Atto
30 n. mecc. 2008 01350/87 |
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Atto n. 30 n.
mecc. 2008 01350/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
10 MARZO 2008
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, BORDONE Claudio,
BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, D'ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata,
VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO
Giovanni, CLARICI Laura, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento)
avente ad oggetto - NUOVO REG. EDILIZIO
ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG.
ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART.
13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E
REG.LI IN MATERIA RENDIMENTO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER
QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER
VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI
DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE
50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI
IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce.
Con
nota del 15/02/2008 Prot. n. 2208 la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata,
invita la Circoscrizione ad esprimere
parere preventivo in merito alla proposta
di deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2007.07125/038, approvata dalla
Giunta Comunale in data 18/12/2007.
L'Amministrazione Comunale con deliberazione
del Consiglio Comunale del 20 dicembre
2004 (mecc. 2003 08280/038), ha approvato,
al termine di un lungo e articolato
processo di revisione, il nuovo Regolamento
Edilizio della Città, il cui impianto
originario, risalente al 1913, era rimasto
sostanzialmente inalterato fino ai giorni
nostri.
In relazione alle molteplici sollecitazioni
pervenute inerenti le tematiche della
sostenibilità ambientale dell'attività
costruttiva, una delle più significative
"novità" rispetto al vecchio Regolamento
Edilizio è stata la predisposizione,
attuata mediante la collaborazione dell'Agenzia
Energia e Ambiente di Torino, di un
apposito "Allegato energetico ambientale",
che individua una serie di requisiti
tecnici oltre i valori minimi stabiliti
dalle norme di settore, la cui applicazione
da parte degli operatori è in parte
volontaria sostenuta da opportuni incentivi,
ed in parte cogente.
Anche tale Allegato, così come nel complesso
l'intero testo del nuovo Regolamento
Edilizio, è stato soggetto a differenti
stesure e a progressivi aggiustamenti
in particolare per quanto concerne i
requisiti proposti con carattere di
cogenza la cui individuazione ha richiesto
maggiori approfondimenti ed un confronto
ampio con i rappresentanti delle principali
associazioni professionali e di categoria.
Gli ulteriori requisiti, soggetti all'applicazione
volontaria da parte degli operatori,
sono stati invece incentivati attraverso
un meccanismo di "sconto" sugli oneri
di urbanizzazione dovuti, con riserva
di esclusione in caso di entrata in
vigore di norme sovraordinate che ne
rendessero obbligatoria l'applicazione.
L'evoluzione della normativa nazionale
e regionale in materia di rendimento
energetico nell'edilizia ha avuto nell'ultimo
periodo una forte ripresa con alcuni
provvedimenti di rilievo quali il D.Lgs.
311/2006, il "Piano Stralcio Regionale
per il Riscaldamento Ambientale e il
Condizionamento" pubblicato sul B.U.R.
n. 6 dell'8 febbraio 2007, la Legge
Regionale 28 maggio 2007 n. 13, i quali
provvedimenti hanno introdotto nuove
prescrizioni che assorbono e superano
in parte le indicazioni dell'Allegato
Energetico Ambientale, talvolta confermando
requisiti già considerati cogenti e
talvolta rendendo obbligatori altri
requisiti prima considerati volontari
incentivati.
Il "Piano Stralcio Regionale per il
Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento",
in particolare, pone l'obbligo per i
Comuni di adeguare i propri Regolamenti
Edilizi alle nuove direttive entro 180
giorni a partire dalla data della sua
pubblicazione ed anche la Legge 27 dicembre
2006 (Finanziaria 2007) impone di introdurre
negli stessi Regolamenti Edilizi l'obbligo
di installazione di pannelli fotovoltaici
nelle nuove costruzioni.
Risulta pertanto necessario modificare
i contenuti dell'allegato Energetico
ambientale in conformità alle nuove
norme sovraordinate recentemente entrate
in vigore.
In considerazione della prevedibile
ulteriore evoluzione della normativa
di cui si tratta si ritiene opportuno
mantenere nell'Allegato solamente quelle
indicazioni, sia cogenti sia facoltative,
che individuano soluzioni tecniche oltre
le soglie minime di legge, stralciando
quelle ora assorbite o superate dalle
nuove norme alle quali il Regolamento
Edilizio fa espresso rimando.
