Atto
25 n. mecc. 2008 01050/87 |
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Atto n. 25 n. mecc.
2008 01050/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
25 FEBBRAIO
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, BORDONE Claudio, BOSSO Giovanni,
CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA
Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, VALLE Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere:
CLARICI Laura
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43
E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA. MODIFICHE PARZIALI.
APPROVAZIONE.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Al fine
di adeguare le norme regolamentari vigenti
alle sempre crescenti esigenze collettive
in materia di decoro, sicurezza e ordinata
gestione del territorio cittadino si
rende necessario procedere ad alcune
modifiche del Regolamento di Polizia
Urbana.
La presente
proposta di deliberazione viene esaminata
in parallelo con la proposta di deliberazione
recante modifiche al Regolamento Canone
Occupazione Suolo Pubblico che determina
l'abrogazione formale delle norme contenute
nel Titolo III - Occupazione di Aree
e Spazi Pubblici - (artt. 18 - 35) del
presente Regolamento di Polizia Urbana.
In luogo
del precedente Titolo III - Occupazione
di Aree e Spazi Pubblici -, trasposto
nel nuovo Regolamento Canone occupazione
Suolo Pubblico, si rende opportuno introdurre
nel Regolamento di Polizia Urbana un
nuovo corpus di articoli contenenti
la regolamentazione di un insieme di
attività, definibili oggi come mestieri
di strada e meglio noti in passato come
mestieri girovaghi.
La presente
proposta tiene in considerazione le
attività di fatto esistenti sul territorio
aventi natura itinerante, connotate
dalla transitori età o occasionalità,
e dall'assenza di stabilità e continuità
temporale o spaziale, e cerca di ricondurre
tali fenomeni ad una previsione normativa
anche in assenza di una legislazione
statale.
Infatti,
l'abrogazione di alcuni articoli, ed
in particolare dei primi due commi dell'art.
121, del Testo Unico delle Leggi di
pubblica sicurezza ad opera del D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311, impone la revisione
di alcune norme, ormai superate, del
vigente Regolamento di Polizia Urbana.
In particolare, l'art. 6 del suddetto
D.P.R. 311/2001 ha abrogato il registro
tenuto presso l'autorità locale di pubblica
sicurezza che condizionava, sotto il
profilo della obbligatorietà della preventiva
iscrizione, l'esercizio dei mestieri
girovaghi, quali cenciaiolo, saltimbanco,
cantante, suonatore, lustrascarpe e
mestieri analoghi, nonché l'esercizio
dei mestieri ambulanti di venditore
o distributore di merci, generi alimentari
o bevande, scritti o disegni. Conseguentemente
la stessa norma abrogava il rilascio
del certificato dell' avvenuta iscrizione,
rendendo così superato in particolare
il comma 1 dell'art. 35 del Regolamento
di Polizia Urbana. Inoltre, anche la
norma contenuta nell'art. 124 del Testo
Unico delle Leggi di pubblica sicurezza,
che richiedeva la licenza del Questore
per l'esercizio dei mestieri girovaghi
da parte degli stranieri, è stata abrogata
dall'art. 6 del citato D.P.R. 311/2001
rendendo quindi superata anche la seconda
parte del comma l dell'art. 35. Tali
innovazioni normative rendono altresì
superate le due deliberazioni della
Giunta Comunale del 23 aprile 1998 (n.
mecc. 9803032/17) e del 4 giugno del
1998 (n. mecc. 9804544/17) che individuavano
e definivano le tipologie di mestiere
girovago sulla base della legislazione
allora vigente.
Da un
lato, quindi, il nuovo Titolo III del
Regolamento di Polizia Urbana si propone
di garantire una regolamentazione a
chi esercita i mestieri girovaghi tradizionali.
Dall'altro latopreso atto dell' affacciarsi
sempre più evidente nella realtà cittadina
di ulteriori nuove figure di mestieri
di strada aventi carattere itinerante
e nel contempo prive delle caratteristiche
tipiche delle attività imprenditoriali
( abitualità, professionalità, struttura
aziendale) - si propone di riconoscerne
e regolamentarne l'esistenza, predisponendo
all'uopo una disciplina specifica che
ne valorizzi gli aspetti positivi tutelando
le esigenze di decoro e sicurezza urbana
e di ordinata gestione del territorio
e favorendo nel contempo l' emersione
del sommerso e la repressione dell'illegalità.
