenimenti"di cui all’art. 69 T.U.L.P.S.
per i trattenimenti presso esercizi
di somministrazione. Alcune tesi, dando
rilievo all’art. 15, comma 1 della Legge
Regionale n. 38/2006, si indirizzavano
sulla non necessità di tale autorizzazione.
Altre, dando maggiore risalto al comma
2 ("sono fatte salve le seguenti disposizioni
del T.U.L.P.S.: …. articolo 69 …"),
ritenevano che comunque continuasse
ad essere necessaria la D.I.A. di cui
all’art. 69 del T.U.L.P.S.. Stante che
la licenza di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S.
non introduce elementi di tutela superiori
a quelli già veicolati con la licenza
di somministrazione (che vale anche
per gli effetti di pubblica sicurezza)
se non l’esplicitazione del divieto
di tenere piccoli trattenimenti musicali
oltre le ore 24,00, si è chiarito che
le autorizzazioni per l’esercizio della
somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande abilitano all’installazione
ed all’uso di apparecchi radio-televisivi,
di dispositivi ed impianti per la diffusione
sonora delle immagini nonché all’effettuazione
dei trattenimenti di cui al comma precedente,
senza ballo, nei locali in cui la clientela
acceda per le usuali consumazioni di
alimenti e bevande, a condizione che
l’ingresso al locale sia libero e gratuito;
l’attività di trattenimento sia complementare
a quella prevalente di somministrazione;
nel locale non vi siano spazi espressamente
destinati all’attività di spettacolo
o ballo quali pista da ballo, sedie
disposte a platea, ecc.; il prezzo delle
consumazioni non sia maggiorato rispetto
ai prezzi normalmente praticati e, infine,
venga rispettata la normativa vigente
in materia di sicurezza,prevenzione
incendi ed inquinamento acustico.
Anche
per tali esercizi si è disposto che
l’orario massimo dei piccoli trattenimenti
presso esercizi pubblici sia disposto
con ordinanza sindacale.
Oltre
che in riferimento ai locali di pubblico
spettacolo, il regolamento di polizia
amministrativa disciplina anche le aperture
di sale da gioco e da biliardo. Si tratta
di esercizi che necessitano della licenza
di cui all’articolo 86 del T.U.L.P.S.
e che coinvolgono altri interessi meritevoli
di tutela oltre a quello della libera
iniziativa imprenditoriale.
Il Comune
infatti rilascia le autorizzazioni per
l’esercizio, produzione, importazione,
distribuzione, gestione di giochi leciti
(videogiochi, giochi meccanici) ed è
titolare di importanti funzioni sanzionatorie
che portano all’emissione di provvedimenti
di sospensione dell’attività o di revoca
delle licenze (anche di somministrazione)
in catodi recidiva. I giochi possono
essere installati in apposite sale giochi
dove, in via accessoria, può essere
autorizzata anche la somministrazione
di alimenti e bevande. Si è ribadito
il concetto di accessorietà e che la
somministrazione deve avvenire nei soli
confronti di chi fruisce dei giochi
installati per evitare che l’installazione
dei giochi leciti venga utilizzata per
aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni
alla somministrazione di alimenti e
bevande. I giochi possono essere anche
installati in esercizi pubblici o commerciali
ovvero in altre aree aperte al pubblico.
Anche in tal caso si è stabilito che
il Sindaco determini con ordinanza l’orario
di apertura delle sale gioco o dell’utilizzo
di giochi leciti in pubblici esercizi
o altre aree contemperando il diritto
di iniziativa economica con le esigenze
generali ed economiche degli utenti
facendo anche riferimento alla corretta
fruizione delle lezioni della scuola
dell’obbligo. La giurisprudenza ha già
avuto occasione di esprimersi sulla
legittimità di norme restrittive quali
quella prevista. Licitano, ad esempio,
il TAR Emilia Romagna: "Il giudizio
di liceità espresso in generale dal
legislatore sui giochi che non presuppongono
scommesse né comportano vincite non
esclude la concorrente valutazione dell’Amministrazione
sul luogo nel quale l’imprenditore intende
allocare l’azienda" (TAR Emilia Romagna,
sez. I, Bologna, 24 ottobre 1997, n.
