Atto
37 n. mecc. 2008 01784/87 |
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Atto n. 37 N. Mecc.
2008 01784/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
31 MARZO
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, BORDONE Claudio, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, VALLE Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risultano assenti i
Consiglieri: Giovanni BOSSO
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI
DI NATURA FISCALE, AI SENSI DEGLI ARTT.
43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO".
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I Commissione
Paolo Cavallari, riferisce.
Con nota
del 4 marzo 2008 n. prot. 8379 la Divisione
Servizi Tributari e Catasto ha invitato
la Circoscrizione ad esprimere parere,
ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, in ordine ai Regolamenti
di natura fiscale di seguito riportati:
1."Regolamento
Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche
Parziali ".
Con riferimento
al "Regolamento Imposta Comunale
sugli Immobili" vengono proposti interventi
di carattere integrativo e chiarificatore
piuttosto che vere e proprie modifiche.
Si elencano
di seguito le modifiche proposte.
Il comma
5 dell'articolo 1 della Finanziaria
2008 (Legge 244/2007) inserisce i commi
2 bis e 2 ter all'articolo 8 del D.Lgs.
n. 504/1992 che prevedono l'applicazione
di un'ulteriore detrazione per l'abitazione
principale, con oneri a carico del Bilancio
dello Stato. L'intento perseguito dal
legislatore è quello di ridurre la pressione
fiscale relativa all'ICI gravante sul
soggetto passivo titolare di abitazione
principale. Pertanto si rende necessario
apportare una modifica all'articolo
4, comma 2 bis, al fine di estendere
anche alla detrazione "statale" il regime
attualmente in vigore per la detrazione
"comunale" in base al quale ogni contribuente
che ne ha diritto, in un anno può usufruire
della detrazione solo una volta e per
una sola unità immobiliare.
Viene
modificato l'articolo 4 bis, comma 1,
in quanto in data 24 gennaio 2008 sono
stati siglati gli accordi territoriali
che sostituiscono quelli del 23 settembre
2003.
- Regolamento per l’Applicazione
del canone sulle Iniziative Pubblicitarie.
"Modificazioni parziali"
Le modifiche
proposte, per l'anno 2008, all'articolato
del "Regolamento per l'applicazione
del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie",
attengono soprattutto alla necessità
di semplificare la lettura delle norme,
a mezzo di semplici integrazioni e precisazioni,
e attraverso l'eliminazione di ridondanze
(stesso concetto ripetuto su più articoli),
una sistemazione più coerente degli
argomenti disciplinati e in tal senso
alcuni articoli sono stati soppressi
ma la materia disciplinata è stata spostata
su altri, o si sono creati nuovi articoli.
Alcune modifiche riguardano l'allineamento
con il dettato normativo statale di
riferimento, il D.Lgs. 507/1993.
All'articolo
3 (Autorizzazioni), nel comma 2 sono
stati soppressi il penultimo e ultimo
periodo, per essere inseriti nell'articolo
4 (Modalità di presentazione della domanda
di autorizzazione), comma 1, in quanto
la materia disciplinata è più attinente
a quest'articolo che all'articolo 3.
Nel comma 2, nuova versione, è stato
specificatamente richiamato il sistema
sanzionatorio (articoli 22 e 23) da
applicarsi in caso di violazioni alle
prescrizioni contenute nell'articolo.
Il comma
4 è stato soppresso poiché la materia
trattata è già contenuta dell'articolo
9 (suddivisione del territorio cittadino-norme
per l'installazione mezzi pubblicitari),
comma 1.
I commi
5 e 7 sono stati soppressi ed inseriti
nell'articolo 9 commi 4 e 5 per attinenza
di materia.
Nell'articolo
4 (Modalità per la presentazione della
domanda di autorizzazione), al comma
1, oltre le modifiche già sopra indicate,
è stata soppressa la prima parte del
primo periodo in quanto la materia trattata
è già disciplinata nell'articolo 3 comma
2. E' stato inoltre introdotto il termine
entro il quale deve essere presentata
domanda di voltura, tale previsione
normativa era contenuta nell'articolo
6 (Volture dell'autorizzazione, variazione
del mezzo pubblicitario) ora soppresso.
