Atto
112 n. mecc. 2007 06368/87 |
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Atto n. 112 n. mecc.
2007 06368/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
1 OTTOBRE
2007
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI
Roberto, BORDONE Claudio, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA
Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO
Marianna, DOMINESE Stefano, , LAVECCHIA
Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO
Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio,
MARRONE Maurizio, PEPE Annunziata, PUGLISI
Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i
Consiglieri: BOSSO Giovanni, FONTANA
Marco e NOVO Valerio.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
– VARIANTE PARZIALE N°164 AL P.R.G.
AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA
L.U.R. , CONCERNENTE L’AMBITO 8.18/3
SPINA 2 - PORTA SUSA
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce.
Con nota
del 09/08/2007 Prot. n. 9562 l’Assessorato
all’Urbanistica, invita la Circoscrizione
a esprimere il parere di competenza,
ai sensi dell’art. 43 del Regolamento
sul decentramento, in merito alla Variante
Parziale n. 164 concernente l’Ambito
8.18/3 Spina 2 - Porta Susa.
Il
presente provvedimento riguarda l’Ambito
di Trasformazione Urbana 8.18/3 Spina
2 - Porta Susa, ubicato all’incrocio
tra il futuro viale della Spina Centrale
e corso Vittorio Emanuele II, già oggetto
della variante urbanistica n. 124 al
P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 17
comma 7 della Legge 56/1977 e s.m.i.,
approvata il 13 febbraio 2006, che prevedeva
il trasferimento dei diritti edificatori
da altri Ambiti della Spina Centrale
all’Ambito Porta Susa, al fine di rendere
possibile la realizzazione dell’edificio
a torre all’incrocio tra corso Vittorio
Emanuele II e corso Inghilterra e la
relativa previsione di attività terziaria
direzionale di circa 50.000 mq..
Nel dicembre
2006 i suddetti diritti edificatori
venivano ceduti alla Banca Sanpaolo
e, nel febbraio 2006, la Società stessa,
coerentemente con quanto previsto dalla
scheda normativa di P.R.G., attivava
una consultazione internazionale su
inviti per la progettazione del nuovo
Centro Direzionale della Banca Intesa
Sanpaolo, con scelta finale del progetto
dell’arch. Renzo Piano.
Durante
i primi sviluppi planivolumetrici dell’edificio
a torre sono sorte varie problematiche
in relazione alle altezze ed alla definizione
del piano tipo, in particolare con riguardo
alla progettazione del piano terra con
altezze maggiori ai normali valori di
interpiano, nonché all’aumento dell’altezza
della torre rispetto a quella prevista
dalla normativa vigente, a seguito della
realizzazione, sulla sommità, di solai
e giardini d’inverno.
Il numero
di scale e di ascensori da realizzarsi
per esigenze di sicurezza incide, inoltre,
notevolmente sullo sviluppo della S.L.P.
effettivamente utilizzabile e la presenza
di A.S.P.I. ai piani superiori comporta
una specializzazione dei percorsi di
risalita e un aumento degli spazi connettivi,
necessari per raggiungere le aree di
sbocco degli ascensori, che risultano
superiori a quelli previsti per gli
edifici terziari riconducibili alla
tipologia ordinaria.
Tali situazioni
determinano un’incidenza dei sistemi
connettivi orizzontali e verticali che
può raggiungere valori che vanno dal
25% al 30% della superficie coperta
di ciascun piano.
Il vigente
P.R.G. prevede, per gli edifici compresi
nelle UMI I e II, un’altezza massima
pari a 150 metri ed il calcolo della
S.L.P. complessiva viene effettuato,
ai sensi dell’art. 2, punto 16 delle
N.U.E.A. del P.R.G., senza la possibilità
di applicare una percentuale di riduzione
di S.L.P. riferita ai vani scala ed
agli elementi di distribuzione verticale,
come è invece previsto per gli edifici
a destinazione residenziale.
