Atto
19 n. mecc. 2008 00680/87 |
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Atto n. 19 n. mecc.
2008 00680/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
11 FEBBRAIO
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, BORDONE Claudio, BOSSO Giovanni,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, VALLE Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere:
MARRONE Maurizio
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.
MODIFICAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE
REGIONE PIEMONTE 31 OTTOBRE 2007, N.
20.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con la
Legge 31 ottobre 2007, n. 20, la Regione
Piemonte ha disciplinato la cremazione
dei cadaveri e dei resti? mortali, la
conservazione delle ceneri derivanti
dalla cremazione dei defunti, l'affidamento
delle medesime e la loro dispersione
nel rispetto dei principi sanciti dalla
Costituzione e dalla normativa statale,
abrogando con ciò la precedente Legge
Regionale 9 dicembre 2003, n. 33, che
aveva posto ai Comuni significativi
problemi di applicazione.
Nel testo
legislativo regionale la cremazione
dei cadaveri, così come la conservazione
delle ceneri, sono espressamente rinviate
alla regolazione del D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, in questo modo la competenza
al rilascio dell'autorizzazione alla
cremazione rimane in capo all'autorità
competente sulla base di queste disposizioni
e delle figure che assolvono alle funzioni
di cui all'articolo 107, comma 3, lettera
f) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
Nulla
cambia quindi rispetto al procedimento
di autorizzazione della cremazione e,
pertanto, in assenza di volontà espressa
dal defunto, vale quella espressa dal
coniuge o scaturente dall'unanime consenso
dei parenti più prossimi in ordine di
grado.
E' ammessa
l'inumazione delle urne cinerarie, ma
unicamente nelle aree avute in concessione
(Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285), con ciò escludendosi l’ipotesi
della conservazione nelle sepolture
ad inumazione in campo comune, secondo
il principio dell'individualità della
sepoltura (articolo 74 D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285).
Venendo
agli aspetti più innovati vi del provvedimento,
occorre segnalare che la Regione Piemonte,
nel recepire pienamente le indicazioni
della legge statale Legge 30 marzo 2001,
n. 130, ha inteso affrontare alcuni
versanti che, se non risolti, avrebbero
potuto compromettere la attuazione pratica
delle autorizzazioni alla dispersione
delle ceneri o all'affidamento dell'urna.
Innanzitutto
viene affidata al coniuge del defunto
o alla maggioranza dei parenti di grado
più prossimo la possibilità, in assenza
di? qualsiasi manifestazione scritta
di volontà da parte del defunto, di
dichiarare all'ufficiale di stato civile
la scelta operata in vita da questi.
A questi
soggetti, nonché all'esecutore testamentario,
al rappresentante legale di associazione
che abbia tra i propri fini statutari
la cremazione dei cadaveri degli associati
(qualora il defunto ne fosse stato iscritto)
ed infine al tutore di minore o dell'interdetto
viene inoltre data facoltà di dichiarare
quale sia la persona che prenderà in
affidamento l'urna o effettuerà materialmente
la dispersione. Per quest'ultima fattispecie
non è compreso, anzi nell'esame d'Aula
del provvedimento è stata espressamente
esclusa dalla Regione, qualsiasi partecipazione
di operatori professionali delle onoranze
funebri, nella considerazione che le
valenze etiche connesse alla pratica
della dispersione delle ceneri debbano
risultare prevalenti rispetto ad qualsiasi
ipotesi di profitto.
La legge
regionale inoltre procede ad affidare
alcune funzioni ai Comuni riguardo alla
individuazione delle aree ove sia possibile
effettuare la dispersione delle ceneri
ed alle modalità di conservazione del
ricordo dei defunti per i quali sia
stata messa in atto questa scelta.
Per la
cremazione e le altre operazioni cimiteriali
viene inoltre ribadito il principio
della gratuità esclusivamente riservato
ai soli casi di indigenza del defunto.
Alcuni
articoli della legge regionale sono
di carattere più programmatico e riguardano
argomenti oggetto di pianificazione
regionale, come la realizzazione dei
crematori e delle strutture di commiato,
oppure l'emanazione di requisiti per
la formazione degli operatori delle
strutture di commiato, l'adozione di
norme riguardo alle tumulazioni in località
differenti dal cimitero e la promozione
dell'informazione a cittadini e famiglie
riguardo alle diverse pratiche funerarie.