Il nuovo
Titolo III -Mestieri ed attività di
Strada - è composto da sette articoli:
Nell'
Art. 18. - Disposizioni Generali - si
stabilisce che l'esercizio dei mestieri
di strada è consentito nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti
ed in armonia con le esigenze generali
della collettività. Nel comma 2 viene
subordinato il rilascio di ogni tipo
di permesso all'assenza di debiti del
richiedente nei confronti della Città
e nel comma 3 viene equiparata all'
assenza di morosità l'adesione ad un
piano di rateazione con il versamento
della prima rata. Nel comma 4 viene
ribadito che ogni attività deve svolgersi
nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia fiscale, tributaria e previdenziale
ed in materia di iscrizione a registri
ed albi.
L'Art.
19. - Attività di servizio - è dedicato
sia ai mestieri girovaghi più tradizionali
(già individuati con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. mecc. 9804544/17
del 04/06/1998) sia ad eventuali nuove
attività di servizio emergenti nel contesto
sociale e multiculturale odierno. Tali
attività sono consentite nel rispetto
delle normative vigenti (comma l) e
non sono soggette a concessione di suolo
pubblico (comma 2) quando 1'esercizio
del mestiere non comporta l'utilizzo
di attrezzature diverse dagli strumenti
tipici dell'attività stessa ed è esercitato
in un'area non superiore a quattro metri
quadrati, in forma itinerante e nel
pieno rispetto delle norme in materia
di viabilità e di sicurezza stradale.
Nel comma 3 viène stabilito il divieto
di svolgere attività nelle aree di particolare
interesse pubblico, da individuare con
deliberazione della Giunta Comunale.
Nel comma 4 viene stabilito il divieto
di svolgere tale attività ad una distanza
inferiore a 300 metri dal perimetro
di ospedali, cimiteri e scuole. Nel
comma 5 viene ribadito il divieto, già
sancito dalla legislazione vigente,
di svolgimento delle attività di posteggiatore
abusivo e di meccanico di strada.
L'Art.
20. - Commercio itinerante - riprende
ed attualizza, in coordinamento con
le nuove norme legislative e regolamentari
vigenti in materia di commercio, alcune
disposizioni già contenute nell'art.
34 del Regolamento di Polizia Urbana.
Il presenlte
articolo deve essere analizzato in connessione
con 1'articolo successivo che disciplina
. il commercio con posteggio fuori area
mercatale e la vendita di prodotti stagionali
e ribadisce, nel comma 1, la norma fondamentale
in base alla quale ogni attività di
commercio in forma ambulante è subordinata
al possesso di autorizzazione commerciale
e di concessione suolo pubblico.
Nel comma
2 viene stabilito che tali attività
possono prescindere dalla concessione
di suolo pubblièo solo quando vengano
esercitate nello stesso luogo per un
tempo non superiore ad un' ora e nel
pieno rispetto del Codice della Strada
e delle esigenze della circolazione
veicolare e pedonale.
Vengono
poi ribaditi, in analogia con quanto
disposto in materia di piccole attività
di servizio, i divieti di svolgere tali
attività nelle zone cittadine di particolare
interesse storico - artistico e ambientale
ed in prossimità di ospedali, cimiteri
e scuole ( commi 3/4).
Nel comma
5 viene ripresa una disposizione già
contenuta nel Regolamento di Polizia
Urbana a tutela dell'igienicità di prodotti
alimentari eventualmente messi in vendita.
Nel comma
6 si rinvia a successivo provvedimento
l'individuazione di aree da destinare
all'attività di vendita con piccole
strutture.
L'Art.
21. - Vendita o somministrazione con
concessione di posteggio fuori area
mercatale e vendita di prodotti stagionali
- completa la normativa contenuta nell'
articolo precedente e, richiamando la
normativa regolamentare già vigente,
ribadisce l'obbligo dell'autorizzazione
commerciale e della concessione decennale
di posteggio.
Art.
22. - Operatori del proprio ingegno
-
La categoria
degli operatori del proprio ingegno
è stata introdotta nel nostro ordinamento
dal Decreto Legislativo 114/1998 e comprende
in generale coloro che vendono oggetti
realizzati personalmente.