Pertanto,
per le motivazioni sopra richiamate,
si ritiene di apportare alcune specificazioni
di carattere normativo nella scheda
dell’Ambito in oggetto relativamente
al calcolo della S.L.P. complessiva
ed alle altezze massime previste.
In particolare,
per gli edifici a torre, viene prevista
la possibilità di consentire, in ragione
delle esigenze compositive, ambientali
e funzionali, un’altezza superiore a
quanto indicato nella tavola allegata
alla scheda di P.R.G., da definirsi
nello Strumento Urbanistico Esecutivo,
in analogia con quanto già previsto
dalla normativa vigente per l’attuazione
delle Zone Urbane di Trasformazione
(art. 7, punto 3 delle N.U.E.A. del
P.R.G.).
Per i
piani superiori al decimo e/o mt. 35
di altezza degli edifici a torre, viene
inoltre prevista la possibilità di non
computare nella S.L.P. la superficie
dei vani scala di uso comune, dei vani
corsa e degli sbarchi degli impianti
di sollevamento nonché di quelli diretti
al superamento delle barriere architettoniche
e gli spazi connettivi di distribuzione
degli impianti di cui sopra.
In relazione
a quanto descritto, la variante prevede
la modifica della scheda normativa dell’Ambito
8.18/3 Spina 2 – Porta Susa con l’inserimento
del seguente periodo: "In esito al concorso
e in ragione di motivate esigenze compositive,
ambientali e funzionali, per gli edifici
a torre delle UMI I e II è consentita
un’altezza superiore a quanto indicato
nella tav. II allegata alla scheda,
da definirsi nello Strumento Urbanistico
Esecutivo.
Per gli
edifici a torre delle UMI I e II, tenuto
conto dei vincoli legati alla sicurezza
ed alla particolare tipologia edilizia,
per i piani superiori al decimo e/o
mt. 35 di altezza, è scomputabile dalla
S.L.P.:
- la superficie dei
vani scala di uso comune;
- la superficie dei
vani corsa degli impianti di sollevamento
e di quelli diretti al superamento
delle barriere architettoniche;
- la superficie degli
sbarchi degli impianti di sollevamento
e di quelli diretti al superamento
delle barriere architettoniche;
- gli spazi connettivi
di distribuzione degli impianti di
cui sopra".
Il presente
provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità
con i piani sovracomunali vigenti e
costituisce variante parziale al P.R.G.
vigente ai sensi dell'art. 17, comma
7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica
che, per effetto di tutte le Varianti
parziali del P.R.G. vigente adottate
e approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso
il provvedimento in oggetto, non si
producono gli effetti di cui al 4° comma
dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Il parere
in questione è stato discusso nel corso
della seduta Della II° Commissione tenutasi
in data 19 Settembre 2007.
Nella
discussione sono state riprese alcune
osservazioni gia espresse in relazione
alla precedente variante n. 124 , relativa
alla ristrutturazione urbanistica sull’ambito
8.18/3:
Ciò avviene
dopo aver concluso sia il processo (con
relativa gara) per l’assegnazione dei
diritti edificatori ad un soggetto,
sia l’espletamento di concorso, a determinate
condizioni, sia la redazione di un progetto
"preliminare" per altro già pubblicizzato
.
Ciò avviene
modificando,in itinere progettuale,"i
parametri urbanistici", prescindendo
dalle preoccupazioni già emerse nei
pareri espressi in precedenza, al momento
dell’approvazione della Variante n°124
al PRG vigente, quando si espressero
perplessità sia sull’impatto ambientale-paesaggistico
di queste Torri (elevate da 100 a 150m.),
sia sull’impatto urbanistico in termini
di difficoltà di soddisfare gli standard
urbanistici di legge ( es. parcheggi
) che sull’incremento dei flussi pedonali
e veicolari.
Ciò avviene
inoltre senza tenere conto del fatto
che la Torre in progetto, collocandosi
all’incrocio tra c. Inghilterra con
corso Vittorio, si pone sul cono visivo
diretto verso la collina,----- al limite
del centro "aulico" (determinando un
complesso e discutibile "dialogo" con
la Mole) dimenticando che la variabilità
della sua altezza produrrà effetti rilevanti
nel contesto .