Considerato
tuttavia che la legge regionale è stata
dichiarata urgente e che vengono posti
ai Comuni solo sessanta giorni per disciplinare
la materia si rende necessario intervenire
sul vigente Regolamento comunale per
il servizio mortuario e dei cimiteri
al fine di adeguarlo alla nuova legislazione.
Sono state
quindi predisposte alcune modificazioni
in parte di natura ricettizia ed in
parte derivanti dalla necessità di raccordare
organicamente la materia alla luce del
mutato quadro normativo di seguito riportate.
All'articolo
34, dopo il comma 5, si reputa opportuno
aggiungere il seguente comma "6. Le
autorizzazioni alla cremazione, al trasporto,
all'inumazione o alla, tumulazione dei
resti mortali, sono rilasciate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254 (Regolamento recante disciplina
della gestione dei rifiuti sanitaria
a norma dell'articolo 24 della Legge
31 luglio 2002, n. 179)." che riprende
il comma Il dell'articolo 2 della Legge
Regionale.
Si ritiene
inoltre opportuno inserire, dopo l'articolo
34, il seguente articolo 34 bis che
riprende buona parte del testo dell'articolo
2 della Legge Regionale:
"Articolo
34 bis - Autorizzazione all'affidamento
ed al dispersione delle ceneri
-
L'affidamento
e la dispersione delle ceneri sono
disciplinate dalla Legge 30 marzo
2001, n. 130 (Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle
ceneri) e dalla legge della regione
Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20,
nel rispetto della volontà del defunto,
comprovata mediante disposizione
testamentaria a dichiarazione,
manifestata all'ufficiale della
stata civile del comune di decesso.
a di residenza, resa dal
coniuge o, in difetto di
questi, dal parente più prossimo,
individuato seconda gli articoli
74 e seguenti del codice civile
e, in casa di concorrenza di più
parenti nello stesso grad?o, dalla
maggioranza degli stessi. (in gran
parte desunta da1 comma 5, articola
2 della Legge Regionale).
-
Per coloro i
quali, al momento della morte
risultino. iscritti ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri
fini quello della cremazione dei
cadaveri dei propri associati, per
consentire l'affidamento o
la dispersione
è sufficiente la presentazione di
una dichiarazione in carta libera
datata e sottoscritta dall'associato
o, se questi non sia in grado
di scrivere, confermata da due testimoni,
dalla quale chiaramente risulti
la volontà che le proprie ceneri
siano affidate o
disperse,
nonché il soggetto individuato
ad eseguire tale volontà (che riporta
il camma 6, articolo 2 della
Legge Regionale).
-
Qualora
il defunto non abbia individuato
l'affidatario delle proprie ceneri
oppure la persona incaricata della
dispersione, la volontà del defunto
è eseguita dalle seguenti persone:
- dal
coniuge, ovvero, in difetto di
questi, dal parente più prossimo,
individuato secondo gli articoli
74 e seguenti del codice civile
e, in casa di concorrenza di più
parenti nella stesso grado, dalla
maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore
testamentario;
- dal
rappresentante legale di associazione
che abbia tra i propri fini statutari
la cremazione dei cadaveri degli
associati, qualora il defunto
ne sia iscritto;
- dal
tutore di minore o interdetto;
- in
mancanza dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d), dal personale
autorizzato dal comune (che riporta
il comma 7, articolo 2 della Legge
Regionale).
-
Qualora,
in assenza del co?niuge, concorrano
più parenti della stesso grado,
essi devono, a maggioranza, con
atto scritto reso davanti al pubblico
ufficiale che autorizza l'affidamento
o la dispersione, individuare quale
di loro si assume la responsabilità
di prendere in custodia l'urna per
conservarla nel proprio domicilio
o per disperdere le ceneri. (che
riporta il comma 8, articolo 2 della
Legge Regionale).
-
L'autorizzazione
all'affidamento o alla dispersione
sono rilasciate previa valutazione
di conformità delle relative modalità
che, in assenza di volontà scritta
del defunto, devono essere dichiarate
dagli aventi titolo di cui ai commi
precedenti (si tratta di comma tecnico
di raccordo con la normativa di
attuazione).
-
L'autorizzazione
all'affidamento o alla dispersione
delle ceneri è comunicata, a cura
del soggetto competente al rilascio,
al Sindaco del comune ove avviene
la custodia o la dispersione delle
ceneri (che riporta il comma 10,
articolo 2 della Legge Regionale)".