Al duplice
fine di valorizzare tale tipo di attività
e di prevenire ed eliminare situazioni,
purtroppo frequenti di abusivismo, viene
riordinata la normativa vigente in materia
già contenuta nella deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 7996/17 del
15/1012002.
Nel comma
1 vengono elencate, a titolo esemplificativo,
alcune tipologie di opere del proprio
ingegno.
Nel comma
2 viene ribadito che per l'esercizio
di tale attività non è necessaria l'autorizzazione
commerciale, ma è sufficiente la concessione
di suolo pubblico, nelle aree individuate
con deliberazione della Giunta Comunale
(comma 3).
Il comma
4 contiene la disposizione più innovativa,
ossia l'istituzione di un registro comunale
degli operatori del proprio ingegno,
con l'iscrizione obbligatoria per l'ottenimento
del suolo pubblico. Tale disposizione
è finalizzata a valorizzare i veri operatori
del proprio ingegno ed a escludere dalla
categoria quelle figure di piccolo commercio
itinerante, rientranti nella tipologia
normata dell'art. 20, e per la quale
è invece obbligatorio l'ottenimento
dell'autorizzazione commerciale ed il
rispetto della normativa fiscale.
Nella
stessa prospettiva i commi 5 e 6 ribadiscono
che non può essere considerato operatore
del proprio ingegno chi vende opere
non prodotte personalmente e di tipo
seriale ed inoltre coloro che speculano
sull'altrui credulità o pregiudizio
- indovini, cartomanti ecc.
L'Art.
23. - Attività occasionali non professionali
- si propone di disciplinare quelle
attività più marginali connotate da
caratteristiche di transitori età ed
occasionalità e da assenza di organizzazione
aziendale.
Nel primo
comma viene richiamata la normativa
regolamentare già vigente in materia
di mercati periodici tematici che consente
l'attività di vendita e scambio da parte
di operatori non professionali di oggetti
ed effetti usati.
Nel secondo
comma si dichiarano non soggette ad
autorizzazione per la vendita al dettaglio
le attività di distribuzione di volantini,
quotidiani e pubblIcazioni gratuite
e le attività di vendita di oggetti
di modico valore solamente qualora non
comportino alcuna occupazione di suolo
pubblico con tavoli, banchi, tappetini
e supporti di ogni tipo.
Nel comma
3 viene ribadito il divieto di svolgimento
di tali attività allorché siano in contrasto
con le disposizioni del codice della
strada e delle nonne vigenti in materia
di igiene, viabilità, sicurezza stradale,
circolazione veicolare e pedonale.
Nel comma
4 viene ribadito, infine, che tali attività
non possono svolgersi in contrasto con
le disposizioni in materia di lavoro
subordinato ed in materia contributiva.
L'Art.
24. - Attività artistiche di strada
- si propone di promuovere le attività
artistiche di strada nella consapevolezza
del ruolo turistico e della potenziale
funzione di riqualificazione del tessuto
urbano che momenti creativi di incontro
spontanei e pacifici possono favorire.
In tale prospettiva, già in passato,
il Consiglio Comunale, con Deliberazione
n. mecc. 7303/02 del 23/12/1997 aveva
inteso tutelare e valorizzare le espressioni
artistiche di strada.
Il comma
1 contiene, a titolo esemplificativo,
un elenco delle principali tipologie
fino ad oggi riscontrate.
Nel comma
2 vengono poste le condizioni per lo
svolgimento delle attività artistiche
di strada in forma itinerante senza
la necessità di concessione di suolo
pubblico.
Nel comma
3 viene ribadito l'obbligo del rispetto
delle norme vigenti in materia di inquinamento
acustico.
Nel comma
4 viene stabilito che le attività di
skater e writer possono avere svolgimento
solo nelle aree individuate dall' amministrazione
comunale.
Nel comma
5 viene chiarito che, al di fuori delle
ipotesi del precedente comma 2, gli
artisti di strada dovranno essere in
possesso della licenza di pubblica sicurezza
e della concessione di suolo pubblico.
Nel comma
6 viene stabilita la possibilità di
individuare, con provvedimento della
Giunta Comunale, aree in cui le attività
artistiche di strada non siano consentite.
