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Atto 25 n. mecc.  2008 01050/87

Atto n. 25 n. mecc. 2008 01050/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

25 FEBBRAIO 2008

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro.

In totale n. 24 Consiglieri

Risulta assente il Consigliere: CLARICI Laura

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari, riferisce.

Al fine di adeguare le norme regolamentari vigenti alle sempre crescenti esigenze collettive in materia di decoro, sicurezza e ordinata gestione del territorio cittadino si rende necessario procedere ad alcune modifiche del Regolamento di Polizia Urbana.

La presente proposta di deliberazione viene esaminata in parallelo con la proposta di deliberazione recante modifiche al Regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico che determina l'abrogazione formale delle norme contenute nel Titolo III - Occupazione di Aree e Spazi Pubblici - (artt. 18 - 35) del presente Regolamento di Polizia Urbana.

In luogo del precedente Titolo III - Occupazione di Aree e Spazi Pubblici -, trasposto nel nuovo Regolamento Canone occupazione Suolo Pubblico, si rende opportuno introdurre nel Regolamento di Polizia Urbana un nuovo corpus di articoli contenenti la regolamentazione di un insieme di attività, definibili oggi come mestieri di strada e meglio noti in passato come mestieri girovaghi.

La presente proposta tiene in considerazione le attività di fatto esistenti sul territorio aventi natura itinerante, connotate dalla transitori età o occasionalità, e dall'assenza di stabilità e continuità temporale o spaziale, e cerca di ricondurre tali fenomeni ad una previsione normativa anche in assenza di una legislazione statale.

Infatti, l'abrogazione di alcuni articoli, ed in particolare dei primi due commi dell'art. 121, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza ad opera del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, impone la revisione di alcune norme, ormai superate, del vigente Regolamento di Polizia Urbana. In particolare, l'art. 6 del suddetto D.P.R. 311/2001 ha abrogato il registro tenuto presso l'autorità locale di pubblica sicurezza che condizionava, sotto il profilo della obbligatorietà della preventiva iscrizione, l'esercizio dei mestieri girovaghi, quali cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe e mestieri analoghi, nonché l'esercizio dei mestieri ambulanti di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, scritti o disegni. Conseguentemente la stessa norma abrogava il rilascio del certificato dell' avvenuta iscrizione, rendendo così superato in particolare il comma 1 dell'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana. Inoltre, anche la norma contenuta nell'art. 124 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, che richiedeva la licenza del Questore per l'esercizio dei mestieri girovaghi da parte degli stranieri, è stata abrogata dall'art. 6 del citato D.P.R. 311/2001 rendendo quindi superata anche la seconda parte del comma l dell'art. 35. Tali innovazioni normative rendono altresì superate le due deliberazioni della Giunta Comunale del 23 aprile 1998 (n. mecc. 9803032/17) e del 4 giugno del 1998 (n. mecc. 9804544/17) che individuavano e definivano le tipologie di mestiere girovago sulla base della legislazione allora vigente.

Da un lato, quindi, il nuovo Titolo III del Regolamento di Polizia Urbana si propone di garantire una regolamentazione a chi esercita i mestieri girovaghi tradizionali. Dall'altro latopreso atto dell' affacciarsi sempre più evidente nella realtà cittadina di ulteriori nuove figure di mestieri di strada aventi carattere itinerante e nel contempo prive delle caratteristiche tipiche delle attività imprenditoriali ( abitualità, professionalità, struttura aziendale) - si propone di riconoscerne e regolamentarne l'esistenza, predisponendo all'uopo una disciplina specifica che ne valorizzi gli aspetti positivi tutelando le esigenze di decoro e sicurezza urbana e di ordinata gestione del territorio e favorendo nel contempo l' emersione del sommerso e la repressione dell'illegalità.

Il nuovo Titolo III -Mestieri ed attività di Strada - è composto da sette articoli:

Nell' Art. 18. - Disposizioni Generali - si stabilisce che l'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in armonia con le esigenze generali della collettività. Nel comma 2 viene subordinato il rilascio di ogni tipo di permesso all'assenza di debiti del richiedente nei confronti della Città e nel comma 3 viene equiparata all' assenza di morosità l'adesione ad un piano di rateazione con il versamento della prima rata. Nel comma 4 viene ribadito che ogni attività deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, tributaria e previdenziale ed in materia di iscrizione a registri ed albi.

