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Atto 147 n. mecc.  2008 08274/87

Atto n. 147 n. mecc. 2008 08274/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

1 DICEMBRE 2008

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, MAFFEI Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, FARANO Nicola, MARRONE Maurizio.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA – DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2004 01729/012 – MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9, E 11 – APPROVAZIONE".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce:

Con nota del 27 ottobre 2008 prot.n.13228 la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e Assegnazioni, ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito alla proposta di modifica del Regolamento per l’assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2008 06725/012.

Il Regolamento, senza aver introdotto alcuna modifica di merito o di disciplina, ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.

Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'art. 13 comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di e.r.p.s. disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.

In anni più recenti l'Amministrazione ha assunto altre iniziative, ugualmente richiamate e contemplate dal Regolamento, che esulano dalla gestione dell'e.r.p.s., essendo finalizzate attraverso istruttorie, in parte simili, ad agevolare le famiglie a reddito modesto nella ricerca di abitazione nel mercato privato della locazione e che nell'ultimo periodo hanno avuto un'estensione di applicazione equivalente alle assegnazioni di e.r.p.s. per emergenza.

L'insieme dei criteri stabiliti all'inizio dell'attività dall'Amministrazione per l'esame delle varie istanze e l'insieme delle disposizioni operative derivanti dalla loro applicazione convalidate dall'ampissima sperimentazione, hanno consentito di trattare le situazioni di emergenza secondo le priorità individuate e rapportate alla consistenza delle risorse abitative disponibili.

E' questo il nucleo centrale del Regolamento, vi sono previste tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di legge dell'accesso all'e.r.p.s. affinché sia possibile assegnare l'alloggio popolare con l'iter accelerato dell'emergenza abitativa.

E' stato notato in questi anni di applicazione del Regolamento che alcuni punti dell'articolo 9 e un esiguo numero di altre frasi e termini tecnicistici, non sono risultati sempre di facile lettura ai fini di una percezione immediata perciò sono stati attivati gli uffici competenti per predisporre la sostituzione delle dizioni meno esplicite con altre sempre puntuali ma in un linguaggio semplificato.

In merito alle menzionate difficoltà di lettura va comunque precisato che gli utenti non incontrano in ogni caso reali difficoltà in quanto sono assistiti e ricevono tutte le spiegazioni necessarie o richieste durante il procedimento anche prima della presentazione della domanda.

Certamente il miglioramento espositivo di alcune norme serve non solo a rendere più agevole la consultazione ma anche ad escludere l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul significato letterale assumendo anche, per quanto occorre, la valenza di interpretazione autentica delle stesse.

Quanto sopra anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/07 che ha accolto il ricorso avversario basandosi esclusivamente sull'interpretazione letterale della disposizione del punto 1 comma 2 articolo 9 del Regolamento.

Per memoria viene brevemente ricordato che al punto 1 comma 2 articolo 9 è stabilita la condizione del regolare pagamento del canone per un certo numero di mesi prima dell'insorgenza della morosità, condizione che deve ricorrere per esaminare una qualsiasi delle situazioni rientranti nelle varie ipotesi "in deroga" previste al comma 2.

Così è stata applicata costantemente e in modo univoco atteso che lo scopo della norma è quello di consentire un riscontro sulla posizione iniziale dell'inquilino senza riserve riguardo alla regolarità del contratto di locazione data la continuità del pagamento del canone almeno per un periodo e sulla base di tale presupposto valutare le cause dell'insorgenza della morosità.

Infatti l'articolo 9, per evidenti ragioni di equità e trasparenza, ha come finalità precipua quella di respingere i comportamenti di inadempienza, dato il valore sociale dell'assolvenza di obblighi anche di natura civilistica, nonché di respingere e disincentivare inadempienze eventualmente volte ad ottenere l'alloggio popolare in via accelerata.

Quanto alla riformulazione delle varie parti di testo, l'articolo 9, uno dei più complessi, sia per la quantità delle disposizioni sia per la delicatezza delle situazioni contemplate, è stato interamente riscritto con l'intendimento di non creare possibili distonie dovute a modifiche frammentarie e di rendere più evidente la ratio di ogni singola disposizione.

In particolare le deroghe previste sulla base di determinati requisiti vincolanti per risolvere alcune gravi situazioni, per garantire omogeneità e trasparenza di giudizio ed evitare aspettative infondate, sono state meglio dettagliate per eliminare i sopra enunciati problemi interpretativi creati dalla precedente dizione letterale.

La considerazione preliminare comune ad ogni ipotesi di deroga è che coesistano due circostanze, da un lato non vi siano riserve sulla correttezza iniziale del rapporto locatizio, sulla regolare stipulazione in condizioni di solvibilità da parte del conduttore, confermate da un periodo di pagamento dei canoni, dall'altro lato vi sia una relazione temporale e causale tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di debolezza socio-economica dovute a vicende personali.

Dell'articolo 4 è stata riformulata la parte iniziale del primo comma scomponendo in due il primo tratto (-) dell'elenco delle competenze della Commissione C.E.A. per porre immediatamente in evidenza la regola generale (fatte salve le deroghe) dell'esclusione delle procedure di estromissione coatta per morosità o altre inadempienze di cui è già stato riferito, risultante dagli articoli successivi e dall'articolo 9.

Dello stesso articolo 4 sono stati soppressi due punti: l'ultimo periodo del comma 3 perché sostanzialmente non ha natura di una norma essendo attinente ad una prassi comportamentale espressione del rapporto collaborativo tra l'Amministrazione e la Commissione C.E.A., ed il comma 4 perché regolamenta una situazione di emergenza abitativa superata a seguito dell'assegnazione di una casa popolare mediante procedura ordinaria del Bando Generale.

E' stato riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo 6, allo scopo, come per ogni altra parte riformulata, di una maggiore chiarezza testuale volendo fra l'altro sostituire termini giuridici, che erano stati invece utilizzati secondo il loro significato nel linguaggio corrente.

Inoltre è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 11 ampliando la valenza del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare alle unioni di fatto con riferimento ai figli minori, in conformità all'orientamento della giurisprudenza anche della Corte Costituzionale.

Infine è stato introdotto il comma 4 dell'articolo 2 che prevede la sostituzione dei componenti della Commissione o loro eventuali delegati in caso di mancata partecipazione alle relative sedute per un periodo superiore a sei mesi.

Viene quindi proposta l'approvazione delle modifiche sopra indicate come risultanti nell'allegato "A".

Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione tenutasi in data 26 Novembre 2008.

Tutto ciò premesso

La Giunta Circoscrizionale

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Propone al Consiglio DI Circoscrizione

  • di esprimere parere favorevole al "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA – DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNLA E MECC. 2004 01729/012 – MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9 E 11 – APPROVAZIONE" .

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 19

VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI:3

ASTENUTI:1 (Lavecchia)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole al "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA – DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNLA E MECC. 2004 01729/012 – MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9 E 11 – APPROVAZIONE" .

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_08274.html

Archivio

inserimento 27.01.2009- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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