Nel comma
7 viene istituito l'Albo cittadino degli
artisti di strada non allo scopo di
controllo delle attività, che vengono
lasciate libere di esprimersi nelle
aree non espressamente precluse, bensì
allo scopo di valorizzare anche a fini
di promozione turistica, l'espressività
artistica.
Nell'ambito
del Titolo II - Sicurezza e qualità
dell'ambiente urbano si propongono le
seguenti innovazioni e modifiche:
Nell'art.
7 - Comportamenti vietati - si ritiene
opportuno prevedere il divieto di affiggere
o collocare etichette adesive ed altri
mezzi pubblicitari su beni pubblici
o privati senza la prescritta autorizzazione
estendendo la responsabilità anche al
beneficiario del messaggio pubblicitario.
Si ritiene inoltre, sempre a tutela
del decoro della città, necessario vietare
il deposito nello spazio urbano di materiale
pubblicitario e di stampati in distribuzione
gratuita, estendendo la responsabilità
anche al legale rappresentante della
Società redattrice ed al beneficiario
della pubblicità
Inoltre,
per esigenze di sicurezza e di buon
funzionamento delle biblioteche civiche
si rende necessario aggiungere all'Art.
8 - Altre attività vietate - il nuovo
seguente comma 3: "A tutela della corretta
fruizione e della sicurezza degli utenti
delle biblioteche civiche, è vietato
ai frequentatori delle stesse porre
in essere comportamenti tali da arrecare
disturbo o molestia agli utenti o arrecare
danni alle strutture. Il bibliotecario
ha la facoltà di allontanare le persone
che si rendano responsabili dei comportamenti
vietati. L'inottemperanza all'invito
di allontanamento dai locali della biblioteca
comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da € 50 ad € 300. Gli organi
di vigilanza provvederanno all'allontanamento
coattivo del responsabile della violazione".
Si rende
necessario procedere ad una"revisione
dell'Art. 13 - Tende su facciate di
edifici - La norma vigente prevede,
per le sole facciate che prospettano
sullo spazio pubblico o comunque visibili
da esso:
-
il divieto di
collocare sulle facciate di cui
sopra tende con colore e caratteristiche
disomogenee tra loro.
-
la necessità
che la collocazione e la tipologia
siano stabilite dall'assemblea condominiale
o dalla maggioranza della proprietà
e comunicate agli uffici comunali.
-
il divieto di
collocare tende trasparenti in materiale
plastico salvo la presenza di un
progetto unitario preventivamente
autorizzato dall'ufficio comunale
competente.
Dalla
norma si può principalmente evincere
come la disciplina sia rivolta esclusivamente
alle sole cosiddette "facciate esterne"
degli edifici o comunque a quelle facciate
che sono visibili dall' esterno.
Si ritiene
necessario, nel rispetto della più ampia
autonomia della proprietà privata, in
ragione delle sempre più avanzate tecnologie,
e tipologie di tende presenti sul mercato
che possono condurre ad un sempre più
elevato livello estetico delle facciate,
garantendo nel contempo anche un importante
risparmio energetico, prevedere alcune
modifiche alla norma anche in un' ottica
di collaborazione degli uffici tecnici
della Città che seguono il decoro urbano.
In particolare
si ritiene necessario stabilire procedure
differenti in base alla visibilità delle
facciate prevedendo, da un lato, una
piena libertà laddove non c'è visibilità
dalla pubblica via e, dall' altro, dove
le facciate si prospettano verso la
pubblica via e pertanto siano visibili
da essa, una procedura più dettagliata.
A tal
fine si propone una norma con differente
regolamentazione a seconda che la collocazione
di tende si riferisca alle "facciate
interne", intendendosi quelle che si
affacciano sul suolo privato o su una
porzione di suolo di esclusiva pertinenza
condominiale, consentendo di collocare
tende di qualsivoglia tipologia e colore,
pur sempre nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento di condominio, ovvero
alle "facciate esterne", intendendosi
quelle che prospettano verso la pubblica
via o spazi pubblici, prevedendo la
presenza di un progetto coordinato approvato
dall'assemblea condominiale, da trasmettere
agli uffici competenti con la comunicazione
della collocazione che dovrà avvenire
tassativamente entro i 15 giorni successivi
alla data di approvazione da parte dell'assemblea
condominiale. Escludendo gli edifici
collocati nella zona urbana centrale
storica (ZUCS), intesa con riferimento
alla completa via sul confine, e nelle
zone urbane storico - ambientali (ZUSA),
si prevede inoltre, sempre sulle facciate
esterne, la possibilità di collocare
tende in materiale plastico trasparente
a caduta verticale sempre e solo se
ricomprese nello stesso progetto coordinato
ed esclusivamente solo su un unico piano
parallelo alla facciata stessa e con
entrambi i montanti laterali contenuti
all'interno del filo di fabbricazione.