691); il Consiglio di Stato: "E’ legittimo
il diniego di autorizzazione opposto
dal Sindaco all’apertura di una sala
giochi fondato sul pericolo per l’incolumità
pubblica che sarebbe potuto derivare
dalla sua apertura in una strada di
limitatissime dimensioni ed interessata
da un traffico intenso e veloce e per
le "distrazioni" che avrebbe potuto
provocare sugli studenti inducendoli
a disertare le lezioni" (Consiglio di
Stato, sez. IV, 26 giugno 1990, n. 58).
Si prevede
anche la possibilità, per la Giunta
Comunale, di deliberare la corresponsione
di diritti di vidimazione della tabella
dei giochi proibiti.
Il Regolamento
disciplina poi le competenze comunali
in materia di attività ricettive (rilascio
di autorizzazioni e classificazione)
e si è colta l’occasione per disciplinare
l’uso occasionale di immobili a fini
ricettivi di cui all’articolo5 della
Legge Regionale n. 31/1985 fissandone
i requisiti igienico - sanitari e di
sicurezza di base. Si prevede poi la
possibilità,per la Giunta Comunale,
di deliberare la corresponsione di diritti
di sopralluogo in modo proporzionale
alla dimensione dell’area destinata
alla ricettività in modo analogo a quanto
la Regione ha disposto per i sopralluoghi
igienico - sanitari.
Si sono
poi disciplinate le agenzie di affari
che svolgono funzioni di intermediazione
e trattazione di affari altrui per chiunque
ne faccia richiesta. Le tipologie più
frequenti sono l’intermediazione relativa
al disbrigo di pratiche amministrative
conto terzi, il disbrigo pratiche in
materia funeraria,la compravendita di
oggetti usati per conto terzi e la compravendita
autoveicoli per conto terzi.
L’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività è di
competenza comunale eccetto i casi rimasti
in capo alla Questura; oppure per quelle
attività in altro modo autorizzate ovvero
attraverso l’iscrizione in appositi
albi o che trovano disciplina in specifiche
normative di riferimenti (es. spedizionieri).
Le agenzie di affari devono obbligatoriamente
provvedere alla tenuta del giornale
degli affari da vidimarsi a cura dell’Ufficio
di Polizia Amministrativa. Si è previsto
che per la vidimazione dei registri
la Giunta Comunale possa deliberare
la corresponsione di diritti in modo
proporzionale alle pagine bollate e
firmate.
Si è poi
disciplinato il rimessaggio di veicoli
senza conducente. Per rimessa di veicoli
si intende la gestione a titolo imprenditoriale
di locali appositamente adibiti ed attrezzati
per la temporanea custodia di vetture,motocicli,
roulottes, caravans, e simili mezzi
di trasporto dietro compenso. Per attività
di noleggio di veicoli senza conducente
si intende la locazione, dietro corrispettivo,
di veicoli senza conducente per le esigenze
del locatario. I veicoli che possono
essere destinati a tale attività sono
indicate all’articolo 85 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante "Nuovo Codice della Strada".
Si è cercato di circoscrivere l’attività
di rimessaggio di veicoli al fine di
evitare che un semplice parcheggio possa
essere assoggettato ad un regime autorizzatorio.
In ambito
di lavoro notturno si è partiti dall’articolo
43 del Regolamento di Polizia Urbana
che prevede un’autorizzazione per lo
svolgimento di attività che si effettuano
nella fascia oraria compresa tra le
22 e le 6 che siano fonte, anche potenziale,
di rumore. L’applicazione di questa
norma va dai laboratori di panetteria
ai cantieri. La previsione di un’autorizzazione
aveva lo scopo di fornire adeguate garanzie
a tutela dell’inquinamento acustico
e si concretizzava nel provvedimento
rilasciato dal dirigente competente.
