Atto
35 n. mecc. 2007 01591/87 |
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Atto n. 35 n. mecc.
2007 01591/87
Il Consiglio di Circoscrizione
n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
21 MARZO 2007
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, BORDONE Claudio, BOSSO Giovanni,
CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE
Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO
Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE
Stefano, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI
Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE
Davide, FONTANA Marco, MAFFEI Maurizio,
MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE
Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere:
Mauro VALLE
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI
DI NATURA FISCALE, AI SENSI DEGLI ARTT.43
E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota
del 6 marzo 2007 n. prot. 4780 la Direzione
Servizi Tributari e Catasto invita la
Circoscrizione ad esprimere parere,
ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, in ordine ai Regolamenti
di natura fiscale di seguito riportati:
1.
"Regolamento delle entrate tributarie
del Comune di Torino: Modifiche
".
La presente
proposta di modifica al Regolamento
tiene conto delle innovazioni tributarie
introdotte per i Comuni dalla Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007) tra le quali: l’unificazione dei
termini di accertamento, l’introduzione
dell’imposta di scopo per le opere pubbliche,
la possibilità di conferire con atto
dirigenziale ai propri dipendenti poteri
di accertamento e di notificazione diretta
degli atti impositivi, la determinazione
di nuovi termini per i rimborsi dei
tributi locali, della misura degli interessi
sulle somme da riscuotere e le modalità
per il loro calcolo.
Nell’articolo
3 "Individuazione delle Entrate": all’elenco
delle entrate comunali disciplinate
dal Regolamento viene inserita l’Imposta
di scopo che il Comune può istituire
a parziale copertura delle spese per
la realizzazione di opere pubbliche
(commi 145 - 151, art. 1, L.F. 2007).
Nell’articolo
9 "Attività di verifica e controllo":
viene specificato, al comma 2, che il
Comune si potrà avvalere anche dei poteri
riconosciuti dal comma 179, art. 1,
L. 296 del 27 dicembre 2006 (L.F. 2007),
quali l’accertamento, la contestazione
immediata, la redazione e sottoscrizione
del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie
entrate.
Nell’articolo
12 "Notificazione degli atti": viene
previsto che gli atti di accertamento
possano essere notificati anche a mezzo
di dipendenti dell’ufficio competente,
nominati messi notificatori dal dirigente
con provvedimento formale, ai sensi
dei commi 158 - 162, art. 1, L.F. 2007.
Nell’articolo
13 "Versamenti e rimborsi": al comma
3 il termine per le richieste di rimborso
è portato da tre a cinque anni, mentre
al comma 4 , il termine previsto per
la risposta alle istanze del contribuente
da parte dell’Amministrazione è portato
da 90 a 180 giorni (comma 164, art.
1, L.F. 2007).
Nell’articolo
14 "Interessi sugli atti di accertamento,
sui provvedimenti di rateazione e sui
rimborsi": la disciplina relativa agli
interessi viene modificata in ottemperanza
al comma 165, art. 1, della Legge Finanziaria
2007. Si è andati in rettifica, pertanto,
dei commi 1 e 2 relativi al calcolo
e al momento della decorrenza degli
interessi, che - per l’Ufficio - decorrono
dal momento dell’esigibilità delle somme
mentre - per il contribuente - dal momento
del versamento.
Si opera,
inoltre, l’integrazione dell’art. 21
quanto alla facoltà di concedere su
richiesta del contribuente la rateazione
del pagamento delle somme dovute, riconoscendo
analoga possibilità alla Società incaricata
della riscossione, nonché la modificazione
della soglia di cui al comma 7 stesso
articolo, che prevede la garanzia fidejussoria
al fine di rateizzare somme ritenute
rilevanti.
2. "Regolamento
Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche
Parziali ".
Visto
che le norme regolamentari in materia
di Imposta Comunale sugli Immobili hanno
ormai assunto carattere di stabilità,
anche quest'anno vengono proposti interventi
di carattere integrativo e chiarificatore
piuttosto che vere e proprie modifiche.
Vengono
soppresse le lettere a) e b) dell’art.