Sempre nel comma 1, inoltre, è stato
soppresso l'ultimo periodo.
Il comma
2 è stato soppresso per essere spostato
nell'articolo 9 comma 2 poiché il suo
contenuto è più attinente alla materia
ivi trattata.
Il contenuto
del comma 3 bis è traslato ai punti
a), b) ed e) del comma 3. Il nuovo comma
3 bis è derivato dalla traslazione
del contenuto del comma 6 dell'articolo
6 ora soppresso.
Nel comma
6 sono stati modificati i tempi di rilascio
delle autorizzazioni per impianti da
collocare su suolo pubblico. Da 120
giorni si è scesi a 90 giorni.
Il comma
7 è stato soppresso poiché la stessa
materia trova disciplina nell'art. 2
comma 4 del Piano generale degli impianti.
All'articolo
5 (Validità dell'autorizzazione, rinnovo,
revoca, duplicati), comma 1 è stato
riscritto ed è stato introdotto il rinnovo
automatico anche per gli impianti di
cartellonistica e di affissione, per
un trienno oltre il primo, mentre per
le insegne d'esercizio o impianti pubblicitari
collocati presso la sede dell'attività
o sue pertinenze la disciplina è rimasta
invariata. La ragione della modifica
normativa nasce dalla considerazione
che con l'istituzione di uno specifico
ufficio di verifica sul territorio per
accertare la conformità di collocazione
degli impianti di cartellonistica ed
affissione, a seguito del rilascio della
prima autorizzazione, l'attività conseguente
all'istanza di rinnovo presentata dopo
solo il primo triennio risulta ora ridondante.
Inoltre, in tal modo, si ottiene uno
snellimento della procedura nel suo
complesso.
Nel comma
2 è stato soppresso l'ultimo periodo
poiché il suo contenuto è già insito
nel comma 1.
Nel comma
4 sono stati sostituiti alcuni termini
con altri più puntuali.
L'articolo
6 (Volture dell'autorizzazione, variazione
del mezzo pubblicitario) è stato soppresso
in quanto la sua normativa o richiamava
principi generali del sistema autorizzatorio
già presenti in altri articoli (articolo
3 comma 2), o è confluita nell'articolo
4 comma 1, 3 e nell'articolo 5 comma
1.
L'articolo
7 (Cessazione, rinuncia della pubblicità
e rimozione), ora articolo 6, è stato
rinumerato e modificato nella denominazione.
In quest'ultima è stato eliminato il
riferimento alla manutenzione degli
impianti in quanto i commi 2, 3, 4 e
5 che trattavano questa materia sono
confluiti nel nuovo articolo 7 denominato
"Obblighi derivanti dall'installazione
di mezzi pubblicitari".
L'articolo
9 (Suddivisione del territorio cittadino
- norme per l'installazione mezzi pubblicitari),
sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4
il cui contenuto è quello dei commi
soppressi agli articoli 3 e 4.
L'articolo
10Bis (Olimpiadi invernali 2006), in
considerazione anche del fatto che non
vi è alcuna questione pendente attinente
alla materia disciplinata, è stato soppresso
poiché non più attuale.
All'articolo
18 (Forme pubblicitarie non assoggettate
al canone), comma 2 lettera a) e lettera
b) sono state reintrodotte, rispettivamente,
le esenzioni dal pagamento del canone
sulle iniziative pubblicitarie per le
pubblicità dello Stato effettuate per
i propri fini istituzionali, nonché
per le Istituzioni della Città e per
i mezzi pubblicitari collocati per individuare
le sedi degli Enti Pubblici Territoriali.
Tale dettato normativo riprende la disciplina
quadro delle fattispecie imponibili
di cui al D.Lgs. 507/1993.
All'articolo
19 (Riduzione del pagamento del canone)
è stata meglio specificata per quali
iniziative pubblicitarie e per quali
soggetti pubblici è prevista la riduzione
del pagamento del canone sulle iniziative
pubblicitarie, al di fuori delle ipotesi
di esenzione di cui all'articolo 18
comma 2 lettera b).