Ciò avviene
dopo che si è rinviata a fase successiva
l’"Analisi di compatibilità ambientale"
prevista espressamente dall’art 20 della
legge regionale 40/1988 in fase di adozione
degli strumenti urbanistici proprio
per poter discutere degli effetti ambientali
di piani e programmi che incidono in
modo sostanziale sul territorio :non
si può negare che questi interventi
previsti nell’UMI I e II in oggetto
non siano "sostanziali"per l’assetto
urbanistico della Città.
In sostanza
: tale variante parziale n°164 al P.R.G.
incrementa in modo considerevole la
S.L.P netta delle aree destinate a terziario
nelle torri previste in Spina 2 nell’ambito
8.18/3, quindi delle attività svolte
dagli "impiegati" e quelle di servizio
alle persone e alle imprese ( ASPI )
, con corrispondente incremento degli
importanti flussi pedonali e veicolari
che saranno attratti sulle aree circostanti
dalla realizzazione della nuova stazione
di Porta Susa, del Centro Congressi
e della Biblioteca Centrale, dall’ampliamento
del Tribunale, dalla ristrutturazione
delle O.G.R., dall’insediamento degli
uffici della Provincia nell’ex palazzo
Telecom.
Non
vengono fugati i dubbi sul soddisfacimento
degli standard urbanistici e per quanto
riguarda i parcheggi non solo si mantiene
nel calcolo per le superfici a servizio
pubblico parte del parcheggio di Cso
Bolzano Costruito con fondi pubblici)
e già nel PUT ma anche i "cosiddetti"
mezzanini" realizzati con il passante
ferroviario.
Come
si possono conteggiare gli eventuali
parcheggi realizzati nei "mezzanini"
sotto piazza Statuto alla SLP dell’ambito
di Porta Susa? E’ difficile dimostrare
che siano vincolati alle esigenze di
chi fruisce dei servizi dell’UMI I.
I parcheggi fronte le vie Cibrario e
S.Donato dovranno soddisfare le esigenze
pregresse del Borgo S:Donato
Considerato che la variante 164 al P.R.G.
aggrava le condizioni che erano già
state valutate critiche nella variante
n°124 al P.R.G., soprattutto in riferimento
al soddisfacimento degli standard urbanistici
relativi alle aree a servizi, la II
Commissione propone di esprimere parere
negativo alla "variante parziale
n. 164 al P.R.G. ai sensi dell’art.
17, comma 7, della L.U.R. (mecc. n.
2007-05084/09), concernente l’Ambito
8.18/3 Spina 2, Porta Susa", per le
motivazioni addotte in narrativa.
Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto l'art.
54 dello Statuto della Città di
Torino;
-
Visto il Regolamento
sul Decentramento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96
e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva
dal 23/07/96, il quale dispone,
tra l'altro, agli artt. 43 e 44
in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
-
Dato atto che
il parere di cui all'art. 49 del
Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267 è:
-
favorevole sulla
regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra
richiamate;
PROPONE
AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere negativo
alla "variante parziale n. 164 al P.R.G.
ai sensi dell’art. 17, comma 7, della
L.U.R. (mecc. n. 2007-05084/09), concernente
l’Ambito 8.18/3 Spina 2, Porta Susa",
per le motivazioni addotte in narrativa.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
il Presidente Alunno e i Consiglieri
Maffei, Puglisi, D’Acunto, Marrone e
Cavone per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono16.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
16
VOTANTI:15
VOTI FAVOREVOLI:
13
VOTI CONTRARI:2
(Bordone-Lazzarini)
ASTENUTI: 1 (Lavecchia)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di
esprimere parere negativo alla
"variante parziale n. 164 al P.R.G.
ai sensi dell’art. 17, comma 7, della
L.U.R. (mecc. n. 2007-05084/09), concernente
l’Ambito 8.18/3 Spina 2, Porta Susa",
per le motivazioni addotte in narrativa.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_06368.html
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