Alla luce
di quanto sopra, si propone la seguente
nuova formulazione:
Fatti
salvi i divieti stabiliti da norme nazionali
e regionali, in ogni edificio, sulle
facciate che prospettano verso la pubblica
via o spazi pubblici, è consentito collocare
tende di tessuto previo progetto coordinato
approvato dall'assemblea condominiale.
Sulle
medesime facciate, ad esclusione degli
edifici collocati nella zona urbana
centrale storica (ZUCS), intesa con
riferimento alla completa via sul confine,
e nelle zone urbane storico - ambientali
(ZUSA), è possibile collocare tende
in materiale plastico trasparente e/o
semitrasparente solo se ricomprese nello
stesso progetto coordinato ed esclusivamente
su un piano parallelo alla facciata
stessa, o su due piani nel caso di balconi
d'angolo, e con tutti i montanti contenuti
all'interno del filo di fabbricazione.
Dell'
approvazione del progetto da parte dell'assemblea
del condominio di collocazione di tende
di cui ai commi 1 e 2 deve essere data
comunicazione ai competenti uffici comunali
allegando la deliberazione e copia del
progetto approvato entro 15 giorni dalla
data di approvazione dell'assemblea.
La Città si riserva entro 30 giorni
dal ricevimento di procedere ad eventuale
diniego nei casi non conformi al presente
Regolamento.
Fatti
salvi i divieti stabiliti da norme nazionali
e regionali, in ogni edificio, sulle
facciate interne che si affacciano sul
suolo privato, o su una porzione di
suolo di esclusiva pertinenza condominiale,
è consentito collocare tende di qualsiasi
tipologia e colore.
Infine
si ritiene necessario introdurre un
nuovo articolo 13 ter - Criteri di sicurezza
per l'installazione di impianti di G.P.L.
per uso domestico e per l'esercizio
di depositi di gas combustibile - al
fine di integrare la dettagliata normativa
già vigente in materia con un articolato
dispositivo di facile e immediata comprensione
per l'utente Nell'ambito del Titolo
V - Tutela della quiete pubblica e privata
- si propongono le seguenti innovazioni
e modifiche.
Nell'art.
42 - Disposizioni generali -, fermo
restando il riconoscimento del diritto
dei bambini al gioco e alle attività
ricreative proprie della loro età, sancito
nel comma 5, si rende necessario, per
tutelare il diritto alla quiete dei
residenti, modificare l'arto 42 comma
6 come segue:
"Nei cortili
e comunque nelle aree scoperte delle
abitazioni private, il Regolamento di
condominio può disporre limitazioni
al diritto di cui sopra, all'interno
delle fasce orarie 8.00 - 10.00; 13.00
-15.00; 22.00 - 8.00".
Inoltre
si ritiene opportuno introdurre un nuovo
arto 48 bis - Emissioni sonore prodotte
da veicoli a motore - recante il divieto
di propagazione di emissioni sonore
al di fuori dell' abitacolo dei veicoli.
Infine,
in considerazione della sempre più diffusa
consuetudine di festeggiare con prodotti
pirotecnici feste e ricorrenze, si rende
necessario introdurre una normativa
più dettagliata in materia, abrogando
la lettera s dell'art.7 ed introducendo
un nuovo arto 48 ter - Utilizzo e vendita
di prodotti pirotecnici - così articolato.