All'articolo
21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione
del pagamento) sono state ampliate le
ipotesi in cui è possibile concedere
una rateazione al di fuori di quelle
già indicate, prevedendola anche nei
casi di sospensione del rilascio di
nuove autorizzazioni o dei rinnovi.
Questa modifica consente di definire
in tempi più brevi situazioni di morosità
dei contribuenti.
All'articolo
22 (Sanzioni amministrative ed interessi),
al comma 1 è stato eliminato il richiamo
generico all'osservanza delle disposizioni
della Legge 689/1981 per le violazioni
al regolamento, poiché tale richiamo
non era più puntuale, in quanto con
l'entrata in vigore dell'articolo 3
bis della Decreto Legge n. 203/2005,
le controversie in tema di pubblicità,
sono passate alla competenza della Commissione
Tributaria.
Nell'articolo
23 (Pubblicità abusiva, sanzioni accessorie),
comma 1 il primo capoverso è stato riscritto
per una migliore comprensione del testo
ma la disciplina è rimasta inalterata.
Nell'articolo
23 bis (Regolarizzazione mezzi pubblicitari),
comma 1 è stato puntualizzato che la
regolarizzazione degli impianti abusivi
è possibile solo con riferimento agli
impianti pubblicitari collocati presso
la sede dell'attività. La norma così
applicata funge da deterrente alla collocazione,
su suolo pubblico o privato, di impianti
abusivi del tipo cartellonistica e di
affissione.
Nelle
note è stata soppressa la nota 7 bis
in quanto il richiamo normativo non
è oggi più puntuale.
3. Regolamento
Pubbliche Affissioni. Norme tecniche
per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
Modifiche parziali"
Le modifiche
proposte all'articolato relativo al
"Regolamento pubbliche affissioni. Norme
tecniche per il collocamento dei mezzi
pubblicitari", articolato consolidato
da tempo, hanno lo scopo di precisare
e specificare alcuni aspetti dell'organizzazione
del servizio in un'ottica di miglioramento
dello stesso e di maggior chiarezza
nell'esposizione della norma.
All'articolo
1 (Gestione del servizio), viene inserito
il comma 3 nel quale si precisa che
l'Amministrazione mette a disposizione
impianti di affissione per manifesti
con contenuto politico-ideologico, in
esenzione dal pagamento del diritto
sulle pubbliche affissioni, ai sensi
dell'articolo 1 comma 69 della Legge
549/1995. Tale disposizione non rappresenta
una novità in quanto già nell'articolo
2, nell'elencazione degli impianti,
erano individuati quelli destinati a
tale tipo di affissione, in esenzione
dal pagamento del diritto poiché l'affissione
veniva eseguita direttamente dall'interessato.
Nell'articolo
2 (Impianti di proprietà della Città.
Superfici) comma 1 viene specificato,
con riferimento ad impianti tipo mupi,
senior, tabelle su servizi e impianti
su palo, che questi sono in uso, ai
sensi della Legge 150/2000, al Servizio
Centrale Comunicazione Strategica e
Promozione della Città.
All'articolo
6 (Riduzione del diritto) viene eliminato
il comma 2 già abrogato con l'articolo
1 comma 176 dalla Legge Finanziaria
296/2006.
L'articolo
6 bis è di nuova istituzione e disciplina
le modalità d'uso degli impianti politico-ideologico,
prevedendo la prenotazione degli stessi
con sistemi informativi improntati allo
snellimento della procedura di prenotazione.
Al fine di consentire la massima fruibilità
a tutti gli aventi diritto, si prescrive
quale è il numero massimo di fogli da
affiggere, il periodo di affissione,
la superficie massima di eventuali loghi
commerciali. (Non può essere superiore
ad un periodo di dieci giorni e per
un numero massimo di 250 fogli del formato
di cm.70x100).
Nell'articolo
9 (Spazi in esclusiva), comma 2, viene
stabilito l'obbligo di collocare tabelle
per affissioni su recinzioni di cantiere
entro il primo mese di occupazione.
Viene anche modificata la distanza di
collocazione da una tabella all'altra
portandola da 80 a 50 cm..