L'Art. 19. - Attività di servizio - è dedicato sia ai mestieri girovaghi più tradizionali (già individuati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 9804544/17 del 04/06/1998) sia ad eventuali nuove attività di servizio emergenti nel contesto sociale e multiculturale odierno. Tali attività sono consentite nel rispetto delle normative vigenti (comma l) e non sono soggette a concessione di suolo pubblico (comma 2) quando 1'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato in un'area non superiore a quattro metri quadrati, in forma itinerante e nel pieno rispetto delle norme in materia di viabilità e di sicurezza stradale. Nel comma 3 viène stabilito il divieto di svolgere attività nelle aree di particolare interesse pubblico, da individuare con deliberazione della Giunta Comunale. Nel comma 4 viene stabilito il divieto di svolgere tale attività ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro di ospedali, cimiteri e scuole. Nel comma 5 viene ribadito il divieto, già sancito dalla legislazione vigente, di svolgimento delle attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada.

L'Art. 20. - Commercio itinerante - riprende ed attualizza, in coordinamento con le nuove norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio, alcune disposizioni già contenute nell'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana.

Il presenlte articolo deve essere analizzato in connessione con 1'articolo successivo che disciplina . il commercio con posteggio fuori area mercatale e la vendita di prodotti stagionali e ribadisce, nel comma 1, la norma fondamentale in base alla quale ogni attività di commercio in forma ambulante è subordinata al possesso di autorizzazione commerciale e di concessione suolo pubblico.

Nel comma 2 viene stabilito che tali attività possono prescindere dalla concessione di suolo pubblièo solo quando vengano esercitate nello stesso luogo per un tempo non superiore ad un' ora e nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Vengono poi ribaditi, in analogia con quanto disposto in materia di piccole attività di servizio, i divieti di svolgere tali attività nelle zone cittadine di particolare interesse storico - artistico e ambientale ed in prossimità di ospedali, cimiteri e scuole ( commi 3/4).

Nel comma 5 viene ripresa una disposizione già contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana a tutela dell'igienicità di prodotti alimentari eventualmente messi in vendita.

Nel comma 6 si rinvia a successivo provvedimento l'individuazione di aree da destinare all'attività di vendita con piccole strutture.

L'Art. 21. - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali - completa la normativa contenuta nell' articolo precedente e, richiamando la normativa regolamentare già vigente, ribadisce l'obbligo dell'autorizzazione commerciale e della concessione decennale di posteggio.

Art. 22. - Operatori del proprio ingegno -

La categoria degli operatori del proprio ingegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 114/1998 e comprende in generale coloro che vendono oggetti realizzati personalmente.

Al duplice fine di valorizzare tale tipo di attività e di prevenire ed eliminare situazioni, purtroppo frequenti di abusivismo, viene riordinata la normativa vigente in materia già contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 7996/17 del 15/1012002.

Nel comma 1 vengono elencate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di opere del proprio ingegno.

Nel comma 2 viene ribadito che per l'esercizio di tale attività non è necessaria l'autorizzazione commerciale, ma è sufficiente la concessione di suolo pubblico, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale (comma 3).

Il comma 4 contiene la disposizione più innovativa, ossia l'istituzione di un registro comunale degli operatori del proprio ingegno, con l'iscrizione obbligatoria per l'ottenimento del suolo pubblico. Tale disposizione è finalizzata a valorizzare i veri operatori del proprio ingegno ed a escludere dalla categoria quelle figure di piccolo commercio itinerante, rientranti nella tipologia normata dell'art. 20, e per la quale è invece obbligatorio l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ed il rispetto della normativa fiscale.

Nella stessa prospettiva i commi 5 e 6 ribadiscono che non può essere considerato operatore del proprio ingegno chi vende opere non prodotte personalmente e di tipo seriale ed inoltre coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio - indovini, cartomanti ecc.

L'Art. 23. - Attività occasionali non professionali - si propone di disciplinare quelle attività più marginali connotate da caratteristiche di transitori età ed occasionalità e da assenza di organizzazione aziendale.