E'
opportuno, in considerazione del comma
l dell'articolo 2 della Legge Regionale
"Le ceneri sono destinate, in forma
indivisa, alla conservazione, all'affidamento
o alla dispersione", sostituire il testo
del comma 2 dell'articolo 36 con il
seguente:
"2.
Le ceneri sono destinate, in
forma indivisa, alla conservazione,
all'affidamento o alla dispersione,
ciascuna urna cineraria o cassettina
deve contenere le ceneri di un solo
defunto e deve portarne all'esterno
il nome, il cognome, le date di nascita
e di morte."
Sempre
per gli stessi motivi all'articolo 36,
dopo il comma 2, è necessario aggiungere
il seguente comma 3:
"L'urna
contenente le ceneri deve essere consegnata
sigillata ?a cura del soggetto che ha
effettuato la cremazione" in consonanza
a quanto previsto dal comma l, articolo
3 della Legge Regionale.
Meritevole
di maggiori approfondimenti è il tema
dell'affidamento delle ceneri.
Va
innanzitutto tenuto presente che la
normativa statale vigente, ovvero il
secondo comma dell'articolo 343 del
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265
- Testo unico delle leggi sanitarie,
prevede che "2. Le urne cinerarie contenenti
i residui della completa cremazione
possono essere collocate nei cimiteri
o in cappelle o templi appartenenti
a enti morali o in colombari privati
che abbiano destinazione stabile e siano
garantiti contro ogni profanazione".
Sulla
materia era anche intervenuto il Consiglio
di Stato che, nel parere della Prima
Sezione del 29 ottobre 2003, aveva così
stabilito: "In conclusione dall'insieme
delle disposizioni, primarie e secondarie,
vigenti può trarsi una compiuta disciplina
delle modalità di affidamento a privati
delle urne cinerarie, che ne consentono
una immediata applicazione: modalità
di espressione della volontà del defunto,
obbligo di sigillare l'urna, apposizione
su di essa dei dati anagrafici del defunto,
modalità di verbalizzazione della consegna,
garanzia da ogni profanazione dei luoghi
in cui le urne vengono collocate; inoltre
le dimensioni delle urne e le caratteristiche
dei luoghi di conservazione vengono
stabilite dai regolamenti comunali e,
in mancanza di apposite disposizioni,
possono e debbono essere imposte dai
comuni in sede di autorizzazione all'affidamento
ai familiari".
Sulla
base delle considerazioni che precedono
risulta quindi .necessario integrare
il regolamento sia riguardo a tipologie
di urne che possono essere, per quanto
possibile, "garantite contro ogni profanazione"
(rimanendo poco praticabile l'obbligo
di realizzazione nel domicilio dell'affidatario
di un cellario in muratura per contenere
l'urna), sia con modalità di registrazione
dei dati dell'affidatario negli archivi
demografici (integrando così la prescrizione
della "destinazione stabile" con una
modalità che assicuri che l'urna contenente
le ceneri sia stabilmente associata
al domicilio dell'affidatario e lo segua
documentalmente nei successivi cambi
di indirizzo), sia infine prevedendo
l'evenienza di controlli domiciliari
nel caso di mutamento di residenza di
cittadini che vengano a dimorare a Torino,
nonché per l'eventuale verifica delle
condizioni dell'affidamento in evenienze
che possano suscitare perplessità agli
uffici comunali, come ad esempio, frequenti
casi di cambiamento del domicilio dell'affidatario
oppure di dimora di questi in locali
provvisori, come residence, alberghi,
pensioni, ecc.
Per
questi motivi si reputa opportuno aggiungere
all'articolo 36, dopo il comma 3, i
seguenti commi:
"4.
In caso di affidamento dell'urna per
la sua custodia in domicili privati,
le ceneri devono essere racchiuse in
un contenitore stagno ed infrangibile
fornito da chi effettua la cremazione,
riportante all'esterno i dati anagrafici
del defunto; detto contenitore deve
essere altresì posto in un’urna di materiale
che ne consenta una perfetta chiusura
e riportante all'esterno assieme ai
dati anagrafici un sigillo anti-effrazione
di alta durabilità.
5.
All'atto dell'affidamento dell'urna
a persona residente a Torino, gli uffici
comunali provvedono a tenere traccia
dell'evenienza presso gli archivi demografici
ai fini di successivi controlli o per
gli adempimenti in caso di variazione
del domicilio previsti dal successivo
articolo 37.
6.
