Atto
147 n. mecc. 2008 08274/87 |
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Atto n. 147 n. mecc.
2008 08274/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
1 DICEMBRE
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
LAZZARINI Massimiliano, MAFFEI Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
D’ACUNTO Angelo, FARANO Nicola, MARRONE
Maurizio.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI
ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI
PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA
– DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC.
2004 01729/012 – MODIFICHE ARTICOLI
2, 4, 6, 9, E 11 – APPROVAZIONE".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota
del 27 ottobre 2008 prot.n.13228 la
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
- Settore Bandi e Assegnazioni, ha invitato
la Circoscrizione ad esprimere parere
preventivo in merito alla proposta di
modifica del Regolamento per l’assegnazioni
alloggi di edilizia residenziale pubblica
in emergenza abitativa, di cui alla
delibera del Consiglio Comunale n. mecc.
2008 06725/012.
Il Regolamento,
senza aver introdotto alcuna modifica
di merito o di disciplina, ha sistematizzato
in un unico provvedimento il quadro
legislativo di riferimento, tutti gli
interventi e le metodologie già utilizzati
e progressivamente consolidati, nonché
le competenze della Commissione C.E.A.
nell'occasione confermata come organo
permanente.
Il Regolamento
ha altresì contribuito a migliorare
la visibilità delle scelte dell'Amministrazione
in questo settore nel quale opera esercitando
la facoltà, attribuita dall'art. 13
comma 1 della Legge Regione Piemonte
n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per
l'emergenza abitativa una determinata
quota degli alloggi di e.r.p.s. disponibili
annualmente, quindi assegnabili al di
fuori delle graduatorie dei bandi generali.
In anni
più recenti l'Amministrazione ha assunto
altre iniziative, ugualmente richiamate
e contemplate dal Regolamento, che esulano
dalla gestione dell'e.r.p.s., essendo
finalizzate attraverso istruttorie,
in parte simili, ad agevolare le famiglie
a reddito modesto nella ricerca di abitazione
nel mercato privato della locazione
e che nell'ultimo periodo hanno avuto
un'estensione di applicazione equivalente
alle assegnazioni di e.r.p.s. per emergenza.
L'insieme
dei criteri stabiliti all'inizio dell'attività
dall'Amministrazione per l'esame delle
varie istanze e l'insieme delle disposizioni
operative derivanti dalla loro applicazione
convalidate dall'ampissima sperimentazione,
hanno consentito di trattare le situazioni
di emergenza secondo le priorità individuate
e rapportate alla consistenza delle
risorse abitative disponibili.
E' questo
il nucleo centrale del Regolamento,
vi sono previste tutte le condizioni
che devono ricorrere congiuntamente
ai requisiti di legge dell'accesso all'e.r.p.s.
affinché sia possibile assegnare l'alloggio
popolare con l'iter accelerato dell'emergenza
abitativa.
E' stato
notato in questi anni di applicazione
del Regolamento che alcuni punti dell'articolo
9 e un esiguo numero di altre frasi
e termini tecnicistici, non sono risultati
sempre di facile lettura ai fini di
una percezione immediata perciò sono
stati attivati gli uffici competenti
per predisporre la sostituzione delle
dizioni meno esplicite con altre sempre
puntuali ma in un linguaggio semplificato.
In merito
alle menzionate difficoltà di lettura
va comunque precisato che gli utenti
non incontrano in ogni caso reali difficoltà
in quanto sono assistiti e ricevono
tutte le spiegazioni necessarie o richieste
durante il procedimento anche prima
della presentazione della domanda.
Certamente
il miglioramento espositivo di alcune
norme serve non solo a rendere più agevole
la consultazione ma anche ad escludere
l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul
significato letterale assumendo anche,
per quanto occorre, la valenza di interpretazione
autentica delle stesse.
Quanto
sopra anche alla luce della sentenza
del Consiglio di Stato n. 6236/07 che
ha accolto il ricorso avversario basandosi
esclusivamente sull'interpretazione
letterale della disposizione del punto
1 comma 2 articolo 9 del Regolamento.
Per memoria
viene brevemente ricordato che al punto
1 comma 2 articolo 9 è stabilita la
condizione del regolare pagamento del
canone per un certo numero di mesi prima
dell'insorgenza della morosità, condizione
che deve ricorrere per esaminare una
qualsiasi delle situazioni rientranti
nelle varie ipotesi "in deroga" previste
al comma 2.