Il provvedimento andava ad aggiungersi
a quelli già previsti per lo svolgimento
dell’attività. Considerato che nel corso
degli anni la normativa ha introdotto
forme di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, l’autorizzazione formale
è stata sostituita da comunicazione
con la quale il titolare, dichiarando
il possesso dei requisiti previsti,
poteva dar corso all’attività. Ora un’ulteriore
semplificazione è possibile. Con l’entrata
in vigore del Regolamento per la Tutela
dall’Inquinamento Acustico si ritiene
di poter semplificare ulteriormente
la procedura, senza diminuire le forme
di tutela dall’inquinamento acustico,
prevedendo non più un’ulteriore autorizzazione
per il solo esercizio notturno dell’attività,
ma rendendo efficace il provvedimento
che consente l’esercizio dell’attività
in orario diurno, anche ai fini del
lavoro notturno. In altri termini, qualsiasi
provvedimento che consenta l’esercizio
di un’attività, se questa si svolgerà
anche nella fascia oraria tra le 22
e le 6, dovrà contenere le prescrizioni
a tutela dall’inquinamento acustico
e l’eventuale provvedimento di diniego
dovrà essere motivato ed adottato dagli
Uffici competenti. Le norme in materia
di inquinamento acustico sono immediatamente
applicabili agendo direttamente sulla
fonte del rumore per cui si ritiene
un inutile aggravio del procedimento
sottoporre l’impresa ad una comunicazione
di inizio attività che non esplica alcuna
specifica funzione (vd. Per i cantieri:
art. 19, commi2 e 3 del Regolamento
Inquinamento acustico).
Si è poi
disciplinato l’esercizio del mestiere
di "fochino" per il quale è previsto
il rilascio dell’autorizzazione ai sensi
dell’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 302. Il soggetto in possesso di autorizzazione
può effettuare le seguenti operazioni:
disgelamento della dinamite; confezionamento
ed innesco delle cariche e caricamento
dei fori da mina; brillamento delle
mine sia a fuoco che elettrico; eliminazione
delle cariche inesplose.
Trovano
ancora disciplina gli istruttori delle
sezioni di tiro a segno nazionale che
devono munirsi di autorizzazione ai
sensi dell’art. 31 della legge 18 aprile
1975 n. 110. Per ottenere l’autorizzazione
devono essere accertati la capacità
tecnica ed i requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente.
Un capo
del Regolamento è poi dedicato alle
agenzie di viaggio. Ai sensi della Legge
Regionale 30 marzo 1988 n. 15 recante
"Disciplina delle attività di organizzazione
ed intermediazione di viaggi e turismo"
si definiscono agenzie di viaggio le
imprese che esercitano congiuntamente
o disgiuntamente le attività di produzione
e di organizzazione di viaggi e soggiorni
o di intermediazione nei predetti servizi,
ivi compresi i compiti di assistenza
e di accoglienza ai turisti. Ci si è
particolarmente soffermati sul Direttore
Tecnico, figura necessaria allo svolgimento
dell’attività; qualora il titolare dell’agenzia
non possieda le caratteristiche professionali
stabilite dalla Legge Regionale, il
Direttore Tecnico può essere individuato
in un dipendente o in un collaboratore
dell’agenzia ad essa legato da rapporti
di continuità ed esclusività. L’autorizzazione
all’esercizio di agenzia di viaggi e
turismo consente di svolgere l’attività
su tutto il territorio nazionale anche
mediante l’apertura di punti di vendita
al pubblico (filiali o succursali a
gestione diretta) o l’allestimento di
strutture di assistenza tecnica per
i propri clienti (in plant).
Le forme
possibili di filiali sono: le filiali
a gestione diretta (semplici articolazioni
organizzative); le filiali a gestione
autonoma (costituite solitamente nell'ambito
del rapporto di affiliazione commerciale
così come disciplinato dalla Legge 6
maggio 2004, n. 129; prevedono l'assunzione
di responsabilità verso i terzi da parte
dell'impresa affiliata, imprenditore
con autonomia gestionale, tecnica e
patrimoniale e quindi non dipendente
o legato da altri rapporti eccetto quello
dell'affiliazione commerciale). Al Comune
spetta in ambito di agenzie di viaggio
il compito di vigilanza e controllo:
l'attività può essere sospesa in ogni
momento al venir meno di uno dei requisiti
soggettivi o oggettivi necessari al
suo rilascio.
Ancora
disciplinate sono le manifestazioni
di sorte locali: lotterie, tombole,
pesche o banchi di beneficenza promossi
da enti morali, associazioni e comitati
senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi necessarie
per far fronte alle esigenze finanziarie
degli enti stessi; la vendita ambulante
di strumenti da punta e da taglio atti
ad offendere (quelli che, pur potendo
occasionalmente servire all'offesa,
hanno una specifica e diversa destinazione,
come gli strumenti da lavoro e quelli
destinati ad uso domestico, agricolo,
scientifico, sportivo, industriale e
simili).