4, comma 2 e parte del comma 2 bis in
conformità al disposto del D.Lgs. 504/1992,
art. 8, in base al quale agli alloggi
regolarmente assegnati dall’A.T.C. e
dalle cooperative edilizie a proprietà
indivisa può essere applicata la detrazione
o la riduzione dell’imposta fino al
50 per cento, ma non si può ad essi
riconoscere la medesima aliquota fissata
per l’abitazione principale, come al
contrario è attualmente previsto. La
considerazione suddetta, peraltro, proviene
da una segnalazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
Viene
modificato l’art. 4, comma 2, lett.
d) visto che il D.Lgs. 446/1996, art.
59, comma 1 consente ai Comuni di riconoscere
le agevolazioni previste (detrazione
per l’abitazione principale e/o aliquota
ridotta) esclusivamente nell’ambito
dei rapporti di parentela e non anche
agli affini.
Viene
soppressa la lettera e) dell’art. 4,
comma 2. Questa norma, introdotta nel
1999, mirava a considerare la situazione
effettiva dell'alloggio indipendentemente
da come esso fosse censito al N.C.E.U.,
in virtù del fatto che in quell'anno
presso l’Agenzia del Territorio era
pendente un considerevole numero di
pratiche di classamento per cui
un contribuente poteva rimanere in attesa
che venisse elaborata la domanda di
fusione di due o più unità immobiliari
per diversi anni. Dopo l’entrata in
vigore della procedura per l’attribuzione/aggiornamento
degli atti catastali redatta ai sensi
del regolamento di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze 19 aprile 1994
n. 701 (DOCFA) che impone di
indicare comunque una rendita proposta,
la norma in questione è diventata anacronistica.
- Regolamento
per l’Applicazione del canone sulle
Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni
parziali"
L'articolato
relativo al "Regolamento per l'applicazione
del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie"
pur ormai consolidato da tempo, necessita
di essere modificato per diversi motivi:
adeguamento alla normativa introdotta
con la Legge Finanziaria per il 2007,
Legge n. 296/06; introduzione di nuovi
aspetti organizzativi del servizio,
nonché semplici integrazioni e precisazioni.
All'art.
2 (Presupposti dell’autorizzazione e
del canone) al comma 3 viene specificato
che la pubblicità effettuata nelle aree
mercatali soggetta ad autorizzazione
e al pagamento del canone è solo quella
riferita alle aree mercatali scoperte,
in quanto solo la pubblicità effettuata
in queste ultime incide sull’immagine
e arredo urbano come previsto dall’art.
2 comma 1 del presente Regolamento;
viene inoltre soppresso il riferimento
alle strutture ospedaliere, per la medesima
ragione.
All’art.
4 (Modalità per la presentazione della
domanda di autorizzazione) viene introdotto
il comma 3 bis nel quale si stabilisce
che, per la collocazione su suolo pubblico
o privato, la documentazione tecnica
da allegare alla domanda di autorizzazione,
per i soli impianti tipo affissione,
cartellonistica e grandi insegne per
conto terzi, deve essere prodotta in
sei copie. Questo permette di inviare
la documentazione simultaneamente a
tutti i settori tecnici affinchè esprimano
il proprio parere in apposita commissione.
Tale nuova impostazione della procedura
consente di garantire il rispetto dei
termini di cui all’art. 4 comma 6 del
Regolamento Cimp.
All’art.
5 (Validità dell’autorizzazione-rinnovo-revoca-duplicati)
al comma 1 viene introdotto il concetto
di sospensione del rilascio della nuova
autorizzazione nei confronti dei soggetti
che, già autorizzati in precedenza per
altri impianti, non sono in regola con
il pagamento del canone dovuto.
All’art.
13 (Criteri per la determinazione delle
tariffe del canone) al comma 1 viene
modificata la lettera B). Per la classificazione
delle vie, strade, piazze, aree pubbliche,
che si mantiene in 5 categorie, si fa
rinvio all’allegato "B" del presente
Regolamento a prescindere dal richiamato
Regolamento COSAP ed in considerazione
della specificità della disciplina relativa
al CIMP.
Conseguentemente
nel Regolamento, dopo l’allegato "A"
– Determinazione della tariffa ordinaria
e dei coefficienti moltiplicatori -
viene inserito l’Allegato "B" – Elenco
delle strade e degli altri sedimi della
Città con la classificazione - nel quale
è riportato l’elenco delle strade cittadine
e per ciascuna di esse l’appartenenza
a una delle cinque categorie viarie.
