Atto
145 n. mecc. 2008 07854/87 |
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Atto n. 145 n. mecc.
2008 07854/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
1 DICEMBRE
2008
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice,
LAZZARINI Massimiliano, MAFFEI Maurizio,
NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
D’ACUNTO Angelo, FARANO Nicola, MARRONE
Maurizio.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "VARIANTE PARZIALE
N. 182 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DEI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ COMUNALE".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota
del 10 novembre 2008 prot n. 4712, il
Direttore della Divisione Urbanistica
ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione
ad esprimere parere preventivo in merito
alla "Variante parziale n. 182 al PR.G.,
ai sensi dell’art. 17, comma 7 della
L.U.R., concernente la valorizzazione
e razionalizzazione di beni immobiliari
di proprietà comunale", di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2008 07394/009.
Nel corso
dell'ultimo triennio la Città di Torino
si è posta l'obiettivo di razionalizzare
e valorizzare il proprio patrimonio
immobiliare attraverso l'ottimizzazione
della logistica degli uffici, la vendita
di immobili e di diritti edificatori
con il relativo sedime di insistenza.
Considerato,
inoltre, che le recenti manovre finanziarie
hanno comportato una grave penalizzazione
per la Città si rende necessario incrementare
gli interventi di razionalizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare
procedendo all'accorpamento delle sedi
di uffici comunali, al miglioramento
della redditività degli immobili in
locazione o in concessione e all'alienazione
di alcuni immobili, anche in considerazione
delle disposizioni del D.L. n. 112 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione", convertito in Legge
n. 133 del 6 agosto 2008.
Con l'approvazione
delle varianti parziali nn. 66, 116
e 154 al P.R.G. rispettivamente del
9 dicembre 2003, del 12 dicembre 2005
e del 3 dicembre 2007, l'Amministrazione
aveva già proceduto alla valorizzazione
di alcuni immobili di sua proprietà,
al fine di razionalizzare in modo efficace
l'utilizzo degli spazi in rapporto alle
proprie esigenze istituzionali.
Si rende
ora necessaria, coerentemente con le
linee e gli indirizzi dell'Amministrazione
in termini di bilancio, la predisposizione
di un nuovo provvedimento per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare comprendendo
immobili, alcuni dei quali non risultano
più necessari per le finalità logistiche
e istituzionali ed altri nei quali è
presente un elevato stato di degrado.
Si è provveduto,
quindi, sotto il profilo urbanistico,
ad una verifica puntuale delle destinazioni
d'uso previste dal vigente P.R.G., dei
relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento
a strumenti urbanistico-ambientali di
rango superiore, quali il Piano Territoriale
Operativo del Po (P.T.O.), i relativi
Piani d'Area (P.d'A.) ed il Progetto
di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(P.A.I.).
Gli immobili
individuati attraverso la puntuale ricognizione
effettuata sono ubicati in via Riberi
n. 6, via Baltimora n. 91, corso Chieri
n. 19 e via Medici n. 121, rispettivamente
nelle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 7.
Il complesso
di via Riberi n. 6 è costituito da 2
fabbricati, a due piani fuori terra,
insistenti su un terreno di complessivi
mq. 1.000. La Città è proprietaria del
solo fabbricato sito al n. 6 di via
Riberi (che insiste su terreno della
superficie di circa 770 mq.). Tale immobile
non è attualmente utilizzato dall'Amministrazione.
La destinazione
urbanistica è quella di Area da Trasformare
nella Zona Urbana Centrale Storica AT
n. 25 - Area della Mole Antonelliana
(articolo 10, comma 34, punto E. Aree
da trasformare delle N.U.E.A.). Per
le Aree da Trasformare il P.R.G. vigente
prevede interventi di riqualificazione
dell'ambiente storico attraverso la
demolizione di edifici, la costruzione
di nuovi edifici, la riplasmazione e
il riuso degli edifici esistenti.
L'immobile
di via Baltimora n. 91 è costituito
da un terreno di circa mq. 5.266, di
cui circa mq. 4.570 di proprietà della
Città con sovrastante fabbricato ad
un piano fuori terra, già adibito a
scuola e successivamente a sede "CST
- Handicap S. Rita", da tempo in disuso.
La superficie di insistenza del fabbricato,
ricompresa nei 4.570 mq., è pari a circa
950 mq..
La presenza
di una ciminiera nel confinante lotto
di proprietà di terzi determina il rispetto
delle distanze legali da verificare
in sede attuativa degli interventi.
La destinazione
urbanistica è quella di Area a servizi
pubblici S, lettera "a" - Attrezzature
di interesse comune (articolo 8, punto
15 delle N.U.E.A.). Le destinazioni
ammesse sono: servizi sociali, assistenziali,
sanitari (esclusi ospedali e cliniche),
residenze per anziani autosufficienti,
centri di ospitalità, residenze sanitarie
protette, centri civici e sedi amministrative
decentrate, sedi per l'associazionismo,
politiche, sindacali, attrezzature culturali
e per il culto (articolo 3, punto 7
delle N.U.E.A.).