Nel primo comma viene richiamata la normativa regolamentare già vigente in materia di mercati periodici tematici che consente l'attività di vendita e scambio da parte di operatori non professionali di oggetti ed effetti usati.

Nel secondo comma si dichiarano non soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblIcazioni gratuite e le attività di vendita di oggetti di modico valore solamente qualora non comportino alcuna occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

Nel comma 3 viene ribadito il divieto di svolgimento di tali attività allorché siano in contrasto con le disposizioni del codice della strada e delle nonne vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Nel comma 4 viene ribadito, infine, che tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

L'Art. 24. - Attività artistiche di strada - si propone di promuovere le attività artistiche di strada nella consapevolezza del ruolo turistico e della potenziale funzione di riqualificazione del tessuto urbano che momenti creativi di incontro spontanei e pacifici possono favorire. In tale prospettiva, già in passato, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. mecc. 7303/02 del 23/12/1997 aveva inteso tutelare e valorizzare le espressioni artistiche di strada.

Il comma 1 contiene, a titolo esemplificativo, un elenco delle principali tipologie fino ad oggi riscontrate.

Nel comma 2 vengono poste le condizioni per lo svolgimento delle attività artistiche di strada in forma itinerante senza la necessità di concessione di suolo pubblico.

Nel comma 3 viene ribadito l'obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Nel comma 4 viene stabilito che le attività di skater e writer possono avere svolgimento solo nelle aree individuate dall' amministrazione comunale.

Nel comma 5 viene chiarito che, al di fuori delle ipotesi del precedente comma 2, gli artisti di strada dovranno essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza e della concessione di suolo pubblico.

Nel comma 6 viene stabilita la possibilità di individuare, con provvedimento della Giunta Comunale, aree in cui le attività artistiche di strada non siano consentite.

Nel comma 7 viene istituito l'Albo cittadino degli artisti di strada non allo scopo di controllo delle attività, che vengono lasciate libere di esprimersi nelle aree non espressamente precluse, bensì allo scopo di valorizzare anche a fini di promozione turistica, l'espressività artistica.

Nell'ambito del Titolo II - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano si propongono le seguenti innovazioni e modifiche:

Nell'art. 7 - Comportamenti vietati - si ritiene opportuno prevedere il divieto di affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione estendendo la responsabilità anche al beneficiario del messaggio pubblicitario. Si ritiene inoltre, sempre a tutela del decoro della città, necessario vietare il deposito nello spazio urbano di materiale pubblicitario e di stampati in distribuzione gratuita, estendendo la responsabilità anche al legale rappresentante della Società redattrice ed al beneficiario della pubblicità

Inoltre, per esigenze di sicurezza e di buon funzionamento delle biblioteche civiche si rende necessario aggiungere all'Art. 8 - Altre attività vietate - il nuovo seguente comma 3: "A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 ad € 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione".

Si rende necessario procedere ad una"revisione dell'Art. 13 - Tende su facciate di edifici - La norma vigente prevede, per le sole facciate che prospettano sullo spazio pubblico o comunque visibili da esso:

  1. il divieto di collocare sulle facciate di cui sopra tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
  2. la necessità che la collocazione e la tipologia siano stabilite dall'assemblea condominiale o dalla maggioranza della proprietà e comunicate agli uffici comunali.
  3. il divieto di collocare tende trasparenti in materiale plastico salvo la presenza di un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

Dalla norma si può principalmente evincere come la disciplina sia rivolta esclusivamente alle sole cosiddette "facciate esterne" degli edifici o comunque a quelle facciate che sono visibili dall' esterno.

Si ritiene necessario, nel rispetto della più ampia autonomia della proprietà privata, in ragione delle sempre più avanzate tecnologie, e tipologie di tende presenti sul mercato che possono condurre ad un sempre più elevato livello estetico delle facciate, garantendo nel contempo anche un importante risparmio energetico, prevedere alcune modifiche alla norma anche in un' ottica di collaborazione degli uffici tecnici della Città che seguono il decoro urbano.