All’art.
14 (Determinazione delle tariffe - criteri
generali) viene modificato il comma
3 con riferimento ai coefficienti viari
poiché, stante la riqualificazione dell’assetto
urbano della Città nel suo complesso,
il divario del valore commerciale pubblicitario
tra il Centro e le zone più periferiche
si è andato con il tempo ad assottigliarsi.
Conseguentemente viene modificato l'Allegato
"A" - Determinazione della tariffa ordinaria
e dei coefficienti moltiplicatori -
alla lettera B), nella parte relativa
ai coefficienti viari.
L'art.
19 (Esenzione del canone) è stato rinominato
"Riduzione del pagamento del canone"
ed è stato riformulato il contenuto
del comma 1 stabilendo, in luogo dell’esenzione,
la riduzione del pagamento del canone
del 50 per cento e l’obbligo di conseguire
la preventiva autorizzazione. Questa
modifica si è resa necessaria in quanto
l’art. 1 comma 176 della Legge Finanziaria
n. 296/06 per combattere l’abusivismo
ha, alla lettera a), abrogato il comma
2 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 507/93
che aveva stabilito l’esenzione dal
pagamento dell’imposta di pubblicità
per i soggetti di cui all’art. 20 D.Lgs.
507/93 introdotto con la Legge Finanziaria
per il 2005 (Legge 311/04). Dovendo
il presente Regolamento, ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs. 446/97, uniformarsi ai
criteri impositivi stabiliti dalla legge,
si è provveduto, con la modifica dell’art.
19 su citato, ad adeguare la normativa
locale a quella nazionale.
All’art.
21 (Versamenti e rimborsi) al comma
2 è stato specificato, quale termine
per presentare l’istanza di rimborso,
quello quinquennale previsto dall’art.
2948 del Codice Civile. Infatti, per
prassi consolidata in giurisprudenza,
il canone di pubblicità è assoggettato
all’applicazione del termine breve di
prescrizione e non a quello della prescrizione
ordinaria.
All’art.
21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione
del pagamento) comma 2 e comma 3 si
è resa necessaria una riformulazione
del contenuto per consentire, in analogia
con il Regolamento delle Entrate, alla
Società di riscossione, incaricata dalla
Città, di procedere direttamente alla
rateazione delle somme poste in riscossione.
Sempre in analogia al Regolamento delle
Entrate, al comma 5 e 7, l’importo di
Euro 5.164,57, quale soglia di riferimento
per la concessione della rateizzazione
su rilascio di idonea garanzia fideiussoria,
e per la durata massima del piano rateale,
viene elevato a Euro 7.000,00.
All’art.
22 (Sanzioni amministrative e interessi)
è stata introdotta una sanzione amministrativa
specifica per il caso di collocazione
abusiva di impianti pubblicitari al
di sotto dei 5 mq., quale deterrente
al fenomeno dell’abusivismo.
All’art.
24 bis (attività di verifica e controllo)
viene specificato, al comma 1 che in
sede di accertamento il Comune si avvarrà
anche dei poteri riconosciuti dal comma
179, art. 1, Legge 296 del 27 dicembre
2006 (L.F. 2007), quali i poteri di
accertamento, di contestazione immediata,
nonché di redazione e di sottoscrizione
del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie
entrate e per quelle che si verificano
sul proprio territorio.
Nelle
note è stato modificato il contenuto
della nota 7 bis nel senso che viene
aggiornato con i richiami alla normativa
della Legge Finanziaria 2007.
4. Regolamento
Pubbliche Affissioni. Norme tecniche
per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
Modifiche parziali"
L'articolato
relativo al "Regolamento pubbliche affissioni.
Norme tecniche per il collocamento dei
mezzi pubblicitari" sebbene consolidato
da tempo, necessita di essere rivisto
a seguito delle modifiche normative
introdotte dalla Legge Finanziaria per
il 2007, Legge n. 296/06, inoltre necessita
di essere aggiornato in conseguenza
di alcuni nuovi aspetti organizzativi
del servizio.
L’art.
1 Bis (Prescrizioni particolari), inserito
a seguito dell’approvazione della deliberazione
di modifica regolamentare del Consiglio
Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2004
08563/013), viene annullato in ottemperanza
alla sentenza n. 2455 del 6 luglio 2005
del Tar Piemonte.