La vigilanza sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di affidamento dell'urna,
nonché l'accertamento delle relative
violazioni, possono essere affidate,
oltre che agli organi di polizia, a
personale appositamente formato e nominato
con determinazione dirigenziale.
7.
La Giunta comunale disciplina con proprio
provvedimento l'estensione e la periodicità
dei controlli presso il domicilio degli
affidatari di urne.
8.
In caso di decesso dell'affidatario,
chiunque rinvenga un'urna in un domicilio
privato, è tenuto a consegnarla al cimitero
comunale, il cui servizio di custodia
provvede a darne notizia al comune di
residenza del defunto, ove conosciuto".
Quest'ultimo
comma riporta la previsione del comma
6, articolo 3 della Legge Regionale.
Secondo la previsione della legge regionale,
nel verbale di consegna dell'urna devono
analiticamente essere riferiti i presupposti
del procedimento amministrativo di cremazione,
nonché di destinazione delle ceneri.
Occorre
quindi ampliare la previsione di registrazione
cimiteriale del vigente articolo 37,
sostanzialmente riferita alle prescrizioni
di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285.
Per
questi motivi si reputa opportuno innanzitutto
mutare da "Registri" a "Consegna dell'urna"
il nome della rubrica dell'articolo
37 ed inoltre - oltre a riprendere la
norma regionale - prevedere acquisire
all'atto della consegna una specifica
dichiarazione di impegno e di eseguiti
adempimenti di competenza da parte dei
soggetti affidatari dell'urna o a quelli
individuati per la dispersione delle
ceneri.
E'
quindi necessario aggiungere dopo il
comma 3 dell'articolo 37, i seguenti
commi:
"4.
Nei casi in cui sia stato autorizzato
l'affidamento e o la dispersione di
ceneri, a ciascuna copia del verbale
di consegna dell'urna cineraria di cui
all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990,
devono essere allegati copia dell'autorizzazione
e degli atti e/o delle dichiarazioni
degli aventi titolo che ne sono stati
il presupposto e di quelle previste
ai successivi commi del presente articolo.
-
L'affidatario
delle ceneri, all'atto della consegna
dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
- l'impegno
a custodire l'urna presso il proprio
domicilio con modalità tali da
consentirne una destinazione stabile
e da offrire garanzie contro ogni
profanazione.
- l'impegno
a comunicare preventivamente agli
uffici comunali l'intenzione di
mutare il proprio domicilio, ai
fini del rilascio all'autorizzazione
al trasporto delle ceneri affidate.
- di
aver adempiuto a comunicare al
comune, dove le ceneri sono custodite,
le modalità della loro conservazione
e che il medesimo comune non ha
espresso diniego o altre prescrizioni
modificative dei suoi propositi;
- l'impegno
a comunicare preventivamente l'eventuale
trasferimento dell'urna in altro
comune, sia nei confronti del
comune di provenienza, sia nei
confronti di quello di nuova destinazione;
- la
piena disponibilità ad assicurare
l'accesso ai locali ove è custodita
l'urna al personale comunale o
incaricato dal comune medesimo
per le funzioni di vigilanza e
controllo del mantenimento dei
requisiti di affidamento;
- l'impegno
a conferire l'urna al cimitero
di residenza qualora intenda rinunziare
all'affidamento;
6.
L'esecutore della dispersione delle
ceneri, all'atto della consegna dell'urna,
ha l'obbligo di dichiarare:
-
l'impegno
ad eseguire personalmente la
dispersione;
-
di
non aver corrisposto a proprietari
di aree private, ai loro familiari
o aventi causa alcun compenso
o altra utilità in relazione
all'assenso alla dispersione;
-
di
aver preventivamente comunicato
al comune di destinazione, con
almeno dieci giorni di preavviso,
le modalità per la dispersione
delle ceneri e che il medesimo
comune non ha espresso diniego
o altre prescrizioni modificative
dei suoi propositi;
-
di
consentire al coniuge o ai parenti
del defunto di assistere alla
dispersione, qualora sia il
legale rappresentante o personale
di associazioni che abbiano
tra i propri fini statutari
la cremazione dei cadaveri degli
associati.
7.
La violazione delle disposizioni comunali
di cui al presente capo, fatta salva
l'applicabilità delle sanzioni penali,
ove il fatto costituisca reato, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 7 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali)."