Nel contempo è opportuno adeguare l'articolato
del Regolamento Edilizio stralciando
dall'art. 13 - Altezza dei fronti della
costruzione (Hf) - il comma 8 riguardante
la possibilità di maggiori spessori
dei solai, anche in eccedenza all'altezza
massima consentita per il fabbricato,
per finalità di isolamento acustico
e/o impiantistico, in quanto superato
dall'art. 8 della Legge Regionale 13/2007
contenente analoghe indicazioni ma con
limiti di tolleranza più ampi.
Il Regolamento Edilizio, inoltre, a
tutela del rispetto delle prescrizioni
in esso contenute, all'art. 68 prevede
per la violazione delle singole disposizioni
l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'art. 11 della
Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19.
Il suddetto articolo al comma 3 stabilisce
che chiunque violi le disposizioni del
Regolamento Edilizio Comunale è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro non inferiore
a Euro 258,00 e non superiore a Euro
2.582,00.
Per quanto riguarda la procedura per
l'applicazione della sanzione il comma
7 del citato art. 11 Legge Regionale
n. 19/1999 fa espresso rinvio alle disposizioni
di cui alla Legge 689 del 24 novembre
1981 (legge sulle violazioni amministrative).
Tale procedura prevede una prima fase
consistente nell'accertamento della
violazione e nell'immediata (o comunque
entro 90 giorni dall'accertamento) contestazione
della stessa al trasgressore e agli
obbligati in solido.
L'avviso di contestazione deve contenere,
tra l'altro, l'entità della sanzione
pecuniaria, indicata nei limiti minimo,
massimo e misura ridotta, con l'indicazione
dell'Autorità a favore della quale il
pagamento dovrà essere effettuato. Decorso
il termine di 60 giorni dalla contestazione,
in mancanza di pagamento della sanzione
in misura ridotta, si dovrà procedere
alla quantificazione della sanzione,
irrogata mediante ordinanza-ingiunzione
(art. 18 Legge 689/1981), sulla base
di parametri di valutazione contenuti
nell'art. 11 Legge 689/1981 e art. 11
Legge Regionale 19/1999.
I suddetti articoli precisano, infatti,
che nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria tra il limite
minimo e il limite massimo si ha riguardo
alla gravità della violazione, all'incidenza
della stessa sull'ambiente, alla misura
del pericolo creato, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze dannose.
Nel caso in cui non si evincano elementi
riconducibili ai criteri contenuti nelle
Leggi citate, come previsto dall'art.
12 del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie
Amministrative approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 29 novembre
2004 esecutiva dal 13 dicembre 2004,
l'entità della sanzione pecuniaria della
quale si ingiunge il pagamento con ordinanza,
è determinata in misura non inferiore
alla somma di denaro corrispondente
alla ipotesi meno favorevole per il
responsabile della violazione tra il
doppio del minimo ed il terzo del massimo
stabiliti per quella violazione.
Al fine di garantire l'applicazione
delle sanzioni, secondo le indicazioni
dettate dalla legge, occorre fissare
criteri di massima per la quantificazione
delle sanzioni volti ad evitare disparità
di trattamento, ridurre ogni margine
di discrezionalità e garantire criteri
di equità sostanziale. A tal proposito
vengono qui di seguito individuati,
gli articoli del Regolamento Edilizio
che si ritiene necessitino di specifica
disciplina nella quantificazione della
sanzione.
In particolare gli articoli del Regolamento
Edilizio sono i seguenti:
- Articolo 11 - Comunicazione dell'inizio
dei lavori e della fine dei lavori;
- Articolo 31 - Requisiti delle
costruzioni;
- Articolo 33 - Decoro e manutenzione
delle costruzioni e delle aree private;
- Articolo 34 - Interventi urgenti.
Il comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento
Edilizio prescrive che il titolare del
Permesso di Costruire deve comunicare,
con atto scritto, all'Autorità comunale
la data di inizio dei lavori non oltre
l'inizio stesso.
Il termine per l'inizio dei lavori non
può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo, mentre quello di
ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere completata, non può superare
i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade.
