Atto
120 n. mecc. 2007 06737/87 |
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Atto
n. 120 n. mecc. 2007 06737/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
15
OTTOBRE 2007
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro
Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
ANTONELLI Roberto, BORDONE Claudio,
BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CLARICI
Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO
Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna
Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA
Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio,
MARRONE Maurizio, , PEPE Annunziata,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE
Mauro.
In
totale n. 22 Consiglieri
Risultano
assenti i Consiglieri: LAZZARINI Massimiliano,
FAZZONE Davide e NOVO Valerio.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C.4
PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA. INTRODUZIONE DELL’ART. 7 BIS.
APPROVAZIONE".
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto
con il Coordinatore della I Commissione
Paolo Cavallari, riferisce.
La
presenza sul territorio comunale di
persone che esercitano l’attività di
"lavavetri" e/o di "parcheggiatore abusivo"
contribuisce all’aumento del degrado
delle strade cittadine. Se si considera
che i soggetti in questione, nell’esercizio
delle suddette attività, adottano atteggiamenti
minacciosi, a volte anche violenti,
per imporre il loro servizio ovvero
per ottenere un pagamento non dovuto,
diventano di immediata considerazione
le ricadute sulla sicurezza e sull’incolumità
dei cittadini.
L’attività
esercitata dai cosiddetti "lavavetri"
può inoltre prefigurare situazioni di
disagio e pericolo attraverso l’intralcio
della circolazione veicolare e pedonale,
l’arresto forzato delle auto in carreggiata
e la limitazione del traffico pedonale
dovuta alla presenza di secchi, attrezzi
vari e ombrelloni.
A
corollario di quanto sopra v’è da considerare
che anche il decoro e l’igiene delle
pubbliche vie ne risentono particolarmente
in ragione dei materiali e degli attrezzi
utilizzati e assai spesso abbandonati
in loco.
L’esercizio
dell’attività di "lavavetri" e/o di
"parcheggiatore abusivo", non essendo
mai state rilasciate autorizzazioni
in tal senso, viene svolto abusivamente
e con modalità tali da creare una situazione
di disagio per la cittadinanza compromettendo
la sicurezza, il decoro delle pubbliche
vie, nonché l’ordinato svolgimento della
circolazione stradale.
Sulla
base di queste considerazioni si è ritenuto
opportuno addivenire ad una modifica
del Regolamento di Polizia Urbana prevedendo
lo specifico divieto di svolgere, sul
territorio comunale, l’attività di "lavavetri"
e/o di "parcheggiatore abusivo" e determinando,
le relative sanzioni.
Nello
specifico stata avanzata la proposta
di introdurre un nuovo art. 7 bis come
di seguito formulato:
"Attività
vietate
-
A
tutela dell’incolumità pubblica
e del decoro urbano è vietato l’esercizio
dell’attività di "lavavetri" sulle
carreggiate ed agli angoli delle
strade.
-
Chiunque
venga colto nell’esercizio di tale
attività o in circostanze tal da
poter essere facilmente ricondotto
alla suddetta attività subisce l’immediato
sequestro delle attrezzature utilizzate
per lo svolgimento dell’attività
e delle somme indebitamente riscosse
ed incorre in sanzioni amministrative
da un minimo di Euro 675,00 ad un
massimo di Euro 2500,00 e, in caso
di recidiva, viene allontanato,
anche con l’uso della forza, dagli
Agenti di Polizia Municipale.
-
A
tutela dell’incolumità pubblica
e del rispetto della legalità e
della sicurezza è vietato l’esercizio
dell’attività di "parcheggiatore
abusivo" ovunque svolto sul territorio
comunale, nei parcheggi pubblici
a raso, in barriera e in quelli
in struttura, ancorché gestiti da
GTT.
-
Chiunque
svolga la suddetta attività di "parcheggiatore
abusivo" incorre in una sanzione
amministrativa,così come disciplinato
dal Codice della Strada e subisce
il sequestro delle somme indebitamente
riscosse. Gli Agenti di Polizia
Municipale hanno comunque la facoltà
di allontanare,anche con l’uso della
forza, i recidivi dai luoghi in
cui abitualmente svolgono la loro
attività illecita".
Alla
proposta di introduzione del nuovo articolo
del Regolamento di Polizia Urbana il
Comandante del Corpo di Polizia Municipale,
competente per materia, ha espresso
il seguente parere di regolarità tecnica:
- comma
2) parere non favorevole in quanto
i limiti edittali sono eccedenti
a quelli dell’art. 7 bis del T.U.
267/2000 (da € 25,00 a € 500,00)
previsti per la violazione dei regolamenti
comunali. L’uso della forza non
può essere codificato in assenza
dei presupposti di legge fissati
dal Codice Penale.
- comma
3) parere non favorevole in quanto
la norma ricalca integralmente un
precetto di legge ed è quindi pleonastica.
- comma
4) parere non favorevole in quanto
l’uso della forza non può essere
codificato in assenza dei presupposti
di legge fissati dal Codice Penale.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il Presidente
del Consiglio Comunale, con lettera
in data 25 settembre 2007, n. prot.
1807, ha trasmesso copia della deliberazione
del Consiglio Comunale n. mecc. 200706118/002
con la quale viene proposta la modifica
al vigente Regolamento del Consiglio
Comunale dettagliatamente evidenziata
in narrativa.
Nell’ambito
delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt.
43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione
IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di modifica
del Regolamento del Consiglio Comunale.
La
Circoscrizione IV, pur riconoscendo
l’oggettiva gravità del fenomeno ed
auspicando che per lo stesso possano
essere trovate soluzioni tali da poter
garantire la serenità e la sicurezza
della cittadinanza, non può però non
tenere conto delle osservazioni formulate
dal Comandante del Corpo di Polizia
Municipale. Tali osservazioni infatti,
configurandosi come valutazioni squisitamente
tecniche circa l’applicabilità della
norma costituenda, devono essere tenute
nel debito conto per garantirne la reale
possibilità di applicazione.
In
esito a tali considerazioni si ritiene
di esprimere parere favorevole all’introduzione
dell’articolo 7 bis del Regolamento
di Polizia Urbana limitatamente al solo
comma 1) dell’articolo stesso.
La
1^ Commissione, competente per materia,
ha esaminato la proposta di modifica
del Regolamento in argomento nella seduta
del 10 ottobre 2007.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
l'art.54 dello Statuto della Città;
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio
1996 e s.m.i., il quale fra l'altro,
agli artt. 43 e 44 elenca i provvedimenti
per i quali è obbligatorio l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed ne stabilisce i termini e le modalità;
Visto
l'art.49 del? Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti
Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Di
esprimere parere favorevole in
merito alla proposta di deliberazione
di iniziativa consiliare n. mecc. 2007
06118/002 avente per oggetto: "Regolamento
di Polizia Urbana.. Introduzione
dell’art. 7 bis. Approvazione", limitatamente
al solo comma 1) del dispositivo.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta
assente dall’aula al momento della votazione
il Consigliere Bosso per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
21
VOTANTI:20
VOTI
FAVOREVOLI: 14
VOTI
CONTRARI: 6
ASTENUTI:
1 (Fontana)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
Di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di deliberazione di iniziativa
consiliare n. mecc. 2007 06118/002 avente
per oggetto: "Regolamento di Polizia
Urbana.. Introduzione dell’art. 7 bis.
Approvazione", limitatamente al
solo comma 1) del dispositivo.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_06737.html
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