Così è
stata applicata costantemente e in modo
univoco atteso che lo scopo della norma
è quello di consentire un riscontro
sulla posizione iniziale dell'inquilino
senza riserve riguardo alla regolarità
del contratto di locazione data la continuità
del pagamento del canone almeno per
un periodo e sulla base di tale presupposto
valutare le cause dell'insorgenza della
morosità.
Infatti
l'articolo 9, per evidenti ragioni di
equità e trasparenza, ha come finalità
precipua quella di respingere i comportamenti
di inadempienza, dato il valore sociale
dell'assolvenza di obblighi anche di
natura civilistica, nonché di respingere
e disincentivare inadempienze eventualmente
volte ad ottenere l'alloggio popolare
in via accelerata.
Quanto
alla riformulazione delle varie parti
di testo, l'articolo 9, uno dei più
complessi, sia per la quantità delle
disposizioni sia per la delicatezza
delle situazioni contemplate, è stato
interamente riscritto con l'intendimento
di non creare possibili distonie dovute
a modifiche frammentarie e di rendere
più evidente la ratio di ogni singola
disposizione.
In particolare
le deroghe previste sulla base di determinati
requisiti vincolanti per risolvere alcune
gravi situazioni, per garantire omogeneità
e trasparenza di giudizio ed evitare
aspettative infondate, sono state meglio
dettagliate per eliminare i sopra enunciati
problemi interpretativi creati dalla
precedente dizione letterale.
La considerazione
preliminare comune ad ogni ipotesi di
deroga è che coesistano due circostanze,
da un lato non vi siano riserve sulla
correttezza iniziale del rapporto locatizio,
sulla regolare stipulazione in condizioni
di solvibilità da parte del conduttore,
confermate da un periodo di pagamento
dei canoni, dall'altro lato vi sia una
relazione temporale e causale tra l'insorgenza
della morosità e il sopravvenire di
gravi condizioni di debolezza socio-economica
dovute a vicende personali.
Dell'articolo
4 è stata riformulata la parte iniziale
del primo comma scomponendo in due il
primo tratto (-) dell'elenco delle competenze
della Commissione C.E.A. per porre immediatamente
in evidenza la regola generale (fatte
salve le deroghe) dell'esclusione delle
procedure di estromissione coatta per
morosità o altre inadempienze di cui
è già stato riferito, risultante dagli
articoli successivi e dall'articolo
9.
Dello
stesso articolo 4 sono stati soppressi
due punti: l'ultimo periodo del comma
3 perché sostanzialmente non ha natura
di una norma essendo attinente ad una
prassi comportamentale espressione del
rapporto collaborativo tra l'Amministrazione
e la Commissione C.E.A., ed il comma
4 perché regolamenta una situazione
di emergenza abitativa superata a seguito
dell'assegnazione di una casa popolare
mediante procedura ordinaria del Bando
Generale.
E' stato
riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo
6, allo scopo, come per ogni altra parte
riformulata, di una maggiore chiarezza
testuale volendo fra l'altro sostituire
termini giuridici, che erano stati invece
utilizzati secondo il loro significato
nel linguaggio corrente.
Inoltre
è stato riformulato il comma 1 dell'articolo
11 ampliando la valenza del provvedimento
giudiziale di assegnazione dell'abitazione
familiare alle unioni di fatto con riferimento
ai figli minori, in conformità all'orientamento
della giurisprudenza anche della Corte
Costituzionale.
Infine
è stato introdotto il comma 4 dell'articolo
2 che prevede la sostituzione dei componenti
della Commissione o loro eventuali delegati
in caso di mancata partecipazione alle
relative sedute per un periodo superiore
a sei mesi.
Viene
quindi proposta l'approvazione delle
modifiche sopra indicate come risultanti
nell'allegato "A".
Il parere
in questione è stato discusso nel corso
della seduta della II^ Commissione tenutasi
in data 26 Novembre 2008.
Tutto
ciò premesso
La Giunta
Circoscrizionale
- Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
Propone
al Consiglio DI Circoscrizione
-
di esprimere
parere favorevole al "REGOLAMENTO
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.S. E
ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN
EMERGENZA ABITATIVA – DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNLA E MECC. 2004 01729/012
– MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9
E 11 – APPROVAZIONE" .
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Novo e Puglisi per cui
i Consiglieri presenti in aula al momento
del voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI:3
ASTENUTI:1 (Lavecchia)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
-
di esprimere
parere favorevole al "REGOLAMENTO
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.S. E
ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN
EMERGENZA ABITATIVA – DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNLA E MECC. 2004 01729/012
– MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9
E 11 – APPROVAZIONE" .
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