L'art.
2 (Superfici) comma 1 viene aggiornato
circa lo stato di consistenza degli
impianti pubblicitari gestiti dal Servizio
Affissioni, tenendo conto delle rimozioni
e nuove installazioni effettuate nel
corso del 2006, nonché dell’eliminazione
degli spazi in esenzione previsti dall’art.
20 bis del D.Lgs. 507/1993, in quanto
quest’ultimo è stato soppresso dall’art.
1 comma 176 della Legge Finanziaria
per il 2007 (Legge n. 296/06). In sua
vece sono rimaste in uso, quali spazi
in esenzione, le tabelle "politico -
ideologiche" di cui all’art. 1 comma
69 della Legge 549/95.
Il comma
2, secondo quanto richiesto dall’art.
3 comma 3 D.Lgs 507/93, viene modificato
con riferimento alla percentuale della
superficie da destinare alle affissioni
di natura commerciale ed alla percentuale
della superficie degli impianti per
l’effettuazione dell’affissione diretta
da attribuire a terzi.
Nell’art.
7 (esenzioni dal diritto) viene inserita
la lettera i), nella quale viene considerata
in esenzione l’affissione di manifesti
redatti da enti, associazioni, fondazioni
e simili, tra i cui soci fondatori compare
la Città di Torino, per eventi organizzati
per conto dell’Amministrazione anche
con la partecipazione della Regione
Piemonte e/o Provincia di Torino, conformemente
a quanto disposto dalla Legge 150 del
5 giugno 2000 che all’ art. 1 comma
4 dispone "è attività istituzionale
la comunicazione esterna rivolta ai
cittadini, anche se effettuata attraverso
l’affissione di manifesti, volta ad
illustrare le attività delle Istituzioni
ed il loro funzionamento o a promuovere
l’immagine delle Amministrazioni dando
conoscenza ad eventi d’importanza locale".
All’art.
19 (sanzioni amministrative) vengono
abrogati i commi 3 e 4 perché disciplinano
aspetti già contemplati nell’art. 23
del regolamento Cimp, commi 1 e 2, e
pertanto non pertinenti alle specifiche
violazioni del regolamento Affissioni.
Di conseguenza il comma n. 5 viene rinumerato
comma n. 3.
Nelle
note viene introdotta la nota 1bis specificando
che ritorna in vigore la normativa precedente
l’entrata in vigore della Legge Finanziaria
per l’anno 2005.
La nota
2 bis viene eliminata in quanto riferita
all’articolo 1 comma 480 della Legge
311/04 abrogato con la Legge Finanziaria
per il 2007, Legge 296/06.
- Regolamento per l’Applicazione
della Tassa per la Gestione dei Rifiuti
Urbani e Assimilati. Modifiche".
La disciplina
normativa della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai
consolidata da tempo, le modifiche proposte
sono comunque necessarie per adeguare
il testo regolamentare alle disposizioni
dettate in materia tributaria dalla
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007).
Prima
modifica:
Riguarda
l’articolo 9 ("DENUNCIA DI CESSAZIONE"),
del quale sono soppressi i commi 6,
7 e 8 che riproducono rispettivamente
quanto previsto dai commi 2, 1 e 3 dell’articolo
75 del D.Lgs. 507/93, detto articolo
è stato abrogato dall’art. 1, comma
172, lettera b) della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Seconda
modifica:
Riguarda
l’articolo 10 ("SGRAVI E RIMBORSI")
che viene riformulato in aderenza a
quanto stabilito dall’art. 1, comma
164 della Legge 27 dicembre 2006 n.
296 (Legge Finanziaria 2007), ove si
prevede il termine quinquennale per
le richieste di rimborso e quello di
180 giorni per l’effettuazione dello
stesso. Con la modifica regolamentare
ad analoga disciplina è stata assoggettata
la procedura degli sgravi.
Terza
modifica:
Riguarda
l’articolo 11 ("CONTROLLI - ACCERTAMENTI")
dal quale è soppresso il richiamo all’art.
