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Atto 30 n. mecc.  2008 01350/87

Atto n. 30  n. mecc. 2008 01350/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


10 MARZO  2008

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,  CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D'ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,  VALLE Mauro.


In totale n. 21  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  BOSSO Giovanni, CLARICI Laura, PUGLISI Ettore,  RABELLINO  Renzo


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad oggetto - NUOVO REG. EDILIZIO ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E REG.LI IN MATERIA  RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE 50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce.

Con nota del 15/02/2008 Prot. n. 2208 la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, invita la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007.07125/038, approvata dalla Giunta Comunale in data 18/12/2007.


L'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038), ha approvato, al termine di un lungo e articolato processo di revisione, il nuovo Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario, risalente al 1913, era rimasto sostanzialmente inalterato fino ai giorni nostri.
In relazione alle molteplici sollecitazioni pervenute inerenti le tematiche della sostenibilità ambientale dell'attività costruttiva, una delle più significative "novità" rispetto al vecchio Regolamento Edilizio è stata la predisposizione, attuata mediante la collaborazione dell'Agenzia Energia e Ambiente di Torino, di un apposito "Allegato energetico ambientale", che individua una serie di requisiti tecnici oltre i valori minimi stabiliti dalle norme di settore, la cui applicazione da parte degli operatori è in parte volontaria sostenuta da opportuni incentivi, ed in parte cogente.
Anche tale Allegato, così come nel complesso l'intero testo del nuovo Regolamento Edilizio, è stato soggetto a differenti stesure e a progressivi aggiustamenti in particolare per quanto concerne i requisiti proposti con carattere di cogenza la cui individuazione ha richiesto maggiori approfondimenti ed un confronto ampio con i rappresentanti delle principali associazioni professionali e di categoria.
Gli ulteriori requisiti, soggetti all'applicazione volontaria da parte degli operatori, sono stati invece incentivati attraverso un meccanismo di "sconto" sugli oneri di urbanizzazione dovuti, con riserva di esclusione in caso di entrata in vigore di norme sovraordinate che ne rendessero obbligatoria l'applicazione.
L'evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia ha avuto nell'ultimo periodo una forte ripresa con alcuni provvedimenti di rilievo quali il D.Lgs. 311/2006, il "Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento" pubblicato sul B.U.R. n. 6 dell'8 febbraio 2007, la Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13, i quali provvedimenti hanno introdotto nuove prescrizioni che assorbono e superano in parte le indicazioni dell'Allegato Energetico Ambientale, talvolta confermando requisiti già considerati cogenti e talvolta rendendo obbligatori altri requisiti prima considerati volontari incentivati.
Il "Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento", in particolare, pone l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri Regolamenti Edilizi alle nuove direttive entro 180 giorni a partire dalla data della sua pubblicazione ed anche la Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) impone di introdurre negli stessi Regolamenti Edilizi l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici nelle nuove costruzioni.
Risulta pertanto necessario modificare i contenuti dell'allegato Energetico ambientale in conformità alle nuove norme sovraordinate recentemente entrate in vigore.
In considerazione della prevedibile ulteriore evoluzione della normativa di cui si tratta si ritiene opportuno mantenere nell'Allegato solamente quelle indicazioni, sia cogenti sia facoltative, che individuano soluzioni tecniche oltre le soglie minime di legge, stralciando quelle ora assorbite o superate dalle nuove norme alle quali il Regolamento Edilizio fa espresso rimando.
Nel contempo è opportuno adeguare l'articolato del Regolamento Edilizio stralciando dall'art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf) - il comma 8 riguardante la possibilità di maggiori spessori dei solai, anche in eccedenza all'altezza massima consentita per il fabbricato, per finalità di isolamento acustico e/o impiantistico, in quanto superato dall'art. 8 della Legge Regionale 13/2007 contenente analoghe indicazioni ma con limiti di tolleranza più ampi.
Il Regolamento Edilizio, inoltre, a tutela del rispetto delle prescrizioni in esso contenute, all'art. 68 prevede per la violazione delle singole disposizioni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19.
Il suddetto articolo al comma 3 stabilisce che chiunque violi le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 258,00 e non superiore a Euro 2.582,00.
Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione della sanzione il comma 7 del citato art. 11 Legge Regionale n. 19/1999 fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 (legge sulle violazioni amministrative).
Tale procedura prevede una prima fase consistente nell'accertamento della violazione e nell'immediata (o comunque entro 90 giorni dall'accertamento) contestazione della stessa al trasgressore e agli obbligati in solido.
L'avviso di contestazione deve contenere, tra l'altro, l'entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, con l'indicazione dell'Autorità a favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato. Decorso il termine di 60 giorni dalla contestazione, in mancanza di pagamento della sanzione in misura ridotta, si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione, irrogata mediante ordinanza-ingiunzione (art. 18 Legge 689/1981), sulla base di parametri di valutazione contenuti nell'art. 11 Legge 689/1981 e art. 11 Legge Regionale 19/1999.
I suddetti articoli precisano, infatti, che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.
Nel caso in cui non si evincano elementi riconducibili ai criteri contenuti nelle Leggi citate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 esecutiva dal 13 dicembre 2004, l'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.
Al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni, secondo le indicazioni dettate dalla legge, occorre fissare criteri di massima per la quantificazione delle sanzioni volti ad evitare disparità di trattamento, ridurre ogni margine di discrezionalità e garantire criteri di equità sostanziale. A tal proposito vengono qui di seguito individuati, gli articoli del Regolamento Edilizio che si ritiene necessitino di specifica disciplina nella quantificazione della sanzione.
In particolare gli articoli del Regolamento Edilizio sono i seguenti:
- Articolo 11 - Comunicazione dell'inizio dei lavori e della fine dei lavori;
- Articolo 31 - Requisiti delle costruzioni;
- Articolo 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private;
- Articolo 34 - Interventi urgenti. 
Il comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento Edilizio prescrive che il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare, con atto scritto, all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori non oltre l'inizio stesso.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade.
Entro il termine previsto per la conclusione dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita (articolo 11 comma 2 lett. g) del vigente Regolamento Edilizio).
La comunicazione tempestiva all'Amministrazione comunale dei termini di inizio e fine lavori è determinante ai fini degli accertamenti successivi (es. decadenza del permesso, richiesta del certificato di agibilità, applicazione di sanzioni). Si ritiene, pertanto, opportuno stabilire quale criterio utile per la quantificazione della sanzione, nel caso di specie, la tempistica di presentazione delle comunicazioni di inizio e fine lavori, pertanto:
- In caso di comunicazione tardiva effettuata entro un mese dai termini fissati dal Regolamento Edilizio si applica la sanzione minima, pari a Euro 516,00;
- In caso di comunicazione tardiva effettuata oltre l'anno dai termini fissati dal Regolamento Edilizio si applica la sanzione massima, pari ad Euro 2.582,00;
- In caso di comunicazione tardiva, rispetto ai termini fissati dal Regolamento Edilizio, effettuata in un periodo compreso fra il mese e l'anno la  sanzione viene applicata in modo proporzionale con la seguente formula:
(sanzione massima - sanzione minima)/12 = incremento mensile da aggiungere all'importo di Euro 516 per ogni mese ulteriore di ritardo e quindi nel caso di specie (2582,00 - 516,00)/12 = 172,00.
L'articolo 31 del Regolamento Edilizio prescrive che chiunque diriga ed esegua lavori di natura edilizia deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e isolamento termico;
g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
h) eliminazione delle barriere architettoniche.