Vi è poi
una norma dedicata alle gare sportive
che sono soggette alla autorizzazione
di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S. quando
la manifestazione assume carattere di
spettacolo o di trattenimento pubblico
e quando la manifestazione sportiva
è promossa nell'esercizio di un'attività
imprenditoriale (ovvero quando l'evento
o l'attività organizzata da un imprenditore
così come definito dall'articolo 2082
del Codice Civile oppure quando l'evento
o l'attività organizzata da soggetto
giuridico non avente qualifica imprenditoriale
sia soggetta ad un corrispettivo per
l'ingresso). La disciplina rientra pertanto
nel capo dedicato agli spettacoli pubblici.
Una norma
disciplina poi l'immatricolazione degli
ascensori, montacarichi e piattaforme
per disabili siti sul territorio comunale
e in provvedimenti di fermo dell'impianto
per motivi di sicurezza.
Infine
si è già fatto cenno al sistema sanzionatorio.
Considerato che il regolamento di polizia
amministrativa disciplina una "funzione
amministrativa", si è cercato di razionalizzare
il sistema delle sanzioni accessorie
distinguendole dai provvedimenti cautelari
emessi, quest'ultimi, per evi
tare in
via d'urgenza il protrarsi nel tempo
della situazione illecita oggetto di
violazione amministrativa ma che necessita
di "rimozione". Si è pertanto distinto
tra:
provvedimenti
cautelari sulle attività soggette ad
autorizzazione di pubblica sicurezza
(ordinanze di cessazione dell'attività
abusiva - sospensione dell'autorizzazione
o degli effetti della D.I.A. per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle
prescrizioni violate);
provvedimenti
cautelari sulle attività di somministrazione
alimenti e bevande in pubblici esercizi
(ordinanze di cessazione dell'attività
abusiva - sospensione dell'autorizzazione
o degli effetti della D.I.A. per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle
prescrizioni violate);
provvedimenti
per attività di somministrazione alimenti
e bevande in circoli privati (ordinanze
di cessazione dell'attività abusiva);
provvedimenti
su apparecchi automatici da gioco (sospensione
dell'autorizzazione da uno a trenta
giorni; revoca dell'autorizzazione in
caso di recidiva);
sanzioni
accessorie in ambito di strutture ricettive;
sanzioni
accessorie per abuso del titolo autorizzatorio
(sospensione o revoca nei casi più gravi).
Esaminato
sinteticamente l'impianto del regolamento
di polizia amministrativa, può ritenersi
che in base ai parametri di necessarietà
e di impatto sui destinatari della regolamentazione
introdotta, le modifiche proposte cercano
di intervenire su ambiti dove è particolarmente
delicata, ma estremamente sentita, l'esigenza
di trovare un punto di equilibrio tra
interessi tutti meritevoli di tutela
ma tra loro contrapposti.
Ciò nell'ottica
di una Pubblica Amministrazione che,
più che dotarsi di strumenti che consentano
facili e rigidi divieti, interviene
laddove i privati cittadini e gli imprenditori
non riescono da soli a trovare un accordo,
acquisendo informazioni ed elementi
che possano consentire una ponderazione
degli interessi caso per caso.
Alla luce
di quanto sopra esposto, il dirigente
del Settore Regolamentazione Sanzioni,
Contenzioso, Sanità, con lettera in
data 18 marzo 2008, n. prot. 13338,
ha trasmesso copia della deliberazione
del Consiglio Comunale n. mecc. 200801272/017
con la quale si propone di approvare
il "Regolamento di Polizia Amministrativa"
per le ragioni dettagliatamente evidenziate
in narrativa.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di modifica
della citata deliberazione.
La Circoscrizione
IV, nell’impossibilità di esprimere
il parere richiesto entro i termini
prefissati, ha richiesto, con lettera
in data 10 aprile 2008 n. prot. 4882,
apposita proroga al Settore Regolamentazioni
Sanzioni Contenzioso Sanità.
La I^
Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di approvazione
della deliberazione in argomento nella
seduta del 16 aprile 2008.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello
Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 1 (Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di approvazione del "Regolamento
di polizia amministrativa".
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_02197.html
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