1. E'
tassativamente vietato far esplodere
botti o petardi di qualsiasi tipo:
In tutti
i luoghi, coperti o scoperti, pubblici
o privati, in cui si svolgono manifestazioni
pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi
tipo; gli organizzatori responsabili
delle iniziative dovranno affiggere
appositi cartelli pubblicizzanti il
divieto ed assicurare, con proprio personale,
un'assidua sorveglianza, per il rispetto
di quanto sopra, avvertendo tempestivamente,
se del caso, le forze dell'ordine;
all'interno
di asili, scuole, ospedali, case di
cura, comunità varie, uffici pubblici
e ricoveri di animali (canile, gattile,
etc.), nonché entro un raggio di 200
metri da tali strutture;
in tutte
le vie, piazze ed aree pubbliche, ove
transitano o siano presenti delle persone;
La vendita
negli esercizi commerciali abilitati
è consentita esclusivamente nel rigoroso
rispetto dei limiti e delle modalità
stabilite dalla Legge, con particolare
riguardo al quantitativo massimo che
può essere detenuto presso ciascun punto
vendita, all'etichettatura e alle norme
poste a tutela dei minori; in caso di
accertata inosservanza, il Comune, valutata
la gravità dell'infrazione, potrà disporre,
in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale
sequestro della merce irregolarmente
venduta, il divieto di prosecuzione
della vendita.
In considerazione
del particolare rischio che si potrebbe
configurare è tassativamente vietato
il commercio in forma itinerante di
artifici pirotecnici.
Per quanto
concerne i posteggi assegnati nelle
aree mercatali, fatti salvi i limiti
e le modalità di legge richiamate nel
precedente comma 2, la vendita è subordinata
all'installazione presso ogni posteggio
di almeno due estintori, posti ai due
angoli del banco Infine si rende necessario
aggiornare l'Allegato - Sanzioni amministrative
che ancora riporta la quantificazione
delle sanzioni in Lire. In accordo con
le circolari interpretative del Ministero
dell'Interno (15900/2003 ) sull'art.16
della Legge 3/2003, che prevede l'applicazione
di una sanzione pecuniaria da 25 euro
a 500 euro per le violazioni delle disposizioni
dei regolamenti comunali, si ritiene
opportuno suddividere le fattispecie
del Regolamento in tre fasce di sanzioni
pecuniarie, in base alla gravità della
violazione commessa:
da 25
euro a 150 euro
da 50
euro a 300 euro
da 80
euro a 500 euro.
La graduazione
delle sanzioni pecuniarie avviene coerentemente
al diverso valore attribuito agli interessi
pubblici lesi, valore che può essere
correttamente ponderato solo dai soggetti
istituzionali preposti alla cura degli
interessi pubblici medesimi. Inoltre,
la graduazione delle sanzioni produce
un ulteriore effetto positivo in termini
di comunicazione e trasparenza dell'azione
amministrativa riducendo il potere discrezionale
nell'applicazione della sanzione.
Viene
poi introdotto nell'art. 6 - Sanzioni
- un nuovo comma 7 così articolato:
"In caso
di violazione delle norme del presente
Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie
previste nell' Allegato, consegue la
sanzione accessoria della cessazione
dell' attività illecita e/o, a seconda
dei casi, della rimozione delle opere
abusive e del ripristino, a carico del
trasgressore. In caso di inottemperanza
si procederà all'esecuzione d'ufficio,
con addebito delle spese al trasgressore
e all'obbligato in solido.".
Alla luce
di quanto sopra esposto, il dirigente
del Settore Concessioni Temporanee Suolo
Pubblico, con lettera in data 21 gennaio
2008, n. prot. 782, ha trasmesso copia
della deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 200809636/103 con la quale
si propone di approvare le modifiche
al "Regolamento di polizia urbana" dettagliatamente
evidenziate in narrativa.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di modifica
della citata deliberazione.
La I^
Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di modifica
della deliberazione in argomento nella
seduta del 14/2/2008.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto
il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc.
1996 00980/49) del 13 maggio 1996
e s.m.i., il quale, fra l'altro,
all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i termini
e le modalità;
- Visti
gli artt. 49 e 107 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di modifica del "Regolamento
comunale di Polizia Urbana".
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall'aula al momento della votazione
i Consiglieri D'Acunto, Novo, Fontana,
Bordone, per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 20.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
20
VOTANTI:
16
VOTI
FAVOREVOLI: 16
ASTENUTI:
4 (Maffei, Puglisi, Marrone, Bosso).
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di modifica del "Regolamento
comunale di Polizia Urbana".
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_01050.html
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