Alla nota
10 sono state introdotte le lettere
e) ed f). Nella lettera e) per la violazione
di mancata collocazione delle tabelle
per affissioni su recinzione di cantiere,
viene introdotta una specifica sanzione
amministrativa che va da un minimo di
Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.
L'inasprimento della sanzione ha lo
scopo di indurre ad una maggiore osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 9 comma
2 del regolamento in questione, posto
che l'obiettivo primario è quello di
migliorare il decoro della Città. Nella
lettera f) per altre violazioni, diverse
da quelle in elenco dalla lettera a)
alla lettera e), la sanzione amministrativa
prevista è quella di carattere generale,
da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo
di Euro 1.549,00.
Regolamento per l’Applicazione della
Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani
e Assimilati. Modifiche".
La
disciplina normativa della tassa per
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
è ormai consolidata da tempo, con il
presente provvedimento si intendono
apportare le modifiche necessarie ad
adeguare il testo del Regolamento per
l'applicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati a quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 340
della Legge n. 311/2004 e successivi
provvedimenti di attuazione. Una ulteriore
modifica riguarda, invece, l'articolo
che disciplina l'applicazione della
tassa giornaliera e che si rende necessaria
per adeguare il testo della norma all'attuale
modalità di versamento della tassa rifiuti
giornaliera.
Nello
specifico il testo dell'articolo 1,
comma 340 della Legge n. 311/2004, integrando
l'articolo 70, comma 3 del D.Lgs. 507/1993
in merito alla determinazione della
superficie tassabile, dispone che relativamente
alle unità immobiliari di proprietà
privata censite nel catasto edilizio
urbano la superficie di riferimento
ai fini TARSU non può in ogni caso essere
inferiore all'80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
Con successivi provvedimenti adottati
dall'Agenzia del Territorio (determinazione
direttoriale del 9 agosto 2005 e con
Circolare n. 13/2005 Prot. n. 85463
del 7 dicembre 2005) sono state emanate
le modalità attuative del citato articolo
di legge.
Gli articoli
del Regolamento TARSU interessati dalle
modifiche sono l'articolo 14 ("DETERMINAZIONE
DELLA SUPERFICIE TASSABILE"), l'articolo
16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI") e l'articolo 18 ("ESCLUSIONI").
1) Prima modifica:
articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
TASSABILE")
L'articolo
14, nel disciplinare la commisurazione
della TARSU, specifica alla lettera
a) che le superfici tassabili di locali
ed aree coperte sono calcolate in base
alla superficie netta di calpestio espressa
in metri quadrati e arrotondata al metro
quadrato superiore. Per effetto dell'entrata
in vigore dal 1° gennaio 2005 dell'articolo
1, comma 340 della Legge 311/2004 (Legge
finanziaria per il 2005) ai fini della
determinazione della TARSU per le unità
immobiliari di proprietà privata censite
nel catasto edilizio urbano la superficie
di riferimento oggetto del tributo non
può in ogni caso essere inferiore all'80%
della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di cui al D.P.R. 138/1998. Successivamente
la determinazione direttoriale dell'Agenzia
del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23
agosto 2005) ha specificato che, ai
fini dell'applicazione della norma citata,
le categorie catastali oggetto della
stessa sono quelle di cui ai Gruppi
R, P, e T di cui all'allegato C del
D.P.R. 138/1998 cui sono ricondotte
le categorie catastali vigenti come
segue:
- a)
unità immobiliari a destinazione abitativa
di tipo privato e locali destinati a
funzioni complementari (Gruppo R cui
corrispondono le categorie catastali
da A/1 a A/9 e A/11 e C/6);
- b)
unità immobiliari a destinazione pubblica
o di interesse collettivo (Gruppo P
cui corrispondono le categorie catastali
da B/1 a B/7);
- c)
unità immobiliari a destinazione terziaria
(Gruppo T cui corrispondono le categorie
catastali da C/1 a C/5 e C/7 con A/10
e B/8).
Restano
pertanto esclusi dall'applicazione della
norma in commento le unità immobiliari
a destinazione speciale o particolare
(Gruppi V e Z di cui all'allegato B
del D.P.R. 138/1998).