Quest'ultimo
comma riporta la previsione del comma
3, art. 6 della Legge Regionale. Secondo
la previsione legislativa statale,
comma 7-bis dell'articolo l della
Legge n. 26 del 28 febbraio 200l "la
gratuità del servizio di cremazione
dei cadaveri umani di cui al capo
XVI del regolamento di polizia mortuaria,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, nonché del servizio di inumazione
in campo comune, è limitata alle operazioni
di cremazione, inumazione ed esumazione
ordinaria nel caso di salma di persona
indigente, o appartenente a famiglia
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse
da parte dei familiari. I predetti
servizi sono a pagamento negli altri
casi. L'effettuazione in modo gratuito
del servizio di cremazione e del servizio
di inumazione non comporta, comunque,
la gratuità del trasporto del cadavere
o delle ceneri, cui si applica l'articolo
16, comma l, lettera a), del citato
regolamento, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n.
285 del 1990".
L'articolo
5 della Legge 30 marzo 2001, n. 130
ulteriormente precisava che:
"l.
Nei casi di indigenza accertata del
defunto, gli oneri e le spese derivanti
dalla cremazione e dagli adempimenti
cimiteriali ad essa connessi possono
essere sostenuti, n?ei limiti delle
ordinarie disponibilità di bilancio,
dal comune di ultima residenza del
defunto, indipendentemente dal luogo
nel quale avviene la cremazione, sulla
base delle tariffe stabilite ai sensi
del comma 2.
2.
Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della
sanità, sentite l'Associazione nazionale
dei comuni italiani ANCI), la Confederazione
nazionale dei servizi (CONFSERVIZI),
nonché le associazioni maggiormente
rappresentative che abbiano fra i
propri fini quello della cremazione
dei propri soci, sono stabilite, entro
sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le tariffe
per la cremazione dei cadaveri e per
la conservazione o la dispersione
delle ceneri nelle apposite aree all'interno
dei cimiteri".
La
legge regionale testè approvata interviene
anch'essa sul punto prevedendo all'articolo
11 che "Il comune di ultima residenza
del defunto, indipendentemente dal
luogo nel quale avviene la cremazione,
nei casi di accertata indigenza del
defunto può sostenere, ai sensi della
normativa statale vigente, gli oneri
e le spese derivanti dalla cremazione
e dai relativi adempimenti ciiniteriali".
Dal
combinato disposto di queste norme
emerge quindi che la cremazione e
gli altri adempimenti cimiteriali
- intendendo con essi la somma dei
procedimenti istruttori, il rilascio
delle relative autorizzazioni, le
prestazioni collegate ecc. - sono
gratuiti nei casi di indigenza del
defunto e degli aventi titolo e sono
a pagamento negli altri casi.
Si
segnala inoltre l'opportunità di non
differenziare eccessivamente, rispetto
alle altre scelte, gli oneri da prevedere
in capo agli aventi titolo nei casi
in cui sia richiesta la dispersione
delle ceneri o affidamento dell'urna
cineraria e per questo motivo se ne
reputa congrua l'equiparazione con
i profili tariffari previsti in occasione
dell'inumazione, anche alla luce dei
cri?teri di gratuità individuati dalla
citata Legge 26/200l.
Occorre
quindi modificare l'intero testo dall'articolo
38 con la seguente formulazione:
"l.
La cremazione delle salme e' servizio
pubblico al pari della inumazione.
2
Nei casi di indigenza del defunto
e degli aventi titolo è a carico del
Comune il costo della cremazione per:
- cittadini
italiani o di. nazionalità estera
deceduti a Torino;
- cittadini
italiani odi nazionalità estera
residenti a Torino, ovunque
deceduti purché la cremazione
avvenga in Italia.
3.
Fatta salva l'applicazione delle condizioni
per l'erogazione del servizio gratuito
di cremazione, nei casi destinazione
del defunto fuori dal cimitero, l'autorizzazione
all'affidamento dell'urna o alla dispersione
delle ceneri di cui all'articolo 34
bis è rilasciata previa corresponsione
di tariffa equivalente, considerati
gli oneri sostenuti per la cremazione,
a quanto stabilito per l'inumazione
di cadavere in campo comune.
4.
Qualora sia effettuata la dispersione
delle ceneri nelle aree del Roseto
della Rimembranza o il loro conferimento
nel Cinerario comune si applica la
tariffa prevista dall'Autorità governativa."
Per
quanto infine riguarda le dispersioni
in area cimiteriale, stante l'urgenza,
occorre procedere ad abilitare a ciò
i riquadri e le aree del Roseto della
Rimembranza, sito presso il Cimitero
Monumentale, con riserva di individuazione
di altre aree senza riduzione dell'area
di riserva prevista per le inumazioni.