8 della Legge 241/1990 quale riferimento
normativo generale ai sensi del quale
effettuare la comunicazione di avvio
di procedimento tributario. La modifica
trova la giustificazione nel fatto che,
secondo la giurisprudenza ormai consolidata,
la normativa tributaria ha carattere
di specialità rispetto a quella amministrativa
propriamente detta; pertanto, il potere
conferito ai Comuni in ordine allo svolgimento
di accertamenti, verifiche controlli
atti a verificare la misura e la destinazione
delle superfici imponibili trova esplicita
disciplina nell’art. 73, comma 1° del
D.Lgs. 507/93.
Quarta
modifica:
Riguarda
l’articolo 12 ("ACCERTAMENTO DELLA TASSA"),
che viene interamente riformulato in
aderenza a quanto stabilito dall’art.
1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
6.
Regolamento Canone Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali.
L’articolato
relativo al Regolamento del Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato
da tempo; le modificazioni proposte
sono semplici integrazioni, precisazioni
e specificazioni delle relative norme.
Si riportano
di seguito le modificazioni proposte.
All’art.
2, comma 3, si specifica meglio l’esclusione
dal canone dei passaggi privati "a fondo
cieco" non assoggettati a servitù di
pubblico passaggio.
All’art.
13, comma 2, alla lettera A), ultimo
periodo, si elide un contrasto con le
disposizioni del primo periodo della
medesima lettera A) che escludono dall’applicazione
del canone le occupazioni di istituzioni,
enti pubblici e ONLUS necessarie per
lo svolgimento dei compiti previsti
dai rispettivi statuti; alla lettera
F) si modifica la superficie dell’area,
aumentandola ad un valore più congruo
rispetto alle attività svolte.
All’art.
14, comma 4, viene equiparato al passo
carrabile l’accesso all’area di distribuzione
carburante ed eliminata l’agevolazione
prevista mediante applicazione della
2° categoria viaria per i distributori
siti nella 1° categoria viaria; al comma
5 sono incrementati i coefficienti di
maggiorazione relativi all’occupazione
temporanea di suolo stradale, stante
il rilevante ed aumentato disagio che
si crea alla circolazione stradale;
al comma 6 si stabilisce che il coefficiente
moltiplicatore per i parcheggi a rotazione,
nei giorni di sospensione dal pagamento,
è determinato annualmente con la deliberazione
di indirizzo in tema di tributi locali,
rette, canoni ed altre materie simili,
in conformità alla modalità di determinazione
del coefficiente ordinario; al comma
9 viene ricondotto ad assoggettamento
a canone ordinariamente determinato,
in attuazione degli indirizzi programmatici
del "Piano Mercati" della Città approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101)
e successivi atti di attuazione, il
canone dovuto dagli operatori mercatali
su aree ristrutturate rispetto a quelle
attualmente oggetto di intervento, in
corso o programmato, per le quali permane
l’agevolazione prevista; al comma 16
si specifica meglio l’area da assoggettare
a canone occupazione suolo per lavori
di scavo.
All’art.
16, comma 2 il termine per la presentazione
delle richieste di rimborso viene ridotto
a 5 anni come disposto dall’art. 2948,
numero 4, del Codice Civile, stabilendo
un rapporto sinallagmatico con i termini
decadenziali per il recupero di annualità
pregresse.
All’art.
16 bis viene riconosciuta, alla Società
incaricata della riscossione, la facoltà
di rateizzazione del pagamento di somme
richieste a fronte di intimazione, ingiunzione
o cartelle di pagamento, con contestuale
comunicazione e rendicontazione al responsabile
della risorsa di entrata. L’importo
di Euro 5.164,57, indicato ai commi
5 e 7 stesso articolo, quale soglia
di riferimento per la durata della rateizzazione
e per la richiesta al contribuente della
garanzia di fideiussione, viene elevato
per entrambe le ipotesi a Euro 7.000,00.
All’art.
19 bis si introduce la facoltà prevista
dall’art. 1, comma 179, della L. 296/2006,
in tema di modalità di accertamento
e controllo del territorio.
Ai sensi
dell’art. 8 del vigente Regolamento
COSAP, si ritiene inoltre necessario
modificare alcuni coefficienti moltiplicatori
per specifiche tipologie di occupazione
previsti nell’Allegato "A", lettera
B, del Regolamento COSAP, a suo tempo
stabiliti dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc.
9810083/13), esecutiva dal 4 gennaio
1999, e pertanto non più corrispondenti
alle mutate condizioni economiche del
territorio.