L'immobile
è, inoltre, ricompreso in un "progetto
unitario di suolo pubblico" (articolo
25 delle N.U.E.A.).
L'immobile
di corso Chieri n. 19 è costituito da
un fabbricato di due piani fuori terra,
situato su un terreno pari a circa 700
mq.. Il fabbricato, attualmente vuoto,
era adibito sino a pochi mesi fa a sede
della Polizia Municipale di zona. Fa
parte del lotto di vendita di 700 mq.
anche una "striscia" di terreno oggetto
di locazione temporanea avente scadenza
al 31 marzo 2011 non interessate dalla
variante urbanistica.
La destinazione
d'uso è in parte area a servizi pubblici
S, lettera "a" - Attrezzature di interesse
comune (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.)
ed in parte area "VI" - Aree non edificate
e relativo sottosuolo destinate alla
viabilità, al trasporto pubblico ed
alla circolazione. Le destinazioni ammesse,
per le aree a servizi pubblici S sono
servizi sociali, assistenziali, sanitari
(esclusi ospedali e cliniche), residenze
per anziani autosufficienti, centri
di ospitalità, residenze sanitarie protette,
centri civici e sedi amministrative
decentrate, sedi per l'associazionismo,
politiche, sindacali, attrezzature culturali
e per il culto (articolo 3, punto 7
delle N.U.E.A.); mentre, per le aree
"VI" sono a parcheggi e autorimesse
in sottosuolo previa convenzione con
la Città.
L'immobile
di via Medici n. 121 è costituito da
un terreno di circa mq. catastali 921
con soprastante fabbricato (di circa
mq. 52) e tettoie e si presenta in disuso
ed in condizioni di degrado ed è attualmente
occupato senza titolo.
La destinazione
urbanistica è quella di Area a servizi
pubblici S, lettera "v" - Aree per spazi
pubblici a parco per il gioco e lo sport
(articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.).
Le destinazioni ammesse sono: giardini,
aree verdi per la sosta e il gioco,
parchi naturali e attrezzati e servizi
connessi, comprensivi di eventuali ambiti
conservati ad uso agricolo, attrezzature
sportive al coperto e all'aperto, attrezzature
per il tempo libero (articolo 3, punto
7 delle N.U.E.A.).
Il provvedimento
di variante urbanistica prevede che
l'immobile di via Riberi n. 6 e l'adiacente
altra proprietà del civico n. 4 vengano
esclusi dal perimetro dell'Area da trasformare
n. 25 Area della Mole Antonelliana (perimetro
di studio) e che venga redatta un'apposita
scheda Normativa la - n. 37 via Riberi
- che disciplina la destinazione d'uso
dell'area, i tipi di intervento e le
loro modalità attuative. I rimanenti
altri tre immobili sono oggetto di modifica
di destinazione urbanistica da area
a servizi pubblici ad altre aree normative
residenziali, considerate le caratteristiche
del contesto nel quale sono ubicati.
L'Amministrazione,
valutata l'attuale situazione degli
immobili di proprietà Comunale, ha ritenuto
di provvedere alla variazione delle
destinazioni d'uso degli immobili sopra
elencati al fine di meglio valorizzare
gli stessi, assegnando una destinazione
urbanistica più adeguata e perseguendo
in tal modo un prevalente interesse
pubblico mediante l'approvazione di
una variante urbanistica al Piano Regolatore
Generale ai sensi dell'articolo 17,
comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione
a quanto sopra la variante prevede:
A) l'esclusione
dall'Area da Trasformare n. 25 "Area
della Mole Antonelliana (perimetro di
studio)" degli immobili di via Riberi
n. 4-6 ang. via G. Ferrari e la conseguente
modifica del perimetro di studio e della
scheda normativa n. 25. Inoltre ai suddetti
immobili vengono attribuite le prescrizioni
individuate e descritte nella nuova
Area da Trasformare n. 37 via Riberi,
di circa mq. 1.000 di superficie territoriale
(vedi fascicolo c/A);
B) la
modifica della destinazione urbanistica
dell'immobile sito in Via Baltimora
n. 91 pari a circa mq. 5.266 di superficie
territoriale da "Servizi Pubblici S",
lettera "a - attrezzature di interesse
comune", servizi zonali articolo 21
L.U.R., ad "Area normativa R2" (vedi
fascicolo c/B);
C) la
modifica della destinazione urbanistica
dell'immobile sito in Corso Chieri n.
19 pari a circa mq. 661 di superficie
territoriale, da "Servizi Pubblici S",
lettera "a - attrezzature di interesse
comune" servizi zonali articolo 21 L.U.R.
(mq. 269) e da "Viabilità - VI", (mq.
392), a "Zone a verde privato con preesistenze
edilizie parte collinare a levante del
fiume Po" (vedi fascicolo c/C);
D) la
modifica della destinazione urbanistica
dell'immobile sito in via Giacomo Medici
n. 121 pari a circa mq. 927 di superficie
territoriale da "Servizi Pubblici S",
lettera "v - aree per spazi pubblici
a parco per il gioco e lo sport" servizi
zonali articolo 21 L.U.R. ad "Area normativa
R2" (vedi fascicolo c/D).