In particolare si ritiene necessario stabilire procedure differenti in base alla visibilità delle facciate prevedendo, da un lato, una piena libertà laddove non c'è visibilità dalla pubblica via e, dall' altro, dove le facciate si prospettano verso la pubblica via e pertanto siano visibili da essa, una procedura più dettagliata.

A tal fine si propone una norma con differente regolamentazione a seconda che la collocazione di tende si riferisca alle "facciate interne", intendendosi quelle che si affacciano sul suolo privato o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, consentendo di collocare tende di qualsivoglia tipologia e colore, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di condominio, ovvero alle "facciate esterne", intendendosi quelle che prospettano verso la pubblica via o spazi pubblici, prevedendo la presenza di un progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale, da trasmettere agli uffici competenti con la comunicazione della collocazione che dovrà avvenire tassativamente entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione da parte dell'assemblea condominiale. Escludendo gli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico - ambientali (ZUSA), si prevede inoltre, sempre sulle facciate esterne, la possibilità di collocare tende in materiale plastico trasparente a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa e con entrambi i montanti laterali contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

Alla luce di quanto sopra, si propone la seguente nuova formulazione:

Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.

Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico - ambientali (ZUSA), è possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente su un piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

Dell' approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai commi 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

Infine si ritiene necessario introdurre un nuovo articolo 13 ter - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di G.P.L. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile - al fine di integrare la dettagliata normativa già vigente in materia con un articolato dispositivo di facile e immediata comprensione per l'utente Nell'ambito del Titolo V - Tutela della quiete pubblica e privata - si propongono le seguenti innovazioni e modifiche.

Nell'art. 42 - Disposizioni generali -, fermo restando il riconoscimento del diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età, sancito nel comma 5, si rende necessario, per tutelare il diritto alla quiete dei residenti, modificare l'arto 42 comma 6 come segue:

"Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il Regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00 - 10.00; 13.00 -15.00; 22.00 - 8.00".

Inoltre si ritiene opportuno introdurre un nuovo arto 48 bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore - recante il divieto di propagazione di emissioni sonore al di fuori dell' abitacolo dei veicoli.

Infine, in considerazione della sempre più diffusa consuetudine di festeggiare con prodotti pirotecnici feste e ricorrenze, si rende necessario introdurre una normativa più dettagliata in materia, abrogando la lettera s dell'art.7 ed introducendo un nuovo arto 48 ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici - così articolato.

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

In tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone;

La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco Infine si rende necessario aggiornare l'Allegato - Sanzioni amministrative che ancora riporta la quantificazione delle sanzioni in Lire. In accordo con le circolari interpretative del Ministero dell'Interno (15900/2003 ) sull'art.16 della Legge 3/2003, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, si ritiene opportuno suddividere le fattispecie del Regolamento in tre fasce di sanzioni pecuniarie, in base alla gravità della violazione commessa:

da 25 euro a 150 euro

da 50 euro a 300 euro

da 80 euro a 500 euro.

La graduazione delle sanzioni pecuniarie avviene coerentemente al diverso valore attribuito agli interessi pubblici lesi, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali preposti alla cura degli interessi pubblici medesimi. Inoltre, la graduazione delle sanzioni produce un ulteriore effetto positivo in termini di comunicazione e trasparenza dell'azione amministrativa riducendo il potere discrezionale nell'applicazione della sanzione.

Viene poi introdotto nell'art. 6 - Sanzioni - un nuovo comma 7 così articolato:

"In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell' Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell' attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.".

Alla luce di quanto sopra esposto, il dirigente del Settore Concessioni Temporanee Suolo Pubblico, con lettera in data 21 gennaio 2008, n. prot. 782, ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200809636/103 con la quale si propone di approvare le modifiche al "Regolamento di polizia urbana" dettagliatamente evidenziate in narrativa.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di modifica della citata deliberazione.

La I^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di modifica della deliberazione in argomento nella seduta del 14/2/2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del "Regolamento comunale di Polizia Urbana".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri D'Acunto, Novo, Fontana, Bordone, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 20

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI: 16

ASTENUTI: 4 (Maffei, Puglisi, Marrone, Bosso).

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del "Regolamento comunale di Polizia Urbana".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_01050.html

Archivio

inserimento 17.03.2008 - a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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