Quanto
sopra, risulta da un’analisi merceologica
riguardante le attività economiche temporanee
su suolo pubblico (in particolare della
tipologia padiglione, "dehor", chiosco
ed edicola), di particolare interesse
per il settore terziario; la rilevante
quantità di domande di concessione suolo
pubblico per le tipologie in argomento,
presentate nel corso degli ultimi anni,
dimostrano infatti la particolare convenienza
ed utilità economica per i richiedenti.
Ai sensi
dell’art. 9 del vigente Regolamento
COSAP, in relazione alla classificazione
delle strade, aree e spazi pubblici,
prevista dall’Allegato "A", lettera
C, al Regolamento COSAP ed anch’essa
a suo tempo stabilita dalla deliberazione
del Consiglio Comunale del 21 dicembre
1998 (mecc. 9810083/13), esecutiva dal
4 gennaio 1999 e secondo quanto risulta
dalle rilevazioni riportate sull’Osservatorio
Immobiliare redatto a cura della Città
di Torino in collaborazione con il Politecnico
di Torino, è possibile modificare il
coefficiente viario della 1° categoria,
di cui al medesimo Allegato "A", lettera
C, al Regolamento COSAP, portandolo
da 1,00 a 1,15 in considerazione dell’aumento,
tra i soli anni dal 2003 alla metà del
2006, del valore degli immobili delle
zone centrali della Città in misura
superiore rispetto alla media rilevata
sul territorio cittadino, anche in ragione
degli ingenti investimenti effettuati
dalla Città per la riqualificazione
delle vie e del miglioramento dell’arredo
urbano; per gli stessi motivi, modificare
le classificazioni delle strade, aree
e spazi pubblici attualmente in allegato
"B" al Regolamento COSAP, attribuendo
quale categoria massima la 2°, ed includendo
in 1° categoria le vie classificate
"ZUCS", non già presenti nella predetta
categoria viaria 1°.
Infine,
si aggiorna l’elenco delle strade, aree
e spazi pubblici di cui al medesimo
Allegato "B" del Regolamento con quelle
di nuova costituzione, abbinando alle
stesse i coefficienti previsti dall’Allegato
"A", lettera C, del medesimo Regolamento.
Il Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, all’art. 42 lettera
f), stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale per l’istituzione e l’ordinamento
dei tributi e la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi.
Con Decreto
del Ministro dell’Interno del 30 novembre
2006 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’anno
2007 da parte degli Enti Locali è stato
fissato al 31 marzo 2007.
La I Commissione
Permanente di Lavoro, in riunione congiunta
con la II – III – IV – V e VI commissione,
riunitasi il 16 marzo 2007 ha esaminato
la richiesta di parere in oggetto.
Tutto
ciò premesso,
La Giunta
Circoscrizionale
- Visto l'art.54 dello
Statuto;
-
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del
13 maggio 1996 e s.m.i., il quale,
fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli
Circoscrizionali ed all'art.44 ne
stabilisce i termini e le modalità;
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
di esprimere
parere in ordine ai Regolamenti di natura
fiscale di seguito riportati:
-
Regolamento delle
Entrate Tributarie del Comune di
Torino: Modifiche - PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento Imposta
Comunale sugli Immobili: Modifiche
Parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento per
l’Applicazione del Canone sulle
Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni
Parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento Pubbliche
Affissioni. Norme tecniche per il
collocamento dei mezzi pubblicitari.
Modifiche parziali – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento per
l’Applicazione della Tassa per la
Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati.
Modifiche" – PARERE FAVOREVOLE;
-
Regolamento Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Maffei, Novo e Lazzarini
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 21.
PUNTO
1
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 6
ASTENUTI: 2 (Lavecchia-Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
PUNTO
2
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 6
ASTENUTI: 2 (Lavecchia-Rabellino)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
PUNTO
3
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-D’Acunto-Puglisi)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
PUNTO
4
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-Marrone-Bosso)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
PUNTO
5
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 4 (Lavecchia-Rabellino-D’Acunto-Marrone)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
Dichiara
di non partecipare al voto il Consigliere
Puglisi per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 20.
PUNTO
6
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 3 (Lavecchia-Rabellino-Marrone)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- Regolamento Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_01591.html
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