L'attività
materiale di dispersione delle ceneri
all'interno del cimitero dovrà poi
risultare da apposito verbale che,
in analogia a quanto previsto dall'art.
81 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n.?
285, deve essere redatto in duplice
esemplare, uno dei quali va conservato
presso gli uffici cimiteriali e l'altro
trasmesso all'ufficio comunale che
ha autorizzato la dispersione.
E'
necessario altresì prevedere l'apposizione
di segnaletica che riporti i dati
anagrafici dei defunti che non abbiano
trovato sepoltura individuale nei
cimitero, si è preferita una indicazione
più generica rispetto ad una "targa",
in considerazione del numero delle
possibili dispersioni cimiteriali.
L'apposizione di epigrafi su un supporto
metallico e lapideo avrebbe infatti
posto non pochi problemi attuativi
in quanto quello delle dispersioni
cimiteriali è un elenco "in divenire"
e normalmente le targhe sono la rappresentazione
fisica di elenchi ormai conclusi.
Si
ritiene invece che con l'uso termine
"segnaletica", nella sua accezione
di "insieme di segnali", possano essere
intesi ed individuati sistemi diversi
(scritture con la luce che scorrano
su muri cimiteriali, cimiteri virtuali
in internet, ecc) per raggiungere
con efficacia i propositi della legge
regionale.
In
ultimo, considerato che le prescrizioni
della citata Legge 130/200l vietano
la dispersione entro centri abitati,
si procede a vietare la dispersione
in Torino tanto in aree pubbliche,
che private, nonché il deposito e
la custodia di urne in luoghi diversi
dal domicilio dell'avente titolo.
Conseguentemente,
all’articolo 40, dopo il comma 6,
sono da aggiungere i seguenti commi:
"7.
Nei riquadri e nelle aree dell'area
del Roseto della Rimembranza sono
disperse, alla presenza di personale
incaricato dal Comune e previo accertamento
della titolarità della persona che
intende effettuare l'operazione, le
ceneri di defunti indipendentemente
dal luogo di cremazione. La. dispersione
delle ceneri deve risultare da apposito
verbale redatto in due esemplari,
dei quali uno deve essere conservato
dal responsabile del servizio cimiteriale
e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio
comunale che ha autorizzato l'operazione.
8.
Con provvedimento della Giunta Comunale
possono essere individuate altre aree
per la dispersione delle ceneri all'interno
dei cimiteri senza riduzione dell'area
di riserva per le inumazioni di cui
all'articolo 58 del Regolamento di
Polizia Mortuaria.
9.
I servizi cimiteriali provvedono alla
realizzazione nel cimitero Monumentale
di apposita segnaletica riportante
i dati anagrafici dei defunti cremati
in Torino le cui ceneri sono state
disperse o affidate agli aventi titolo.
10.
La dispersione delle ceneri in natura
non è consentita in Torino fuori dai
cimiteri ed è altresì vietata la dispersione
delle ceneri in aree private all'aperto
ed in edifici privati al chiuso, nonché
il deposito e la custodia di urne
in luoghi diversi dal domicilio dell'avente
titolo".
Alla
luce di quanto sopra esposto, il dirigente
del Settore Pianificazione e Controllo,
Partecipazioni Aziendali, con lettera
in data 16 gennaio 2008, n. prot.
655, ha trasmesso copia della deliberazione
del Consiglio Comunale n. mecc. 200800127/064
con la quale si propone di approvare
le modifiche al "Regolamento comunale
del servizio mortuario e dei cimiteri"
dettagliatamente evidenziate in narrativa..
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli
artt. 43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere
il parere di competenza, in merito
alla proposta di modifica della citata
deliberazione.
La
I^ Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di modifica
della deliberazione in argomento nella
seduta del 5/2/2008.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto
l'art.54 dello Statuto;
-
Visto
il Regolamento del Decentramento,
approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc.
1996 00980/49) del 13 maggio 1996
e s.m.i., il quale, fra l'altro,
all'art.43 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art.44 ne stabilisce i
termini e le modalità;
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Visti
gli artt. 49 e 107 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs
18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta
assente dall’aula al momento della
votazione il Consigliere Lavecchia
per cui i Consiglieri presenti in
aula al momento del voto sono 23.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
23
VOTANTI:
23
VOTI
FAVOREVOLI: 23
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_00680.html
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