Entro il termine previsto per la conclusione
dei lavori, il titolare del Permesso
di Costruire deve comunicare all'Autorità
comunale con atto scritto, firmato anche
dal direttore dei lavori, l'ultimazione
dei lavori di esecuzione dell'opera
assentita (articolo 11 comma 2 lett.
g) del vigente Regolamento Edilizio).
La comunicazione tempestiva all'Amministrazione
comunale dei termini di inizio e fine
lavori è determinante ai fini degli
accertamenti successivi (es. decadenza
del permesso, richiesta del certificato
di agibilità, applicazione di sanzioni).
Si ritiene, pertanto, opportuno stabilire
quale criterio utile per la quantificazione
della sanzione, nel caso di specie,
la tempistica di presentazione delle
comunicazioni di inizio e fine lavori,
pertanto:
- In caso di comunicazione tardiva
effettuata entro un mese dai termini
fissati dal Regolamento Edilizio si
applica la sanzione minima, pari a Euro
516,00;
- In caso di comunicazione tardiva
effettuata oltre l'anno dai termini
fissati dal Regolamento Edilizio si
applica la sanzione massima, pari ad
Euro 2.582,00;
- In caso di comunicazione tardiva,
rispetto ai termini fissati dal Regolamento
Edilizio, effettuata in un periodo compreso
fra il mese e l'anno la sanzione
viene applicata in modo proporzionale
con la seguente formula:
(sanzione massima - sanzione minima)/12
= incremento mensile da aggiungere all'importo
di Euro 516 per ogni mese ulteriore
di ritardo e quindi nel caso di specie
(2582,00 - 516,00)/12 = 172,00.
L'articolo 31 del Regolamento Edilizio
prescrive che chiunque diriga ed esegua
lavori di natura edilizia deve provvedere,
sotto personale responsabilità, che
le opere siano compiute a regola d'arte
e rispondano alle norme di sicurezza
e di igiene prescritte dalle leggi,
dai regolamenti e dalle direttive in
vigore.
Le norme di settore alle quali debbono
conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali
degli interventi edilizi sono riferite
alle sotto riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene, della salute
e dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e isolamento
termico;
g) facilità di accesso, fruibilità
e disponibilità di spazi ed attrezzature;
h) eliminazione delle barriere
architettoniche.
L' Amministrazione
comunale, in sede di controllo, accertata
la violazione, impregiudicata l'applicazione
delle sanzioni penali, ove ne ricorrano
le condizioni, e di eventuali ulteriori
sanzioni di legge, nella determinazione
della sanzione amministrativa pecuniaria
tra il limite minimo e il limite massimo,
vista la particolare incidenza sull'ambiente
(es. tutela dell'igiene ecc., risparmio
energetico), sulla sicurezza o sul vivere
civile (es. abbattimento barriere architettoniche)
ritiene opportuno stabilire in Euro
1.032,00 la sanzione minima da applicare
per la violazione del suddetto articolo.
Nel caso di reiterazione specifica,
l'importo della sanzione verrà maggiorato
per ogni violazione accertata del 25%
fino al raggiungimento del massimo edittale.
Il comma 3 dell'articolo 33 del Regolamento
Edilizio prevede per il proprietario
l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione,
riparazione e ripristino necessari,
nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura
degli edifici o manufatti deterioratisi,
con particolare attenzione alla conservazione
e valorizzazione di tutti gli elementi
architettonici di pregio.
Al comma
7 l'articolo 33 del Regolamento Edilizio
prevede, inoltre, che, ove le condizioni
delle costruzioni e delle singole parti
delle stesse o lo stato delle aree di
pertinenza o inedificate siano degradati
tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente,
all'immagine del sito o alla sicurezza
ed alla salute delle persone, l'Autorità
comunale ha facoltà di ingiungere, entro
un termine prestabilito, al proprietario
o al possessore dell'immobile l'esecuzione
dei lavori necessari per rimuovere ogni
inconveniente; in caso di inottemperanza,
totale o parziale, l'Autorità comunale
può disporre l'esecuzione d'ufficio
a spese dell'inadempiente.