L' Amministrazione comunale, in sede di controllo, accertata la violazione, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo, vista la particolare incidenza sull'ambiente (es. tutela dell'igiene ecc., risparmio energetico), sulla sicurezza o sul vivere civile (es. abbattimento barriere architettoniche) ritiene opportuno stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione minima da applicare per la violazione del suddetto articolo.
Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al raggiungimento del massimo edittale.
Il comma 3 dell'articolo 33 del Regolamento Edilizio prevede per il proprietario l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura degli edifici o manufatti deterioratisi, con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio.

Al comma 7 l'articolo 33 del Regolamento Edilizio prevede, inoltre, che, ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree di pertinenza o inedificate siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.
Anche in questo caso si ritiene opportuno, nella quantificazione della sanzione amministrativa,  fissare alcuni criteri che sono legati, in buona sostanza, all'importanza e al pregio architettonico dell'immobile o del sito.
Si ritiene, pertanto, equo stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione da applicare nel caso in cui la violazione alla norma del Regolamento Edilizio riguardi edifici soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero edifici, individuati dal Piano Regolatore, di particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico, con possibilità di maggiorazione del 25% dell'importo della sanzione in caso di reiterazione.

Per gli edifici non vincolati invece la sanzione è stabilita in Euro 516,00 con una maggiorazione del 25% per ogni violazione accertata fino al raggiungimento del massimo edittale.

L'art. 34 prevede, infine, nel caso ricorrano condizioni di pericolo per l'ambiente e/o l'incolumità delle persone, la possibilità di emanare ordinanze per interventi urgenti di competenza del Sindaco, se il pericolo è imminente, o dell'Ufficio comunale competente, nei casi residuali.
Anche in tale caso si ritiene opportuno stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione minima da applicare per la violazione del suddetto articolo, alla stregua di quanto disposto per l'art. 31, che prevede, tra l'altro requisiti di tutela dell'ambiente e della sicurezza in generale.
In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso.
Su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta ai sensi degli articoli 26 Legge n. 689/1981 e art. 13 Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004.
Infine occorre dare attuazione all'impegno assunto dall'Amministrazione a seguito della mozione n. 50 approvata dal Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2007 su sollecitazione dell'ENS - Ente Nazionale Sordomuti, di introdurre nel Regolamento Edilizio l'obbligo di installazione di impianti di videocitofonia in caso di interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale dell'immobile o di rifacimento completo dell'impianto citofonico.
L'installazione di tali apparecchiature contribuisce a migliorare la fruizione degli immobili da parte di persone con ridotta capacità sensoriale, senza comportare significativi costi aggiuntivi rispetto agli impianti citofonici tradizionali.
Si è pertanto previsto di inserire la nuova norma in calce all'art. 44 - Numeri Civici -modificando nel contempo il titolo dell'art. 44 stesso in "Numeri Civici e Impianti di Videocitofonia".


Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II° e VI° Commissione congiunte tenutasi in data 28 Febbraio 2008 dove, in relazione alla modifica dell'art. 13 del Regolamento Edilizio,sono emerse alcune perplessità  sugli effetti degli  scomputi previsti, come riconoscimento di interventi positivi, nel calcolare le altezze perché se diverse da quelle nominali potrebbero avere una ricaduta negativa nell'inserimento del manufatto in un determinato contesto.
 


Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti  gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;


PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole al "NUOVO REG. EDILIZIO ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E REG.LI IN MATERIA  RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE 50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA."


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Bordone, Novo, Marrone, Fontana, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16.


VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 1 (D'Acunto)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA


di esprimere parere favorevole al "NUOVO REG. EDILIZIO ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E REG.LI IN MATERIA  RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE 50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA."

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_01350.html

Archivio

inserimento 14.04.2008 - a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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