La variante
interessa complessivamente quattro immobili
per una superficie territoriale totale
pari a circa mq. 7.854 e determina un
decremento delle aree destinate a servizi
pubblici pari a circa mq. 6.462, oltre
a mq. 392 di viabilità.
In riferimento
alla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente
i primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi,
si evidenzia che sono di norma escluse
dal processo di valutazione ambientale
le varianti parziali "non riguardanti
interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di
nuovi volumi, se non ricadenti in contesti
già edificati, ovvero che riguardino
modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste
dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate
ai sensi degli articoli 136, 142 e 157
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché
ambiti sottoposti a misure di salvaguardia
e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi".
Riguardo
quanto sopra, si ritiene che la variante
non richieda l'attivazione del processo
di valutazione ambientale in quanto:
- gli
immobili di via Baltimora n. 91 e di
via Giacomo Medici n. 121, per i quali
si prevede la realizzazione di nuovi
volumi, sono privi di tutele ambientali
e ricadono in contesti già edificati,
classificati di categoria B) ai sensi
del D.M. 1444/1968 e situati all'interno
del centro abitato ai sensi dell'articolo
81 della Legge Urbanistica Regionale;
- l'immobile
di corso Chieri n. 19 è vincolato ai
sensi della Legge 1497/1939, ora D.Lgs.
42/2004 ed è situato in un contesto,
seppur collinare, già in larga misura
edificato, classificato di categoria
C) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto
in parte all'interno del centro abitato
ai sensi dell'articolo 81 della Legge
Urbanistica Regionale. L'area è, inoltre,
soggetta a vincoli di natura idrogeologica.
Tuttavia la variante nello specifico
attribuisce all'immobile l'area normativa
"Zone a verde privato con preesistenze
edilizie parte collinare a levante del
fiume Po", che mantiene sostanzialmente
inalterata la consistenza edificata,
ed è più cautelativa della destinazione
vigente;
-
gli immobili
di via Riberi nn. 4-6, per i quali
è ammessa la demolizione e contestuale
ricostruzione, sono situati in un
contesto già edificato, classificato
di categoria A) ai sensi del D.M.
1444/1968 e posto all'interno del
centro abitato ai sensi dell'articolo
81 della Legge Urbanistica Regionale
e sono siti nell'"Area Centrale
Storica". Tuttavia la variante nello
specifico non modifica la possibilità
di demolire e ricostruire gli edifici,
interventi già ammessi dal P.R.G.
vigente, ma descrive più puntualmente,
in una specifica scheda normativa,
le modalità attuative degli interventi
stessi.
Il presente
provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità
con piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al P.R.G. vigente,
ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977
e s.m.i..
Si specifica
inoltre che, per effetto di tutte le
varianti parziali al P.R.G. vigente
adottate ed approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge
Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il presente
provvedimento risulta, altresì, coerente
con la nuova Proposta di Zonizzazione
Acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 26 agosto 2008
(mecc. 2008 05372/126) con la precisazione
che per l'immobile di via Baltimora,
n. 91 si rende opportuno prima dell'approvazione
della variante, un approfondimento degli
attuali livelli di emissione, così come
risulta dal parere redatto dalla Divisione
Ambiente e Verde - Settore Ambiente
e Territorio prot. 17511 del 10 novembre
2008.
Successivamente
all'approvazione del presente provvedimento
si procederà all'adeguamento dei Fogli
nn. 8A, 9A, 10A e 12A della Tavola n.
1, del Foglio n. 6 della Tavola n. 3
e, nel Fascicolo II delle N.U.E.A. del
Piano Regolatore Generale, l'adeguamento
dell'elenco e delle Schede normative
delle Aree da Trasformare nella zona
centrale storica in conformità alle
variazioni precedentemente descritte.
Il parere
in questione è stato discusso nel corso
della seduta della II^ Commissione tenutasi
in data 19 Novembre 2008: ed è emersa
la necessità di rivedere l’utilizzo
dell’area di Via Medici n. 121 come
già sottolineato dall’ODG approvato
all’unanimità dei presenti l’11 febbraio
2008 in cui ci si impegna a "progettare
con il Comune di Torino un intervento
di riqualificazione anche con il contributo
progettuale del mondo associativo, restituendo
alla cittadinanza un’area rinnovata
e nuovi servizi".
Tutto
ciò premesso
La Giunta
Circoscrizionale
- Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt.
49 e 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.L.gs 18 agosto 2000
e s.m.i.;
Propone
al Consiglio DI Circoscrizione
-
di esprimere
parere negativo alla VARIANTE PARZIALE
N. 182 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’
COMUNALE".
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta
assente dall’aula al momento della votazione
il Consigliere Novo per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 20
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 20
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
-
di esprimere
parere negativo alla VARIANTE PARZIALE
N. 182 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE
LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’
COMUNALE".
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_07854.html
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