2)
Seconda modifica: articolo 16 ("TASSA
GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI")
La
modifica relativa all'articolo 16 riguarda
la parte che ne disciplina il pagamento
e si rende necessaria per adeguare il
testo regolamentare all'attuale modalità
di versamento della tassa rifiuti giornaliera.
Questa infatti è pagata dal concessionario
di occupazione temporanea di suolo pubblico
successivamente al provvedimento concessorio
che, una volta trasmesso dal competente
Settore agli uffici TARSU, permette
la determinazione della conseguente
tassa rifiuti giornaliera. La tassa
è riscossa, a seguito dell'emissione
del relativo provvedimento tramite bollettino
di conto corrente postale intestato
al Comune da pagarsi entro 30 giorni
dalla notifica dello stesso.
3)
Terza modifica: articolo 18 ("ESCLUSIONI")
In
congruenza con la modifica di cui al
primo punto, è riformulato anche l'articolo
che disciplina le esclusioni del tributo.
Infatti, ai fini dell'applicazione del
richiamato articolo 1, comma 340 Legge
311/2004, l'allegato C ("Norme tecniche
per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria - gruppi R, P
e T) del D.P.R. 138/1998 dispone che
nella superficie catastale viene computata,
in quota parte, anche la superficie
dei vani accessori a servizio indiretto
dei vani principali quali soffitte,
cantine e simili nonché quella di balconi,
terrazze e simili. La determinazione
direttoriale dell'Agenzia del Territorio
del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005)
ha poi specificato che per le sole unità
immobiliari individuate dalle categorie
catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11
(Gruppo abitazioni) non sono considerate
le superfici delle aree scoperte corrispondenti
nell'archivio planimetrico ai seguenti
ambienti: balconi, terrazzi e simili
comunicanti e no con i vani principali
nonché aree scoperte, o comunque assimilabili,
di pertinenza esclusiva (e ciò in continuità
con quanto previsto dall'articolo 62,
comma 1 del D.Lgs. 507/1993).
La
I Commissione Permanente di Lavoro,
in riunione congiunta con la II – III
– IV – V e VI commissione, riunitasi
il 13 marzo 2008 ha esaminato la richiesta
di parere in oggetto.
Tutto
ciò premesso,
La Giunta
Circoscrizionale
- Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
di
esprimere, per le motivazioni espresse
in narrativa e che qui si richiamano
integralmente, parere in ordine ai Regolamenti
di natura fiscale di seguito riportati:
-
Regolamento
Imposta Comunale sugli Immobili:
Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento
per l’Applicazione del Canone sulle
Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni
Parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento
Pubbliche Affissioni. Norme tecniche
per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
Modifiche parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento
per l’Applicazione della Tassa per
la Gestione dei Rifiuti Urbani e
Assimilati. Modifiche" – PARERE
FAVOREVOLE;
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Il
Consigliere di Alleanza Nazionale Maurizio
Marrone chiede la votazione per punti.
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Lazzarini, Lavecchia,
Rabellino, Novo, Puglisi, Bordone, Maffei
Non
partecipa al voto il Consigliere Marrone
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 16.
Punti 1-2-4
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI:
15
ASTENUTI: 1 (Fontana)
Partecipa
al voto del punto 3 il Consigliere Marrone
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 17.
PUNTO 3
PRESENTI: 17
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI:
12
CONTRARI 3 (Fontana-
Marrone- D’Acunto)
ASTENUTI: 2 (Valle
- Cavone)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di
esprimere, per le motivazioni espresse
in narrativa e che qui si richiamano
integralmente, parere in ordine ai Regolamenti
di natura fiscale di seguito riportati:
-
Regolamento
Imposta Comunale sugli Immobili:
Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento
per l’Applicazione del Canone sulle
Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni
Parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento
Pubbliche Affissioni. Norme tecniche
per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
Modifiche parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento
per l’Applicazione della Tassa per
la Gestione dei Rifiuti Urbani e
Assimilati. Modifiche" – PARERE
FAVOREVOLE;
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_01784.html
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