Anche in questo caso si ritiene opportuno,
nella quantificazione della sanzione
amministrativa, fissare alcuni
criteri che sono legati, in buona sostanza,
all'importanza e al pregio architettonico
dell'immobile o del sito.
Si ritiene, pertanto, equo stabilire
in Euro 1.032,00 la sanzione da applicare
nel caso in cui la violazione alla norma
del Regolamento Edilizio riguardi edifici
soggetti a vincolo di cui al D.Lgs.
n. 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio) ovvero edifici, individuati
dal Piano Regolatore, di particolare
interesse storico o caratterizzanti
il tessuto storico, con possibilità
di maggiorazione del 25% dell'importo
della sanzione in caso di reiterazione.
Per
gli edifici non vincolati invece la
sanzione è stabilita in Euro 516,00
con una maggiorazione del 25% per ogni
violazione accertata fino al raggiungimento
del massimo edittale.
L'art.
34 prevede, infine, nel caso ricorrano
condizioni di pericolo per l'ambiente
e/o l'incolumità delle persone, la possibilità
di emanare ordinanze per interventi
urgenti di competenza del Sindaco, se
il pericolo è imminente, o dell'Ufficio
comunale competente, nei casi residuali.
Anche in tale caso si ritiene opportuno
stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione
minima da applicare per la violazione
del suddetto articolo, alla stregua
di quanto disposto per l'art. 31, che
prevede, tra l'altro requisiti di tutela
dell'ambiente e della sicurezza in generale.
In caso di mancato pagamento della sanzione
si procederà alla riscossione coattiva
mediante ruolo senza ulteriore avviso.
Su richiesta motivata dell'interessato
che dimostri di trovarsi in condizioni
economiche disagiate può essere disposto
che la sanzione pecuniaria venga pagata
in rate mensili da tre a trenta ai sensi
degli articoli 26 Legge n. 689/1981
e art. 13 Regolamento delle procedure
sanzionatorie amministrative approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004
04970/017) esecutiva dal 13 dicembre
2004.
Infine occorre dare attuazione all'impegno
assunto dall'Amministrazione a seguito
della mozione n. 50 approvata dal Consiglio
Comunale in data 8 ottobre 2007 su sollecitazione
dell'ENS - Ente Nazionale Sordomuti,
di introdurre nel Regolamento Edilizio
l'obbligo di installazione di impianti
di videocitofonia in caso di interventi
edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione
globale dell'immobile o di rifacimento
completo dell'impianto citofonico.
L'installazione di tali apparecchiature
contribuisce a migliorare la fruizione
degli immobili da parte di persone con
ridotta capacità sensoriale, senza comportare
significativi costi aggiuntivi rispetto
agli impianti citofonici tradizionali.
Si è pertanto previsto di inserire la
nuova norma in calce all'art. 44 - Numeri
Civici -modificando nel contempo il
titolo dell'art. 44 stesso in "Numeri
Civici e Impianti di Videocitofonia".
Il parere in questione è stato discusso
nel corso della seduta della II° e VI°
Commissione congiunte tenutasi in data
28 Febbraio 2008 dove, in relazione
alla modifica dell'art. 13 del Regolamento
Edilizio,sono emerse alcune perplessità
sugli effetti degli scomputi previsti,
come riconoscimento di interventi positivi,
nel calcolare le altezze perché se diverse
da quelle nominali potrebbero avere
una ricaduta negativa nell'inserimento
del manufatto in un determinato contesto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
¨ Visto
l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
¨ Visti gli artt. 49 e 107 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere
parere favorevole al "NUOVO REG. EDILIZIO
ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG.
ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART.
13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E
REG.LI IN MATERIA RENDIMENTO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER
QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER
VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI
DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE
50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI
IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA."
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall'aula al momento della votazione
i Consiglieri Maffei, Bordone, Novo,
Marrone, Fontana, per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 16.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 1 (D'Acunto)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al "NUOVO
REG. EDILIZIO ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999
N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE
E ART. 13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI
E REG.LI IN MATERIA RENDIMENTO
ENERGETICO NELL'EDILIZIA. DETERMIN.
CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI
AMM.VE PER VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI
DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE
50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI
IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA."
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